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1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici

1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici. a) Nonostante le profonde differenze che impediscono la piena comunione ecclesiale, è chiaro che tutti coloro che per il battesimo sono incorporati a Cristo hanno in comune molti elementi della vita cristiana.

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1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici

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Presentation Transcript


  1. 1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici • a) Nonostante le profonde differenze che impediscono la piena comunione ecclesiale, • è chiaro che tutti coloro che per il battesimo sono incorporati a Cristo hanno in comune molti elementi della vita cristiana. • Esiste, quindi, tra i cristiani una reale comunione, che, quantunque imperfetta, può essere espressa in molti modi, • ivi compresa la condivisione della preghiera e del culto liturgico, come si preciserà al paragrafo seguente.

  2. 1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici • b) Secondo la fede cattolica, la Chiesa cattolica è dotata di tutta la verità rivelata e di tutti i mezzi di salvezza per un dono che non può venir meno. • Tuttavia, tra gli elementi e i doni che appartengono alla Chiesa cattolica (per esempio, la Parola di Dio scritta, la vita della grazia, la fede, la speranza e la carità, ecc.), molti possono esistere fuori dei suoi confini visibili.

  3. 1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici • 1) la reale comunione nella vita dello Spirito che già esiste tra i cristiani e che si esprime nella loro preghiera e nel culto liturgico; • 2) il carattere incompleto di tale comunione a motivo di differenze di fede e a causa di modi di pensare che sono inconciliabili con una condivisione piena dei doni spirituali.

  4. 1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici • Poiché la concelebrazione eucaristica è una manifestazione visibile della piena comunione di fede, di culto e di vita comune della Chiesa cattolica, espressa dai ministri di questa Chiesa • non è permesso concelebrare l’Eucaristia con ministri di altre Chiese o comunità ecclesiali

  5. 1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici • a) Tale preghiera dovrebbe essere preparata di comune accordo, con l’apporto dei rappresentanti di Chiese, comunità ecclesiali o altri gruppi. E’ insieme che converrebbe precisare il ruolo degli uni e degli altri e scegliere i temi, le letture bibliche, gli inni e le preghiere da utilizzare. • b) Bisogna aver cura che le traduzioni della sacra Scrittura di cui ci si serve siano accettabili da tutti e siano traduzioni fedeli del testo originale.

  6. 1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici • c) È auspicabile che la struttura di dette celebrazioni tenga conto dei diversi modelli di preghiera comunitaria in armonia con il rinnovamento liturgico di molte Chiese e comunità ecclesiali, • pur prestando una particolare attenzione al comune patrimonio di inni, di testi tratti dai lezionari e di preghiere liturgiche.

  7. 1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici • d) Preparando celebrazioni tra cattolici e membri di una Chiesa orientale, • è necessario considerare attentamente la disciplina liturgica propria di ciascuna delle Chiese.

  8. 1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici • Dato che la celebrazione dell’Eucaristia nel giorno del Signore è il fondamento e il centro di tutto l’anno liturgico, i cattolici, fatto salvo il diritto delle Chiese orientali, hanno l’obbligo di partecipare alla messa la domenica e nei giorni di precetto. • Per questo motivo si sconsiglia di organizzare servizi ecumenici la domenica e si ricorda che, anche quando dei cattolici partecipano a servizi ecumenici e a servizi di altre Chiese e comunità ecclesiali, nei giorni suddetti rimane l’obbligo di partecipare alla messa

  9. 1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici • Sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo; • Sia fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico, • Un cattolico che desidera legittimamente ricevere la comunione presso i cristiani orientali deve, nella misura del possibile, rispettare la disciplina orientale e, • se questa Chiesa riserva la comunione sacramentale ai propri fedeli escludendo tutti gli altri, deve astenersi dal prendervi parte.

  10. 1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici • I ministri cattolici possono amministrare lecitamente i sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia e dell’unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali qualora questi li richiedano spontaneamente e abbiano le dovute disposizioni. • Bisogna evitare ogni proselitismo, anche solo apparente. • Durante una celebrazione liturgica sacramentale in una Chiesa orientale, i cattolici possono proclamare letture, se vi sono stati invitati.

  11. 1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici • Una persona appartenente a una Chiesa orientale può fare da testimone a un matrimonio in una chiesa cattolica; • allo stesso modo una persona appartenente alla Chiesa cattolica può fare da testimone a un matrimonio, celebrato secondo le norme, in una Chiesa orientale

  12. 1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici • In caso di PERICOLO DI MORTE, i ministri cattolici possono amministrare questi sacramenti alle condizioni sotto elencate (n. 131). • In altri casi, è vivamente raccomandato che il Vescovo diocesano, tenendo conto delle norme che possono esser state stabilite in tale materia dalla Conferenza episcopale o dai Sinodi delle Chiese orientali, fissi norme generali che permettano il discernimento in situazioni di grave e pressante necessità e la verifica delle condizioni qui sotto elencate (n. 131).

  13. 1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici • In conformità al diritto canonico, tali norme generali devono essere stabilite soltanto previa consultazione dell’autorità competente, almeno locale, dell’altra Chiesa o comunità ecclesiale interessata. • I ministri cattolici vaglieranno i casi particolari e amministreranno questi sacramenti solo in conformità a tali norme, là dove sono state emanate. Diversamente, giudicheranno in base alle norme del Direttorio Ecumenico del 1993.

  14. 1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici • Per valutare la fede dei non cattolici occidentali è utile conoscere la Chiesa alla quale appartengono. • I pentecostali, ad esempio, hanno una fede diversa riguardo a tutti i sacramenti che si possono amministrare ai non cattolici. • La penitenza significa per loro la confessione dei peccati e il miglioramento della vita. Non importa se la confessione si fa al ministro ordinato o meno.

  15. 1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici • Per quanto riguarda l'eucaristia loro rifiutano esplicitamente la transsustanziazione. E' solo memoria della morte e risurrezione del Signore. • L'unzione degli infermi si fa soltanto con l'imposizione delle mani e la preghiera senza unzione. Se il singolo pentecostale non ha una fede diversa non è lecito amministrare nessuno dei sacramenti menzionati

  16. 1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici • Le chiese cattoliche sono edifici consacrati o benedetti, che hanno un importante significato teologico e liturgico per la comunità cattolica. • Di conseguenza, sono generalmente riservate al culto cattolico.

  17. 1.17 Conferimento e ricezione dei sacramenti da parte di battezzati non cattolici • Tuttavia, se sacerdoti, ministri o comunità che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica non hanno un luogo, né gli oggetti liturgici necessari per celebrare degnamente le loro cerimonie religiose, • il Vescovo diocesano può loro permettere di usare una chiesa o un edificio cattolico e anche prestar loro gli oggetti necessari per il loro culto. • In circostanze analoghe può essere loro consentito di fare funerali o di celebrare ufficiature in cimiteri cattolici.

  18. 2.1 I sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, cresima, eucaristia) in genere • Nell'iniziazione cristiana degli adulti e dei fanciulli nell'età del catechismo, quando si compie il terzo grado, conferiti i sacramenti del battesimo e della confermazione, • tutto si conclude con la celebrazione dell'eucaristia, alla quale i neofiti partecipano per la prima volta a pieno diritto e nella quale portano a compimento la loro iniziazione.

  19. 2.1 I sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, cresima, eucaristia) in genere • Questa celebrazione si compie normalmente nella veglia pasquale. • La ricezione unitaria dei tre sacramenti avviene anche nel caso di pericolo di morte e quando venisse utilizzato il rito più semplice dell'iniziazione di un adulto. • Ministro dell'eucaristia conferita nel rito dell'iniziazione, è colui che conferisce i sacramenti del battesimo e della confermazione.

  20. 2.1 I sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, cresima, eucaristia) in genere • E' auspicabile che sia il vescovo a conferire i sacramenti dell'iniziazione. • Ministri legittimi sono anche gli equiparati al vescovo e i presbiteri provvisti di facoltà.

  21. 2.1 I sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, cresima, eucaristia) in genere • Bambini non ancora giunti all'età della discrezione. Confermazione e eucaristia conferiti dopo l'uso di ragione inseriti nel processo educativo. • Iniziazione degli adulti: secondo l'edizione tipica a partire di 7 anni: 1) Evangelizzazione e precatecumenato; 2) Catecumenato; 3) Preparazione quaresimale; 4) Mistagogia.

  22. 2.1 I sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, cresima, eucaristia) in genere • Rito dell'iniziazione cristiana dei fanciulli nell'età del catechismo (ca. 7-14 anni, dipende dalla conferimento della cresima all'età fissata dalla Conferenza Episcopale 12-18 anni). • Non si conferisce la comunione o la cresima prima dei coetanei, ma vanno inseriti nei corsi di catechismo per coetanei.

  23. 2.1 I sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, cresima, eucaristia) in genere • Catecumenato: adesione di fede, pubblica manifestazione della volontà di essere incorporati alla Chiesa, vincolo che nasce tra il candidato e la Chiesa. • Partecipazione alla liturgia della parola, benedizioni e sacramentali, diritto alle esequie. • Non tenuto alle leggi puramente ecclesiastiche. • Responsabile per il catecumenato è il vescovo.

  24. 2.2 L'iniziazione cristiana dei fedeli orientali in territori latini • in Oriente, con la prassi del battesimo dei bambini, sono scomparsi i riti del catecumenato; • L’unzione post-battesimale, ritenuta sacramento della confermazione, ha continuato ad essere compiuta dal sacerdote; • La comunione eucaristica veniva subito data al battezzato, anche se ancora bimbo.

  25. 2.2 L'iniziazione cristiana dei fedeli orientali in territori latini • Il can. 695, § 1, dice che la confermazione deve essere conferita insieme con il battesimo. • Anche il can. 697, che cita insieme i tre sacramenti dell’iniziazione, dispone che la comunione eucaristica, la quale completa l’iniziazione sacramentale, sia data al più presto, dopo il battesimo e la confermazione. • I bambini sono citati nel can. 710, dove si ricorda che per la loro comunione eucaristica devono essere osservate le prescrizioni liturgiche della propria Chiesa «sui iuris».

  26. 2.2 L'iniziazione cristiana dei fedeli orientali in territori latini • 1) L’unità, anche nella celebrazione, dei tre sacramenti; • 2) la chiarezza della successione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana; • 3) l’eccezionalità della separazione della cresima dal battesimo; • 4) il presbitero come ministro dei sacramenti dell’iniziazione cristiana (cann. 694, 696).

  27. 2.2 L'iniziazione cristiana dei fedeli orientali in territori latini • Il rito liturgico del battesimo non comporta, per ciò stesso, l’ascrizione di qualcuno alla medesima Chiesa. • Di regola, il rito liturgico del battesimo deve corrispondere al rito della Chiesa alla quale il battezzando,a norma del diritto, deve essere ascritto.

  28. 2.2 L'iniziazione cristiana dei fedeli orientali in territori latini • Se il battesimo è stato conferito a un bambino da un ministro di una Chiesa diversa di quella dei genitori; • perché in caso di necessità il sacerdote della Chiesa propria dei genitori non ha potuto essere presente; • o per un’altra giusta causa con la licenza del proprio ordinario o parroco; • o eventualmente per inganno; • il battezzato in questo modo viene ascritto alla Chiesa nelle cui cerimonie liturgiche avrebbe dovuto essere battezzato a norma del diritto, cioè dei genitori.

  29. 2.2 L'iniziazione cristiana dei fedeli orientali in territori latini • Con la ricezione del battesimo è ascritto alla Chiesa latina il figlio minorenne (sotto i quattordici anni) dei genitori che a essa appartengono (cf. can. 111 § 1 CIC). • Parimenti, con la ricezione del battesimo è ascritto a una Chiesa orientale cattolica il figlio minorenne (sotto i quattordici anni) dei genitori che a essa appartengono (cf. can. 29 § 1 CCEO).

  30. 2.2 L'iniziazione cristiana dei fedeli orientali in territori latini • 1°. Il padre è latino e la madre orientale: • secondo il can. 111 § 1 CIC, il figlio minorenne è ascritto alla Chiesa latina, se ambedue i genitori di comune accordo abbiano optato che il figlio fosse battezzato nella Chiesa latina. • Se la madre orientale non consente, il figlio è ascritto alla Chiesa latina del padre; cioè, se la madre orientale chiede che il figlio sia battezzato nella Chiesa orientale, e il padre latino non consente, il figlio è ascritto alla Chiesa latina del padre.

  31. 2.2 L'iniziazione cristiana dei fedeli orientali in territori latini • 2°. Il padre è orientale e la madre latina: in questo caso, secondo il can. 111 § 1 CIC, il figlio minorenne è ascritto alla Chiesa latina,se ambedue i genitori di comune accordo abbiano optato che il figlio fosse battezzato nella Chiesa latina. • Se la madre latina non consente,il figlio è ascritto alla Chiesa orientale del padre.

  32. 2.2 L'iniziazione cristiana dei fedeli orientali in territori latini • 3°. Il padre è orientale e la madre latina: in questo caso, secondo il can. 29 § 1 CCEO, il figlio minorenne è ascritto alla Chiesa orientale del padre; • potrebbe essere ascritto alla Chiesa latina della madre, se ambedue i genitori di comune accordo optassero che il figlio fosse battezzato nella Chiesa latina. • Se la madre latina non consente, il figlio è ascritto alla Chiesa orientale del padre.

  33. 2.2 L'iniziazione cristiana dei fedeli orientali in territori latini • 4°. Il padre è latino e la madre orientale: in questo caso, secondo il can. 29 § 1 CCEO, • il figlio minorenne è ascritto alla Chiesa latina del padre. • Se la madre orientale non consente, il figlio è ascritto alla Chiesa latina del padre.

  34. 2.2 L'iniziazione cristiana dei fedeli orientali in territori latini • Genitori appartenenti a una Chiesa orientale non cattolica, che domandino il battesimo per i loro figli (minori di quattordici anni) alla Chiesa latina: • «Il bambino di cristiani acattolici viene battezzato lecitamente se i genitori, oppure almeno uno di essi o colui che ne fa legittimamente le veci, lo richiedono e se ad essi è fisicamente oppure moralmente impossibile recarsi dal proprio ministro» (can. 681 § 5 CCEO).

  35. 2.2 L'iniziazione cristiana dei fedeli orientali in territori latini • Il figlio minorenne di genitori orientali non cattolici, battezzato nella Chiesa latina, appartiene alla Chiesa orientale non cattolica dei genitori. • Se, però, i genitori orientali non cattolici chiedono l’accoglienza del loro figlio, mediante il battesimo, alla Chiesa cattolica, il figlio è ascritto alla Chiesa latina, a condizione che, a norma del can. 681 § 1, 1° CCEO, «vi sia fondata speranza che esso sarà educato nella fede della Chiesa cattolica». • Tuttavia, compiuto il quattordicesimo anno di età, il suddetto figlio, se intende restare nella Chiesa cattolica, può, a norma del can. 35 CCEO, • essere ascritto alla Chiesa sui iuris del medesimo rito dei genitori orientali acattolici

  36. 2.3 Conferimento del battesimo da parte di ministri non cattolici • a) Il battesimo per immersione, o per infusione, con la formula trinitaria è, in sé, valido. Di conseguenza, se i rituali, i libri liturgici o le consuetudini stabilite da una Chiesa o da una comunità ecclesiale prescrivono uno di questi modi di battezzare, il sacramento deve essere ritenuto valido, a meno che si abbiano fondate ragioni per mettere in dubbio che il ministro abbia osservato le norme della propria comunità o Chiesa. • b) La fede insufficiente di un ministro in ciò che concerne il battesimo, di per sé non ha mai reso invalido un battesimo. L’intenzione sufficiente del ministro che battezza deve essere presunta, a meno che non ci sia un serio motivo di dubitare che egli abbia voluto fare ciò che fa la Chiesa.

  37. 2.3 Conferimento del battesimo da parte di ministri non cattolici • c) Se si sollevano dubbi sull’uso dell’acqua e sul modo di adoperarla, il rispetto per il sacramento e la deferenza verso le comunità ecclesiali implicate richiedono che sia condotta una seria indagine sulla pratica della comunità in questione, • prima di qualsiasi giudizio sulla validità del battesimo da essa amministrato.

  38. 2.3 Conferimento del battesimo da parte di ministri non cattolici • Sebbene con il battesimo la persona venga incorporata a Cristo e alla sua Chiesa, • ciò concretamente si realizza in una determinata Chiesa o comunità ecclesiale. • Pertanto un battesimo non deve essere conferito congiuntamente da due ministri appartenenti a Chiese o a comunità ecclesiali diverse.

  39. 2.3 Conferimento del battesimo da parte di ministri non cattolici • D’altra parte, secondo la tradizione liturgica e teologica cattolica, il battesimo è amministrato da un solo celebrante. • Per ragioni pastorali, in circostanze eccezionali, l’Ordinario del luogo può tuttavia permettere che il ministro di una Chiesa o comunità ecclesiale partecipi alla celebrazione, proclamando una lettura o facendo una preghiera, ecc.

  40. 2.4 La celebrazione del Battesimo • Il battesimo dei bambini si compie con il lavacro dell’acqua • per immersione o per infusione secondo le consuetudini locali • e con l’invocazione della SS. Trinità.

  41. 2.4 La celebrazione del Battesimo • Il c. 854 è molto chiaro: «Il battesimo venga conferito per immersione o per infusione, osservando le disposizioni della conferenza episcopale». • ITALIA: 1) l’infusione dell’acqua è da ritenersi la forma ordinaria e usuale per l’amministrazione del battesimo in Italia limitatamente al rito romano. • Le comunità ecclesiali che usano altro rito non sono soggette a queste disposizioni • il rito ambrosiano usa conferire il battesimo con la triplice immersione soltanto del capo del battezzando.

  42. 2.5 Il battesimo per immersione • Par. 1: Visto il c. 854 del Codice di diritto canonico, nel rito romano si mantenga di preferenza la tradizione di conferire il battesimo per infusione. • Par. 2: È consentito il ricorso al rito per immersione soltanto con l’autorizzazione del vescovo, e nell’osservanza delle istruzioni che la Conferenza episcopale italiana pubblicherà nelle prossime edizioni ufficiali del rito del battesimo» (in E. CEI/3, n. 2284).

  43. 2.5 Il battesimo per immersione • triplice immersione accoppiata ad una triplice infusione: • l’immersione era limitata alla parte inferiore delle gambe, che restava sommersa nell’acqua della piscina fino quasi ai ginocchi • il ministro, imponendo la mano sinistra sul battezzando, colla destra infondeva per tre volte dell’acqua sul suo capo. • Con tutto ciò non può escludersi che presso qualche chiesa l’immersione fosse effettiva di tutto o quasi il corpo del battezzando o almeno del capo.

  44. 2.5 Il battesimo per immersione • l’immersione meglio significa l’effetto positivo del battesimo: • rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo • il rito per infusione richiama • la purificazione dai peccati.

  45. 2.5 Il battesimo per immersione • NEOCATECUMENALI: La competenza per accordare l’autorizzazione di ricorrere al rito per immersione è attribuita al Vescovo e non all’ordinario diocesano (cf c. 134). • L’obbligo di richiedere l’autorizzazione sussiste anche per quei gruppi o aggregazioni i cui aderenti a motivo di una prassi liturgica ritenuta più significativa, sono soliti preferire il battesimo dei figli per immersione.

  46. 2.5 Il battesimo per immersione • Sono stati autorizzati unicamente a ricevere la comunione sotto le due specie, sempre con pane azzimo. • Le comunità neocatecumenali, pur avendo ottenuto uno speciale riconoscimento della validità del loro cammino formativo e pur godendo di speciali concessioni liturgiche, sono tenute a chiedere l’autorizzazione di usare il battesimo per immersione. • Con la Notificazione della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, e, ad experimentum, il rito della pace dopo la preghiera universale dei fedeli (cf Notificazione del 23 dicembre 1990).

  47. 2.6 Il battesimo degli adulti • Nei canoni 97 e 98 si parla di maggiorenne per chi è sopra i 18 anni, di minorenne per chi è al di sotto di tale età e di bambino per chi è sotto i sette anni o per chi è privo dell’uso di ragione: • Ancora: i cann. 776 e 777, relativi alla educazione catechetica, e il can. 1063, 1°, riguardante la preparazione al matrimonio dei lontani, distinguono tra bambini, giovani e adulti.

  48. 2.6 Il battesimo degli adulti • Secondo il can. 852, § 1, per adulto si deve intendere colui che ha raggiunto l’uso di ragione. • La controprova sta nel § 2, che afferma invece non poter essere considerato adulto colui che non è responsabile dei suoi atti, affermazione che coincide con il can. 99. • Un’idea diversa, più restrittiva, è invece espressa nel can. 863 circa la riserva del battesimo al Vescovo, dove il riferimento è a partire dai 14 anni.

  49. 2.7 Il ministro ed i soggetti del Battesimo • Se le garanzie offerte sono sufficienti, il sacerdote non potrà rifiutarsi di amministrare senza indugio il battesimo, come nel caso dei bambini di famiglie cristiane. • Altrimenti il battesimo va rimandato finché i genitori siano disposti ad adempiere le condizioni.

  50. 2.7 Il ministro ed i soggetti del Battesimo • Ultimo tentativo: iscrizione del bambino in un catecumenato. • Ogni rassicurazione che offra fondata speranza circa l'educazione dei bambini merita essere giudicata sufficiente

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