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Sistema Finanziario Tedesco: Evoluzione e Prospettive alla Luce della Direttiva Europea 2004/39/EG

Sistema Finanziario Tedesco: Evoluzione e Prospettive alla Luce della Direttiva Europea 2004/39/EG. 1961 →1990. Kreditwesengesetz (KWG) 1961 + leggi speciali Bundesaufsichtsamt f ür das Kreditwesen: vigilanza prudenziale sul sistema creditizio

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Sistema Finanziario Tedesco: Evoluzione e Prospettive alla Luce della Direttiva Europea 2004/39/EG

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Presentation Transcript


  1. Sistema Finanziario Tedesco: Evoluzione e Prospettive alla Luce della Direttiva Europea 2004/39/EG

  2. 1961→1990 • Kreditwesengesetz (KWG) 1961 + leggi speciali • Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen: vigilanza prudenziale sul sistema creditizio • Ministero delle Finanze: facoltà di riconoscere natura di operazione bancaria ad operazioni non comprese nell’articolo 1 del KWG • Banca Universale e centralità delle banche • Mercato mobiliare tedesco: prevalenza di titoli a reddito fisso e scarsità di emissioni azionarie

  3. Anni ‘90 • Riorganizzazione del mercato mobiliare + integrazione comunitaria + unificazione delle 2 Germanie • 1993: Deutsche Borse AG + 1995 accordo borse Francoforte, Düsseldorf, Monaco e Berlino • 1992: sistema telematico BOSS-CUBE • 1994: fusione Deutsche Borse e Deutsche Terminborse • 1995: Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel (Bawe) + autorità statale di vigilanza sulle borse statali + unità di sorveglianza negli scambi di borsa

  4. 2002 BAFIN • 2002: Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (Findag): incorporazione di Bawe, Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (Bav) in Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) • Obiettivi Bafin: assicurare adeguatezza, stabilità e competitività del sistema, fiducia degli investitori, solvibilità di banche ecc.., standard di condotta professionale, prevenzione di atti illeciti

  5. BAFIN • Ente di diritto pubblico, autonomia istituzionale ma correlazione con Ministero delle Finanze (vigilanza, diritto all’informazione e di direttiva) • Struttura: tre direzioni (Banking Supervision, Insurance Supervision, Securities/Asset Management Supervision) + dipartimenti intersettoriali

  6. BANKING SUPERVISION • Regole che le banche devono rispettare quando vengono fondate e in seguito durante lo svolgimento della loro attività • Bafin vigila su: capitale adeguato, liquidità, meccanismi di controllo dei rischi NON su politica di affari delle banche • Processo di autorizzazione: condizioni es. specificazione del management di alto livello • Supervisione operativa, possibilità per Bafin di speciali ispezioni

  7. SECURITIES SUPERVISION • Assicurare: trasparenza e integrità del mercato + protezione degli investitori • Vigilanza Bafin su: • Insider Trading • Informazione al mercato (obbligo di rendere pubblici fatti relativi alle imprese che possono influenzare il prezzo dell’azione) • Prospetti informativi (Bafin controlla la loro completezza ma non il merito dei contenuti) • Regole di condotta professionale (es. quanto più rischiosa la transazione e più inesperto l’investitore, tanto più dettagliata l’informazione da fornire) • Requisiti di organizzazione (es. controlli interni + principio della separazione delle funzioni per evitare conflitti di interesse) • Operazione dei dirigenti (obbligo per i dirigenti di comunicare operazioni su vendite o acquisti di azioni della propria compagnia all’emittente e a Bafin) • Manipolazioni di prezzi • Significative percentuali di diritti di voto (obbligo di notificazione a Bafin) • Supervisione delle acquisizioni di società • Analisi finanziarie (controllo di Bafin sul rispetto, da parte delle imprese che forniscono analisi finanziarie, dei requisiti richiesti di competenza, trasparenza e organizzazione)

  8. INSURANCE SUPERVISION • Supervisione delle attività assicurative ripartita tra: Governo federale (tramite Bafin) e Autorità di sorveglianza degli Stati federali (Supervisione su compagnie di minore importanza) • Processo di autorizzazione: necessaria licenza da parte di Bafin + rispetto di varie condizioni (es. obbligo per la compagnia di impegnarsi solo nell’attività assicurativa e non in altri settori) • Supervisione operativa: Bafin raccoglie informazioni, dispone ispezioni, emette istruzioni + poteri speciali per specifiche situazioni, tra cui potere di revoca della licenza • Compagnie di assicurazione: obbligo di rendere relazioni per il pubblico e per Bafin + dovere di fornire le informazioni richieste

  9. GRUPPO DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO • Gruppo intersettoriale di Bafin con funzione di supervisione su più settori per lotta a riciclaggio, finanziamento del terrorismo e frodi • Potere del Gruppo di adottare provvedimenti contro gli istituti che intraprendono operazioni sospette senza la dovuta autorizzazione

  10. DIRETTIVA 2004/39/CE • Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari denominata MiFID • Obiettivi: • costituire un passo importante verso la costituzione di un mercato azionario europeo integrato • Stabilire un quadro regolamentare completo che regola l’esecuzione delle transazioni degli investitori da parte dei mercati regolamentati, dei sistemi di negoziazione alternativi e degli intermediari

  11. NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA 2004/39/CE PRIMA NOVITÀ • Ambito di applicabilità della direttiva: espande l’elenco dei servizi finanziari soggetti e quello degli strumenti finanziari oggetto della prestazione di servizi di investimento + si introduce la distinzione tra mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e intermediari autorizzati, eventualmente operanti in qualità di “internalizzatori sistematici”

  12. NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA 2004/39/CE SECONDA NOVITÀ Disciplina dell’offerta di servizi di negoziazione • Articolo 21 prescrive che gli ordini della clientela siano eseguiti alle condizioni più favorevoli per il cliente, a meno che il cliente non fornisca istruzioni specifiche che saranno in ogni modo seguite dall’impresa di investimento • Necessità di definire una strategia di esecuzione degli ordini, fornendo informazioni adeguate al cliente che dovrà in ogni caso dare il proprio consenso preliminare alla strategia • Consenso preliminare del cliente indispensabile anche per operare al di fuori dei mercati regolamentati • Le imprese di investimento devono comunque poter dimostrare in ogni momento la conformità della strategia agli ordini del cliente • Nella gestione degli ordini le imprese dovranno applicare procedure e dispositivi che assicurino un’esecuzione rapida, equa ed efficiente rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della stessa impresa, rispettando la priorità temporale della loro ricezione

  13. NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA 2004/39/CE TERZA NOVITÀ Regime di trasparenza delle condizioni di mercato • Artt. 27 e 28: “obblighi di trasparenza degli internalizzatori sistematici” • Artt. 29 e 30: “obblighi di trasparenza ex ante ed ex post dei Sistemi multilaterali alternativi” • Artt. 44 e 45: “obblighi di trasparenza ex ante ed ex post dei mercati regolamentati”

  14. EFFETTI SULLA CONCORRENZA DEI MERCATI • L’abolizione dell’obbligo di concentrazione previsto dalla direttiva 2004/39/CE introduce elementi di maggiore concorrenza nell’offerta di servizi di negoziazione • Necessità di saper rispondere rapidamente agli eventuali differenziali di prezzo e costo proposti dai nuovi ingressi nella struttura di produzione e offerta

  15. PRESTATORI SERVIZI FINANZIARI CON “PASSPAORTO EUROPEO” • La direttiva 93/22/EG riguardante i servizi legati a titoli, si estendeva solo agli strumenti finanziari “tradizionali” che hanno come base titoli, interessi oppure valute • La direttiva 2004/39/EG prevede invece, espressamente, nell’elenco degli strumenti finanziari, derivati di merci che sono concepiti e trattati come strumenti finanziari tradizionali • Introduzione del cd. “Passaporto Europeo”: chi è autorizzato nel proprio paese d’origine ad essere fornitore di servizi finanziari può ora fornire prestazioni, soggette a sorveglianza, in tutti gli altri stati membri dell’Unione Europea • Le norme della direttiva si estendono anche ai servizi di consulenza riguardante la conclusione di affari relativi a derivati

  16. INFLUENZA DIRETTIVA 2004/39/CE IN GERMANIA • Per 472.000 piccoli e medi prestatori di servizi finanziari si apre la possibilità di proseguire la loro attività nel campo della consulenza e dell’intermediazione di fondi di investimento. • Finora in Germania non esiste un’adeguata norma di legge, ora con l’art.3 “Eccezioni facoltative” le prospettive cambiano, si apre la strada per una regolamentazione dell’attività dei prestatori di servizi finanziari • Il presidente dell’AfW asserisce che “La collaborazione di piccole e medie associazioni presenti in Germania è stata determinante per questo primo successo esistenziale, determinante ed internazionale” che è la direttiva e in particolare l’articolo 3 • L’AfW vuole altresì iscrivere al sindacato i prestatori di servizi finanziari per smuovere il governo federale a far togliere dalla direttiva gli intermediari di fondi di investimento • Al gruppo di lavoro AfW partecipano anche i deputati del parlamento federale e di tutti i partiti

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