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La successione dei trattati

La successione dei trattati. 1952: Trattato di Parigi (fondazione della CECA) - 50 yrs 1957: Trattati di Roma (CEE e CEEA) - senza scadenza 1967: Trattato di fusione degli esecutivi 1972 – Vertice europeo di Parigi 1974 – Vertice (Consiglio europeo) di Parigi

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La successione dei trattati

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Presentation Transcript


  1. La successione dei trattati 1952: Trattato di Parigi (fondazione della CECA) - 50 yrs 1957: Trattati di Roma (CEE e CEEA) - senza scadenza 1967: Trattato di fusione degli esecutivi 1972 – Vertice europeo di Parigi 1974 – Vertice (Consiglio europeo) di Parigi 1984 – Consiglio europeo di Fontainebleu 1985 – Consiglio europeo di Milano 1987: Atto unico europeo 1992: Trattato sull’Unione europea 1997: Trattato di Amsterdam 2001: Trattato di Nizza 2004: Trattato istitutivo di una Costituzione per l’Unione?

  2. Gli allargamenti dell’Unione fino al 1995

  3. 1985-2000 Coesione economica e sociale (promossa dalla Commissione Delors) + Unione monetaria (sviluppo dello Sme) = Unione economica e monetaria Il Trattato sull’Unione europea (1992) crea il quadro giuridico-istituzionale necessario. Coesione economica e sociale, cosa è nei fatti?

  4. Il rapporto Delors - 1 • Il 17 aprile 1989 il Comitato Delors espone i risultati del suo lavoro. • Tre fasi: • la prima, la cui data d’inizio è fissata al 1° luglio 1990 • - abolizione di ogni restrizione ai movimenti di capitale • - convergenza delle politiche economiche • - completamento del mercato interno • - comitato dei governatori delle Banche centrali che siede in permanenza

  5. Il rapporto Delors - 2 • La fase intermedia, con inizio il 1° gennaio 1994 • attuazione completa del mercato interno • creazione dell’IME (Istituto monetario europeo) • La negoziazione del trattato di Maastricht recepisce, nei lavori della CIG sull’Unione economica e monetaria, tutto il rapporto Delors. Inoltre obbliga i Paesi a tenere determinati comportamenti sul piano delle politiche macroeconomiche interne (definiti nel Patto di stabilità e crescita e nei cosiddetti parametri di Maastricht). • L’allargamento dell’Unione a Svezia, Finlandia e Austria interviene nel corso delle fasi di attuazione dell’UEM (1992-1995).

  6. Trattato di Maastricht • Conseguenza di vari fattori: • Indebolimento/scomparsa del blocco sovietico • Realizzazione dell’UEM • Necessità di riformare le istituzioni comunitarie (nuova dimensione ‘politica’ • Viene negoziato da due CIG distinte • CIG sui problemi dell’EUM (utilizza il prodotto del Comitato Delors) • CIG sull’integrazione politica

  7. Trattato sull’Unione europea (trattato di Maastricht) Tre comunità esistenti (CEE, Euratom, CECA) PESC (Politica estera e di sicurezza comune) GAI (Cooperazione in materia di giustizia e affari interni) «Rapporto sulla convergenza» nel marzo 1998. Con tale rapporto, previsto dall’art. 109j del Trattato di Maastricht, venivano analizzati nel dettaglio i progressi effettuati dai paesi membri in vista della partecipazione alla moneta unica. Tale analisi veniva effettuata anche per i tre paesi che hanno poi deciso di non partecipare alla terza fase dell’Uem: Regno Unito, Danimarca e Svezia.

  8. Rapporto Delors - 3 • La terza fase, 1° gennaio 1999 • - creazione del SEBC e della BCE • Dopo avere fissato nel maggio 1998 i cambi tra le monete europee e l’euro in maniera irrevocabile (per l’Italia, 1 euro = 1.936,27 lire), gli undici paesi che avrebbero partecipato alla terza fase dell’Uem (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna più la Grecia, che si è aggiunta al gruppo nel gennaio 2001) hanno nominato i componenti degli organi esecutivi della Bce, che guiderà di fatto il Sebc.

  9. La BCE Gli organi della BCE sono: Il Consiglio direttivo La Commissione esecutiva Il Consiglio generale.

  10. BCE - La Commissione esecutiva La Commissione esecutiva è il braccio operativo del Consiglio. Composta da un presidente, un vicepresidente e quattro membri tra i quali l’italiano Tommaso Padoa-Schioppa, ha il compito di dare attuazione concreta alle direttive stabilite dal Consiglio direttivo, se necessario intervenendo direttamente sulle Banche centrali nazionali. I suoi membri sono nominati a livello di Consiglio europeo, dopo avere ascoltato il parere del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo.

  11. BCE - Il Consiglio generale Riunisce il presidente e il vicepresidente della Commissione esecutiva (gli altri quattro membri della Commissione possono partecipare alle riunioni del Consiglio generale, ma senza diritto di voto) e i governatori di tutte le Banche centrali dell’Unione, sia di quei paesi che partecipano alla terza fase dell’Uem e della moneta unica, sia di quei paesi che si sono chiamati fuori per decisione autonoma o perché non rientravano nei parametri del Trattato di Maastricht. Si tratta insomma di un Consiglio direttivo allargato, ma con poteri più limitati. Proprio per questa presenza «anomala» al suo interno, il Consiglio generale ha meno poteri degli altri due organi della Bce, ma in ogni caso sarà l’organo deputato a decidere le condizioni alle quali i paesi ritardatari potranno entrare a far parte della moneta unica.

  12. BCE - Il Capitale La Bce, come ogni banca, nasce con un capitale iniziale e con riserve in valuta «straniera». Il capitale è stato stabilito in 5 miliardi di euro ed è sottoscritto solo dalle Banche centrali nazionali nelle seguenti proporzioni: Banca centrale tedesca 24,4% del capitale Banca di Francia 16,8 Banca d’Italia 14,9 a seguire tutti gli altri nove paesi, per una percentuale complessiva del 78,9% del capitale totale.

  13. BCE - Il capitale Gli altri tre paesi che ancora non fanno parte del «gruppo euro», si spartiscono il restante 21% del capitale (la Gran Bretagna da sola sottoscrive il 14,7%, una percentuale comunque lievemente inferiore a quella dell’Italia). La differenza fondamentale è però che mentre i paesi «euro» versano completamente la loro quota di capitale, i tre paesi «non euro» sono tenuti a versare solo il 5% della loro sottoscrizione, inteso a coprire le spese operative per la loro partecipazione in alcune attività del Sebc (ad esempio, la presenza nel Consiglio generale). Per questo motivo, il capitale effettivo della Bce alla sua nascita risulta essere inferiore ai 5 miliardi di euro previsti, e corrisponde invece a poco più di 4 miliardi.

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