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Le mutilazioni genitali femminili e il diritto musulmano

Le mutilazioni genitali femminili e il diritto musulmano. Le MGF e gli hadith del Profeta. “se tagli, non esagerare, perché così rendi più radioso il volto ed è più piacevole per il marito” “taglia leggermente e non esagerare perché è più piacevole per la donna e migliore per il marito”

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Le mutilazioni genitali femminili e il diritto musulmano

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Presentation Transcript


  1. Le mutilazioni genitali femminili e il diritto musulmano

  2. Le MGF e gli hadith del Profeta • “se tagli, non esagerare, perché così rendi più radioso il volto ed è più piacevole per il marito” • “taglia leggermente e non esagerare perché è più piacevole per la donna e migliore per il marito” • “la circoncisione è sunna (cioè “tradizionale”) per l’uomo e makruma (cioè “meritoria”) per la donna

  3. La terminologia • khafd, escissione femminile (lett: riduzione) • khitan, circoncisione • Tahara, purificazione Le scuole giuridiche e il problema della qualificazione • Malikiti: è makruma li-l-nisa’. • Hanbaliti: è sunna • Shafi‘iti: è wajib • Hanafiti: è ja’iz

  4. Nel medioevo… Ibn Taymiyya (m.1328) – tra giuristi la pratica è mustahabb (raccomandata) mentre vi è disaccordo circa sua obbligatorietà Hanbalita Ibn Qudama: obbligatoria per i maschi e meritoria per le femmine Shafi’ita al-Nawawi: obbligatoria per uomini e donne Malikita al-Jallab: entrambe le circoncisioni sono sunna Hanafita al-Musili: circoncisione è sunna per uomini e raccomandata (mustahabb) per le donne Shi’ita al-Tusi: obbligatoria per i maschi e meritoria per le femmine Shi’ita al-Hilli: obbligatoria per i maschi e mustahabb per le femmine

  5. Al Nawawî “la circoncisione è obbligatoria (wajib) secondo gli shafi‘iti e alcuni altri dottori; è un’obbligazione tradizionale (sunna) per la maggioranza dei dottori e per i malikiti. Inoltre, secondo gli shafi‘iti è obbligatoria sia per le donne che per gli uomini. Per quanto riguarda gli uomini, è obbligatorio recidere la pelle che copre il glande, in modo che questo sia messo interamente a nudo. Per quanto riguarda le donne, è obbligatorio tagliare una piccola parte della pelle nella parte più alta dei genitali. Il punto di vista sano (sahih) all’interno della nostra scuola, supportato dalla maggior parte dei nostri amici, è che la circoncisione è permessa ma non obbligatoria nella giovinezza; secondo un’altra opinione il wali [curatore] è obbligato a far circoncidere i giovani prima che abbiano raggiunto la maggior età. Secondo un punto di vista particolare, è proibito far circoncidere il bambino prima che abbia compiuto i dieci anni. Nella nostra opinione il punto di vista sano è che la circoncisione è mustahabb (raccomandabile) il settimo giorno successivo alla nascita. Inoltre, sulla questione se per il ‘settimo giorno’ si debba contare o meno il giorno della nascita esistono due diverse opinioni”.

  6. Khitan…..che cosa è? Shafi’i: ablazione di piccola porzione di pelle nella zona superiore dei genitali Al-Mawardi: tagliare l’epidermide sporgente senza effettuare ablazione completa Medioevo Ibn Qayyim: “se circoncisore estirpa l’intero clitoride la passione della donna si indebolirà ed il marito la terrà meno in considerazione” Jad al-Haq: “tagliare la pelle presente sopra l’orifizio urinario senza esagerazione e senza estirparlo” Oggi

  7. Ragioni dei sostenitori Igiene ed eliminazione dei cattivi odori Riduzione istinto sessuale Tutela moralità e onore femminile

  8. Ragioni degli oppositori Pratica consuetudinaria preislamica Gli hadith non sono autentici Illecita la manipolazione della creazione Impossibile che Dio ordini alla donna di mutilare un organo sano frutto della sua creazione Gravi conseguenze psico-fisiche

  9. Il caso egiziano

  10. Le fatawa 1949: abbandonare la circoncisione femminile non è un peccato 1951: è desiderabile praticare la circoncisione perché essa modera la natura femminile 2007: Le mgf sono “Proibite, proibite, proibite” (Mufti Ali Juma’) 1981: non è possibile abbandonare gli insegnamenti del Profeta Muhammad a favore degli insegnamenti di altri, siano questi pure dei medici, perché la medicina evolve e non è costante mentre, al contrario, gli insegnamenti del Profeta sono sempre validi (mufti Jad al-Haqq) 1994 “se gli abitanti di una regione rifiutano di praticare la circoncisione (sunna) maschile e femminile, il Capo dello Stato può loro dichiarare guerra” (mufti Jad al-Haqq)

  11. Le norme dello Stato Decreto ministeriale n. 74/1959: • il governo proibisce ai medici di praticare l’infibulazione faraonica e l’escissione, lasciando alla loro discrezionalità la decisione in merito a quella parziale (sunna) • La circoncisione è vietata nelle cliniche del Ministero della sanità • Alle levatrici autorizzate non è consentita la realizzazione di alcun intervento chirurgico, incluse le MGF 1994 – progetto di legge del ministro Mahran Bloccato da opposizione che si adegua al parere di Jad al-Haq Ritiro DM 74 e nuovo decreto nel 1995 del ministro al-Fattah: Circoncisione maschile e femminile si eseguono solo in strutture pubbliche e ad opera di medici. Circoncisione femminile va preceduta da colloquio con commissione composta da medici ed esperti religiosi

  12. Le norme dello Stato e la giurisprudenza Decreto ministeriale n. 261/1996 (Ministro Sallam): - Vietato ogni tipo di mutilazione genitale femminile in tutte le strutture pubbliche e private - la violazione del decreto è penalmente perseguibile Ricorso dello shaykh al-Badri e del dott. Fawzi luglio 1997: il Tribunale Amministrativo del Cairo rovescia il senso del decreto 261, riautorizzando l’escissione negli ospedali. • dicembre 1997: la Suprema Corte Amministrativa vieta definitivamente ogni forma di mutilazione genitale femminile, restituendo piena efficacia al decreto 261

  13. Le norme dello Stato e la giurisprudenza Decreto Ministeriale 2007 (ministro al-Gabali): bandisce ogni forma di MGF e vieta a dottori, infermiere e ogni altra persona di eseguire incisioni, stiramento o modificazione di tutto o parte del sistema riproduttivo femminile. • giugno 2007 : il ministro elimina una scappatoia che permetteva di sottoporre le fanciulle alla procedura per ragioni di salute Legge sui diritti del bambino 2008: - Vieta le MGF tranne che per necessità mediche. - Chi viola il divieto è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e la multa di 5000 LE

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