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RIFORMA DEL LAVORO 2012

RIFORMA DEL LAVORO 2012. Prato, 16 novembre 2012. Francesco Geria – Consulente del Lavoro. www.labortre.wordpress.com.

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RIFORMA DEL LAVORO 2012

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  1. RIFORMA DEL LAVORO 2012 Prato, 16 novembre 2012 Francesco Geria – Consulente del Lavoro www.labortre.wordpress.com

  2. IL PROGRAMMA DI OGGI1. Flessibilità in uscita: - Licenziamenti disciplinari - Licenziamenti discriminatori - Licenziamenti individuali - Licenziamenti individuali plurimi - Licenziamenti collettivi2. Ammortizzatori sociali: - Istituzione ASPI e Mini ASPI - Cig ordinaria, straordinaria e in deroga - I nuovi Fondi di solidarietà bilaterali3. Altre disposizioni in materia di lavoro: - Tutela dei collaboratori - Assunzioni agevolate e incentivi all’esodo

  3. RIFORMA DEL LAVORO Legge del 28 giugno 2012 n. 92 G.U. n. 153 del 3 luglio 2012 in vigore dal 18 LUGLIO 2012 ( e succ. modifiche Decreto Sviluppo L. 7 agosto 2012 n. 134)

  4. PRINCIPI GENERALI Francesco Geria – Consulente del Lavoro www.labortre.wordpress.com

  5. Principi generali Art. 1, c.1 La Legge propone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro dinamico e in grado di creare occupazione, in quantità e qualità, con graduale riduzione del tasso di disoccupazione. In particolare: favorire l’instaurazione di rapporto di lavoro più stabili promuovendo il tempo indeterminato ; valorizzare l’apprendistato quale modalità prevalente di ingresso al lavoro dei giovani; ridistribuire più equamente le tutele dell’impiego, contrastando gli usi impropri degli elementi della flessibilità, adeguando la disciplina dei licenziamenti ai mutati contesti e adeguando il procedimento giudiziario accelerando la definizione delle controversie; rendere più efficienti gli ammortizzatori sociali e le politiche di occupazione;

  6. Principi generali Art. 1, c.1 …. continua contrastare gli usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti; promuovere una maggiore partecipazione delle donne alla vita economica e all’impiego; favorire nuove opportunità di impiego per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del lavoro; Promuovere modalità partecipative di relazioni industriali in conformità con gli indirizzi europei per il miglioramento della competitività aziendale.

  7. AMMORTIZZATORI SOCIALI Francesco Geria – Consulente del Lavoro www.labortre.wordpress.com

  8. «NUOVO WALFARE» Art. 2 L. 92/2102 Tutele FUORI dal rapporto di lavoro Tutele IN COSTANZA del rapporto di lavoro A regime dal 01.01.2016  periodo transitorio triennio 2013-2015 2 PILASTRI

  9. Tutele FUORI dal rapporto di lavoro Francesco Geria – Consulente del Lavoro www.labortre.wordpress.com

  10. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 L. 92/2102 A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) – dal 01.01.2013 SOSTITUISCE: • Indennità di disoccupazione (non agricola) ordinaria con requisiti normali; • Indennità di disoccupazione (non agricola) ordinaria con requisiti ridotti; • Indennità speciale edile; • indennità di mobilità (dopo periodo transitorio di 4 anni); • Rimane invariata le disoccupazione agricola.

  11. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 L. 92/2102 A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) BENEFICIARI: • Dipendenti a tempo indeterminato o determinato sia part-time che full-time; • Apprendisti (cfr: Circolare Inps n. 128 del 2 novembre 2012); • Lavoratori a domicilio; • Soci di cooperative solo in regime di subordinazione; • Dipendenti pubblici con contratto a termine; • Impiegati agricoltura; • Personale artistico teatrale e cinematografico (subordinati). ESCLUSI: • Dipendenti pubblici a tempo indeterminato; • Operai agricoli OTI e OTD (restano valide le disposizioni Dl86/98, L. 457/72, L. 37/97 e L. 247/07).

  12. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 L. 92/2102 A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) A.S.P.I. e lavoratori sospesi Nel passaggio al Senato, in via sperimentale per il triennio 2013-2015 è prevista l’erogazione Aspi a : • Lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale; • in possesso dei requisiti ordinari; • a condizione di un intervento integrativo pari almeno al 20% dell’indennità a carico dei fondi di solidarietà bilaterali; • La durata del trattamento non potrà superare 90 giornate da computarsi in un biennio mobile.

  13. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 L. 92/2102 A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) REQUISITI: La nuova indennità è corrisposta al lavoratore che abbia perduto involontariamente l’occupazione e che: • Sia in regime di disoccupazione ai sensi art. 1, c. 2 lettera c Dlgs 181/2000: «condizione del soggetto privo di lavoro, immediatamente disponibile allo svolgimento e ricerca di una attività, abbia stipulato un patto di servizio con i servizi competenti» . • E’ ricompresa la disoccupazione a seguito dimissioni per giusta causa.  Possa fa valere almeno 2 anni (104 settimane) di assicurazione e almeno 1 anno (52 settimane) di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione (biennio mobile). NON costituisce requisito per l’accesso all’Aspi la cessazione del rapporto di lavoro per: • Dimissioni; • Risoluzione consensuale (salvo tramite tentativo di conciliazione previsto ex art. 7, L. 604/66).

  14. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 L. 92/2102 DOMANDA LIQUIDAZIONE A.s.p.i. Trasmessa all’Inps Obbligatoriamente IN VIA TELEMATICA Entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)

  15. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 L. 92/2102 A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) DURATA A REGIME DAL 2016 (in base all’età dei lavoratori) 12 MESI • per lavoratori di età inferiore a 55 anni; • si deducono i periodi di indennità, eventualmente fruiti nel medesimo periodo, in relazione ad altri trattamenti brevi (mini A.s.p.i.). 18 MESI • per lavoratori di età pari o superiore a 55 anni; • entro il limite del numero di settimane di contribuzione negli ultimi due anni. • si deducono i periodi di indennità, eventualmente fruiti nel medesimo periodo, in relazione ad altri trattamenti brevi (mini A.s.p.i). L’indennità A.s.p.i è liquidata: • a decorrere dall’ 8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro • ovvero dal giorno successivo a quello in cui si presenta la domanda (oltre il termine di 60 giorni ???)

  16. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 L.92/2012 PERIODO TRANSITORIO INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE Nel triennio 01.01.2013 – 31.12.2015 (così come modificato dal Decreto Sviluppo L. 134/2012)

  17. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 l. 92/2012 A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) VALORE DELL’ASPI: 1^ FASCIA Per retribuzioni medie dei 2 anni Aspi pari al 75% di 1.180,00 ( € 885,00). precedenti inferiori o pari a 1.180,00€ 2^ FASCIA Per retribuzioni medie dei 2 anni Aspi pari al 75% di 1.180,00€ precedenti superiori a 1.180,00€ +25% della quota eccedente sino ad un tetto massimo di 1.119,00€ IN OGNI CASO L’IMPORTO MENSILE DELL’INDENNITA’ NON PUO’ SUPERARE L’IMPORTO MASSIMO DI € 1.119,32 (massimale Cig rivalutato) Riduzioni: • Del 15% dopo i primi sei mesi e per sei mesi; • Ulteriore 15% dopo dodicesimo mese.

  18. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 l. 92/2012 A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) CONTRIBUZIONE: • L’Aspi è totalmente esente da contributi (compreso il 5,84% a carico lavoratore). • Previsto riconoscimento contributi figurativi per i periodi di fruizione, nella misura massima settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni. • I contributi figurativi A.s.p.i sono utili ai fini del diritto della misura dei trattamenti pensionistici. • I contributi figurativi A.s.p.i. NON sono utili ai fini del conseguimento del diritto pensionistico nel caso di «sistema contributivo».

  19. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 l. 92/2012 A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) FINANZIAMENTO: • Contratti a tempo indeterminato :  1,31% a carico azienda + 0,30% addizionale L. 845/78.  Rimane salva la riduzione per cuneo fiscale del 0,80%+1% estesa anche soggetti esclusi in precedenza dalla Ds come le Cooperative dpr 602/70.  Contribuzione dovuta anche per apprendisti nelle aziende sino a 9 dipendenti in quanto non operante lo sgravio ai sensi L. 183/2011.

  20. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 l. 92/2012 A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) FINANZIAMENTO: • Contratti a tempo determinato :  Contribuzione dell’1,31% + addizionale dell’ 1,4% a decorrere dai periodi contributivi maturati dal 01.01.2013;  Il contributo addizionale non si applica: a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali (di cui DPR 1525/1963 e di quelle definite dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31.12.2011); c) agli apprendisti; d) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, c.2 D.lgs 165/2001) (lavoratori da liste mobilità L. 223/91 – L. 236/93 altri rapporti agevolati ???) e) riduzione dal 4% al 2,6% per le agenzie di somministrazione iscritte al fondo Forma.Temp. • Restituzione del contributo addizionale alla trasformazione a tempo indeterminato nei limiti delle ultime 6 mensilità. • Restituzioneanche per le assunzioni a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine con detrazione dalle mensilità spettanti di un numero di mensilità ragguagliatoal periodo trascorso dalla precedente cessazione.

  21. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 l. 92/2012 A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) FINANZIAMENTO: “TICKET LICENZIAMENTI” • Rapporti di lavoro cessati:  dal 1 gennaio 2013 in tutti i casi di risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (escluse dimissioni) è dovuto dalle aziende un contributo pari al 50% dell’indennità minima per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (max 1,5 volte). • Ricompresi i casi di: • decesso del lavoratore, • cessazione apprendistato alla qualifica. • Risoluzione consensuale (?) • Esclusi i casi di: • Licenziamenti per cambi di appalto • Licenziamento per conclusione e chiusura cantiere Il contributo ingresso mobilità rimane sino al 2016, dal 2017 contributo Aspi triplicato senza accordo.

  22. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 l. 92/2012 A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) SOSPENSIONE A.S.P.I E RIDUZIONE INDENNITA’ Nuova occupazione: • Sospensione erogazione indennità sino ad un massimo di 6 mesi; • In caso di sospensioni di durata inferiore a sei mesi l’Aspi riprende dal momento della iniziale sospensione; • In caso di sospensione pari o superiore a sei mesi necessaria ulteriore domanda; • I periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro sono utili al ricalco dell’Aspi o della Mini-Aspi; • Sospensione possibile d’ufficio in base alle comunicazioni obbligatorie (Co). Riduzione indennità: • In caso di avvio di attività in forma autonoma con produzione di reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.(8.000€ per lavoro dipendente, 4.800€ autonomo, 7.500€ se concorrono pensioni); • Obbligo di informazione all’Inps da parte del lavoratore entro 1 mese dall’avvio dell’attività con dichiarazione di reddito presunto per un anno; • La riduzione è prevista per l’80% dei proventi dichiarati e previsti (salvo conguaglio alla presentazione della dichiarazione dei redditi).

  23. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 l. 92/2012 A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) CONTRIBUTO AL LAVORO AUTONOMO: Per il triennio 2013-2015: • Facoltà per il lavoratore con diritto all’Aspi, di richiede la totale liquidazione dell’indennità (o delle mensilità residue), per avviare una attività autonoma, per una micro impresa o per associarsi in cooperativa; • Stanziamento di copertura massima pari a 20 milioni di € per ogni anno. DECADENZA DALL’ASPI: • Perdita dello stato di disoccupazione; • Avvio attività in forma autonoma senza segnalazione all’inps; • Raggiungimento requisiti al pensionamento di vecchiaia o anticipato; • Acquisizione diritto assegno invalidità ( salvo opzione per l’Aspi). La decadenza decorre dal momento del verificarsi dell’evento e comporta la restituzione delle somme indebitamente percepite.

  24. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 l. 92/2012 A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) ESEMPI ASPI Lavoratore assunto il 4.3.2008 e licenziato il 31.01.2013 1^ ESEMPIO Retrib. Previdenziale biennio precedente € 38.000,00 di cui : 2012  € 20.000,00 2011  € 18.000,00 Anzianità e contributi: 104 settimane coperte e 52 settimane versate Retribuzione media biennio per Aspi: € 38.000,00 : 104 (a) x 4,33 (b) = € 1.582,12 (> di 1.180,00) Indennità A.s.p.i.: 1^ fascia € 1.582,12  €1.180,00 x 75% = € 885,00 2^ fascia € 1.582,12 - € 1.180,00= € 402,12 x 25% = € 100,53 TOTALE ASPI  € 985,53 104 = settimane di assicurazione coperte nel biennio 4,33 = settimane medie mensili (52/12)

  25. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 l. 92/2012 A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) ESEMPI ASPI Lavoratore assunto il 4.3.2008 e licenziato il 31.01.2013 2^ ESEMPIO Retrib. Previdenziale biennio precedente € 55.000,00 di cui : 2012  € 28.000,00 2011  € 27.000,00 Anzianità e contributi: 104 settimane coperte e 52 settimane versate Retribuzione media biennio per Aspi: € 55.000,00 : 104 (a) x 4,33 (b) = € 2.289,90 (> di 1.180,00) Indennità A.s.p.i.: 1^ fascia € 2.289,90  €1.180,00 x 75% = € 885,00 2^ fascia € 2.289,90 - € 1.180,00= €1.109,90 x 25% = € 277,48 Somma € 1.162,48 Indennità Aspi € 1.119,00 104 = settimane di assicurazione coperte nel biennio 4,33 = settimane medie mensili (52/12)

  26. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 l. 92/2012 A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) ESEMPIO “TICKET LICENZIAMENTO” Lavoratore assunto il 4.3.2008 e licenziato il 31.01.2013. Retr.prev. biennio precedente € 38.000,00 di cui : 2012  € 20.000,00 2011  € 18.000,00 Anzianità e contributi: 104 settimane coperte e 52 settimane versate Retribuzione media biennio per Aspi: € 38.000,00 : 104 (a) x 4,33 (b) = € 1.582,12 (> di 1.180,00) Indennità A.s.p.i.: 1^ fascia € 1.582,12  €1.180,00 x 75% = € 885,00 2^ fascia € 1.582,12 - € 1.180,00= € 402,12 x 25% = € 100,53 TOTALE ASPI  € 985,53 Ticket licenziamento individuale (58 mesi di anzianità di servizio): = (€ 985,53 x 50%) x (36 :12) = € 492,77 x 3 = € 1.478,31 Ticket licenziamento collettivo senza accordo sindacale dal 01.01.2017 (58 mesi di anzianità): = € 1.478,31 x 3 = € 4.434,93

  27. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 L. 92/2102 Mini - A.s.p.i. - dal 01.01.2013 BENEFICIARI: • Dipendenti a tempo indeterminato o determinato sia part-time che full-time; • Apprendisti (cfr: Circolare Inps n. 128 del 2 novembre 2012); • Lavoratori a domicilio; • Soci di cooperative solo in regime di subordinazione; • Dipendenti pubblici con contratto a termine; • Impiegati agricoltura; • Personale artistico teatrale e cinematografico (subordinati). ESCLUSI: • Dipendenti pubblici a tempo indeterminato; • Operai agricoli OTI e OTD (restano valide le disposizioni Dl86/98, L. 457/72, L. 37/97 e L. 247/07). DOMANDA  On-line come per l’Aspi da inoltrare all’Inps entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento.

  28. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 L. 92/2102 Mini - A.s.p.i. - dal 01.01.2013 REQUISITI: • Versamento di almeno 13 settimane di contribuzione per attività lavorativa negli ultimi 12 mesi • Non necessaria anzianità contributiva (oggi richiesto per disoccupazione con requisiti ridotti) NON costituisce requisito per l’accesso alla Mini-Aspi la cessazione del rapporto di lavoro per: • Dimissioni; • Risoluzione consensuale (salvo tramite tentativo di conciliazione previsto ex art. 7, L. 604/66).

  29. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 L. 92/2102 Mini - A.s.p.i. - dal 01.01.2013 VALORE MINI-ASPI • Stesse condizioni e previsioni dell’ Aspi. DURATA MINI-ASPI • Corresponsione mensile; • Per tante settimane pari al 50% delle settimane di contribuzione dell’ultimo anno; • Prevista detrazione periodi già fruiti; • Liquidata a decorrere dall’ 8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro o dal giorno successivo dalla data di presentazione della domanda; • Deve risultare il mantenimento dello stato di disoccupazione. SOSPENSIONE: prevista in caso di nuova occupazione, anche in base alle comunicazioni rilevate d’ufficio (Co), nel limite massimo di 5 giorni.

  30. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 l. 92/2012 Mini A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) ESEMPIO MINI-ASPI Lavoratore assunto il 4.9.2012 e licenziato il 31.01.2013 1^ ESEMPIO Reddito dal 4.9.2012 al 31.01.2013 € 6.5000,00. Anzianità e contributi: 22 settimane integralmente versate. Retribuzione media Mini-Aspi: € 6.500,00 : 22 (a) x 4,33 (b) = € 1.279,32 (> di 1.180,00) Indennità Mini-A.s.p.i.: 1^ fascia € 1.279,32  €1.180,00 x 75% = € 885,00 2^ fascia € 1.279,32 - € 1.180,00= € 99,32 x 25% = € 24,83 TOTALE ASPI  € 909,83 22 = settimane di versate nel periodo di assunzione 4,33 = settimane medie mensili (52/12)

  31. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 l. 92/2012 LA TUTELA DEI PARASUBORDINATI Dal 2013 erogazione indennità ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi i cdt “a progetto”) se iscritti in via esclusiva alla Gestione separata a condizione che: • Nell’anno precedente: • Abbiano operato in regime di mono-committenza; • Abbiano un reddito complessivo lordo fiscale non superiore a 20.000,00€; • Abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno 2 mesi; • Abbiano accreditate almeno 4 mensilità alla gestione separata. 2) Nell’anno di riferimento (quello in cui si chiede l’indennità) • Abbiano il possesso di almeno 1 mese di accreditamento alla gestione separata.

  32. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 l. 92/2012 MISURA DELL’INDENNITA’ “UNA TANTUM” Pari a una somma del 5% (7% per il 2013-2015) minimale annuo di reddito imponibile per il versamento dei contributi alla gestione artigiani e commercianti X minor numero tra mensilità accreditate anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. • NB: L’indennità è liquidata in un’unica somma se pari o inferiore a € 1.000,00 altrimenti in importi mensili di pari rata (quante ??)

  33. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 l. 92/2012 TABELLA VALORE “UNA TANTUM” PARASUBORDIANTI Reddito imponibile 2012 gestione artigiani-commercianti = 14.930,00

  34. Contribuzione gestione separata INPS Art. 22, c. 1 – Legge 12.11.2011 – Patto di Stabilità DAL 2014 – RIFORMA LAVORO (come mod. Decreto Sviluppo L. 134/2012) Incremento graduale della contribuzione per raggiungere, nel 2018, il 33,72% o il 24% per i soggetti già iscritti ad altra previdenza obbligatoria (2012 – 27,72% /18% ------ 2013 – 27,72% / 20%) Aumento aliquote contributive. Dall’anno 2012 i contributi dovuti alla gestione separata Inps da tutti gli iscritti, nonché la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentati dell’1%.

  35. Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 L. 92/2102 LA NUOVA PROCEDURA DI MOBILITA’ • L’impresa ammessa alla cigs, può attuare la procedura di licenziamento (e non più mobilità) nel caso non riesca a reimpiegare i lavoratori sospesi. • Le imprese, nelle comunicazioni alle Rsa faranno riferimento alla dichiarazione di licenziamento collettivo ed al programma di riduzione del personale. • Nei casi di meno di 10 lavoratori interessati alla riduzione, la riduzione dei termini va riferita al licenziamento collettivo. • Esperita la procedura o raggiunto l’accordo l’azienda può licenziare i dipendenti eccedenti (e non più collocarli in mobilità). • L’impresa ha l’obbligo di comunicare al centro impiego competente l’elenco dei lavoratori licenziati. • L’impresa potrà recuperare le somme versate quale “ticket d’ingresso” qualora licenzi meno lavoratori di quanto dichiarato nella procedura preventiva. • La procedura preventiva potrà non contenere tutti i requisiti attuali ma questi potranno essere aggiunti ed indicati nell’accordo.

  36. A.s.p.i.(Assicurazione sociale per l’impiego) Art. 2 L.92/2012 PERIODO TRANSITORIO INDENNTIA’ MOBILITA’ Nel triennio 01.01.2013 – 31.12.2015 (così come modificato dal Decreto Sviluppo L. 134/2012)

  37. Tutele IN COSTANZA di rapporto di lavoro Francesco Geria – Consulente del Lavoro www.labortre.wordpress.com

  38. Tutela in COSTANZA di rapporto di lavoro Art. 2 L.92/2012 • CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (settore industria e indotto). - Nessuna variazione prevista ( Utilizzo 52 settimane nelle ultime 104). • CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (settore industria e indotto +15 dip.). • Cassa integrazione per crisi aziendale e cessazione attività  invariata. • Cassa integrazione per riorganizzazione aziendale  invariata. • Cassa integrazione ristrutturazione aziendale  invariata. • Cassa integrazione procedure concorsuali  prevista sino al 31.12.2015 solo in caso di reale possibile ripresa dell’attività lavorativa e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi, definiti con DM del Ministero del Lavoro (come mod. da L. 134/2012). Abolizione dal 01.01.2016. • CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (aziende sino a 15 dip. e non coperte da Cigo/Cigs). - Periodo residuale transitorio per il 2013-2016 in deroga alla normativa vigente, per una durata non superiore a 12 mesi annui , con ammissioni di proroghe con riduzione del trattamento (riduzione 10% prima proroga – 30% seconda proroga – 40% proroghe successive).

  39. Tutela in COSTANZA di rapporto di lavoro Art. 2 L.92/2012 FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI  Istituzione di fondi solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla Cigo o Cigs con + 15 dip.;  Entro il 18.01.2013 le OO.SS. devono stipulare le intese per la costituzione dei fondi; • Entro il 18.04.2013 i fondi devono essere istituiti presso l’Inps, • Previsti per i casi di sospensione e riduzione attività lavorativa; • Finanziamento: aliquota 0,30% sulle retribuzioni imponibili previdenziali (dal 2017??). TIPOLOGIE DI FONDI BILATERIALI • Fondi solidarietà bilaterali ORDINARI • Fondi solidarietà bilaterali ALTERNATIVI • Fondi solidarietà bilaterali RESIDUALI (Istituiti dal Min. Lav. qualora entro il 31.03.2013 non siano stati creati i precedenti). CONTRIBUZIONE DOVUTA AI FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI • Aliquote di finanziamento stabilite dai decreti istitutivi e ripartite per 2/3 datore e 1/3 lavoratore. • Aliquota: - non inferiore allo 0,30% / 1,5%; - la contribuzione potrà assorbire l’aliquota per i fondi formazione interprofessionali.

  40. Tutela in COSTANZA di rapporto di lavoro Art. 2 L.92/2012 PRESTAZIONI DEI FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI • Per le stesse cause di intervento previste per la Cigo; • Assicurare un assegno ordinario pari all’integrazione salariale di durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da considerare in un biennio mobile; a titolo esemplificativo: 52 sett. anno – 4 sett. di ferie = 48 sett. lavorabili 48 sett. lavorabili x 40 ore/ sett. = 1.920 ore/anno lavorabili x 2 = 3.840 ore/biennio lavorabili 3.840 ore/biennio lavorabili / 8 = 480 ore / 160 mese = 3 mesi (ex 90gg) Altre prestazioni facoltative: • Prestazioni integrative rispetto a quanto garantito dall’Aspi; • Assegni straordinari per il sostegno al reddito nei processi di incentivazione all’esodo, a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni; • Contributi al finanziamento per programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale (anche in concomitanza con interventi promossi da Fondi nazionali o Europei).

  41. FLESSIBILITA’ IN USCITA Francesco Geria – Consulente del Lavoro www.labortre.wordpress.com

  42. LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO • Dimissioni • Impossibilità sopravvenuta o forza maggiore • Licenziamento • Mancato superamento periodo di prova • Decesso del lavoratore • Raggiungimento requisiti pensione di vecchiaia • Risoluzione consensuale • Scadenza del termine

  43. LE TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO Individuale (L. 604/66) Individuale plurimo (meno di 5 in 120 giorni) Disciplinare ( art. 7 Dpr 300/70) Collettivo (L. 223/91)

  44. I LIMITI SOSTANZIALI • GIUSTA CAUSA • (2119 c.c.) • Causa che • non consente • la prosecuzione, neanche • provvisoria, del • rapporto di • lavoro • GIUSTIFICATO • MOTIVO • (L. 604/1966) • Soggettivo • Notevole inadempimento • Oggettivo • Ragioni inerenti l’impresa • e il suo • regolare funzionamento Il principio della causalità del recesso

  45. La nozione di giusta causa • Secondo una prima interpretazione dottrinale: a) il gravissimo inadempimento; b) qualsiasi altra circostanza o situazione esterna grave. • Secondo una seconda interpretazione dottrinale: a) solo gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali e irrilevanza delle cause esterne

  46. La nozione di giustificato motivo: • Oggettivo: Ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa • Soggettivo: - notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (es: inosservanza norme sicurezza, ritardi reiterati, assenze ingiustificate) Insindacabilità delle scelte datoriali – libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.)

  47. Obblighi procedurali Licenziamento disciplinare • Contestazione dell’addebito • Difesa del lavoratore assistito • Adozione del provvedimento, nel rispetto del CCNL e dei regolamenti/codici disciplinari aziendali violazione Licenziamento nullo

  48. L’impugnativa del licenziamento L’impugnativa può essere: • GIUDIZIALE: tramite azione legale; • STRAGIUDIZIALE: qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore (art. 6, l. 604/1966). Art. 6, l. 604/1966: - Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione.

  49. LE TUTALE APPLICABILI In riferimento alle dimensioni delle unità produttive Unità produttive fino a 15 dipendenti Unità con più di 15 dipendenti o datori con più di 60 dipendenti nella provincia Area della stabilità obbligatoria: alternativa rimessa al datore di lavoro Area della stabilità reale: ordine giudiziale di reintegra

  50. la RIFORMA FORNERO (L.92/2012) La Riforma non incide sui requisiti sostanziali di validità del licenziamento. Novità: Obbligo di motivazione contestuale; Rimodulazione delle sanzioni per i licenziamenti disciplinari, discriminatori , individuali illegittimi e art. 18 dpr 300/70; Introduzione della fattispecie di «licenziamento economico»; Abbreviazione dei termini per il deposito del ricorso al giudice (dopo l’impugnazione stragiudiziale)

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