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Legislazione in merito alla soppressione eutanasica

Legislazione in merito alla soppressione eutanasica. Angelo Peli Dipartimento Clinico Veterinario Facoltà di Medicina Veterinaria Alma Mater Studiorum - Università di Bologna angelo.peli@unibo.it. Status giuridico dell’animale. Visione codicistica tradizionale: animale = res

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Legislazione in merito alla soppressione eutanasica

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Presentation Transcript


  1. Legislazione in merito alla soppressione eutanasica Angelo Peli Dipartimento Clinico Veterinario Facoltà di Medicina Veterinaria Alma Mater Studiorum - Università di Bologna angelo.peli@unibo.it

  2. Status giuridico dell’animale Visione codicistica tradizionale: animale = res bene di cui è ammessa la privata proprietà art. 832 c.c.: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo” art. 821 c.c.: “I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce” Angelo Peli 2008

  3. natura di “entità portatrice di vita” appartiene all’animale stesso - domanda di tutela da considerazioni condivise nella società diritto di proprietà sensu stricto appartiene al proprietario dell’animale Status giuridico dell’animale Protezione animale: animale = “res sui generis”, bene privato di pubblico interesse Angelo Peli 2008

  4. Status giuridico dell’animale Visione codicistica tradizionale: animale = bene (res) di cui è ammessa la privata proprietà art. 821 c.c.: “I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce” art. 832 c.c.: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo” art. 638 c.p.: “Chiunque senza necessitàuccide o rende inservibili o comunque deterioraanimali che appartengono ad altriè punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato* […]” Angelo Peli 2008

  5. Giurisprudenza Art. 638 c.p. Il delitto di uccisione di animali presuppone che il colpevole abbia ucciso animali di cui non si sia impossessato; se vi è stato impossessamento è ravvisabile solo il reato di furto ed è irrilevante la successiva uccisione degli animali. Cass. pen., Sez. II, 26/04/1983 Angelo Peli 2008

  6. Giurisprudenza Art. 638 c.p. In ordine al delitto di cui all'art. 638 c.p., il concetto di "necessità" assunto dal comma 1 comprende non solo lo stato di necessità vero e proprio, disciplinato,quale scriminante, dell'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induce all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritiene altrimenti inevitabile. Cass. pen., Sez. II, 28/10/1997, n.1010 Angelo Peli 2008

  7. Art. 54 C.P. - Stato di necessita' Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità e' determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo Angelo Peli 2008

  8. Costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all'articolo 727 c.p. ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'articolo 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02). Pres. De Maio, Est. Marmo, Ric. Sarto. Cassaz. Penale, 13/04/2007, sent. 15061 Angelo Peli 2008

  9. C.P. Art. 727 - Maltrattamento di animali Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo. La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie. Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale. Angelo Peli 2008

  10. Il reato di cui all'art. 727 c. p. in via di puro principio non tutela gli animali da forme di maltrattamento ed uccisione gratuita bensì il comune sentimento di pietà che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso da forme di incrudelimento verso gli stessi; oggetto della tutela è pertanto il sentimento di pietà nell'uomo connaturato anche verso gli animali; pur tuttavia, in via interpretativa adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, la norma deve intendersi anche come diretta a tutelare gli animali da forme di maltrattamento ed uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore. Pret. Amelia, 07/10/1987 Cons. Stato, 27/09/2004, sent. N. 6317 Angelo Peli 2008

  11. C.P. Art. 727 - Maltrattamento di animali così modificato da L. 473/1993: Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’ammenda la lire 2 milioni a 10 milioni. La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell’allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell’animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento salvo che appartengano a persona estranea al reato. Nel caso di recidiva la condanna comporta l’interdizione dall’esercizio dall’attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito …. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l’attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l’interdizione dall’esercizio dell’attività svolta. Angelo Peli 2008

  12. Art. 727 c.p. Giurisprudenza Non è manifestamente infondata, in relazione agli art. 3 e 10 comma 1, cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 727 c.p. nella parte in cui non prevede come comportamento sanzionabile l'uccisione immotivata di animali propri realizzata al di fuori dei comportamenti rilevanti a norma del predetto art. 727. Pret. Grosseto, 04/10/1994 E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 727 c.p., sollevata, in riferimento agli art. 3 e 10 cost., nella parte in cui non assoggetta a pena colui che uccide il proprio animale. (la Corte, ribadendo la propria costante giurisprudenza, ha escluso la possibilità di adottare una pronuncia dalla quale derivi la creazione di una fattispecie penale, ostandovi il principio di legalità sancito dall'art. 25 comma 2 cost.). Corte cost., 27/07/1995, n.411 Angelo Peli 2008

  13. L. 189/2004: disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate • Modifica l’art 727 c.p. ed introduce nel c.p. il Titolo IX bis (delitti contro il sentimento per gli animali) • Introduce il divieto di utilizzo di cani e gatti a fini commerciali di pelli e pellicce • Apporta modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie del c.p. Angelo Peli 2008

  14. Art. 727 c.p. L. 189/2004: modifiche all’art 727 c.p. così modificato da L. 189/2004: Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. Angelo Peli 2008

  15. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da… a .. art. 544-bis c.p. art. 544-ter c.p. art. 544-quater c.p. Spettacoli e manifestazioni vietati art. 544-quinques c.p. Divieto di combattimento tra animali art. 544-sexies c.p. Confisca e pene accessorie L. 189/2004: Titolo IX bis c.p. (delitti contro il sentimento per gli animali) Angelo Peli 2008

  16. L. 189/2004 … le disposizioni contenute nella contravvenzione di cui all’art 727 c.p. ante novellam (L. 189/2004) sono rifluite integralmente negli artt. 544 bis, ter,quater e quinquies c.p. Cassaz. Penale, 24/10/2007, sent. 44822 Tra il reato di cui all'art. 727 c.p. (norma che punisce oggi il solo abbandono di animali) e quello introdotto all'art. 544 ter c.p. dalla legge n. 189 del 2004 (che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale), sussiste continuità normativa non solo per l'identità della rubrica, (maltrattamento di animali), ma anche perché sono rimaste identiche le condotte punibili. Non vi è stata quindi abolitio criminis della condotta prevista nel testo originario della norma che è stata invece integralmente sussunta nel nuovo art. 544 ter c.p. Cassaz. Penale, 30/11/2007, Sent. 44822 Vi è continuità normativa tra la vecchia formulazione dell'articolo 727 c.p. e l'ipotesi ora prevista di detenzione di animali in condizioni incompatibili. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che da tale situazione l'animale possa subire vere e proprie lesioni dell'integrità fisica. Cassaz. Penale, 24/01/2006, Sent. 2774 Angelo Peli 2008

  17. Maltrattamento di animali se ne deriva la morte dell’animale aggravante Spettacoli e manifestazioni vietati art. 544-quater c.p. art. 544-bis c.p. art. 544-ter c.p. L. 189/2004: Titolo IX bis c.p. (delitti contro il sentimento per gli animali) Uccisione di animali I reati possono concorrere se l’autore, cessato il primo reato (ad es. maltrattamento) pone in essere comportamenti diretti a realizzare il secondo (uccisione) Angelo Peli 2008

  18. aggravamento delle pene (da ammenda a reclusione e/o multa) • impossibilità di estinguere il reato mediante oblazione • allungamento del periodo di prescrizione (delitti 6 anni, contravvenzioni 4) • necessità del dolo, anche nella forma del dolo c.d. “eventuale” (sono esclusi dalla norma i comportamenti di carattere colposo, tranne per la contravvenzione di cui all’art. 727 c.p.) il maltrattamento (uccisione) degli animali da semplice contravvenzione diventa un delitto Angelo Peli 2008

  19. Art 544-bis c.p.: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagionala morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi • Nessuna distinzione tra animale proprio, altrui, senza padrone • Nessuna distinzione per le modalità con le quali si cagiona la morte: è punita egualmente sia l’azione sia l’omissione Angelo Peli 2008

  20. Nel rapporto tra le nuove fattispecie introdotte dalla legge 1° agosto 2004, n. 189 (che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale), e quella contemplata dal novellato art. 638 c.p., da un lato, il bene protetto è la proprietà privata dell’animale (e non il sentimento per gli animali, bene tutelato dal previgente art. 727 cod. pen. e dalle nuove fattispecie introdotte dalla legge n.189/2004) e, dall'altro, le nuove fattispecie si differenziano dal novellato art. 638 cod. pen. per il diverso elemento soggettivo, in quanto nelle prime la consapevolezza dell’appartenenza dell’animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del reato. Cassaz. Penale, 30/11/2007, Sent. 44822 Angelo Peli 2008

  21. L. 189/2004: modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie del c.p. Art 19 ter – leggi speciali in materia di animali Le disposizioni del Titolo IX bis del c.p. non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento,di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Angelo Peli 2008

  22. L. 189/2004: modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie del c.p. Delitti contro il sentimento per gli animali - esimente Non può essere applicata l'esimente dell'esercizio di un diritto a favore di un cacciatore che utilizzi richiami vivi violando le prescrizioni dettate dal previgente art. 727 cod. pen. e dal nuovo art. 544 ter cod. pen., in quanto l'uso di richiami vivi è vietato non solo nelle ipotesi previste dall'art. 21 della legge 11/2/1992 n. 157 ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale, come nel caso di specie dove l'animale era imbragato nel corpo, in modo da consentirgli di spiccare il volo, costringendolo subito dopo a ricadere al suolo. La Corte ha osservato che, pur prescrivendo l'art. 19 ter disp. coord. cod. pen. che le disposizioni di cui al titolo IX bis del libro II cod. pen. non si applicano ai casi previsti dalla legge speciale sulla caccia, tale norma non impedisce l'applicazione delle disposizioni dell'art. 544 ter cod. pen. quando la condotta, pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale, non rientra neppure tra quelle consentite. Cassaz. Penale, 21/12/2005, Sent. 46784 Angelo Peli 2008

  23. Protezione degli animali utilizzati per fini sperimentali o altri fini scientifici D.Lgs 116/92 Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo L. 281/91 Leggi Regionali soppressione eutanasica: QUANDO ? Protezione degli animali durante il trasporto Reg. 1/2005/CE Lotta alle malattie infettive e diffusive Dir 92/119/CEE Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/54 Angelo Peli 2008

  24. Dir 609/86/CEE – D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 116 Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici art. 6, comma 2: “Semprechè sia compatibile con le finalità dell’esperimento, l’animale che, una volta passato l’effetto dell’anestesia, soffra molto deve essere trattato in tempo con degli analgesici o, se questo non è possibile, deve venire immediatamente ucciso con metodi umanitari”. art. 6, comma 4: “Un medico veterinario controlla la buona esecuzione delle procedure di esperimento, al terminedecide se l’animale debba essere mantenuto in vita o soppresso; procede comunque alla sua soppressione quando nell’animale permangano condizioni di sofferenza o angoscia oppure quando sia impossibile mantenere l’animale in condizioni di benessere” Angelo Peli 2008

  25. Dir 92/119/CEE che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini art. 5 Non appena viene confermata ufficialmente la presenza di una delle malattie di cui all'allegato I in un’azienda, gli Stati membri provvedono affinchè l’autorità competente disponga […]: a) tutti gli animali delle specie sensibili dell’azienda siano immediatamente abbattuti in loco. All. II – Misure specifiche in materia di lotta ed eradicazione di talune malattie 9. Misure generali comuni, comma 3 In caso di conferma della presenza della malattia vescicolare dei suini in un macello, l’autorità competente provvede affinchè: a) tutti i suini presenti nel macello siano abbattuti immediatamente. Angelo Peli 2008

  26. Regolamento di Polizia Veterinaria – D.P.R. 320/54 art. 86 I cani e i gatti che hanno morsicato persone o animali, […] devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. […] Alla predetta osservazione ed all’isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all’infezione rabida […]. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisise il loro mantenimento in vita può essere assi- curato senza pericolo. […] Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l’immediato abbattimento degli animali. Angelo Peli 2008

  27. R.P.V. art. 87 I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco semprechè non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali. Angelo Peli 2008

  28. Reg (CE) 1/2005 Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate art. 23, comma 2 L'autorità competente, quando riscontra che una qualsiasi disposizione del presente regolamento non è o non è stata rispettata, intraprende o impone alla persona responsabile degli animali di intraprendere tutte le azioni necessarie per salvaguardare il benessere degli animali. […] Qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardare il benessere degli animali, questi sono abbattuti in modo umano o sono sottoposti a eutanasia. all. I, capo I – Idoneità al trasporto comma 4 Allorché si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate. Essi ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, sono sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili. Angelo Peli 2008

  29. all. I, capo II – Mezzi di trasporto comma 1.6 Senza pregiudizio delle norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza degli equipaggi e dei passeggeri, se il trasporto su una nave, su un aeromobile o su un vagone ferroviario è destinato a durare più di tre ore, un mezzo di abbattimento adeguato alle specie trasportate deve essere a disposizione del guardiano o di una persona a bordo che abbia le competenze necessarie per abbattere un animale in modo umano ed efficace. Angelo Peli 2008

  30. Legge 14 agosto 1991, n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo art. 2, comma 2: “I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell’art. 4, non possono essere soppressi” art. 2, comma 6: “I cani ricoverati nelle strutture, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità” art. 2, comma 8: “I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili” Angelo Peli 2008

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  33. soppressione eutanasica: METODI AMMESSI L'uccisione di animali, da parte di persona inesperta, prolungandone conseguentemente l'agonia costituisce tortura integratrice della contravvenzione dell'art. 727 Cod. Pen. Pret. Roma, 23/01/1953 L'art. 727 c.p. tutela l'animale, come essere vivente, da tutte quelle attività dell'uomo, che possono comportare l'inflizione di un dolore, che superi la normale soglia di tollerabilità. Rientrano nella fattispecie tutte quelle condotte, che siano manifestazione di tortura o di sottoposizione a fatica - qualora le sofferenze inflitte siano non indispensabili ovvero superiori a quelle ordinariamente praticabili - o che comunque si rivelino espressione di crudeltà, intesa nel senso di particolare compiacimento o di insensibilità. Ne deriva che, se per necessità debba essere data la morte ad un animale, il mezzo da usare deve essere scelto tra quelli più idonei ad evitare inutili patimenti e a non ingenerare ripugnanza. Non presenta tale carattere l'uccisione, realizzata con uno o più colpi di badile, sia perchè siffatto metodo rivela totale carenza di comprensione verso le bestie, sia perchè determina ripulsa nell'uomo, che vi assiste. Cass. pen., Sez. III, 05/11/1993 Angelo Peli 2008

  34. Protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento D.Lgs 333/98 Linee guida AVMA 2007 soppressione eutanasica: METODI AMMESSI AHAW Panel (EFSA) opinion and report on the welfare aspects of animal stunning and killing methods Metodi e procedure operative per l’eutanasia degli animali appartenenti alla specie equina, bovina, ovi-caprina e suina IZSLER- Centro di referenza Nazionale per il Benessere degli Animali Angelo Peli 2008

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