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Le origini del Feudalesimo

Le origini del Feudalesimo. 4. Il sorgere delle signorie territoriali di banno. Disgregazione dello stato.

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Le origini del Feudalesimo

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Presentation Transcript


  1. Le origini del Feudalesimo 4. Il sorgere delle signorie territoriali di banno

  2. Disgregazione dello stato • Nell’assenza dello stato, a causa delle guerre e delle invasioni, alcuni signori fondiari iniziano ad esercitare, sui loro beni e sul territorio circostante, poteri militari, fiscali e giurisdizionali. • Acquisicono un’autorità su servi e liberi, nei loro fondi, ma anche su coloni di altre curtes e su possessori di allodi.

  3. Sviluppo signorile • Le nuove “entità” vengono chiamate: • Signorie rurali: perché si sviluppano a partire da proprietà agrarie; • Signorie locali: perché così le chiamano le fonti (“dominatus loci”); • Signorie territoriali di banno, perché quelli che in origine erano proprietari terreni esercitano il potere coercitivo proprio dei funzionari pubblici (“ban” in germanico, “districtus” in latino).

  4. Cause • Alcune circostanze favoriscono lo sviluppo delle signorie territoriali: • Concessioni di immunità (= esenzione dal controllo dell’autorità pubblica) da parte dei sovrani. • Costruzione di fortificazioni e castelli. • Comportamento di conti, duchi e marchesi che non ostacolano il fenomeno, anzi vi partecipano.

  5. 1. Immunità • Sin dai tempi dei Merovingi i re Franchi concedevano immunità, soprattutto a monasteri e vescovati. • L’immunista esercitava i poteri pubblici sottratti all’autorità comitale locale. • I proprietari terrieri imitano l’esempio e si comportano sui loro beni, come se godessero di immunità.

  6. 2. “Incastellamento” • Fortificazioni (all’inizio anche semplici palizzate) vengono costruite per difendersi dalle invasioni. • Ma le fortezze (e gli armati che le difendono) diventano uno strumento per controllare il territorio. • Tant’è vero che la loro costruzione doveva essere autorizzata dall’autorità regia.

  7. Berengario I - Diploma al vescovo di Bergamo (23 giugno 904) In nome della santa e indivisa Trinità. Berengario re con il favore della divina clemenza […]. Noi [...] stabiliamo che, per far fronte alle necessità incombenti e agli attacchi dei pagani, la città di Bergamo sia riedificata ovunque il vescovo e i suoi concittadini lo ritengano opportuno. Anche le torri, le mura e le porte della città, [ricostruite] con l'impegno del vescovo, dei concittadini e di quanti si sono rifugiati in città, rimangano in perpetuo sotto la potestà e la tutela del vescovo e dei suoi successori. [Il vescovo] abbia l'autorità di fare costruzioni sulle torri e sulle mura, ove necessario, affinché le strutture di guardia e di difesa non siano compromesse, e siano sotto la potestà della stessa Chiesa. Stabiliamo che il potere pubblico sulla medesima città, spettante al Regno, resti sotto la tutela della stessa Chiesa vescovile [...]. E nessun conte o visconte o giudice pubblico o gastaldo, o ogni altro ufficiale del Regno, [entri] dentro la città o nei monasteri, […] o nelle cappelle, o in tutti i possessi [della Chiesa bergamasca], per convocare riunioni ove si discutano cause giudiziarie, o per esigere multe, o pretendere diritti d'ospitalità, o estrarre con la forza dei fideiussori [e nessuno osi compiere atti di coercizione contro il clero e contro le persone che vivono e lavorano su terre e beni della Chiesa bergamasca].

  8. 3. Conti, duchi e marchesi • Non si oppongono al sorgere di signorie nei territori da loro controllati, • perché sono essi stessi impegnati a costruire fortezze a difesa dei loro beniallodiali o beneficiari. • Rinunciano a governare la contea in nome del re e diventano signori di quei territori su cui possono esercitare pieni poteri.

  9. Signori e feudatari • Un comes che possiede un beneficio ereditario e che esercita un potere di banno sui suoi possessi fondiari (e sulle aree vicine) è ormai un feudatario. • Non tutti i “signori locali” sono feudatari: d’altra parte il loro potere non si fonda rapporto vassallatico ma sul loro patrimonio e sulla loro forza militare.

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