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Attribuzione degli utili della SO in Italia (art. 7, par. 4).

Il reddito della S.O. è determinato sulla base delle regole previste nello Stato della fonte, attraverso l’imputazione ad essa degli elementi reddituali (attivi e passivi) desumibili dalle scritture contabili. L’art. 7, prevede due criteri di imputazione della stabile organizzazione.

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Attribuzione degli utili della SO in Italia (art. 7, par. 4).

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Presentation Transcript


  1. Il reddito della S.O. è determinato sulla base delle regole previste nello Stato della fonte, attraverso l’imputazione ad essa degli elementi reddituali (attivi e passivi) desumibili dalle scritture contabili. • L’art. 7, prevede due criteri di imputazione della stabile organizzazione.

  2. I paragrafi 2 e 3 introducono un criterio di analiticità delle regole di determinazione del reddito della S.O. • Il par. 4, invece, consente di utilizzare un criterio proporzionale di attribuzione del reddito globale dell’impresa alle singole SO

  3. Sulla base del criterio di cui ai par. 2 e 3 è quindi necessario assimilare la SO ad un’impresa autonoma indipendente che svolga le medesime funzioni in condizioni analoghe, individuando così gli utili che questa avrebbe ottenuto nell’esercizio della propria attività. • Si tratta, in sostanza, di considerare la SO come se fosse un’impresa distinta e separata dalla propria casa madre, e di individuare l’entità di utili alla stessa imputabili

  4. Tale criterio, chiaro in linea di massima, si complica per effetto delle operazioni intra company con la casa madre che assumono rilevanza fiscale. • Il reddito che ne deriva deve quindi essere determinato in base al valore normale dell’oggetto della prestazione attraverso, quindi, l’applicazione delle norme in tema di transfer pricing (c.d. principio del dealing at arm’s length)

  5. L’art. 7 (3) ammette in deduzione dal reddito della SO anche le spese di direzione e le spese generali d’amministrazione sostenute dall’impresa nello Stato in cui è situata la SO. • In sostanza, questa norma ammette, in deroga al principio di autonomia, che la SO deduca costi sostenuti da terzo (casa madre) senza alcun ricarico come invece prevede il criterio dell’arm’s length

  6. Questi costi vengono definiti “spese di regia”, ossia spese generali sostenute dalla casa madre, ma relative a servizi resi all’intera struttura (es. servizi di pianificazione e controllo, consulenza finanziaria e legale, gestione del personale, ecc.) e, successivamente addebitate alla varie branch secondo criteri contabili di ripartizione. • Es. proporzionalmente al rapporto tra il fatturato della SO e quello della casa madre.

  7. Dal punto vista interno, l’AF ha manifestato parere favorevole all’ammissibilità di tale deduzione (Ris. min. 30 novembre 1977, n. 9/1393) prevedendo la deducibilità delle spese di regia nella misura derivante dal rapporto tra tutti i ricavi d’impresa e quelli prodotti esclusivamente dalla SO. • Questo orientamento è seguito pure dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 28 maggio 1999, n. 5225).

  8. Attribuzione degli utili della SO in Italia (art. 7, par. 4). • Il metodo proporzionale previsto dal par. 4 ha carattere sussidiario e consente di determinare il reddito dell’unità produttiva prescindendo dalle risultanze contabili attraverso l’utilizzo di criteri incentrati sui soli ricavi, sulle spese, ovvero su elementi di natura patrimoniale.

  9. Il problema della utilizzabilità di questo criterio richiede la collaborazione tra le autorità fiscali dello Stato della fonte e di quello di residenza. Si deve attuare, infatti, uno scambio di informazioni per rendere noto all’Amministrazione del primo paese l’importo del reddito globale ottenuto dall’impresa. Questo criterio non è utilizzato dall’Italia

  10. All’OCSE è in corso di recepimento un “discussion draft on the attribution of profits to permanent estrablishment) che tenendo conto anche delle tranfer pricing guidelines, fornisca delle indicazioni circa i criteri di attribuzione del reddito. • Il draft indica due metodi principali al fine dell’individuazione dei redditi imputabili alla SO: a) relevant business activity approach; b) functionally separate entity approach

  11. A) I profitti attribuiti sono quelli riferibili all’attività maggiormente rilevante per l’impresa. Ciò permette di escludere qualsiasi rilevanza per le operazioni tra casa madre e SO. • B) alla SO devono essere attribuiti i profitti che la stessa avrebbe conseguito svolgendo le medesime funzioni se si fosse trattato di un’impresa separata e distinta dalla casa madre.

  12. FORZA DI ATTRAZIONE DELLA SO • Nei diversi ordinamenti tributari si distinguono due tipi di attrazione: • A) attrazione piena; • B) attrazione limitata

  13. A) Attrazione piena • Tutti i redditi localizzati nel territorio dello Stato sono ricondotti alla SO (considerata come unica fonte di reddito), e sono sempre qualificati come reddito d’impresa. • Ciò comporta che tutti i redditi prodotti nello Stato, sia da SO che casa madre,, sono tutti da ricondurre alla SO come reddito d’impresa.

  14. B) Attrazione limitata (Italia e Paesi industrializzati) • In questo caso si distingue i redditi che derivano da attività d’impresa e quelli che non derivano dall’esercizio di attività d’impresa e quindi rimangono estranei ad essi per mancanza di connessione. • Si ha quindi una stratificazione di redditi: accanto a quelli d’impresa della SO vi sono quelli non di impresa (fondiari, di capitale, diversi, royalties).

  15. Nesso tra le varie categorie di reddito e SO • Se vi è SO in Italia i redditi sono suscettibili di trattamento isolato solo se non si accerta l’esistenza di un nesso tra le attività e la SO.

  16. A tal riguardo si prevedono tre tipi di nesso: • A) nesso di destinazione (artt. 152, c. 2, e 23, co. 1, lett. e) • Questo nesso investe i beni cd plusvalenti; • B) nesso funzionale (artt. 23 e 55 TUIR); • C) Nesso della effettiva connessione riguarda i dividendi, interessi, royalties

  17. Forza di attrazione nei confronti dei non residenti • Riferimenti normativi: artt. 23, 151 e ss. TUIR

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