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La partecipation exemption

La partecipation exemption . Art. 87 TUIR . …. Neutralità fiscale per le plusvalenze connesse a cessioni di partecipazioni che hanno determinati requisiti In realtà il regime deriva da differenti norme: art. 87 art. 101, I comma art. 85, I comma lett. c) e d) TUIR

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La partecipation exemption

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Presentation Transcript


  1. La partecipation exemption Art. 87 TUIR

  2. …. • Neutralità fiscale per le plusvalenze connesse a cessioni di partecipazioni che hanno determinati requisiti • In realtà il regime deriva da differenti norme: art. 87 art. 101, I comma art. 85, I comma lett. c) e d) TUIR con conseguenti problemi di disparità di trattamento a seconda dei soggetti coinvolti infatti:

  3. Art.87 Tuir “non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’art. 86, commi 1,2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nell’art. 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparate, e nell’art. 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti ….”

  4. Art. 101 I comma “ le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati negli artt. 85, comma I, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’art. 86, comma I, lett. a) e b) e II”. quindi indeducibilità delle minusvalenze relative ai beni d’impresa che partecipano al regime pex IV comma irrilevanza fiscale della sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in esercizi precedenti se hanno i requisiti ex art. 87

  5. Art. 85 Tuir I comma, lett. c) e d) “sono considerati ricavi …… c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione, anche non rappresentate da titoli, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’art. 87…” d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’art. 44 emessi da società ed enti di cui all’art. 73, che non costituiscono immobilizzazioni diversi da quelli cui si applica l’esenzione di cui all’art. 87, …….” quindi corrispettivi da cessione di azioni, quote di partecipazione, strumenti finanziari similari alle azioni NON GENERANO RICAVI se tali titoli sono stati prima iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie e hanno maturato i requisiti pex

  6. …. • Per essere più precisi a queste disposizioni si aggiungono anche alcune disposizioni relative all’imposta sul reddito - reddito d’impresa (impresa individuale) : • Art. 58 Plusvalenze II comma “ le plusvalenze di cui all’art. 87 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60% del loro ammontare” • Art. 64 Norme generali sulle componenti del reddito d’impresa le minusvalenze relative alle partecipazioni che hanno i requisiti pex nonchè i relativi costi sono indeducibili nella misura del 60%

  7. …. Chi sono i soggetti interessati al regime pex ex art 87 - società di capitali ed enti commerciali residenti problema: per imprenditori individuali e società di persone commerciali si avrebbe una disparità di trattamento : solo una parziale irrilevanza dei plusvalori generati dalla cessione di partecipazioni qual’è la ratio di tali disparità: probabilmente il legislatore della riforma ha voluto colpire il reddito dove e nel momento in cui è prodotto e non in capo al socio per imprenditori individuali e società di persone si vuole attenuare la doppia imposizione che si crea dopo l’abolizione del credito d’imposta

  8. …. Qual è l’oggetto di tale regime - partecipazioni (anche diverse da titoli) in società commerciali - di persone e di capitali - ed enti commerciali residenti e non residenti - strumenti finanziari assimilati alle azioni ex art. 44 ovvero: a) quelli “comunque denominati” che direttamente o indirettamente comportino la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo, o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi b) i contratti di associazione in partecipazione e quelli ex art. 2554 C.C. quando è previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi (ABROGATA) c)le partecipazioni al cap o al patrimonio di società ed enti commerciali non residenti quando la remunerazione avrebbe avuto le stesse caratteristiche di cui alla lett. a)

  9. …. requisiti per usufruire del regime pex • La partecipazione deve essere posseduta ININTERROTTAMENTE da almeno un anno e si considerano cedute per prime le azioni o quote acquistate in data più recente (presunzione) • La partecipazione deve essere classificata in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie (si fa riferimento al primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso) • La società partecipata deve avere la residenza fiscale in un Paese diverso da quelli iscritti nella c.d. black list • La società partecipata deve esercitare un’impresa commerciale ex art. 55 TUIR. Viene poi inserita una presunzione senza prova contraria per determinate società (società immobiliari)

  10. …. Problema: quando devono sussistere tali requisiti ? - al momento del realizzo di tali plusvalori anche se occorre fare alcune precisazioni - infatti il legislatore per ogni requisito da importanza a diversi elementi: per la residenza fiscale e l’esercizio dell’impresa commerciale: “devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso” quindi al momento del realizzo ma devono caratterizzare la società da almeno …..

  11. …. - art. 85 lett. c) e d) come interpretare queste disposizioni : ai sensi dell’art. 87, lett. b) l’iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie si riferirebbe al primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, il perfezionamento di tale condizione insieme alle altre determina il regime di esenzione pex, essendo irrilevante la appostazione contabile all’atto della cessione.

  12. …. • Occorre poi effettuare alcune osservazioni sul requisito dell’esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale • La norma pone - un requisito generale : esercizio da parte della partecipata di un’impresa commerciale - una presunzione assoluta (senza prova contraria) di non esercizio di attività d’impresa

  13. …. • Quanto al requisito generale: si avrebbe un contrasto con il criterio formale di definizione ai fini fiscali dell’impresa ai sensi artt. 6, u.c., e 83 , I co, il rd delle società ed enti commerciali da qualsiasi fonte provenga è considerato rd d’impresa →criterio formale l’art. 87 sembra invece dare importanza o rilevare la possibilità che ci possa essere una società senza impresa ai fini fiscali

  14. …. • Quanto alla presunzione assoluta di non esercizio di attività d’impresa “Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.”

  15. …. • Come si pone questa presunzione con il requisito generale: in termini di species a genus • È legittima tale presunzione rispetto agli artt. 3, 53 Cost? sì se si legge la pex come norma agevolativa

  16. …. • La presunzione si basa sul fatto che il patrimonio della partecipata è prevalentemente investito in immobili →occorre stabilire quando si realizzi tale condizione in presenza di cespiti immobiliari relativi all’impresa diversi dai beni merce (e sotto tale aspetto la norma risulta imprecisa ed indeterminata) • Ratio della presunzione: evitare che usufruiscano della pex le società immobiliari in quanto secondo il legislatore fiscale si tratta di: società senza impresa i loro beni immobili non sono strumentali all’esercizio della loro attività

  17. …. • Commissione Biasco decide di intervenire su regime pex e tassazione dividendi mantenendo continuità con i principi ispiratori della riforma 2004: cioè non cancellando ma correggendo i nuovi istituti • Una prima proposta è quella di innalzare la % di esenzione al 95% (come si legge nella norma modificata e applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007): questo per uniformare il regime pex a quello di dividendi ed utili

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