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LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE. L’agire dell’amministrazione finanziaria nella determinazione del tributo e delle sanzioni. Particolarità del diritto tributario rispetto al diritto amministrativo. Il prelievo tributario non è basato sul consenso del singolo contribuente

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LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

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Presentation Transcript


  1. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE L’agire dell’amministrazione finanziaria nella determinazione del tributo e delle sanzioni

  2. Particolarità del diritto tributario rispetto al diritto amministrativo Il prelievo tributario non è basato sul consenso del singolo contribuente (casomai sul consenso politico generale) Le autorità fiscali sono però prive del potere di determinare i tributi valutando gli interessi sociali, politici ed economici del contribuente o di terzi.

  3. Diritto tributario e diritto amministrativo: in che senso manca la discrezionalità? Dal divieto di valutazioni comparativa d’interessi Consegue L’AGIRE NON DISCREZIONALE DELL’AUTORITA DELL’A.F. • Che va inteso in senso relativo, limitato alle valutazioni suddette, fermi restando tutti i margini di opinabilità connessi all’interpretazione legislativa e all’apprezzamento dei fatti, es interpretazione analogica, interpretazione sulla base di concetti presi da altri settori del diritto...segue

  4. Attività discrezionale dell’Amministrazione finanziaria: ipotesi Momenti di discrezionalità amministrativa si configurano: Nell’individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo; Nella scelta dei poteri istruttori da esercitare nel caso concreto; Ed entro certi limiti anche nella decisione della sanzione da comminare Nella decisione di addivenire o meno all’accertamento con adesione o alla conciliazione giudiziale Nella decisione sulla sospensione della riscossione in pendenza di ricorso;

  5. Attività discrezionale dell’Amministrazione finanziaria Al di fuori della determinazione dell’imposta, infatti, gli uffici fiscali riassumono tutto il loro carattere di amministrazione pubblica che agisce secondo criteri di efficienza e convenienza, apprezzando caso per caso gli interessi in gioco, secondo criteri di opportunità

  6. Particolarità del diritto tributario rispetto al diritto amministrativo (la sottrazione delle scelte sugli interessi economico sociali) L’A.F. non può disporre degli interessi economici e sociali coinvolti nel prelievo: le valutazioni di opportunità socio politica spettano, infatti, al legislatore. Assenza di un potere di supplenza politica, anche di fronte a norme imprecise Tale impedimento discende dalla riserva di legge relativa prevista per le prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 della costituzione

  7. Conseguenze in termini di situazioni soggettive (diritto-interesse) La posizionedel contribuente di fronte alle disposizioni sostanziali tributarie è di diritto soggettivo Impossibilità di effettuare valutazioni comparative di interessi Di fronte ai poteri investigativi ed, in generale, ai poteri discrezionali la posizione è di interesse legittimo (valutazione comparativa di gravità degli indizi di evasione e di tutela del domicilio, etc.)

  8. LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE I criteri oggettivi e soggettivi da tenere in considerazione

  9. Il processo logico da seguire per la determinazione della sanzione Individuazione dell’obbligo violato Valutare l’esistenza di eventuali cause di non punibilità Se del caso, considerare l’eventuale applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni Individuazione della sanzione Esame della esistenza e della completezza di un eventuale ravvedimento operoso Determinazione della sanzione da applicare contestare o irrogare

  10. Legame tra precetto violato e pena pecuniaria Il legame tra obbligo violato e sanzione da applicare deve essere molto stretto Il caso della compensazione in assenza di credito o compensazione superiore al tetto previsto Le sanzioni non possono essere applicate per analogia Tuttavia è ammesso sviluppare la violazione di un obbligo non sanzionato, dimostrando che, nei fatti, conduce alla violazione di un obbligo appositamente sanzione

  11. Sanzioni formali e sostanziali Le sanzioni collegate al tributo Le sanzioni stabilite in valore fisso Sanzione sostanziale Sanzione formale Degenerazione in sanzioni meramente formali che determinano la causa di non punibilità (art. 6, c. 5-bis, D.Lgs 472/97) Assenza di ostacolo all’attività di controllo

  12. Sanzioni formali ed ostacolo all’attività di controllo L’ostacolo all’attività di controllo deve essere osservato al compimento dei controlli C.M. n. 77/2001 Fanno eccezione le violazioni riguardanti le omissioni di presentazione di atti soggetti a controllo ovvero atti inerenti al controllo stesso. Da ciò consegue che un eventuale regolarizzazione successiva alla violazione rende “certo” il non ostacolo al compimento dei controlli C.M. n. 77/2001

  13. CAUSE OSTATIVE ALL’APPLICAZIONE DI SANZIONI IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

  14. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO La correttezza formale delle singole regolarizzazioni

  15. Violazione agli obblighi di versamento Ad 1/8 se regolarizzata entro 30 gg dalla scadenza Omesso versamento di acconti e saldi 30% (Art. 13 – d.lgs 471/97) La sanzione è ridotta ad 1/15 pere ogni giorno di ritardo (fino a 15) per i versamenti relativi crediti assistiti da garanzia Ad 1/5 oltre 30 gg ma entro termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione Pagamento contestuale del tributo; degli interessi moratori; e della sanzione Si applica la stessa sanzione anche per gli omessi versamenti di rate. In tal caso la sanzione ridotta si calcola sulla rata maggiorata degli interessi dilatori

  16. Omesso versamento in acconto La sanzione ridotta si determina solo sull’importo dell’acconto omesso Il versamento dell’imposta può avvenire sia in sede di saldo con il relativo codice tributo ovvero utilizzando il codice tributo previsto per l’acconto Essa non conduce anche all’eventuale insufficiente versamento del saldo come in passato

  17. Mancata presentazione della Dichiarazione nei termini prescritti Regolarizzazione possibile entro 90 giorni dal termine prescritto • Esecuzione entro lo stesso termine del pagamento: • Sanzione ridotta ad 1/8 di 258,00 Euro. • Imposta eventualmente dovuta più interessi. • Contestuale versamento sanzione ridotta per violazione obbligo di versamento

  18. Violazioni formali relative al contenuto della dichiarazione Si potrebbe ritenere che gli errori formali rilevabili in sede di liquidazione della dichiarazione non ostacolano mai i controlli Trattasi di violazioni contemplate dall’art. 8 c.1 del D.Lgs. 471 Errori che non incidono sul versamento o sulla determinazione dell’imposta La regolarizzazione prima del compimento dei controlli assicura l’applicabilità della causa di non punibilità prevista Dall’articolo 6, c. 5 del d.Lgs 472/97

  19. Violazioni sostanziali afferenti la dichiarazione Errori e omissioni rilevabili in sede di liquidazione della dichiarazione Errori e omissioni che producono l’infedeltà della dichiarazione Comportano l’applicazione della sanzione per omesso versamento La sanzione pari al 100% della maggiore imposta è ridotta ad 1/5 del minimo La sanzione non è mai riducibile ad 1/8. si entra sempre nella lettera b) dell’articolo 13 Deve essere presentata dichiarazione integrativa

  20. Adempimenti per la regolarizzazione degli errori materiali e di calcolo Tramite il modello di versamento F24 Deve essere effettuato il versamento della maggiore imposta o del minor credito spettante, nonché degli interessi legali Deve essere effettuato il versamento della sanzione ridotta (6%) Deve essere presentata dichiarazione integrativa

  21. Adempimenti per la regolarizzazione dell’infedeltà della dichiarazione Tramite il modello di versamento F24 Deve essere effettuato il versamento della maggiore imposta o del minor credito spettante, nonché degli interessi legali Deve essere effettuato il versamento della sanzione ridotta ad 1/5 (20%) Deve essere presentata dichiarazione integrativa

  22. Regolarizzazione della dichiarazione che contiene sia errori materiali sia omissioni che producono infedeltà della dichiarazione • procedere alla rimozione • dell’errore materiale o di calcolo • e determinazione della maggiore • imposta o minore credito spettante Su tale maggiore imposta calcolare la sanzione ridotta (6%) Sanzione ridotta per l’infedeltà (20%) sulla differenza fra: l’imposta (sub B) e quella sulla quale si è determinata la sanzione (sub. A). B) Rimozione dell’infedeltà della dichiarazione e determinazione della maggiore imposta o minor credito

  23. Modalità di presentazione della Dichiarazione integrativa (se richiesta) Redazione su modelli conformi a quelli relativi al periodo o anno interessato anche in fotocopia Presentazione alla Posta Dal 1998 può essere trasmessa telematicamente In caso di presentazione in Posta, sulla busta va indicata la dicitura “Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso”

  24. Ravvedimento operoso dei redditi tassabili separatamente Soggetto al versamento acconto del 20% Non soggetto al versamento acconto del 20% Effettuare il versamento della sanzione ridotta di € 51,65 Effettuare il versamento dell’acconto del 20% se non eseguito, maggiorato degli interessi legali Effettuare il versamento delle somme iscritte a ruolo nei termini di scadenza Determinare la sanzione ridotta (20%) sull’importo soggetto all’acconto

  25. Ravvedimento per omissione redditi di capitale E’ possibile scomputare le ritenute e i crediti afferenti il reddito di capitale omesso Se per effetto dello scomputo delle ritenute e crediti non scaturisce una maggiore imposta Si rende applicabile la sanzione di cui all’art. 8 c. 1 ridotta ad 1/5 pari a € 51,65

  26. Dichiarazione integrativa a favore del contribuente Presentazione entro termine di Dichiarazione anno successivo No Sanzione Compensazione Presentazione entro i termini per il rimborso No Sanzione Assume valore Istanza rimborso

  27. Tardiva presentazione Modello F24 con saldo a “zero” In caso di presentazione entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all’anno di avvenuta compensazione Nessuna sanzione ? (art. 6, comma 5-bis/472)

  28. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI IVA: aspetti particolari La correttezza formale delle singole regolarizzazioni

  29. Dichiarazioni anagrafiche Entro un anno dalla omissione o dall’errore 1/5 del minimo Versamento Modello F24 Codice tributo 8912

  30. Violazioni Elenchi Intrastat Entro D.A. relativa anno di commissione 1/5 sanzione Omessa presentazione Presentazione spontanea entro D.A. anno di commissione Nessuna sanzione Presentazione modello irregolare Quanto affermato ha valore unicamente in riferimento alle violazioni di carattere fiscale

  31. Violazioni agli obblighi di fatturazione Entro il termine di presentazione della D.A. di commissione Sanzione pari al 5% del corrispettivo ridotta ad 1/5 (minimo di 86,25 Euro) Mancata fatturazione di operazioni esenti o non imponibili La sanzione va versata con Modello F24 utilizzando: il codice tributo 8912

  32. Mancata fatturazione operazioni imponibili Fatturazione eseguita entro termine liquidazione di competenza Nessuna sanzione Versamento imposta relativa maggiorata interessi al saggio legale. Versamento sanzione pari al 20% dell’imposta, con un minimo di 86,25 Euro. Versamento della sanzione ridotta ad 1/5 per la violazione di versamento Regolarizzazione entro termine presentazione D.A. Il versamento del tributo e dei relativi interessi deve avvenire con utilizzo Mod. F24. La sanzione va versata con utilizzo Mod. F24, con indicazione del codice tributo 8904.

  33. Violazioni dell’obbligo di autofatturazione per acquisti da non residenti Regolarizzazione entro i termini di liquidazione periodica di competenza Nessuna sanzione • L’imposta è detraibile • versamento dei soli interessi legali; • versamento sanzione pari al 20% dell’imposta (minimo 86,25 Euro) Regolarizzazione fuori dai termini di liquidazione di competenza, entro D.A. • L’imposta non è detraibile • Versamento del tributo o della differenza maggiorato dei relativi interessi (Mod. F24) • Versamento sanzione ridotta pari al 20% dell’imposta (minimo 86,25 Euro)

  34. Utilizzo del plafond oltre i limiti consentiti Emissione di autofattura ( da annotare nel registro acquisti) entro il termine presentazione D.A. anno violazione. Versamento, entro lo stesso termine dell’imposta relativa più interessi moratori. Contestuale versamento della sanzione ridotta pari al 20% dell’imposta. Per acquisti interni • Il versamento di quanto dovuto dovrà essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24. • Sullo stesso andrà riportato : • Il codice tributo periodo di splafonamento, per l’imposta ed interessi; • Il codice tributo 8904, per la sanzione ridotta.

  35. Indebita detrazione Manifestatasi in sede di liquidazione periodica La regolarizzazione può avvenire entro D.A relativa Versamento dell’imposta indebitamente detratta maggiorata degli interessi moratori, con utilizzazione Mod. F24. Versamento della sanzione ridotta pari al 20% del tributo, con utilizzo Modello F24.

  36. Segue: indebita detrazione Evidenziata in annuale Presentazione di Dichiarazione integrativa Versamenti come nell’ipotesi precedente. Non si considera sanata l’eventuale violazione prodromica.

  37. Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente A)Se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione • Effettua il versamento dell’imposta dovuta con utilizzo Modello F23, su cui va indicato: • Presenta entro il trentesimo giorno successivo un documento in duplice esemplare contenente gli elementi della fattura; • codice tributo, il codice 210T; • causale RE. Nessuna sanzione

  38. Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente B Se ha ricevuto una fattura irregolare Provvede a presentare all’Ufficio competente, entro il trentesimo giorno successivo a quello di registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del Decreto IVA; Effettua il versamento della maggiore imposta dovuta, mediante utilizzo del Modello F23, su cui andrà indicato: Codice tributo 210T; Causale RE. Nessuna sanzione

  39. LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE Aspetti generali e criteri soggettivi

  40. I criteri soggettivi per la determinazione della sanzione Nella determinazione della sanzione (tra minini e massimi) da applicare ad ogni caso specifico i funzionari devono avere riguardo Alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’autore All’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze Alla personalità dell’autore ed ai suoi precedenti fiscali

  41. Gli elementi soggettivi di natura discrezionale La sanzione, stabilita fra un minimo ed un massimo, Può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole Può essere ridotta fino alla metà del minimo, qualora circostanze eccezionali rendano manifesta la sproporzione fra il tributo evaso e la sanzione irrogabile

  42. Cause di non punibilità Prima di applicare le sanzioni è necessario valutare la sussistenza di eventuali cause di non punibilità sottese alle violazioni, quali Assenza di colpa in caso di errore sul fatto Commesse nel rispetto della continuità e nel rispetto dei principi di stima Violazioni meramente formali Omessi pagamenti causati da terzi secondo fatti denunciati all’A.G. Obbiettive condizioni di incertezza della norma

  43. Le sanzioni per le violazioni meramente formali e lo statuto del contribuente Il comportamento del contribuente è determinante nell’applicazione delle sanzioni “meramente formali” (art. 10, L. 212/2000) Le sanzioni “meramente formali” costituiscono una sottocategoria delle violazioni formali Sono le sanzioni formali che non arrecano pregiudizio all’attività di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile e del versamento del tributo

  44. Le sanzioni per le violazioni meramente formali e lo statuto del contribuente: segue Secondo l’Agenzia delle entrate (C.M. 77/2001) la verifica dell’impedimento all’attività di controllo deve essere valutata in concreto Pertanto Qualsiasi violazione formale successivamente regolarizzata prima del compimento dei controlli comporta la non punibilità della violazione formale (art. 6, comma 5-bis del d.lgs. 472/97)

  45. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni Le sanzioni sono irrogate dall’Ufficio competente ad accertare il tributo Procedimento ordinario (art. 16) Mediante notifica di atto di contestazione che deve recare (a pena di nullità) l’indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, le prove, le nor- me sanzionatorie ed i criteri per la determinazione delle sanzioni Il procedimento ordinario tramite la previa contestazione è obbligatorio per le violazioni formali

  46. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni ex art. 16 Nel termine di 60 gg dalla notifica, il trasgressore può Produrre deduzioni difensive Definire la controversia con pagamento di un quarto della sanzione indicata nell’atto (definizione agevolata) La definizione impedisce l’irrogazione di sanzioni accessorie In tal caso, non ammessa Impugnazione immediata In mancanza di definizione o deduzioni l’atto si considera provvedimento di irrogazione impugnabile

  47. I contenuti dell’atto di contestazione e/o dell’atto di irrogazione delle sanzioni L’atto deve contenere - L’invito al pagamento delle somme dovute entro 60 gg; - L’invito, ove non si definisca, a produrre memorie; - L’indicazione dell’organo al quale presentare il ricorso. Ove siano proposte deduzioni L’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga - se del caso - le sanzioni con atto motivato

  48. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni: lo schema di flusso Processo verbale. L’ufficio dà seguito ? Sì. Emissione dell’atto di contestazione, il contribuente produce deduzioni ? Avviso di accertamento Definizione No No Ricorso

  49. Irrogazione contestuale all’avviso di accertamento Per le sanzioni collegate al tributo è possibile L’irrogazione delle sanzioni contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento in rettifica Definizione agevolata con pagamento di 1/4 Ricorso

  50. Irrogazione immediata per gli omessi versamenti d’imposta Sanzioni per mancato pagamento del tributo anche ex 36-bis e 36-ter del d.P.R. 917/1986 600/73 E 54-bis del d.P.R. 917/1986 633/72 Irrogazione delle sanzioni Mediante iscrizione a ruolo, senza preventiva contestazione E’ tuttavia ammessa la riduzione ad 1/3 prevista dall’articolo 2 del D.Lgs n. 462/97. Non è ammessa la definizione agevolata

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