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L’Unione Bancaria: nuovi assetti e regole per la gestione delle crisi bancarie

L’Unione Bancaria: nuovi assetti e regole per la gestione delle crisi bancarie. Master in Regolazione dell’Attività e dei Mercati Finanziari. Università Luiss Guido Carli. Giuseppe Boccuzzi. Agenda.

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L’Unione Bancaria: nuovi assetti e regole per la gestione delle crisi bancarie

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  1. L’Unione Bancaria: nuovi assetti e regole per la gestione delle crisi bancarie Master in Regolazione dell’Attività e dei Mercati Finanziari Università Luiss Guido Carli Giuseppe Boccuzzi

  2. Agenda • La crisi finanziaria e la riforma delle strutture europee di supervisione: il progetto di Unione Bancaria • Il Meccanismo Unico di Supervisione (SSM) • Il meccanismo Unico di Risoluzione delle crisi (SRM) e il Fondo Unico di risoluzione • La direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) • I sistemi di Garanzia dei Depositi (DGS)

  3. La crisi economico-finanziaria Le fasi • 2007-2008: crisi del mercato immobiliare e dei mutui subprime negli USA. Fallimento di Lehman Brothers e insolvenze bancarie a catena negli USA e in Europa. Gli interventi pubblici di salvataggio • 2009: crisi economica a livello globale • 2011-2012: allargamento della crisi ai debiti sovrani e alle finanze pubbliche di molti paesi, soprattutto dell’eurozona (Portogallo, Irlanda, Grecia e Italia).Il circolo vizioso rischio bancario-rischio sovrano

  4. La crisi finanziaria LE CARENZE DELLA REGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA • capitale di scarsa qualità, inadeguato ad assorbire le perdite; • eccesso di leva finanziaria; • distorti incentivi presenti nei meccanismi di remunerazione dei managers basati su risultati di breve periodo (insufficiente gestione del rischio); • eccessiva trasformazione delle scadenze e sottovalutazione del rischio di liquidità; • crescita del peso dei mercati non regolamentati (CDS, shadow banking system); • potenziale prociclicità della regolamentazione prudenziale e contabile

  5. Le crisi bancarie • La crisi finanziaria ha determinato crisi di banche di grandissime dimensioni, soprattutto negli Stati Uniti. • Anche molti Paesi europei sono stati investiti da crisi bancarie di grandi proporzioni (Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Belgio, Islanda, Svizzera) crisi sistemica In alcuni Paesi le banche in crisi erano di dimensioni tali da superare le stesse dimensioni dei bilanci statali (Irlanda, Islanda, Svizzera) “too big to be saved”?

  6. Le crisi bancarie Le banche in crisi sono state oggetto di interventi di salvataggio da parte degli Stati perché ritenute “too big, too interconnected, too complex to fail” mancanza di infrastrutture finanziarie prontamente disponibili per i servizi offerti da tali banche gravi esternalità negative Preoccupazione per gli effetti di eventuali insolvenze sul sistema finanziario e sull’economia Sono stati attivati strumenti eccezionali di intervento da parte dei Governi, banche centrali, autorità di vigilanza, sistemi di assicurazione dei depositi (ricapitalizzazioni, garanzie, rilievi di asset tossici dai bilanci delle banche)

  7. Le crisi bancarie Gli interventi pubblici e il problema del moral hazard Come evitare il ripetersi per il futuro di crisi sistemiche di tale portata? Come evitare che le banche possano essere considerate “too big to fail”? Come evitare che i contribuenti possano essere chiamati a pagare il costo della crisi?

  8. “Rapporto De Larosière” (Febbraio 2009) – Reg. UE 2010 European System of Financial Supervision – ESFS (SEVIF) European Systemic Risk Board (ESRB) Comitato europeo per il rischio sistemico, con funzioni di vigilanza macroprudenziale European Supervisory Authorities (ESA), le tre Agenzie europee di vigilanza microprudenziale, distinte per settore di intermediazione (bancario, mobiliare e assicurativo) European Banking Authority – EBA European Securities and Markets Authority – ESMA European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA Joint Committee Autorità di vigilanza nazionali La risposta alla crisi finanziaria: la riforma delle strutture europee di supervisione

  9. La riforma delle strutture europee di supervisione I meccanismi di coordinamento nel settore bancario • armonizzazione minima / massima delle regole: Direttive/Regolamenti UE • home-country control: l’AdV del paese di origine è responsabile per le attività condotte nell’UE da una banca e da tutte le sue filiali • meccanismi di cooperazione e coordinamento tra AdV (Collegi dei supervisor sui gruppi cross-border) “European Systemic Risk Board” - ESRBComitato europeo per il rischio sistemico, con funzioni di vigilanza macroprudenziale European Banking Authority – EBA • elabora regole comuni (single rulebook) • risolve controversie tra autorità nazionali di vigilanza • coordina attività dei collegi dei supervisori (anche per gestione e soluzione crisi dei gruppi cross-border) • Svolge attività analisi e monitoraggio dei rischi (prove di stress) a livello sistemico

  10. La gestione delle crisi a livello europeo: le attuali carenze - L’insufficiente portata della direttiva sul risanamento e la liquidazione delle banche (direttiva 2001/24/CE del 4.4.2001) • Il carattere nazionale dei sistemi di gestione delle crisi e la dimensione internazionale delle banche • La diversità dei modelli di gestione delle crisi e degli strumenti applicabili • La mancanza di regole per la ripartizione delle perdite (burden sharing) tra i vari Paesi

  11. La riforma della regolamentazione finanziaria Due linee direttrici: • rafforzare le regole prudenziali per prevenire le crisi bancarie • formulare regole più efficaci per la gestione delle crisi bancarie, allo scopo di ridurre i costi e l’impatto di eventuali crisi sui diversi stakeholders evitare che il costo delle insolvenze bancarie ricada sui contribuenti privatizzazione dei profitti – socializzazione delle perdite

  12. Verso un assetto più avanzato: dal coordinamento tra Autorità al progetto di Unione Bancaria Motivazioni congiunturali: Rompere il legame rischio sovrano-banche: che va da banche a sovrano e viceversa (Grecia, crisi del sistema bancario in Spagna) strutturali: Interconnessione dei mercati Efficacia della politica monetaria Tendenza al “ring fencing”

  13. Il progetto di Unione Bancaria: i principali pilastri Realizzazione di un sistema centralizzato di supervisione delle banche (“Single Supervisory Mechanism – SSM”) imperniato sulla BCE Creazione di un’Autorità di risoluzione delle crisi a livello europeo e di un fondo unico di risoluzione Sistema di garanzia dei depositi accentrato a livello europeo Utilizzo di fondi europei (ESM) per la ricapitalizzazione di banche in crisi (backstop pubblico di ultima istanza) dopo avvio SSM

  14. Single EU supervisor Single EU deposit guarantee scheme Common resolution authority and fund Single rule book Gli elementi fondamentali dell’Unione Bancaria Banking Union

  15. Il single rule-book • Il pacchetto CRD IV, composto dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26.6.2013 e dalla Direttiva 2013/36/UE del 26.6.2013 (Basilea 3); • La proposta di Direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (accordo raggiunto dal Consiglio UE il 20.12.2013 - voto in plenaria previsto per il 16/04/2014); • La proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (COM 2010 368, del 12 luglio 2010, accordo raggiunto in Ecofin il 17/12/2013);

  16. Il primo pilastro dell’Unione Bancaria: l’SSM L’SSM è costituito dalla BCE e dalle AdV nazionali Vengono conferiti alla BCE i poteri in materia di vigilanza prudenziale su tutte le banche dell’area dell’euro (“one tier system”). I Paesi non euro possono aderire su base volontaria al sistema Lo schema operativo prevede: - la vigilanza diretta da parte della BCE, assistita dalle AdV nazionali, sui gruppi bancari più rilevanti (“more significant banks”) - la vigilanza decentralizzata alle AdV nazionali sulle banche meno rilevanti, con potere di avocazione da parte della BCE (“less significant banks”) 4. La BCE sorveglia il buon funzionamento del sistema: Guida di vigilanza, framework per regolare i rapporti con le AdV nazionali, verifica corretta attuazione compiti svolti a livello decentralizzato Regolamento 1022/2013 – 22/10/2013 Regolamento 1024/2013 – 15/10/2013

  17. Il processo decisionale in BCE In base al trattato, è l’organo della BCE deputato ad assumere decisioni: non sono possibili meccanismi di delega. Questo fa sorgere due problemi: • relazioni con la politica monetaria; • Paesi non euro che vogliono entrare nell’SSM Governing Council SB svolge il lavoro preparatorio e sottopone al GC le proposte di decisione. Il GC le accetta (con procedura di silenzio-assenso) o ne chiede il riesame Composto da rappresentanti di Paesi euro e non euro e 4 rappresentanti della BCE. Il Chair è nominato in base ad una procedura che prevede l’intervento del Consiglio e del Parlamento e su proposta della BCE. Supervisory Board Supporto delle attività e preparazione dei meeting del SB Steering Committee

  18. Il funzionamento del SSM SIGNIFICANT BANKS vigilanza diretta BCE, assistita dalle AdV nazionali (130 gruppi) LESS SIGNIFICANT BANKS vigilanza decentrata alle AdV nazionali CRITERI: • Attività superiori a € 30 miliardi; • Rapporto tra attività e PIL dello Stato ospitante superiore del 20% (con almeno 5 mld attivi); • qualificazione definita dalla autorità nazionale competente e confermata da BCE; • Richiesta/ottenimento di assistenza finanziaria pubblica; • Decisione BCE per gruppi con significative attività transfrontaliere.

  19. Il funzionamento del SSM • Comprehensive assessment BCE sui bilanci bancari - avvio 23/10/2013 • banche interessate dall’analisi, rappresentative di circa l’85 del sistema bancario europeo; • obiettivi principali: la trasparenza, al fine di migliorare la qualità dell’informazione disponibile sulla condizione delle banche; i rimedi, per identificare e adottare le necessarie azioni correttive; accrescere la fiducia, per assicurare a le parti interessate che le banche sono fondamentalmente sane a meritevoli di fiducia; • l’analisi è composta tre elementi strettamente interconnessi: • a) valutazione del rischio per esaminare, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, i principali profili di rischio, incluso liquidità, leverage e rischio funding; • b) revisione della qualità degli attivi (AQR - AssetQualityReview), per aumentare la trasparenza delle esposizioni bancarie attraverso l’esame degli attivi (inclusa la valutazione dell’adeguatezza di attivi e collaterali e dei relativi accantonamenti); • c) stress test per esaminare la capacità di resistenza dei bilanci bancari a scenari di stress. I dettagli riferiti a questo punto sono definiti in in coordinamento con l’EBA e sono stati resi noti a fine gennaio 2014.

  20. Il secondo pilastro del B.U. : il Single Resolution Mechanism • Un sistema accentrato di gestione delle crisi a livello europeo (in sostituzione della rete di autorità nazionali) - proposta di regolamento del 10 luglio 2013, • La Single Resolution Authority: il Comitato unico delle risoluzioni bancarie (Single Resolution Board), formato da rappresentanti della BCE, della Commissione Europea e delle autorità di risoluzione nazionali • Il SRM riguarderà le banche degli Stati membri aderenti al Meccanismo Unico di Vigilanza (SSM): circa 6.000 banche • Si applicheranno le regole e gli strumenti previsti dalla Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) Aspetto ancora controverso: Nell’approccio generale di dicembre 2013 del SRB non fanno parte i rappresentanti di Commissione e BCE

  21. Il secondo pilastro del B.U. : il Single Resolution Mechanism • ECOFIN 18/12/2013: • approccio generale sul regolamento; • decisione di avviare i lavori per un accordo intergovernativo (IGA) sul SRF; • dichiarazione dell’Eurogruppo in merito allo State backstop • ECON 17/12/2013: voto sul rapporto con gli emendamenti alla proposta di regolamento; • Plenaria in Parlamento europeo 6/02/2014: voto solo sugli emendamenti contenuti nel testo dell’ECON, non sul regolamento in modo da non concludere l’iter. Non concorda sulla necessità della IGA sul SRF. Ritiene lo State backstop elemento fondamentale di credibilità del SRM, ma non finanziato con «taxpayers’ money»

  22. La BCE: segnala quando una banca richiede di essere sottoposta a ristrutturazione Il Single Resolution Board: prepara e formula la proposta circa le misure di risoluzione di una banca; La Commissione: assume la decisione finale circa l’applicazione della risoluzione e gli strumenti da utilizzare, ivi compreso l’utilizzo del Fondo di risoluzione (così nella proposta iniziale di regolamento) Nell’approccio generale del Consiglio UE di dicembre 2013 la decisione è assunta dal Consiglio; la Commissione valuta e propone al Board Le autorità di risoluzione nazionali: assistono il SRB nella predisposizione dei piani di risoluzione e danno attuazione alle misure di risoluzione Il Single Resolution Mechanism:il meccanismo decisionale Aspetto ancora controverso: Commissione o Consiglio? Per il Parlamento il coinvolgimento del Consiglio renderebbe il processo di risoluzione meno indipendente e vorrebbe mantenere l’impostazione iniziale 22

  23. - La base legale: art. 114 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFEU), che consente l’adozione di misure per l’avvicinamento delle normative nazionali miranti alla costituzione e al funzionamento del Mercato Unico Alcuni Stati ritengono la base giuridica molto fragile. Modifica dei Trattati? - la soluzione del Single resolution Board è controversa: principio Meroni – Corte di Giustizia del 13 giugno 1958 (dubbi sulla possibilità di delegare così ampi poteri, con rilevanti margini di discrezionalità, a un organismo che non è un’istituzione dell’Unione avente competenze esecutive, e ciò sia con riferimento alla definizione del piano di risoluzione sia agli investimenti del Fondo unico di risoluzione delle crisi) SRM: profili critici

  24. Per il finanziamento della risoluzione nell’ambito del SRM è costituito un fondo unico (SRF), con le seguenti caratteristiche: le risorse disponibili nel SRF devono raggiungere, in 10 anni, almeno l’1% dei depositi garantiti di tutte le banche autorizzate nei paesi partecipanti al SRM; le banche dei paesi partecipanti devono versare annualmente una contribuzione ex-ante risk-based; la contribuzione ex-ante è data dall’ammontare delle passività della banca, esclusi i fondi propri e i depositi garantiti, sul totale delle passività, esclusi i fondi propri e i depositi garantiti, di tutte le banche autorizzate nei paesi partecipanti al SRM; in caso le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire le perdite, possono essere raccolte contribuzioni straordinarie ex-post, ripartite con le stesse modalità delle contribuzioni ex-ante, oppure si può ricorrere a forme alternative di finanziamento; in aggiunta il SRB può decidere di attivare un meccanismo di mutualborrowingtra il SRF e i fondi di risoluzione dei paesi UE non partecipanti. i compartimenti nazionali dei paesi partecipanti provvedono alla raccolta delle contribuzioni e progressivamente, in un arco temporale di 10 anni, procedono alla mutualizzazione delle risorse per alimentare il SRF; il Consiglio europeo, nella riunione di dicembre 2013, ha avviato i lavori di una conferenza intergovernativa ai fini di un accordo sul funzionamento del SRF e il meccanismo di mutualizzazione delle risorse. Single Resolution Fund

  25. L’Unione Bancaria: il terzo pilastro un sistema di garanzia dei depositi accentrato a livello europeo • L’ipotesi di un sistema unico di garanzia dei depositi a livello europeo nell’ambito del progetto di Banking Union. Il progetto è stato per il momento accantonato. • Si procederà, quindi, con un network di sistemi di garanzia dei depositi nazionali (armonizzati), i quali potranno concorrere al finanziamento delle resolution nei limiti degli impegni di intervento che ad essi avrebbe fatto carico in caso di intervento di rimborso dei depositanti.

  26. I sistemi di garanzia dei depositanti.Obiettivi e funzioni • proteggere i piccoli depositanti (obiettivo specifico) • contribuire alla stabilità del sistema finanziario nazionale nell’ambito della “safety net” (obiettivo generale) MODELLI INTERMEDI MERO RIMBORSO DIRETTO DEI DEPOSITI (PAY-BOX) GESTIONE DIRETTA DELLE PROCEDURE DI CRISI (RISK-MINIMIZERS) 26

  27. I sistemi di garanzia dei depositanti • artt. 96 e segg. T.U.B. (attuazione della direttiva 2009/14/CE, che modifica la direttiva 94/19/CE ): • Limite di rimborso: € 100.000 per ciascun depositante • Rimborso entro 20 gg lav. prorogabile per altri 10 • L’adesione a un fondo di garanzia ufficialmente riconosciuto è un presupposto necessario per l’autorizzazione all’attività bancaria Sono esclusi dalla tutela, tra gli altri: • depositi e altri fondi al portatore • obbligazioni, crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli, azioni • depositi delle amministrazioni statali e locali • depositi di banche e altri intermediari • depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori 27

  28. Prospettive di ulteriore modifica dei sistemi di garanzia dei depositi (DGS)(proposta di direttiva COM(2010)0368) Ulteriore riduzione dei tempi di rimborso dei depositanti gradualmente (7 gg lav.) Funding misto (ex ante ed ex post), secondo un four-step approach Maggiore trasparenza nei confronti dei depositanti Riconoscimento sistemi di mutua garanzia: proteggono l'ente creditizio stesso (ne garantiscono la liquidità e la solvibilità) e, indirettamente, proteggono i depositanti: grazie al supporto di un sistema di mutua garanzia, una banca non fallisce e non è necessario rimborsare i depositanti i depositanti potranno vantare diritti nei confronti dei sistemi di mutua garanzia se essi non sono in grado di impedire il fallimento di un loro membro Parlamento UE: fondo europeo unico di garanzia dei depositi costituisce l'obiettivo a lungo termine una volta introdotti un efficace regime di fallimento ordinato (resolution) e un altrettanto efficace meccanismo di vigilanza … ai fini del corretto assetto dell'Unione bancaria e del conseguimento della finalità generale della stabilità dei mercati finanziari; … le proposte relative ai DGS debbano essere approvate parallelamente alla direttiva per l'instaurazione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi 28

  29. La proposta, presentata dalla Commissione europea il 12 luglio 2010, è stata lungamente dibattuta, fino all’accordo raggiunto tra Consiglio, parlamento e Commissione lo scorso 17 dicembre. L’approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo dovrebbe arrivare per la fine di marzo 2014. Per quanto riguarda il funding, sono previste: contribuzioni ex-ante in misura tale da raggiungere almeno lo 0,8% dei depositi garantiti totali in 10 anni; contribuzioni straordinarie ex-post; forme alternative di finanziamento; un meccanismo volontario di mutualborrowing tra i DGS europei. Una parte delle risorse disponibili, fino al 30%, può essere nella forma degli impegni irrevocabili di pagamento. La revisione della direttiva sui DGS 29

  30. Si applica a: Enti creditizi, imprese di investimento, istituzioni finanziarie facenti parte di un gruppo e società controllanti delle medesime (holding companies). I poteri di risoluzione devono essere conferiti a una o più resolution authority, costituite sotto forma di autorità amministrativa indipendente, già esistente o di nuova istituzione. Le funzioni di RA possono essere attribuite a banche centrali, autorità di vigilanza, sistemi di garanzia dei depositi o ministri delle finanze ma ci deve essere una separazione funzionale. Per la resolution di banche cross-border è prevista la costituzione di “resolution colleges”, volti a realizzare una cooperazione internazionale rafforzata tra le autorità nazionali in tutte le fasi di preparazione, risanamento e risoluzione. I Resolution colleges: la RAdello autorità home della capogruppo; le RA host; i rispettivi Ministri delle finanze che non svolgono la funzione di RA; l’EBA ha funzioni di facilitatore e di mediazione, se necessario Le nuove regole della gestione delle crisi la Bank Recovery & Resolution Directive (BRRD) 30

  31. La BRRD: un approccio integrato La prevenzione 1. L’intervento precoce (early intervention) 2. 3. La gestione e la risoluzione La liquidazione 4.

  32. Prevenzione E’ rappresentata dall’insieme delle attività e delle misure nei confronti di una banca o gruppo bancario, nel normale corso dell’attività d’impresa, volte ad evitare o a ridurre la probabilità che si verifichino situazioni di crisi. Le banche e le autorità definire misure preparatorie per programmare in modo adeguato le attività da svolgere in caso di situazioni di difficoltà o di crisi. Intervento precoce Le autorità devono agire con misure tempestive per rimediare a problemi che si presentano nella situazione delle banche o in particolari aree di esse prima che si determini un grave deterioramento e sia compromessa la stabilità. Risoluzione Le autorità devono ristrutturare le banche in gravi situazioni di crisi allo scopo di preservare le funzioni critiche essenziali attraverso una serie di misure che incidono profondamente sulla struttura patrimoniale,organizzativa e gestionale. BRRD. Un framework basato su tre fasi 32

  33. Gli strumenti a disposizione delle autorità nazionali si applicano in maniera proporzionale a seconda del tipo e delle dimensioni delle banche coinvolte e delle crisi. La rilevanza delle relazioni home/host L’EBA svolge un ruolo centrale; dovrà preparare linee guida e norme tecniche vincolanti per l’attuazione delle misure previste nonché, con riferimento agli intermediari cross-border, mediare per risolvere eventuali conflitti che insorgano tra le autorità nazionali. Direttiva di armonizzazione minima: gli Stati membri possono conservare specifici strumenti presenti nel toolkit nazionale a condizione che non siano di ostacolo ad una risoluzione coordinata del gruppo e siano coerenti con gli obiettivi generali della resolution stabiliti dalla direttiva. BRRD 33

  34. le banche, soprattutto quelle di rilevanza sistemica, sono chiamate a predisporre, quando in vita, piani di emergenza al fine di essere preparate a fronteggiare condizioni avverse 1. Rafforzamento della prevenzione e della preparazione Recovery plans Resolution plans volti a realizzare un’ordinata risoluzione della banca in caso di insolvenza volti al recupero delle situazioni di debolezza che connotano i profili tecnici della banca Poteri di intervento delle Autorità

  35. Recovery Plans definiscono le disposizioni predisposte dalle banche o le misure che esse adotterebbero per ripristinare la c.d. long-term viability nel caso in cui si determini un deterioramento della propria situazione finanziaria (patrimonio, liquidità, redditività). sono elaborati dagli intermediari e approvati dalle autorità; stabilisce le modalità e salvaguardie attraverso le quali operazioni finanziarie di varia natura (trasferimento di attività, di capitale, garanzie) possono essere instaurate tra le componenti di un gruppo bancario allo scopo di agevolare il superamento delle difficoltà che dovessero interessare la capogruppo o le singole componenti del gruppo Resolution Plans sono elaborati dalle autorità di risoluzione, in cooperazione con l’autorità di vigilanza, nel corso dell’ordinaria attività delle banche o di gruppi bancari, sulla base delle informazioni fornite dagli intermediari. contengono le azioni da intraprendere tempestivamente nell’ipotesi che un’istituzione finanziaria entri in uno stato di crisi irreversibile e si renda necessaria la sua ristrutturazione. I piani devono definire in dettaglio gli strumenti da attivare per assicurare la continuità delle funzioni essenziali delle banche o la loro ordinata liquidazione in caso di fallimento. In caso di ostacoli significativi alla risolvibilità possono imporre modifiche della struttura societaria e operativa dei gruppi, degli accordi contrattuali e delle pratiche di business, per facilitare la risoluzione dell’intermediario La prevenzione - I RRPs 35

  36. I recovery and resolution plans devono: tener conto dei differenti scenari di stress finanziario essere regolarmente aggiornati definiti sia a livello di gruppo sia a livello individuale nel gruppo. per i gruppi, il piano di risoluzione complessivo deve essere redatto dalla capogruppo, assicurando il coordinamento e la coerenza con quelli eventualmente predisposti per le filiazioni, e deve essere approvato dalle autorità competenti nell’ambito dei resolution colleges. il piano di gruppo deve contenere, tra l’altro, misure per il finanziamento della risoluzione e definire principi per la condivisione dei relativi oneri e responsabilità tra i diversi Paesi ispirati a criteri equitativi e bilanciati che tengano conto, in particolare, del diverso impatto economico e della distribuzione dei poteri di vigilanza tra le diverse autorità La prevenzione 36

  37. Un intermediario è risolvibile se può essere sottoposto a risoluzione senza danni sistemici e oneri per i contribuenti e proteggendo le funzioni economiche e i servizi finanziari essenziali Obiettivo della valutazione: identificare fattori che incidono sulla resolvability e individuare azioni per migliorarla fattori endogeni: legati alle caratteristiche strutturali, operative e organizzative dell’intermediario fattori esogeni: legati al quadro normativo esistente nei vari paesi e alla presenza di accordi di cooperazione Per i gruppi cross-border la valutazione è da effettuare nell’ambito dei collegi con il coordinamento dell’home authority tenendo conto delle valutazioni delle autorità host Le autorità possono richiedere azioni correttive relative alla struttura e operatività del gruppo per migliorare la risolvibilità tenendo conto degli effetti sulla stabilità e sull’operatività ongoing Valutazione della risolvibilità 37

  38. 2. L’early intervention La banca presenta debolezze in particolari aree aziendali che, se non affrontate in modo tempestivo ed efficace, potrebbero estendersi nel tempo all’intera situazione finanziaria della banca I presupposti oggettivi per l’attivazione delle misure : la banca non soddisfa o rischia di violare i requisiti prudenziali, secondo l’apprezzamento dell’autorità (soft triggers)

  39. Oltre a quelle già previste dall’art. 136 della direttiva 2006/48/CE (aumento del capitale; restrizione di rami di attività, disinvestimento di attività più rischiose, restrizione alla distribuzione di dividendi, revisione delle strutture di gestione dei rischi e dei presidi di controllo) La richiesta agli organi della banca di: destinare i profitti al rafforzamento della base di capitale; richiedere il sostegno finanziario infragruppo; attuare una o più delle misure previste nel piano di risanamento; esaminare la situazione dell’intermediario e formulare un piano d’azione e i tempi di attuazione; convocare l’assemblea dei soci – o convocarla direttamente - per deliberare sulle materie poste all’ordine del giorno indicato dalla stessa autorità o di assumere determinate decisioni; presentare un piano di risanamento che preveda la ristrutturazione del debito con i creditori; revoca o sostituzione di uno o più amministratori ritenuti inidonei a ricoprire la carica; la raccolta, anche tramite ispezioni, di informazioni utili alla redazione del piano di risoluzione; l’avvio di contatti diretti con potenziali acquirenti, in vista della risoluzione dell’intermediario Per i gruppi cross-border, l’attivazione di poteri di intervento tempestivo va concordata all’interno del collegio; in caso di disaccordo fra le autorità, l’EBA ha un ruolo di mediazione vincolante. L’intervento precoce: le misure 39

  40. In caso di significativo deterioramento della situazione finanziaria, di gravi violazioni di disposizioni amministrative, legislative o statutarie, ovvero di gravi irregolarità amministrative, e se le altre misure di intervento adottate nei casi in cui una banca non rispetta i requisiti della CRD si rivelano insufficienti, le autorità possono richiedere la sostituzione del management della banca, in tutto o in parte. Qualora la sostituzione non si riveli sufficiente, l’autorità può nominare uno o più amministratori temporanei (temporary administrator) per un limitato periodo di tempo per assumere la gestione della banca o assistere il management esistente. Si tratta di un istituto ispirato alla figura del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria dell’ordinamento italiano. La funzione dello special manager è quella di accertare la situazione finanziaria della banca, gestirne l’attività in tutto o in parte nell’ottica di ripristinare la sana e prudente gestione. L’autoità competente deve specificare limiti e ruolo dell’amministratore temporaneo. La durata minima del mandato è di un anno, prorogabile in casi eccezionali La procedura non incide sui diritti degli azionisti: previa autorizzazione delle autorità lo SM può richiedere la convocazione dell’assemblea e fissarne l’ordine del giorno L’intervento precoce: temporary administrator 40

  41. 3. La resolution: i presupposti oggettivi Soft triggers: i) La banca sta fallendo o è probabile che fallisca. (the bank is failed or is likely to fail) ii) non si può ragionevolmente prevedere che un’azione alternativa del settore privato o dell’autorità di vigilanza consenta di evitare il fallimento in tempi ragionevoli; iii) che l’azione di ristrutturazione risponda a finalità di interesse pubblico Finalità di interesse pubblico: continuità dei servizi bancari essenziali; evitare possibili effetti di contagio sulla stabilità finanziaria; mantenendo la disciplina di mercato; proteggere i depositanti e i fondi e le attività dei clienti; evitare distruzione del valore non necessaria e minimizzare i costi della crisi della risoluzione; mitigare il moral hazard, riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico a carico dei contribuenti.

  42. La resolution: i presupposti oggettivi Quando una banca sta fallendo o è a rischio di fallimento? • le perdite rilevate sono in grado di azzerare il patrimonio; • il mancato rispetto(attuale od oggettivamente probabile nel prossimo futuro)dei requisiti richiesti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria; • le attività della banca sono inferiori alle passività; la banca non è in grado di rimborsare le obbligazioni in scadenza; • la banca necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario Per gli intermediari appartenenti a un gruppo, le condizioni devono essere verificate sia a livello individuale che di entità consolidante; è possibile estendere gli strumenti di resolution alla holding company anche qualora i presupposti della resolution siano verificati solo a livello della filiazione, qualora ciò sia necessario per la risoluzione della filiazione o del gruppo nel suo insieme

  43. La risoluzione: gli strumenti Gli strumenti si sostanziano nel potere di • La vendita dell’attività d’impresa (sale of business) • La costituzione di una bad bank cui trasferire crediti anomali e attività di difficile valutazione; • La creazione di una bridge bank; • Il bail-in: la conversione obbligatoria di strumenti di debito in azioni o la riduzione del valore delle passività (write down), imponendo perdite agli azionisti e ad alcune categorie di creditori Possono essere impiegati anche congiuntamente, anche in mancanza del consenso degli azionisti. La loro applicazione deve essere preceduta da una valutazione equa e realistica delle attività e passività da parte di un soggetto indipendente dalle autorità, incluse RA; In caso di urgenza per circostanze concrete, la valutazione può essere svolta dalle RA Si tratta di un set minimale di strumenti;gli stati membri possono utilizzare altri strumenti disponibili a livello nazionale che consentano il perseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 43

  44. La risoluzione: gli strumenti Si distinguono gli interventi miranti a lasciare in vita la banca insolvente come entità giuridica autonoma (going concern) da quelli che comportano il venir meno della banca come entità giuridica e la sua ristrutturazione in modo da minimizzare gli effetti negativi sui vari stakeholders (gone concern).

  45. L’autorità di risoluzione può nominare uno special manager (SM) per sostituire il management della banca in risoluzione, con mandato limitato a un anno, rinnovabile in casi eccezionali; lo special manager esercita i suoi poteri di gestione sotto il controllo dell’autorità di risoluzione e svolge la sua attività adottando tutte le misure necessarie a promuovere il raggiungimento degli obiettivi della risoluzione e conformemente alle decisioni dell’autorità preposta; le misure possono comprendere: aumento di capitale, riorganizzazione della struttura proprietaria della banca, acquisizioni da altre banche solide sotto il profilo finanziario, in linea con il toolkit per la risoluzione; si tratta di un istituto ispirato alla figura del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria dell’ordinamento italiano. in caso di insolvenza della banca, qualora le legislazioni nazionali prevedano la nomina di un amministratore per gestire la situazione, questo può essere considerato SM ai sensi della BRRD. La risoluzione: lo special manager 45

  46. Gli strumenti di intervento pubblico straordinario sono finalizzati a partecipare alla risoluzione di una banca in modo da evitarne la chiusura e per consentire il raggiungimento delle finalità della risoluzione. sono attivabili al ricorrere delle seguenti condizioni: l’applicazione degli altri strumenti non sia sufficiente a evitare ripercussioni sulla stabilità finanziaria o a tutelare l’interesse pubblico; devono costituire uno strumento di ultima istanza; consistono in: supporto con capitale pubblico acquisizione temporanea della proprietà La risoluzione: government stabilisation tools 46

  47. La resolution: il Bail-in Final compromise • Lo strumento del bail-in(art. 37): • le autorità di risoluzione hanno il potere di svalutare le somme esigibili di creditori non garantiti dell’intermediario in crisi e di convertire debiti dell’impresa in capitale, con la finalità di ricapitalizzare la banca e consentire alle autorità di riorganizzarla e ristrutturarla attraverso la risoluzione in uno scenario di continuità (goingconcern), in cui la banca sia restituita alla solidità finanziaria e all’operatività economicamente sostenibile nel lungo periodo; • il bail-in può essere impiegato: • per capitalizzare una banca ponte; • per convertire in capitale o ridurre il valore delle passività trasferite: a una banca ponte (allo scopo di fornire capitale) o in applicazione degli altri strumenti (sale of business, assetseparation); • le autorità disporrebbero di maggiore flessibilità nella gestione del fallimento di intermediari complessi e di grandi dimensioni; • lo strumento verrebbe associato alla rimozione del management dell’impresa responsabile dei problemi e all’implementazione di un piano di riorganizzazione dell’attività attraverso un amministratore nominato allo scopo; • obiettivo del piano: ripristinare le condizioni economiche di sostenibilità dell’attività, tenendo conto tra gli altri dello stato attuale e delle prospettive future dei mercati finanziari con assunzioni relative al migliore e al peggiore scenario (stress test e standard tecnici EBA). 47

  48. Il Bail-in Final compromise • lo strumento, introdotto per minimizzare il ricorso ai contribuenti nei fallimenti bancari, dovrà essere applicato con decorrenza 1° gennaio 2016; • in linea con l’approccio generale di giugno, l’art. 38 (oggetto del bail-in) è stato riformulato, prevedendo: • esclusioni permanenti dal bail-in; • esclusioni facoltative di passività assoggettabili; • condizioni per il ricorso alla contribuzione del fondo di risoluzione; • condizioni per il ricorso a forme alternative di finanziamento 48

  49. Il Bail-in Final compromise • Esclusioni permanenti: • depositi garantiti (covered); • securedliabilities, inclusi i covered bonds e le passività nella forma di strumenti finanziari utilizzati per finalità di hedging e garantiti, secondo le norme nazionali, in modo simile ai covered bonds; • passività verso «institutions» con una scadenza residua inferiore ai 7 giorni (escluse quelle verso società dello stesso gruppo); • passività, derivanti dalla partecipazione nei sistemi di pagamento, con una scadenza residua inferiore ai 7 giorni; • salari e pensioni dei dipendenti della banca in crisi, passività nei confronti di fornitori; • passività fiscali, purché oggetto di privilegio secondo le norme nazionali; • passività nei confronti del DGS derivanti da contribuzioni versate dallo stesso ai sensi della DGSD. 49

  50. Il Bail-in Final compromise • Esclusioni facoltative: in circostanze eccezionali, le autorità di risoluzione nazionali possono escludere, anche parzialmente, altre passività tra quelle assoggettabili: • se non possono essere assoggettate a bail-inin tempi ragionevoli; • se necessario per assicurare la continuità delle funzioni essenziali; • se necessario per evitare il contagio, in particolare con riferimento ai depositi eligible di persone fisiche e piccole-medie imprese, che potrebbe seriamente compromettere il funzionamento dei mercati finanziari; • qualora l’applicazione del bail-in a tali passività determini distruzione di valore tale da imporre a carico di altri creditori perdite maggiori rispetto al caso in cui le passività in oggetto siano escluse. 1/3 50

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