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La successione testamentaria

La successione testamentaria. Generalità.

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La successione testamentaria

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Presentation Transcript


  1. La successione testamentaria

  2. Generalità • DEFINIZIONE: fenomeno di successione a causa di morte che l’ordinamento giuridico ricollega alla presenza di un efficace negozio giuridico testamentario del de cuius dal quale dipendono l’INDIVIDUAZIONE del DESTINATARIO e la determinazione dell’OGGETTO della successione. • FONDAMENTO: interesse individuale del testatore a dare una destinazione al suo patrimonio. Potere di AUTONOMIA PRIVATA (art. 1322). • Prevalenza della successione testamentaria su quella legittima (art. 457, comma 2).

  3. La capacità di disporre per testamento • 591. Casi d'incapacità. — 1. Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. 2. Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età (c. 2) >>> no minore emancipato 2) gli interdetti per infermità di mente (c. 414 ss.) >>> sì inabilitati 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento (c. 120, 428, 775, 14252) (1). 3. Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. • Se nel decreto di nomina il giudice tutelare nulla ha previsto, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la piena capacità di testare.

  4. L’incapacità prevista dall’art. 591 c.c. si configura come una forma di incapacità giuridica relativa >>> è atto personalissimo che non tollera l’intermediazione di una volontà estranea (no rappresentanza, no curatore, ecc.) • Il testamento dell’incapace non è nullo ma semplicemente annullabile >>> ANNULLABILITA’ ASSOLUTA (può essere fatta valere da chiunque)

  5. CAPACITA’ DI RICEVERE PER TESTAMENTO • Esiste una equiparazione tra la capacità di succedere e la capacità di ricevere per testamento. Sono entrambe manifestazioni della capacità giuridica.

  6. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA VOLONTA’ TESTAMENTARIA • PRINCIPIO DI CERTEZZA • PRINCIPIO DI PERSONALITA’ • PRINCIPIO DEL FORMALISMO • PRINCIPIO DI REVOCABILITA’

  7. PRINCIPIO DI CERTEZZA DELLA VOLONTA’ TESTAMENTARIA • Deve risultare in modo evidente la persona a favore della quale è fatta la disposizione testamentaria. • 628. Disposizione a favore di persona incerta. È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata. • Applicazione del principio generale contenuto nell’art. 1346 c.c. • Es. indico il nome che però è comune a più miei amici. • Sono ammessi tutti i mezzi di prova, anche estranei al testamento stesso (altri scritti, prove testimoniali, presunzioni semplici).

  8. Ne costituisce conferma: 627. Disposizione fiduciaria. 1. Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.

  9. Applicazioni del principio di certezza: le disposizioni a favore dell’anima • 629. Disposizioni a favore dell'anima >>> eccezione al principio di cui all’art. 628 1. Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine. 2. Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648. 3. Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento (esecutore testamentario – solitamente il sacerdote indicato dal testatore per la celebrazione di suffragi – con funzioni limitate all’adempimento dell’onere)

  10. 630. Disposizioni a favore dei poveri. 1. Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza (il Comune). • Ha natura integrativa perché destinata a supplire l’incompleta manifestazione di volontà del testatore. • “altre simili”: sono compresi, ad esempio, ex detenuti, vittime di calamità naturali, ecc.) • Presupposti: non deve trattarsi di disposizioni fatte a favore di determinate persone fisiche o giuridiche + non deve essere indicato il pubblico istituto + nn deve esservi un ente che abbia uno scopo identico • è un legato

  11. Disposizioni che mirano alla SALVEZZA dell’ANIMA. Sono considerate come disposizioni modali:il testatore chiede che siano compiuti particolari atti di culto in suffragio della propria od altrui anima.

  12. PRINCIPIO di PERSONALITA’ • Solo il testatore è abilitato ad indicare il beneficiario e l’oggetto del testamento. Non è ammessa la sostituzione con la volontà di un’altra persona. • Conseguenze: è esclusa la rappresentanza e la possibilità di demandare la determinazione del suo contenuto al giudizio di un terzo. 631. Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo. 1. È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità.

  13. Applicazione: DIVIETO DI TESTAMENTO COLLETTIVO • 589. Testamento congiuntivo o reciproco.1. Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto (es. Noi, Tizio e Tizia, nominiamo erede nostro nipote Caio), né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca ( 635). • Fondamento: principio di personalità>>>si presume che i testatori non abbiano espresso la loro volontà in piena libertà (dispongo così in quanto altri lo faccia) + dovrebbe essere revocato da tutti i soggetti >>> contrasto con 587 • Tuttavia, interpretazione restrittiva: ammissibilità dei testamenti simultanei (più dichiarazioni di ultima volontà contemporanee e contenute in un medesimo documento ma autonome) e corrispettivi (due disposizioni autonome).

  14. Eccezioni relative al soggetto beneficiario • Art. 631 comma 2. Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare (quindi, solo legato) in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato. • Art. 630 comma 2.A contrario La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico

  15. L’eccezione di cui al 631 comma 2 è solo per i legati per il diverso regime dei debiti

  16. Eccezioni al principio di personalità relative all’oggetto • 632. Determinazione di legato per arbitrio altrui. 1. È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato. 2. Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.

  17. Merum arbitrium: la disposizione è nulla se vi è assoluta libertà nella scelta dell’oggetto. • Arbitrium boni viri: è valida se il testatore ha fissato dei criteri di massima ai quali attenersi. es. nullità della disposizione con cui il testatore ordina all’erede di dare “qualche cosa” ad un terzo a titolo di ricordo. E’ valido il legato di quanto necessario al legatario secondo il giudizio di un terzo. E’ riconducibile all’arbitraggio>>>art. 1349 c.c.

  18. Art. 632 c.c. comma 2. Legato remuneratorio. • È specificazione della figura di cui al primo articolo. Es. nomino erede universale il mio unico figlio, il quale darà la somma di denaro che crederà opportuna alla fedele domestica Caia che mi ha assistito durante l’ultima mia malattia.

  19. Negozio testamentario • Unilaterale: deve aversi un’unica manifestazione di volontà, quella del testatore. • Non recettizio: l’efficacia del negozio a causa di morte non è subordinata ad alcun onere di comunicazione a terzi. Il chiamato acquista il diritto di accettare l’eredità e il legatario acquista l’oggetto del legato anche se nessuna notizia abbiano avuto del testamento. • Formale: forma scritta ad substantiam. (testamento olografo/testamento pubblico/testamento segreto) + (testamenti speciali) • Revocabile art. 587 c.c. + art. 679 c.c. • Personale E’ atto personalissimo • A titolo gratuito Realizza un’attribuzione senza corrispettivo, ma non è sempre una liberalità in quanto può non discendere un arricchimento del beneficiario della disposizione. • Patrimoniale art. 587, comma 1. Non costituiscono un’eccezione le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 587 >>> testamento formale

  20. Disposizioni di carattere non patrimoniale • Riconoscimento e legittimazione del figlio naturale • Riabilitazione dell’indegno • Nomina dell’esecutore testamentario

  21. La forma dei testamenti • Forme ordinarie: testamento olografo + testamento per atto di notaio (testamento pubblico o testamento segreto) • Forme speciali: forme speciali di testamento pubblico. • Le diverse forme dipendono dai diversi interessi da soddisfare: testamento olografo: garanzia di segretezza sia delle disposizioni testamentarie sia del fatto di aver testato. Rischio di sottrazione, distruzione o smarrimento della scheda dopo la morte. testamento per atto di notaio: elevata sicurezza che le disposizioni testamentarie non andranno perse.

  22. Il semplice scritto non è mai sufficiente: testamento per atto di notaio scritto + rispetto di formalità testamento olografo scrittura privata + integrale autografia ex art. 602 c.c. • pur nel loro distinto atteggiarsi, sono equiparate quanto ad efficacia.

  23. TESTAMENTO OLOGRAFO • 602. Testamento olografo. — 1. Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore • Forma più semplice di testamento. Svantaggi: smarrimento, alterazione, falsificazione, soppressione Vantaggi: segretezza, semplicità, redazione fuori della presenza di terze persone. • Scrittura privata: qualsiasi documento liberamente redatto e sottoscritto da un privato. Presenta dei requisiti formali: deve essere stato scritto per intero e datato • Efficacia probatoria: art. 2702 c.c.

  24. Principali caratteristiche • Olografia: scritturazione per intero di mano del testatore. Può essere fatto con qualsiasi mezzo e su qualsiasi materia (volendo, anche sul muro) 2 caratteri dell’AUTOGRAFIA: PERSONALITA’ (sicura provenienza del testatore) + ABITUALITA’ (la grafia deve essere quella normalmente usata dal testatore). Sono NULLI, per mancanza del carattere della personalità, gli scritti non di mano del testatore o redatti con l’intervento di un terzo Sono considerati validi il testamento epistolare (scritto forma di lettera)e il testamento scritto su più fogli staccati sempre che ci sia una chiara connessione

  25. DATA: deve indicare giorno, mese e anni. Sono ammessi equipollenti (es. Natale 2000). Funzione: accertare la capacità del testatore e l’efficacia tra più testamenti redatti dalla stessa persona. art. 602 comma 3. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore (c. 591), della priorità di data tra più testamenti (c. 682) o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento. Mancanza di data >>> ANNULLABILITA’ = Incompletezza = data impossibile Deve risultare dal testamento (non può stare, ad esempio, sulla busta). Due testamenti validi di pari data. Invalidità riguarda solo le disposizioni inconciliabili. Testamento redatto in più giorni >>> giorno della sottoscrizione

  26. SOTTOSCRIZIONE: firma apposta dal testatore alla fine delle dichiarazioni di ultima volontà. art. 602 comma 2. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore (è quindi valida quella con pseudonimo e soprannome). Apposta nel corpo del testamento: valida per disp. precedenti Sul retro o a margine: valida se manca spazio in calce

  27. Deposito presso notaio: garanzia di custodia ma nessun effetto giuridico

  28. IL TESTAMENTO PUBBLICO • 603. Testamento pubblico. — 1. Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. • E’ il solo testamento notarile in senso stretto. E’ il notaio che riceve la volontà testamentaria e redige l’atto. Nel testamento segreto la sua funzione è quella di ricevere un documento che già contiene la volontà del testatore. • Vantaggi: può essere fatto da chiunque (anche quelli che non sanno o non possono scrivere) ; rigoroso accertamento della volontà e di guida tecnica nella redazione. Svantaggio rigoroso formalismo, mancanza di segretezza, gravosità di spese. • Disciplina: codice civile + legge notarile (il primo prevale)

  29. Rigido formalismo del processo formativo • DATA (anno, mese, giorno) • LUOGO • INTERVENTO del NOTAIO • ASSUNZIONE DEI TESTIMONI: garantiscono la fedele riproduzione della volontà e la mancanza di influenza da parte del notaio. Sono normalmente due, ma devono essere 4 se il testatore oltre che muto o sordomuto nn è in grado di leggere >>>597 cc. • COSTITUZIONE ED IDENTIFICAZIONE del TESTATORE • DICHIARAZIONE ORALE di VOLONTA’ del TESTATORE alla presenza dei testimoni>>>necessità, per il notaio di accertarsi dell’identità personale del testatore e della sua capacità • Riduzione per iscritto a cura del notaio (a cautela della congruenza tra scritto e dichiarato) • Lettura dell’atto al testatore alla presenza degli interpreti • Menzione dell’adempimento delle formalità compiute • Orario di chiusura del testamento • Sottoscrizione del testatore • Sottoscrizione dei testimoni • Sottoscrizione del notaio art. 606 comma 1 >>> nullità

  30. TESTAMENTO SEGRETO • Può tenere celato il contenuto delle sue disposizioni di ultima volontà, ma non può nascondere di aver fatto testamento. • Scarsamente usato nella pratica pur cumulando i vantaggi del testamento olografo e di quello pubblico: segretezza del contenuto, intangibilità dell’atto ed autenticità della data, mancanza dell’eccessivo rigore formale del testamento pubblico. • STRUTTURA Parte della D>>> 2 elementi distinti: scheda testamentaria (natura privatistica) + atto di ricevimento (natura pubblicistica) D+ G >>>è atto complesso perché la dichiarazione del testatore non è autonoma. La scheda nn deve essere autografa né è richiesta la data.

  31. Scheda testamentaria • Non è richiesta l’autografia: può essere scritto anche da un terzo. Art. 604, comma 1 • Non è necessaria la data, perché verrà apposta dal notaio sull’atto di ricevimento. (prevale quest’ultima su quella prevista dalla scheda testamentntaria)

  32. Atto di ricevimento • Consegna della scheda al notaio alla presenza di due testimoni. • Art. 605 c.c. • Menzione della consegna dichiarazione del testatore indicazione del numero e dell’impronta dei sigilli assistenza dei testimoni a tutte le formalità sottoscrizione di testatore, testimoni e notaio Art. 685 c.c. effetti del ritiro del testamento segreto.

  33. TESTAMENTO INTERNAZIONALE • Introdotto da l. 29 novembre 1990, n. 387 di ratifica della Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973. • Si aggiunge alle forme tradizionali. • Può essere utilizzato sia da italiani in Italia (nuova forma di testamento) sia da italiani all’estero (agente consolare o diplomatico abilitato) sia dagli stranieri che si trovano in Italia per qualunque motivo. • Notevoli affinità con il testamento segreto (consegna della scheda testamentaria al notaio che redige verbale)

  34. La pubblicazione dei testamenti • Divulgazione del contenuto per dar modo ad ogni interessato di venirne a conoscenza. • E’ prevista per quei testamenti che non sono pubblici di loro natura (olografo e segreto). Per il testamento pubblico>semplice comunicazione agli eredi o ai legatari. Art. 623 c.c. • E’ formalità estrinseca che non incide né sulla validità dell’atto né sulla sua efficacia. • 620. Pubblicazione del testamento olografo. — 1. Chiunque è in possesso di un testamento olografo (c. 602) deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore. 2. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario (1) in cui si è aperta la successione (c. 456) , che sia fissato un termine per la presentazione (p.c. 749). 3. Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta (c. 50, 58). 4. Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario. 5. Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione (att. c. 3, 7). • Il notaio è tenuto alla pubblicazione di un testamento olografo anche se nullo o annullabile. I soggetti interessati possono darvi esecuzione ex art. 590.

  35. 621. Pubblicazione del testamento segreto. — 1. Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario (1) in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione (p.c. 749). • 2. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 620.

  36. Gli elementi accidentali. Disposizioni condizionali, a termine, modali. • Condizione (l’unica a ricevere una disciplina specifica) e onere: disposizioni a titolo universale + legati • Termine: solo legati. Per le disposizioni a titolo universale, si considera non apposto > art. 637 c.c.

  37. CONDIZIONE • 633. Condizione sospensiva o risolutiva. 1. Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva • Ambito limitato alla quota disponibile >>> art. 549 divieto di pesi e condizioni • CONDIZIONE POTESTATIVA: quelle il cui avveramento dipende dalla volontà del beneficiario. E’ nulla solo la condizione sospensiva meramente potestativa • CONDIZIONE CASUALE: l’avveramento dipende dal caso o dal fatto di un terzo. • CONDIZIONE MISTA: l’avveramento dipende in parte dalla volontà del beneficiario, in parte dal caso o dal fatto di un terzo. • Ogni condizione può essere apposta a disposizioni testamentarie purché siano possibili e lecite >>> valutazione al momento dell’apertura della successione >>> art. 634 c.c. si considerano non apposte • Effetti retroattivi

  38. 634. Condizioni impossibili o illecite. 1. Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall'art. 626 (motivo illecito). • Diverso dal regime previsto per i contratti (art. 1354 c.c.) >>> condizione illecita: nullità del negozio; condizione impossibile: se sospensiva, nullità, se risolutiva, non apposta.

  39. Esempi di condizioni illecite: compiere un reato; cambiare o non cambiare religione; condizioni lesive della libertà di coabitare o di risiedere; non alienare mai i beni ereditari; matrimonio con una determinata persona e non con altre. • Art. 635 c.c. condizione di reciprocità

  40. 636. Divieto di nozze. 1. È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori. 2. Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza. • Parte della D, solo divieto assoluto di nozze. G> è illecita ogni forma di condizionamento. Anche i c.d. divieti relativi sono ricompresi nell’ambito di applicazione della norma.

  41. TERMINE • 637. Termine. — 1. Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale (c. 588) il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare (c. 7022) .

  42. ONERE • Limite economico imposto ad una liberalità per l’attuazione di un fine ulteriore che si aggiunge a quello principale della disposizione. Può consistere sia nell’erogazione di una parte del vantaggio patrimoniale che nel compimento di un’azione o di un’omissione in favore di un terzo. • E’ espressamente previsto sia per le disposizioni testamentarie (artt. 647/648) e per la donazione (artt. 793 e 794). • Comporta a carico dell’erede o del legatario il sorgere di una vera e propria obbligazione >>> art. 1173 c.c.>>> il contenuto è, dunque, quello tipico di un’obbligazione.

  43. 647. Onere. — 1. Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere (c. 549, 690). 2. Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione (c. 1179; p.c. 750). 3. L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante (c. 626, 634, 794).

  44. Natura giuridica dell’onere • Teoria tradizionale>>>elemento accessorio. Con esso il disponente vuole attuare un fine che si aggiunge a quello principale. Fondamento art. 647 c.c.; art. 588; disciplina dell’onere impossibile o illecito che si da per non apposto. • Teoria minoritaria >>> motivo particolarmente rilevante. • Teoria più moderna >>> negozio autonomo che si pone accanto alla istituzione di erede e di legatario. Fondamento: ambulatorietà (trasmigra anche a carico di coloro che non sono obbligati per testamento, es. accrescimento). Si parla di collegamento negoziale con la disposizione testamentaria. Conseguenza: è possibile un testamento contenente solamente la seguente disposizione “voglio che sia costruito un ospedale con 50 letti nel mio paese”.

  45. 648. Adempimento dell'onere. — 1. Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato (si fa valere la volontà del de cuius). • 2. Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione (c. 1455 ) della disposizione testamentaria (c. 6773) , se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione (c. 2652 n. 1).

  46. L’accrescimento • Artt. 674 – 678 • Fenomeno giuridico relativo alla contitolarità di diritti soggettivi che produce l’effetto di espandere la quota degli altri contitolari qualora venga meno la titolarità di alcuno di essi. • 674. Accrescimento tra coeredi. — 1. Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri. 2. Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima. 3. L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore. 4. È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.

  47. PRESUPPOSTI: • Più chiamati all’eredità; • C.d. congiunzione: istituzione di più eredi fatta nello stesso testamento nell’universalità di beni; • Istituzione in parti uguali: senza determinazione di parti (nomino miei eredi Primo e Secondo) o in parti uguali (Primo per metà e Secondo per l’altra metà). (si dà luogo ad accrescimento anche ci sono più chiamati con più disposizioni, purché con un unico testamento); • Vacanza della quota (premorienza, commorienza, mancata nascita del nascituro; incapacità, indegnità, rinunzia, prescrizione del diritto all’accettazione; invalidità della disposizione istitutiva); • Non opera la sostituzione; • Non opera la rappresentazione; • Non vi è una diversa volontà del de cuiusrisultante dal testamento; • Non opera la trasmissione del diritto di accettare.

  48. 675. Accrescimento tra collegatari. — 1. L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione (c. 4672). • 676. Effetti dell'accrescimento. — 1. L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto (no accettazione; retroattivo). AUTOMATICITA’ E IRRINUNZIABILITA’ DELL’ACQUISTO. 2. I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

  49. La revocazione del testamento • Sezione V libro II (da 679 a 687) • Manifestazione di volontà opposta a precedente volontà testamentaria che rende quest’ultima priva, in tutto o in parte, di effetti. • Principio di revocabilità del testamento è principio di ordine pubblico: garanzia della libertà della persona di disporre delle proprie cose fino al momento della morte. • La revoca totale delle disposizioni contenute in un testamento si estende anche alle disposizioni non patrimoniali, a meno che queste non siano dichiarate irrevocabili (es. riconoscimento di figlio naturale)

  50. 679. Revocabilità del testamento. — 1. Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare (c. 587) o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto (c. 458).

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