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Riforma dei Servizi in ER

Riforma dei Servizi in ER. 9 ATO Provinciali per Acque e Rifiuti; Convenzioni (5+1) Consorzi (4-1) ex 267 con personalità giuridica Aggregazioni soggetti gestori da 80 a 11 di cui due di livello europeo; processo di unificazione;

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Riforma dei Servizi in ER

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Presentation Transcript


  1. Riforma dei Servizi in ER • 9 ATO Provinciali per Acque e Rifiuti; Convenzioni (5+1) Consorzi (4-1) ex 267 con personalità giuridica • Aggregazioni soggetti gestori da 80 a 11 di cui due di livello europeo; processo di unificazione; • Circa 400 milioni di euro di investimento nel 2005/2007 – Autonomia impiantistica per acque e rifiuti, alto livello tecnologico • Omogeneizzazione delle tariffe – Ancora tante sull’acque (80) – Tariffa rifiuti 70% della popolazione • Autorità di vigilanza e applicazione carta dei servizi –CCU in tutte le province • PTA, qualità e governo della domanda • Sistema tariffario regionale e tariffazione sociale Bologna 6 Ottobre 2008

  2. Perché cogliere la sfida dell’art. 2 comma 38 della L. Finanziaria? • Seguire il processo di riordino territoriale per aumentare efficienza e ridurre i costi (Comunità montane, TPL, Società partecipate) • ATO 7.3 MEuro/anno in crescita del 15% all’anno. Costi procapite 1.6 Euro/abitante (0,76-4,21) – 68 persone (5-18). Consigli di amministrazione • SOPRATTUTTO: CONFLITTI DI INTERESSE, CATTURA DEL REGOLATORE, RAFFORZAMENTO DELLA REGOLAZIONE PUBBLICA Bologna 6 Ottobre 2008

  3. I VINCOLI E LE OPPORTUNITA’ • NO AUTORITA’ TERZA REGIONALE • NO ATO UNICO • MANTENIMENTO DEL RUOLO E COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI PERCHE’: PROPRIETARI DEGLI ASSET E GOVERNANCE, RAPPORTO CON IL CITTADINO Bologna 6 Ottobre 2008

  4. LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10MISURE PER IL RIORDINO TERRITORIALE, L'AUTORIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI • Solo governance e non modifiche settoriali, pur necessarie • Alleggerimento delle strutture locali, superamento delle attuali organizzazioni delle ATO • Solo convenzioni ex art. 30 del Dlgs 267/2000 con personalità giuridica, di scala minima provinciale per acqua e rifiuti Bologna 6 Ottobre 2008

  5. Bologna 6 Ottobre 2008

  6. Ricorso alla Corte Costituzionale • Art. 28 comma 2 “Determinazione della tariffa di riferimento” • Viola la competenza statale in materia di tutela della concorrenza • In quanto la tariffa di riferimento garantisce uguali criteri di partecipazione competitiva su tutto il territorio nazionale • Si rileva come la disposizione di cui all’art. 28, comma 2, della L.R. n. 10 del 2008 nulla innovi rispetto alla disciplina del metodo tariffario contenuta nelle disposizioni a suo tempo emanate dalla Regione, limitandosi a precisare, nell’ambito della tariffa, quali siano i compiti della struttura regionale e quali quelli del sistema locale di ambito • Sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2005 ha dichiarato “inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della stessa legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2004, pendente un ricorso al TAR Bologna 6 Ottobre 2008

  7. Definizione della tariffa di riferimento • La tariffa di riferimento rappresenta, in tutti i metodi tariffari vigenti sia per il servizio idrico che per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (DPR 27-4-99 n. 158 per il settore rifiuti, DPGR 13-3-2006 n. 49 e DM 1-8-96 il costo complessivo del servizio. • Tale costo complessivo costituirà poi la base per la determinazione della tariffa articolata per fasce di consumo e tipologia di utenze che il gestore del servizio è tenuto ad applicare agli utenti finali. Bologna 6 Ottobre 2008

  8. Bologna 6 Ottobre 2008

  9. Motivazione ER • E’ pur vero che l’art. 148, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede che i costi di funzionamento della struttura operativa dell’autorità di ambito fanno carico agli Enti locali. Tuttavia detta disposizione va letta in raccordo con l’art. 154 del medesimo decreto che nel prevedere che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato espressamente afferma che la stessa sia determinata tenendo conto ….“di una quota parte dei costi di funzionamento dell’autorità di ambito”. • Quindi non vi è dubbio che i costi di funzionamento anche del sistema pubblico di regolazione, vigilanza e controllo possano essere ascritti al sistema tariffario e la Regione ha inteso dare attuazione a detta statuizione con le norme sopra richiamate. • Con la L.R. n. 10 del 2008 la Regione ha diversamente allocato i compiti del sistema pubblico di regolazione, vigilanza e controllo, in ossequio alle proprie competenze, prevedendo che parte di essi fosse svolta dal livello regionale e parte da quello territoriale, non individuandone di nuovi e conseguendo, attraverso le relative economie di scala, una riduzione dei costi da esso derivanti dell’ordine di più di due milioni di euro all’anno per i cittadini utenti del servizio (comma 33 e 38 L. Finanziaria) Bologna 6 Ottobre 2008

  10. Elementi di incertezza • tempistica stretta e richiesta di proroga • modalità di approvazione della “nuova convenzione” ex art. 30 • la dotazione di organico e personale della convenzione • il blocco dell’acquisizione di nuovo personale a seguito del patto di stabilità • il costo della struttura regionale Bologna 6 Ottobre 2008

  11. Tempistica stretta e richiesta di proroga • Lettera Assessori del 18 settembre • L’art. 32 della L.R. n. 10 del 2008 prevede che le Agenzie di Ambito provvedano ad elaborare una proposta di convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000 da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dell’ambito. • Il termine per l’elaborazione della proposta è di novanta giorni decorrenti dall’approvazione della legge avvenuta il 25 giugno 2008 e pertanto detto termine è scaduto il 23 settembre 2008 • Proposta e approvazione entro il 31.12.2008 • Province Bologna 6 Ottobre 2008

  12. Approvazione nuova Convezione • Conferma l’obbligatorietà della costituzione di un’Autorità per ogni ambito territoriale ottimale a cui devono necessariamente partecipare gli enti locali ricadenti all’interno dell’ambito • La Legge 10 prevede che sia l’assemblea dell’ATO ad approvare la convenzione con le modalità che gli Enti locali si sono dati negli Statuti o nei regolamenti di funzionamento delle Agenzie di ambito. • Quindi il Legislatore regionale ha previsto che possa essere approvata in sede di ATO; l’approvazione della trasformazione nei Consigli Comunali è possibile ma non necessaria. • Il testo della convenzione deve prevedere quanto indicato all’art. 30 della L.R. n. 10 del 2008 oltre a tutte le statuizioni che gli Enti locali intendono assumere per favorire la funzionalità del sistema. Bologna 6 Ottobre 2008

  13. La dotazione di organico e personale della convenzione • la legge regionale prevede alcune atipicità la personalità giuridica di diritto pubblico e conseguentemente l’obbligo della redazione del bilancio. • Fuori dai casi di atipicità espressamente previsti dall’art. 30 della legge regionale trovano applicazione le disposizioni del testo unico degli Enti locali • Presenza di organi? Modalità di assunzione delle decisioni? • Personale? • comma 4 dell’art. 30 laddove nell’individuare il limite di costo del personale da dedicare ai compiti individuati dalla legge espressamente si prevede che il personale sia “dipendente dagli enti locali partecipanti alla forma di cooperazione”. • Al fine di rendere più agevole l’espletamento dei molteplici compiti spettanti agli Enti locali si ritiene di evidenziare che la scelta della costituzione di un ufficio comune, secondo quanto previsto all’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, sembra particolarmente appropriata. Bologna 6 Ottobre 2008

  14. Patto di stabilità • LR 10/2008 art. 42 comma 3: “In coerenza con i principi contenuti nell'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001 , il personale assunto a tempo indeterminato presso enti pubblici impegnato sulle attività oggetto del processo di riorganizzazione è trasferito, di norma, alle dipendenze dei soggetti istituzionali individuati per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente legge. A detto personale si applica la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice civile nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali. Gli enti destinatari dei trasferimenti adeguano conseguentemente la propria dotazione organica”. • Deve essere sostenuto che si tratta di passaggio di funzioni all’interno dello stesso sistema degli Enti Locali a fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, pertanto dovrebbe avvenire in deroga alle disposizioni del patto Bologna 6 Ottobre 2008

  15. Costo struttura regionale • Non è un costo aggiuntivo rispetto al vecchio sistema • Economia di scala – riduzione dei costi complessivi • Costo della regolazione previsto dal DLgs 152/2006 art. 154 • A breve incontro con ANCI, UPI e Legautonomie Bologna 6 Ottobre 2008

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