1 / 34

Attilio Steffano a.steffano@assimedici.it

Profili critici assicurativi della Legge Balduzzi. Attilio Steffano a.steffano@assimedici.it. Uscire dal Tunnel. Per chi: Per gli assicuratori che possono tornare a sottoscrivere il rischio Sanità. Per le strutture che possono tornare a trasferire il rischio o parte di esso.

yorick
Download Presentation

Attilio Steffano a.steffano@assimedici.it

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Profili critici assicurativi della Legge Balduzzi Attilio Steffanoa.steffano@assimedici.it

  2. Uscire dal Tunnel

  3. Per chi: • Per gli assicuratori che possono tornare a sottoscrivere il rischio Sanità. • Per le strutture che possono tornare a trasferire il rischio o parte di esso. • Per i medici che possono avere un idonea copertura assicurativa • Per il cittadino che può avere come interlocutore compagnie solventi.

  4. Rinvio obbligo assicurazione R.C. Professionale Il 4 agosto 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di riforma degli ordinamenti professionali. Concedendo una proroga di 12 mesi (quindi agosto 2013) per assolvere l'obbligo, da parte del professionista, di stipulare polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni.

  5. Milano 6 marzo 2013 Professionisti: a rischio l’obbligo di copertura assicurativa L'obbligo per il professionista di dotarsi di una copertura assicurativa entro il 13 agosto 2013 rischia di saltare nuovamente. Visto che, secondo quanto scrive Italia Oggi, i problemi segnalati nel 2012 che avevano portato alla proroga di un anno sono rimasti tutti al loro posto. E la massima che va per la maggiore fra gli addetti ai lavori è che "nessuno può essere soggetto ad un obbligo che non può adempiere". Visto che, in base al Dpr di riforma degli ordini (137/12), le assicurazioni non hanno l'obbligo di assicurare il professionista. E tale lacuna normativa, a giudizio dei rappresentanti di categoria, attribuisce un potere discrezionale molto ampio alle compagnie di rifiutare la copertura assicurativa oppure di imporla a carissimo prezzo ad un iscritto all'albo in quanto ritenuto "troppo litigioso" per via delle pregresse richieste di risarcimento ricevute dai propri clienti. Una situazione che solo i ministeri competenti, come chiedono Cup (Comitato unitario delle professioni) ed Oua (organismo unitario dell'avvocatura), possono risolvere. In quanto il problema resta normativo.

  6. 13 settembre 2012 «decreto Balduzzi» decreto legge numero 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute“. Dott. Attilio Steffano a.steffano@assimedici.it

  7. Aspetti assicurativi della «Legge Balduzzi» Il comma 2.a) annuncia che saranno determinati i casi, per definite categorie di rischio professionale, per i quali prevedere l’obbligo, da parte di un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa a quei professionisti che ne facciano espressa richiesta e che concorrano al suo finanziamento, unitamente alle Compagnie assicuratrici, rinunciando apparentemente alla copertura assicurativa di una compagnia che non sono riusciti ancora a reperire, o dalla quale sono stati estromessi o che hanno reputato troppo onerosa. Dovrà essere inoltre valutata dalla regolamentazione di adesione al Fondo la possibilità da parte di quei sanitari, anche non rientranti nelle categorie di rischio professionale predefinite e che ne facciano richiesta, di aderirvi, per potersi garantire da eventuali pretese che superino le garanzie previste dalle loro coperture assicurative.

  8. Novità 3/10/2012 Emendamenti commissione Affari sociali NON INSERITO NELLA VERSIONE PRESENTATA PER LA FIDUCIA

  9. LE PRIME APPLICAZIONI 2013 Un'autentica primizia. Depositata il 30 gennaio 2013 dalla Quarta Sezione della Cassazione Penale - Pres. Carlo Brusco, Est. Rocco Blaiotta, Procuratore Generale il Dr. Vito D'Ambrosio - la primissima decisione (la sentenza n. 268/2013 emessa alla pubblica udienza del 29.1.2013) che applica la nuova legge n. 189 dell'8 novembre 2012 sulla depenalizzazione della colpa medica lieve. Il Collegio degli Ermellini, muovendo dall'art. 2 c.p. (successione di leggi penali e legge più favorevole al reo), ha così annullato con rinvio la condanna per omicidio colposo a carico di un chirurgo che aveva provocato la morte del paziente per la lesione di vasi sanguigni, con conseguente emorragia letale; ciò era accaduto in occasione di un intervento di ernia discale recidivante. La questione ritorna ora al giudice del merito per verificare se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate e più note della specialità scientifica afferenti la tipologia di atto chirurgico, onde stabilire se si tratti di colpa lieve o grave. Sarà così possibile acclarare se il medico chirurgo si sia attenuto a tali direttive. In realtà, nell'ordinamento giuridico italiano - nella sede penale non sussiste nessuna differenza fra colpa lieve e colpa grave: tale dicotomia riveste rilievo al più quale criterio per la determinazione della pena o come circostanza aggravante: MAI per determinare l'elemento soggettivo del delitto.  NEL PENALE

  10. LE PRIME APPLICAZIONI 2013 NEL CIVILE

  11. SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI

  12. SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI SUDDIVISE PER SPECIALITA’

  13. SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI SUDDIVISE PER SPECIALITA’

  14. Profili critici assicurativi della Legge Balduzzi Attilio Steffanoa.steffano@assimedici.it

More Related