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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA E DIRETTIVA MINISTERIALE

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA E DIRETTIVA MINISTERIALE. Un contesto in evoluzione. La discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi.

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA E DIRETTIVA MINISTERIALE

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Presentation Transcript


  1. EVOLUZIONEDELLA NORMATIVA EDIRETTIVA MINISTERIALE

  2. Un contesto in evoluzione • La discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. • Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. • Tale impostazione rafforza il paradigma inclusivo della nostra scuola e richiede di contestualizzare il modello dell’integrazione scolastica all’interno di uno scenario cambiato, potenziando soprattutto la cultura dell’inclusione

  3. La nuova Direttiva ministeriale definisce le linee del cambiamento per rafforzare il paradigma inclusivo • Potenziamento della cultura dell’inclusione • Approfondimento delle competenze in materia degli insegnanti curricolari • Valorizzazione della funzione del docente per il sostegno, quale risorsa aggiuntiva assegnata a tutta la classe • Nuovo modello organizzativo nella gestione del processo di integrazione scolastica e di presa in carico dei BES da parte dei docenti

  4. Fornisce le indicazioni alle scuole per la presa in carico di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) • Definisce le modalità di organizzazione, le funzioni e la composizione del personale dei Centri Territoriali di Supporto (CTS)

  5. I Bisogni Educativi Speciali • L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. • In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni. • BES, tre grandi sotto-categorie: disabilità; disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. • Per “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, dell’attenzione, dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo, ma anche altre tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome di Asperger, non altrimenti certificate.

  6. I Beneficiari Alunni con disabilità Def.(art 3 104/92): E’ Persona con disabilità colui che a causa di un evento traumatico o morboso avvenuto in periodo pre - peri - post natale abbia subito una minorazione stabilizzata o progressiva che sia causa di emarginazione. Per loro la normativa richiede: • Certificazione medico – legale (art.12, comma 5, L.104/92-art.2 DPR 24/02/1994-art.3 L.104/92). • DPCM 185/06. Accertamenti medico legali collegiali presso ASL. • La certificazione di diagnosi clinica di disabilità deve riportare la dicitura ai sensi dell’art.3, comma 1 o 3 Legge 104/92, per avere accesso alle risorse aggiuntive (ins. Sost)

  7. Alunni con DSA • Disturbi specifici che si inseriscono all’interno di un quadro disviluppo cognitivo tipico, riconducibili a originineurobiologiche, riguardantil’acquisizione delle abilitàscolastiche : • Disturbo della Lettura; • Disturbo del Calcolo; • Disturbo dell’Espressione Scritta • Certificazione di diagnosi prodotta dell’ASL o da un Centro Convenzionato, dopo lo svolgimento della seconda classe della scuola primaria.

  8. Alunni con altri BES Def.: Alunni che vivono una situazione particolare che li ostacola nell’apprendimento e nello sviluppo della propria persona. Alunni che nonhanno, perché non possono averla, una diagnosipsicologica e/o medica. Le loro difficoltà non corrispondono aglielenchi di segni/sintomi dei manuali diagnostici, la loro situazione sfugge a quei criteriscientifici, né hanno rassicuranti eziologieorganiche. La Circolare 8/del 6/03/13 ha precisato che in assenza di diagnosi sanitarie occorre far riferimento a situazioni oggettive (segnalazione dei servizi sociali o status di alunni stranieri).

  9. In assenza di dati oggettivi la Circolare ha stabilito che siano i docenti del Consiglio di classe a decidere (a maggioranza) se l’alunno si trovi in situazione di svantaggio o disagio e meriti l’estensione degli strumenti compensativi e/o dispensativi previsti per gli alunni diagnosticati DSA. • La Circolare stabilisce che la deliberazione sia: • Verbalizzata per iscritto • siano riportate le motivazioni • Le indicazione dei singoli interventi didattici compensativi, dispensativi o altri • In accordo con la famiglia.

  10. Strumenti Didattici Alunni con disabilità • L’art. 12, comma 5, L.104/92 ,e da art. 2 a 5 DPR 24/02/94, stabiliscono che debbano essere formulati da tutti i Docenti, con i familiari, gli operatori sociosanitari, un profilo dinamico funzionale e il Pei, che non è solo un percorso didattico ma il Progetto di Vita in età scolare sul quale i soli Docenti della classe predispongono programmazione individualizzata e/o differenziata, o in riferimento alla L53/2003 personalizzata). • L’art.13, comma 3, L. 104/92 conferisce il diritto di avere un insegnante di sostegno.

  11. Alunni con DSA Il Consiglio di Classe deve predisporre il PDP (progetto didattico personalizzato), In esso deve essere indicato per ogni disciplina l’eventuale strumento compensativo o dispensativo deliberato. Nel caso di dispensa dall’esecuzione di compiti scritti per una o più lingue straniere l’alunno deve sostenere una prova orale (misura compensativa), naturalmente solo per le lingue straniere moderne non vale per il latino o il greco. A tal proposito le linee guida precisano che l’esonero dallo studio delle lingue straniere lo mette sullo stesso piano degli alunni con disabilità che seguono un PEI differenziato, non potrà conseguire il diploma ma un attestato con crediti formativi maturati. Gli alunni di scuola secondaria di primo grado che non abbiano superato il limite di età previsto, 18 anni, potranno iscriversi alla scuola superiore, in analogia con quanto previsto per gli alunni con disabilità art.11, comma 12 O.M. n. 90/2001, mentre quelli in uscita dalla scuola secondaria non potranno iscriversi all’università. (Massima chiarezza per le famiglie che chiedono l’esonero dalla lingua straniera).

  12. Alunni con altri BES(Allegato 1 Piano Alunni BES) • La Circolare e la Direttiva estendono la formulazione del PDP e, analogicamente, l’identificazione degli strumenti compensativi e dispensativi, che vanno verbalizzati e motivati, anche quando tale sollecitazione proviene dalla famiglia e il Consiglio di classe delibera di non concederli. • Il documento redatto deve contenere: • nome alunno • data delibera Consiglio di classe • Discipline in cui necessita di strumenti compensativi e/o dispensativi.

  13. Valutazione La concessione o meno di strumenti compensativi/dispensativi agli alunni con BES può agevolare o impedire (in caso di negazione) una corretta valutazione. • Alunni con disabilità (si basa sul PEI) • Art.16 L.104/92 al comma 1 stabilisce: il PEI può prevedere riduzione o sostituzione dei contenuti di talune discipline per le scuole di ogni ordine e grado. • L’O.M.n.90/2001, art.15 stabilisce che il Consiglio possa deliberare, dopo il GLHO, lo svolgimento di un PEI semplificato, per obiettivi minimi, con la formulazione degli obiettivi minimi per ottenere un giudizio di sufficienza. • Il PEI differenziato da diritto solo al rilascio di un attestato non valido per l’iscrizione all’università. • L’art.15 O.M. n90/2001, stabilisce che , in caso di divergenza di pareri con la famiglia (famiglia richiede semplificato), per il principio del rispetto del ruolo, prevale la volontà della famiglia che deve essere informata che, ai fini della valutazione il ragazzo non verrà considerato con disabilità e valutato come tutti i compagni.

  14. Valutazione • L’art. 16, comma 3, L. 104/92, per rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle prove, generati dalla disabilità, prevede inoltre: • Tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove • Uso di strumenti anche tecnologicamente avanzati • Prove equipollenti • Ai punti a, b, e c, già presenti nel DPRn.122 /2009 art.9 valutazione alunni con disabilità si aggiungono: • se l’alunno è seguito da più di un insegnante di sostegno, essi potranno tutti insieme esprimere un solo voto, lo stesso accade per la valutazione dei compagni di classe. • quando oggetto della valutazione è il grado d’inclusione raggiunto dall’alunno e dai suoi compagni il DPR 122/09 stabiliscono che si debba valutare gli apprendimenti nella loro globalità, la crescita nella comunicazione, socializzazione, e nelle relazioni

  15. Alunni con DSA • Sono valutati in base al PDP • la Magistratura ha affermato che le valutazioni di alunni con DSA sono annullabili qualora i docenti non abbiano rispettato il PDP concordato con la famiglia, o qualora non abbiano consentito l’uso degli strumenti compensativi o dispensativi ivi previsti. Ciò non significa che l’alunno sia automaticamente promosso, ma che venga sottoposto a prove con l’ausilio degli strumenti previsti e che l’esito sarà quello conseguente alla valutazione • Alunni con Svantaggio e Disagio • Si applica quanto previsto nel PDP, (strumenti compensativi o dispensativi o altri accorgimenti didattici quali ad esempio la concessione di tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove). • Il Consiglio deve produrre verbalizzazione scritta delle decisioni adottate in dialogo con la famiglia. Sia l’accoglimento sia il dissenso motivandone il diniego. • Nel caso in cui la Commissione d’esame volesse discostarsi dalle indicazioni ricevute deve fornire nel relativo verbale la motivazione.

  16. Esami Privatisti • Alunni con disabilità • Decreto Ministeriale 10/12/1984 detta alcuni oneri a carico degli alunni: • Contattare per tempo la scuola • Produrre certificazione di disabilità rilasciata dall’ASL • Concordare con la scuola scelta il PEI sul quale sarà valutato. • Alunni con DSA • Analogamente a quanto previsto per gli alunni con Disabilità • Contattare scuola, produrre certificazione ASL • Concordare PDP ed applicarlo per valutazione • Alunni altri BES • Da definire

  17. Prove Invalsi • Con la legge 176/07 è divenuto operativo il principio della valutazione standardizzata introdotto con la L.53/2003. La pratica persegue due diversi obiettivi : • Confrontare i risultati apprenditivi dei nostri alunni con quelli dei Paesi dell’OCSE; • Valutare, sommando i risultati ottenuti alla valutazione tradizionale dei docenti. • Nelle prove comparative era specificato che: • Le prove degli alunni con disabilità certificata e con DSA non sarebbero entrati a far parte della media nazionale, ma inseriti in un’apposita banca dati. • Gli alunni. afferenti alla “AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE” (definizione Circolare MIUR 8/2103) NON sono dispensati dallo svolgimento ordinario delle prove INVALSI. Tali allievi devono svolgere regolarmente le prove senza alcuna variazione né dei tempi, né delle modalità di svolgimento delle stesse. • La prova nazionale degli esami conclusivi entra a far parte della valutazione degli alunni e, per questo motivo per gli alunni con disabilità, DSA ed altri BES, sono previsti i benefici che la normativa concede loro.

  18. La singola Scuola GLHI (ex art.15 c.2L.104/92) GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione Elabora Piano Annuale Inclusività

  19. GLI - Gruppo Lavoro Inclusione

  20. Piano Annuale per l’ Inclusività E’ parte integrante del POF, di cui costituisce la premessa Ha lo scopo: Di individuare annualmente i punti di forza e debolezza delle attività inclusive messe in campo dalla scuola. Predisporre un piano delle risorse da offrire e richiedere a soggetti pubblici e del privato sociale. Impostare ,per il successivo anno scolastico, una migliore accoglienza di tutti gli alunni portatori di BES Entro giugno ed inviato agli Uffici Scolastici Regionali

  21. TERRITORIO CTS (Centri Territoriali di Supporto) Provinciali CTI Reti di scuole Distrettuali

  22. I CTS-Centri Territoriali di Supporto • I CTS sono stati istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR mediante il Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”. • Sono collocati presso scuole polo e la loro sede coincide con quella dell’istituzione scolastica che li accoglie. • È facoltà degli Uffici Scolastici Regionali integrare o riorganizzare la rete regionale dei CTS, secondo eventuali nuove necessità emerse in ordine alla qualità e alla distribuzione del servizio. • Presenza di un CTS almeno in ogni provincia della Regione, fatte salve le aree metropolitane che, per la densità di popolazione, possono necessitare di uno o più CTS dedicati. • I CTS divengono i punti di riferimento per le scuole e coordinano le proprie attività con Province, Comuni, Municipi, Servizi Sanitari, Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, Centri di ricerca, di formazione e di documentazione.

  23. Le Funzioni dei CTS • Istruzione e formazione (per docenti, studenti e famiglie) • Consulenza su didattiche e tecnologie specifiche per gli insegnanti • Gestione degli ausili e comodato d’uso • Raccolta e promozione buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione • Definizione piano annuale d’intervento • Gestione risorse economiche per finalità 1 e 2

  24. Strategie di intervento • Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. • Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010, meglio descritte nelle allegate Linee guida.

  25. Conclusioni • Fornisce le indicazioni alle scuole per la presa in carico di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) • Il C.d.c. o il Team docenti individua preventivamente gli alunni con BES. • Attiva un progetto temporaneo e reversibile attraverso: • Percorso di conoscenza della difficoltà del funzionamento attraverso intervista all’alunno e alla famiglia. • Attivazione di risorse: compagni di classe, collaboratori scolastici, famiglia, amici, vicini di casa (r.informali); • Psicologo, neuropsichiatra, assistente sociale, assistente educatore, mediatore linguistico (r. formali). • Individualizzazione dell’intervento ed educazione speciale. • Inclusione.

  26. Costituire il GLI che provvede a: • Rilevare i BES presenti nella scuola • Raccogliere informazione sugli interventi formativi tra scuole o in rapporto con il MIUR • Confrontarsi sui casi e offrire consulenza ai colleghi • Valutare il livello d’ inclusione della scuola • Raccogliere le proposte fornite dal Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI), per gli alunni con problemi inclusi nella legge 104 / 92 • Elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).

  27. CM.6/3/13 Anche per creare i presupposti perl’attuazione dell’art. 50 del DL 9.2.2012, n°5, così come modificato dalla Legge 4.4.2012, n° 35, là dove si prevede (comma b) la “definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno aglialunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola” e ancora (comma c) la “costituzione […] di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie” e ancora (comma d) la “definizione di un organico di rete per le finalitàdi cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica” e infine (comma e) la “costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d) […] sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per iposti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.”

  28. In Fine, con l’augurio che quanto illustrato risulti utile per sostenere e indirizzare la riflessione.In estrema sintesi … si spera di aver chiaramente evidenziato che l’espressione Bisogni Educativi Speciali: - non è una diagnosi - non è una certificazione - non è uno stigma E’ il riconoscimento del fatto che alcuni alunni possono richiedere, nel corso della loro carriera scolastica, per tempi più o meno lunghi, una particolare accentuazione della personalizzazione didattica, che resta fondamentale per ciascuno.

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