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Master in “Regolazione dei mercati e dell’attività finanziaria” - Università LUISS - G. Carli 11 maggio 2012

Master in “Regolazione dei mercati e dell’attività finanziaria” - Università LUISS - G. Carli 11 maggio 2012. LA DISCIPLINA ANTITRUST . dr.ssa Anna Argentati Direttore Aggiunto -Ufficio Studi AGCM. INDICE. I. La normativa antitrust : aspetti generali

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Master in “Regolazione dei mercati e dell’attività finanziaria” - Università LUISS - G. Carli 11 maggio 2012

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  1. Master in “Regolazione dei mercati e dell’attività finanziaria” - Università LUISS - G. Carli11 maggio 2012 LA DISCIPLINA ANTITRUST dr.ssa Anna Argentati Direttore Aggiunto -Ufficio Studi AGCM

  2. INDICE • I. La normativa antitrust : aspetti generali • La ratio della disciplina antitrust • Il quadro comunitario in materia di concorrenza • Funzioni e poteri dell’AGCM • II. La disciplina sostanziale • le intese restrittive della concorrenza • gli abusi di posizione dominante • le concentrazioni Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  3. aspetti generali I. Aspetti generali • LA RATIO DELLA NORMATIVA ANTITRUST • IL QUADRO COMUNITARIO IN MATERIA DI CONCORRENZA • FUNZIONI E POTERI DELL’AGCM Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  4. Ratio della disciplina antitrust Aspetti generali • Efficienza allocativa e produttiva • Efficienza dinamica • Benessere dei consumatori • Decentramento potere economico Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  5. ANTITRUST COMUNITARIO Norme applicabili ai comportamenti di impresa • Intese restrittive (art. 101) • Abusi di posizione dominante (art. 102) • Controllo delle concentrazioni Norme applicabili agli Stati • Valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato • Controllo delle restrizioni alla concorrenza derivanti da atti e misure pubbliche Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  6. ANTITRUST COMUNITARIO Articolo 101 (divieto di intese restrittive) 1.Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membrie che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento, d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza, e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  7. ANTITRUST COMUNITARIO Articolo 102 (Divieto di abuso di posizione dominante) 1. È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque, b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori, c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza, d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  8. ANTITRUST COMUNITARIO Art. 101(3) Esenzione in deroga delle intese restrittive Il divieto di cui al paragrafo 1 dell’art. 101 può essere dichiarato inapplicabile alle intese che soddisfano cumulativamente 4 condizioni: a) contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, b) riservino agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, c) non impongano alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, d) diano a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  9. ANTITRUST COMUNITARIO La riforma del sistema comunitario di tutela della concorrenza (Reg. n. 1/2003) a) Superamento del carattere centralistico del sistema comunitario e maggiore decentramento dei poteri applicativi in favore degli Stati membri (autorità e giudici nazionali) - Eliminata competenza esclusiva della Commissione europea ad applicare l’art. 101.3 TFUE (prevista dal reg. 17/62) - Passaggio da un sistema di “autorizzazione preventiva” delle intese restrittive ad un sistema di “eccezione legale”, con autovalutazione imprenditoriale dell’ammissibilità degli accordi Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  10. ANTITRUST COMUNITARIO La riforma del sistema comunitario di tutela della concorrenza (Reg. n. 1/2003) b) creazione della “Rete” europea delle autorità nazionali di concorrenza e Commissione europea (Europeancompetition network): - tutte competenti ad applicare gli artt. 81 e 82; - stretta collaborazione: obblighi di informazione preventiva, consultazione, meccanismi di coordinamento, scambio delle informazioni e degli elementi di prova Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  11. ANTITRUST COMUNITARIO Il controllo delle concentrazioni • Le norme comunitarie si applicano alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria • Principio di sussidarietà: ciascuna concentrazione viene esaminata dall’autorità più appropriata (meccanismi di rinvio fra ANC e Commissione) • Obbligo di notificapreventiva alla Commissione (effetti sospensivi). • Potere sanzionatorio per violazione dell’obbligo di notifica e per aver realizzato comunque la concentrazione. • Potere di autorizzazione condizionata e anche di deconcentrazione. Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  12. ANTITRUST NAZIONALE La legge 10 ottobre 1990, n. 287, che istituisce l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), riproduce fedelmente le norme antitrust comunitarie : Art. 2 l. 287/90 art. 101 TFUE Art. 3 l. 287/90 art. 102 FUE Art. 4 l. 287/90 art. 101(3) TFUE Art. 6 l. 287/90 Reg. 139/04 Le norme nazionali devono essere interpretate conformemente “ai principi dell’ordinamento delle Comunità Europee in materia di concorrenza” (art. 1, comma 4, L. 287/90) Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  13. ANTITRUST NAZIONALE Cos’è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM): • Autorità indipendente: amministrazione pubblica non governativa, istituita dalla legge n. 287/1990, dotata di autonomia organizzativa e gestionale. • Organo collegialecomposto da 1 Presidente e 3 Commissari, nominati dai presidenti di Camera e Senato, con mandato, non rinnovabile, di 7 anni; divieto di esercitare alcuna attività professionale o di consulenza. • Modalità di azione: l’AGCM agisce secondo un procedimento di carattere contenzioso, disciplinato dal D.P.R. n. 217/98 • Le decisioni AGCM sono soggette esclusivamente al controllo del giudice amministrativo, in primo grado (TAR Lazio) e secondo grado (Consiglio di Stato). Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  14. ANTITRUST NAZIONALE Competenze dell’AGCM: • Tutelare la concorrenza : applica la l. 287/90 e gli articoli in materia di concorrenza del TFUE • Tutelare il consumatore attraverso la repressione delle pratiche commerciali scorrette e il controllo delle clausole vessatorie nei contratti standard: applica il d.lgs. 206/2005 (artt. 18-27 Codice del Consumo) e art. 5 d.l. 1/2012 • Sanzionare la pubblicità ingannevole e comparativa illecita: applica il d.lgs. 145/2007 • Vigilare sul conflitto di interessi dei titolati di cariche di Governo: applica la l. 215/04 Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  15. ANTITRUST NAZIONALE Ambiti di intervento in materia di concorrenza: • Applicazione degli artt. 2, 3 e 6 della legge n. 287/90 e degli artt. 101 e 102 del Trattato CE: accertamento degli illeciti, diffida e sanzioni pecuniarie (artt. 15 e 19). • Attività di segnalazione su norme e regolamenti anticoncorrenziali (artt. 21 e 22) • Potere di impugnativa degli atti amministrativi anticoncorrenziali (art. 21-bis) • Indagini conoscitive (art. 12) Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  16. ANTITRUST NAZIONALE Il procedimento istruttorio in materia antitrust • Attivazione AGCM denuncia di parte azione d’ufficio(concentrazioni) comunicazione preventiva • Fase preistruttoria (Uffici): può sfociare in archiviazione (per le concentrazioni, provv. di non avvio, ovvero dichiarazione di compatibilità concorrenziale) o in avvio di istruttoria (delibera dell’Autorità su proposta Uffici) • Fase istruttoria (Uffici) • Fase decisoria (Autorità) Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  17. ANTITRUST NAZIONALE Fase istruttoria • Provvedimento avvio • comunicazione avvio agli interessati • Attivazione poteri istruttori (art. 14.2)/sanzioni • richieste informazioni • esibizione documenti • audizioni • ispezioni (collaborazione GdF) • perizie • consultazione esperti Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  18. ANTITRUST NAZIONALE I nuovipoteridell’AGCM • Misurecautelari (art. 14-bis, L. n. 287/90) • Decisioni con impegni (art. 14-ter, L. n. 287/90) • Programmadiclemenza (art. 15.2-bis, L. n. 287/90) Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  19. DISCIPLINA ANTITRUSTLA DISCIPLINA ANTITRUST: DUE NOZIONI PRELIMINARI • La nozione di impresa • La nozione di mercato rilevante Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  20. DISCIPLINA ANTITRUSTLa nozione di impresa • “qualsiasi entità che svolga un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento” CG, 23 aprile 1991, sentenza Hofner-Macroton). • Nozione ampia e funzionale: conseguenze applicative Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  21. DISCIPLINA ANTITRUST Il mercato rilevante • La definizione del mercato rilevante costituisce uno strumento per individuare e definire l’ambito nel quale le imprese sono in concorrenza tra loro. • Lo scopo principale è individuare in modo sistematico le pressioni concorrenziali alle quali sono sottoposte le imprese interessate. Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  22. Il mercato rilevante DISCIPLINA ANTITRUST • Il mercato va definito sotto il profilo del prodotto che geografico per individuare i concorrenti effettivi delle imprese interessate che sono in grado di condizionare il comportamento di queste ultime e di impedire loro di operare in modo indipendente da effettive pressioni concorrenziali Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  23. Il mercato rilevante DISCIPLINA ANTITRUST • Il mercato del prodotto comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati interscambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  24. Il mercato rilevante DISCIPLINA ANTITRUST • (…) Il mercato geografico comprende l’area nella quale le imprese in causa forniscono o acquisiscono prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  25. LE INTESE • Inquadramento teorico e criteri di valutazione Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  26. LE INTESE RATIONALE ECONOMICO DEL DIVIETO DI INTESE RESTRITTIVE - In un regime di concorrenza, ogni impresa deve determinare in modo autonomo la propria condotta di mercato - Attraverso l’intesa due o più imprese indipendenti sostituiscono la reciproca collaborazione alla determinazione autonoma delle rispettive condotte di mercato, con eliminazione di ogni incertezza sulle condotte del concorrente - Le intese restrittive riproducono su un mercato gli effetti del monopolio: inefficienza allocativa e produttiva Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  27. LE INTESE Tipologie di intese • INTESE ORIZZONTALI (tra imprese che operano allo stesso livello del processo produttivo o distributivo; es. Intese di prezzo, o di compartimentazione del mercato) • INTESE VERTICALI (tra imprese che operano a livelli diversi, ad es. tra produttore e distributori: es. fissazione del prezzo di rivendita o applicazione di clausole di esclusiva o di esclusiva territoriale) Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  28. LE INTESE Ai sensi dell’art. 2 della L. 287/90, sono intese: - gli accordi tra imprese - le pratiche concordate - le delibere di consorzi e associazioni di imprese Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  29. Accordi Forme esplicite di concertazione (incontro del consenso) tra due imprese indipendenti; Irrilevanza dell’aspetto formale: può trattarsi di un normale contratto, ma anche di un gentlements agreement, di un protocollo preliminare, d’intesa, ecc. … - Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  30. Pratiche concordate forma di concertazione non esplicita che conduce ad un coordinamento del comportamento tra più imprese senza formalizzazione negoziale del consenso. Elementi essenziali: l’esistenza di una qualche forma di ‘contatto’ e comportamento coordinato sul mercato Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  31. le deliberazioni di consorzi e associazioni di imprese atti unilaterali, espressione della volontà di un ente collettivo idonei ad influenzare il comportamento delle imprese consorziate/associate/ecc. Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  32. Le intese vietate Sono VIETATE le intese che abbiano per OGGETTO o per EFFETTOdi IMPEDIRE, RESTRINGERE, o FALSARE in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte RILEVANTE ... Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  33. LE INTESE VIETATE Oggetto ed effetto dell’intesa • In presenza di intese aventi ad OGGETTO restrizioni gravi della concorrenza : l’illecito sussiste anche se non sono provati gli effetti • Se l’oggetto non è restrittivo è necessario dimostrare che l’intesa ha prodotto EFFETTIrestrittivi • Ciò vale per tutte le forme di intesa Intese orizzontali restrittive nell’oggetto • Fissazione concordata dei prezzi o di altre condizioni contrattuali • Fissazione delle quote di produzione e ripartizione del mercato • Alterazione dello svolgimento di gare Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  34. Le intese vietate Questioni principali • La prova dell’intesa • Poteri dell’Autorità in materia di intese Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  35. Le intese vietate La prova delle intese: • La dimostrazione dell’accordo o della delibera presuppone l’esistenza di un atto specifico • Non serve il documento scritto dell’accordo e possono rilevare anche note interne se attendibili e confermate da altri elementi • La pratica concordata si desume dall’analisi dei fatti e dei comportamenti; in genere se manca documentazione di supporto (scambi informativi, contatti, ecc..) va dimostrata in via logica (coordinamento come unica spiegazione possibile) • La delibera è normalmente un atto scritto e formale; può tuttavia anche essere una lettera informativa agli associati o un comunicato stampa Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  36. Le intese vietate Poteri dell’Autorità • Il controllo successivo (denuncia di parte o azione d’ufficio; da poco anche autodenuncia-Programmi di leniency) • L’accertamento e ordine di porre fine all’infrazione • L’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato dell’impresa Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  37. GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE • Inquadramento teorico e criteri di valutazione Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  38. GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE • COS’È LA POSIZIONE DOMINANTE • NOZIONE DI ABUSO E COMPORTAMENTI VIETATI: LE DIVERSE FATTISPECIE • CRITERI DI VALUTAZIONE Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  39. GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE • COS’È LA POSIZIONE DOMINANTE :possibilità di esercitare potere di mercato • Definizione della Corte di Giustizia:“situazione di potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti, ed in ultima analisi, dei consumatori”[ECJ, 13 febbraio 1979, Hoffman- La Roche/Commissione, e anche ECJ, 14 febbraio 1978, United Brands,/Commissione] • Per definire l’esistenza di dominanza, è essenziale definire il mercato rilevante sul quale valutare il potere dell’impresa. Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  40. Indicatori di dominanza elementi oggettivi: Quota assoluta di mercato Quota relativa di mercato Stabilità della posizione di mercato Presenza di barriere all’entrata Presenza o meno di concorrenza potenziale Indicatori di dominanza elementi soggettivi: Capacità finanziaria Disponibilità di know how Diritti di proprietà intellettuale e industriale Il grado di integrazione verticale Marchio noto Reputazione presso i consumatori Ampiezza della gamma dei prodotti offerti Il possesso di una forte rete distributiva GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  41. Condotte abusive nel diritto interno (art. 3 legge 287/90 contiene esemplificazioni): prezzi e condizioni commerciali ingiustificatamente gravose Impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnologico Discriminazione tie-in GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  42. GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE Classificazione degli abusi Per soggetto su cui incidono: • Abusi di sfruttamento(sul consumatore finale, prezzi non equi e pratiche discriminatorie dei fornitori o dei distributori/molto difficili da dimostrare) • Abusi escludenti(concorrente, discr. nei confronti dei concorrenti, pre-emption) Per tipologia di comportamento: • Abusi di prezzo (ecc. gravosi, predatori, price-squeeze, scontistica fidelizzante, clausole inglesi, sconti target) • Abusi non di prezzo (in generale, pratiche discriminatorie, rifiuti a contrarre ingiustificati, pratiche leganti in genere, ecc) Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  43. GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE La nozione di abuso di posizione dominante “Nozione oggettiva che riguarda il comportamento dell’impresa in posizione dominante atta ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito ed ha come effetto di ostacolare…la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza” CG, Hoffmann La Roche, 1979 Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  44. GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE Criteri di valutazione dei comportamenti • La speciale responsabilità dell’impresa dominante:Una stessa condotta ( ad esempio clausole di esclusiva nei contratti di distribuzione) potrebbe essere lecita per un’impresa e illecita per un’altra in posizione dominante, in quanto questa, poiché può agire indipendentemente da concorrenti e clienti, possiede una speciale responsabilità riguardo la tutela dei meccanismi concorrenziali; l’idea sottostante è che le pratiche poste in essere dall’impresa dominante abbiano sempre l’effetto di alterare il mercato, mentre se poste in essere da un’impresa qualsiasi no; • Irrilevanza elemento soggettivo e oggettività dell’abuso:Non è rilevante “l’intento” abusivo; alcune pratiche, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una volontà abusiva dell’impresa, possono avere strutturalmente un effetto di alterazione della concorrenza in ragione del fatto che sono poste in essere da un soggetto dominante; • sufficienza del requisito della “potenzialità” abusiva:Per provare l’abusività di una condotta, non è necessario dimostrare l’esistenza di effetti concreti sul mercato; basta che vi sia la “potenzialità” restrittiva, ovverosia che sussista l’oggetto dell’abuso, ovvero la astratta idoneità a produrre effetti restrittivi. Esempio classico: pratiche di scontistica. Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  45. GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE LA RIFORMA nel 2005 DEL TRATTAMENTO DEGLI ABUSI ESCLUDENTI Le pratiche poste in essere da imprese dominanti che siano dirette o comunque idonee a impedire, scoraggiare o limitare la crescita o l’entrata di concorrenti effettivi o potenziali nel mercato devono essere valutate con canoni diversi dal passato, secondo due criteri: 1. Criterio degli effetti delle pratiche: non basta la potenzialità abusiva 2. Criterio delle efficienze dei comportamenti: si richiede dimostrazione di efficienza della pratica, altrimenti abusiva Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  46. IL CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI • Inquadramento teorico e criteri di valutazione Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  47. CONCENTRAZIONI Art. 6. - Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della concorrenza 1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione. 2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze. Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  48. CONCENTRAZIONI IL CONTROLLO ANTITRUST DELLE CONCENTRAZIONI • Si deve realizzare una concentrazione • Essa deve essere obbligatoriamente (soglia di fatturato) e preventivamente notificata • Si valutano prognosticamente gli effetti economici sulla concorrenza nei mercati in cui essa incide • Alla fine si possono realizzare tre diversi scenari: • Autorizzazione incondizionata • Autorizzazione condizionata • Divieto Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  49. CONCENTRAZIONI Cos’è una concentrazione? Modifica duratura della struttura di controllo di due o più imprese a seguito di : • Fusione di due più imprese • acquisizione del controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese • costituzione di un’impresa comune (non cooperativa) Tre elementi distintivi: • Nozione di controllo antitrust: esistenza di influenza determinante • Stabilità del controllo: la modifica deve essere stabile • Impresa come attività economica: è possibile attribuire un fatturato Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

  50. CONCENTRAZIONI Il controllo delle concentrazioni si fa ex ante • Obbligo di comunicazione preventiva(prima che l’operazione si realizzi-senza passaggio di quote azionarie) e quindi tempi stringenti di valutazione (30gg.+45gg.). • Individuazione della competenza: fra AGCM e Commissione Europea • Esiste anche la possibilità che operazioni nazionali per fatturato siano valutate a livello comunitario (se interessano più Stati), o, al contrario, che operazioni comunitarie vengano analizzate dall’Autorità nazionale del paese in cui incidono prioritariamente: meccanismi di rinvio Anna Argentati Ufficio Studi- AGCM

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