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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI PROVINCIA DI FIRENZE

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI PROVINCIA DI FIRENZE. Corso di preparazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale L’ordinamento, le competenze, le tariffe Firenze, 14 - 18 maggio 2012 Dr. Agr. Matteo Vannella.

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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI PROVINCIA DI FIRENZE

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  1. ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI PROVINCIA DI FIRENZE Corso di preparazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale L’ordinamento, le competenze, le tariffe Firenze, 14 - 18 maggio 2012 Dr. Agr. Matteo Vannella

  2. Leggi, regolamenti, codici • Ordinamento professionale • L. 7-1-1976 n. 3 – Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale; • D.P.R. 30 aprile 1981 n. 350 - Regolamento di esecuzione della L. 7-1-1976 n. 3 sull’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale; • L. 10 febbraio 1992 n. 152 - Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale; • D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti; • D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 – Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli ordini professionali; • Codice di Deontologia Professionale (Adottato dal Conaf il 30 novembre 2006).

  3. Leggi, regolamenti, codici • Tariffe professionali • D.M. 14 maggio 1991, n. 232 - Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria; • D.M. 3 settembre 1997 n. 478 - Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali; • D.M. 30 maggio 2002 - Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale; • Determinazione Conaf del 19 febbraio 2003 - La tariffa si riferisce alle prestazioni previste dal D.Lgs.494/96 di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; • Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche‘ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”.

  4. Leggi, regolamenti, codici • Previdenza • D. Lgs. 103/96 - Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione; • D. Interministeriale 3 agosto 1999 - Approvazione statuto e regolamento EPAP; • Regolamento per l’attuazione delle attività statutarie dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale - Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 16 maggio 2007 e successivamente modificato agli artt. 11 e 16 e approvato con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d’intesa con il covigilante Ministero dell’Economia e delle Finanze – Prot. 24/IX/004665 – del 5 marzo 2010.

  5. L. 7-1-1976 n. 3 e s.m.i.Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale • I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale spettano a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; • Per l’esercizio della libera professione occorre essere iscritti in un albo provinciale; • Gli iscritti ad un albo provinciale hanno la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato; • L’iscrizione è obbligatoria, sia che l’esercizio della professione avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo;

  6. L. 7-1-1976 n. 3 e s.m.i.Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale • Albo professionale (1) • E’ condizione indispensabile per l’esercizio legittimo della libera professione intellettuale; • Deve riportare il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza o il domicilio professionale ed altre notizie personali; • E’ messo a disposizione del pubblico gratuitamente affinché chi ha interesse possa prendere conoscenza dei dati contenuti; • Fornisce la certezza di trovarvi un esperto in una certa materia professionale e che questi possa esercitare la libera professione; • Consente il controllo e la vigilanza sui singoli iscritti esercitata dagli enti professionali e dalle pubbliche autorità.

  7. L. 7-1-1976 n. 3 e s.m.i.Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale • Albo professionale (2) • La domanda di iscrizione all’albo, in bollo, è diretta al consiglio dell’Ordine; • E’ corredata da una serie di documenti attestanti stati, qualità personali, fatti, e dalle ricevute di versamento delle tasse d’iscrizione e di concessione governativa; • I cittadini di altro Stato devono produrre un attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante l’esistenza del trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza (Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III del D. Lgs. n. 206/2007 costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo); • Non è consentita l’iscrizione contemporanea in più albi provinciali; • L'iscrizione può avvenire nel comune di residenza o nel comune dove si esercita l'attività (L. 21/12/99 n. 526 articolo 16 "norme di domicilio professionale").

  8. L. 7-1-1976 n. 3 e s.m.i.Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale • Albo professionale (3) • I dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, quando esercitano la loro attività professionale nell’esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione, non necessitano di iscrizione all’albo; • Essi possono, su richiesta, essere iscritti all’albo; • Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato loro l’esercizio della libera professione, l’iscrizione avviene con nota a margine attestante lo stato giuridico-professionale; • Essi devono depositare presso la segreteria dell’Ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza; • Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell’Ordine consegna all’interessato il timbro professionale che deve essere restituito all’espletamento dell’incarico stesso.

  9. D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 • Albo professionale (4) • E’ distinto in più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea: • SEZIONE A - dottore agronomo e dottore forestale (vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale). • SEZIONE B - agronomo junior e forestale junior / zoonomo /biotecnologo agrario (lauree triennali). • Esso viene compilato secondo l’ordine di anzianità e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione. • Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

  10. D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 • Attività professionali • Agronomo e forestale junior • a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali; • b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio; • c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, • forestali ed ambientali; • d)le attività estimative relative alle materie di competenza; • e) le attività catastali, topografiche e cartografiche; • f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale; • g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza; • h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale; • i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.

  11. D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 • Attività professionali • Zoonomo • a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali; • b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale; • c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura; • d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali; • e) la certificazione del benessere animale; • f) la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori; • g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario; • h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi.

  12. D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 • Attività professionali • Biotecnologo agrario • a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie; • b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari; • c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie; • d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale; • e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali; • f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali; • g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative; • h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari; • i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.

  13. Sentenze e pareri legali SENTENZE • Con la sentenza del Tar del Lazio n. 7413/04, è stata confermata la competenza esclusiva dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in materia di Progettazione Boschiva; • Con sentenza del Consiglio di Stato n. 1233/2005 è stata abolita la figura dello zoonomo. • Di conseguenza l’ordinanza ministeriale,in data 14 febbraio 2005, è stata modificata come segue:“all’articolo 1, dall’elenco delle professioni per cui vengono indetti gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni, deve considerarsi espunta la professione di zoonomo”; • Sul sito dell’Ordine di Firenze (http://www.agronomiforestalifi.it/Normativa/Normative/Normative.asp)è presente la documentazione in merito all’ordinamento professionale, alle competenze, alle tariffe (abolite), alle sentenze e ai pareri legali. PARERI LEGALI • Sul sito del Conaf (http://www.agronomi.it/consiglio-dellordine-nazionale) sono presenti i pareri legali in merito all’esercizio della professione, agli aspetti fiscali, alle competenze professionali.

  14. L. 7-1-1976 n. 3 e s.m.i.Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale • Ordini provinciali e federazione regionale (1) • L’Ordine è costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti almeno quindici professionisti; • La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all’albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni. • Il consiglio è convocato dal presidente o su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti; • Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; • Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti; • Per ogni riunione è redatto un verbale.

  15. L. 7-1-1976 n. 3 e s.m.i.Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale • Ordini provinciali e federazione regionale (2) • In ogni regione è costituita la federazione regionale degli ordini provinciali, con sede nel capoluogo; • La federazione rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della Regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l’esercizio della professione; • Sono organi della federazione: • A) L’assemblea composta dai componenti dei consigli degli ordini provinciali • B) Il Consiglio composto dai presidenti degli ordini provinciali • C) Il Presidente nominato dal consiglio nel suo seno

  16. L. 7-1-1976 n. 3 e s.m.i.Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale • Ordine Nazionale (CONAF) • E’ costituito un unico ordine nazionale; • Il consiglio dell’ordine nazionale ha sede presso il Ministero della giustizia; • Il consiglio elegge un presidente, un vice presidente ed un segretario; • Il presidente ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge 7-1-1976 n. 3 e da altre norme;

  17. L. 7-1-1976 n. 3 e s.m.i. Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale • Attribuzioni del consiglio dell’Ordine provinciale • Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: • a) cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione; • b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell’esercizio abusivo della professione; • c) cura la tenuta dell’albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali; • d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 14; • e) adotta i provvedimenti disciplinari; • f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa; • g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell’ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; • h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale; • i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale; • l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell’ordine, un contributo annuale, una tassa per l’iscrizione nell’albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari; • m) sospende dall’albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l’iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell’ordine ed al consiglio nazionale; • n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

  18. D.P.R. 30 aprile 1981 n. 350. Regolamento di esecuzione della L. 7-1-1976 n. 3 e s.m.i., sull’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. • Tessera di riconoscimento e timbro professionale • La tessera di riconoscimento, munita di fotografia, è firmata dal presidente e dal segretario ed indica il numero il numero di iscrizione del titolare; • Il timbro professionale reca la denominazione dell’ordine, il cognome, il nome ed il numero d’iscrizione dell’interessato. Il timbro è riprodotto nella tessera di riconoscimento; • In caso di trasferimento entrambi questi documenti vanno restituiti.

  19. La Smart Carddei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali • è una tessera digitale costituita da un supporto di plastica nel quale è incastonato un microchip connesso ad un'interfaccia di collegamento che può essere una contattiera o un'antenna. • solo per il nostro ordine contiene tutte le informazioni previste dall’art. 21 e 22 del DPR 350/81 ed ha valore di Tessera di riconoscimento e Timbro professionale ai sensi dell’art. 21 e 22 del DPR 350/81 • Ha le dimensioni ed il formato di una carta di credito e contiene tutte le informazioni del nostro tesserino di riconoscimento • È fornita in doppia lingua per le regioni con bilinguismo ( ad es. pro. Aut. Bolzano)

  20. La Smart Carddei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Cosa contiene la Smart Card • Firma digitale QUALIFICATA; • Carta Nazionale dei Servizi (CSN); • Tessera Professionale; • Timbro digitale con relativo certificato d’iscrizione all'Albo; • Marche temporali; • Software per la registrazione dei Crediti Formativi Permanenti. A cosa serve la SMART CARD • Accesso a tutti i servizi delle Pubbliche Amministrazioni (INPS, Agen. Terr., INAIL, ecc.) ; • Documento di riconoscimento nei casi previsti dalla legge; • Timbro e firma di progetti e degli elaborati professionali digitali; • Accesso al sito www.agronomi.it area riservata a partire dal 1°giugno 2011.

  21. La Smart Carddei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Come si richiede la SMART CARD L'iscritto deve recarsi presso il proprio Ordine, munito di: 1. Documento di riconoscimento valido 2. Foto formato tessera digitale alta definizione 3. Codice fiscale 4. Copia del bonifico attestante il pagamento • A decorrere dal 1 Aprile 2011 le Tessere di riconoscimento analogico sono sostituite a tutti gli effetti dalla Smart Card. • A decorrere dal 1° giugno 2011 si potrà accedere ai servizi attivati nel portale CONAF attraverso la Smart Card. • A decorrere dal 31 dicembre 2012 le Tessere di riconoscimento analogiche attualmente rilasciate ed in possesso degli iscritti perderanno efficacia giuridica.

  22. Norme generali per l'uso del timbro professionale 1) Ogni elaborato tecnico, presentato a privati, Enti, uffici, dovrà essere autenticato con l'apposizione del timbro fornito dall'Ordine, attestante che il firmatario dell'elaborato è iscritto nell'Albo professionale. 2) Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale dell'iscritto, comportante il divieto dell'esercizio della libera professione, il Dottore Agronomo o Dottore Forestale dovrà riconsegnare il timbro professionale al momento della prescritta comunicazione all'Ordine. Della avvenuta riconsegna sarà data ricevuta all'interessato. In caso di smarrimento del timbro il Professionista dovrà farne immediata denuncia al Presidente dell'Ordine che, a richiesta e dietro pagamento, potrà rilasciargli un duplicato. 3) Il Professionista, cancellato dall'Albo, trasferito ad altro Albo, oppure passato nella categoria di coloro che non possono esercitare liberamente la professione, il quale non abbia riconsegnato il timbro nei termini indicati, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati. Il Professionista cancellato dall'Albo che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale effetto, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria. 4) E' fatto divieto di provvedersi direttamente del timbro, o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili. L'uso dei timbri che non siano stati rilasciati dall'Ordine è considerato infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare.

  23. L. 7-1-1976 n. 3 e s.m.i.Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale • Sanzioni disciplinari • Agli iscritti che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le seguenti sanzioni: • a) Avvertimento; • b) Censura; • c) Sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni; • d) Radiazione; • Le sanzioni disciplinari (escluso l’avvertimento) possono essere applicate solo a seguito di procedimento disciplinare. • Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l’interessato sia stato invitato a comparire dinanzi il Consiglio. • Attenzione: La sospensione per morosità (mancato versamento del contributo annuale) non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del Consiglio quando l’iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.

  24. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI • Possono iscriversi nella SEZIONE A dell'albo (titoli di dottore agronomo e dottore forestale): • prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 (secondo il disposto della Legge 10 giugno 2002 n. 107): i laureati in Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Scienze della Produzione Animale, Agricoltura Tropicale e Subtropicale, Scienze Agrarie tropicali e subtropicali che abbiano sostenuto l'esame di stato presso una delle sedi previste siano abilitati all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale; • dall'entrata in vigore del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 (secondo il disposto della Legge 10 giugno 2002 n. 107), coloro che anno superato l'apposito esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A, per cui è richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti classi: • a) Classe 3/S - Architettura del paesaggio; • b) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; • c) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie; • d) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio; • e) Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; • f) Classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; • g) Classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie; • h) Classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari; • i) Classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche; • l) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; • m) Classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo. • dall'entrata in vigore del D.M. 22-10-2004 n. 270, coloro che anno superato l'apposito esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A, per cui è richiesto il possesso di una delle seguenti lauree magistrali: • a) LM - 3 Architettura del paesaggio; • b) LM – 4 Architettura e ingegneria edile-architettura; • c) LM – 7 Biotecnologie agrarie; • d) LM – 35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio; • e) LM – 48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; • f) LM – 73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali; • g) LM – 69 Scienze e tecnologie agrarie; • h) LM – 70 Scienze e tecnologie alimentari; • i) LM – 86 Scienze zootecniche e tecnologie animali; • l) LM – 75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; • M) LM – 81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo.

  25. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI • Possono iscriversi nella SEZIONE B dell'albo (titoli di agronomo e forestale junior, zoonomo, biotecnologo agrario): • dall'entrata in vigore del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 (secondo il disposto della Legge 10 giugno 2002 n. 107), coloro che hanno superato l'apposito esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B, per cui è richiesto il possesso di laurea in una delle seguenti classi: • per l'iscrizione al settore agronomo e forestale (agronomo e forestale junior): • Classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; • Classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali. • per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario (biotecnologo agrario): • Classe 1 - Biotecnologie. • per l'iscrizione al settore zoonomo (zoonomo): • Classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali. • dall'entrata in vigore del D.M. 22-10-2004 n. 270, coloro che hanno superato l'apposito esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B, per cui è richiesto il possesso di una delle seguenti lauree: • per l'iscrizione al settore agronomo e forestale (agronomo e forestale junior): • L - 21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; • L - 25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; • L - 26 Scienze e tecnologie agro-alimentari. • per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario (biotecnologo agrario): • L - 2 Biotecnologie. • per l'iscrizione al settore zoonomo (zoonomo): • L - 38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali.

  26. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI • DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE (1) • Domanda in carta da bollo diretta al Consiglio dell’Ordine; • Certificato di abilitazione professionale in originale o fotocopia autenticata; • Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; • Dichiarazione sul proprio stato giuridico professionale; • Ricevuta del versamento di € 168,00 della tassa di concessione governativa versata sul c/c postale n. 8003 intestato all’Ufficio Registro Tasse – Roma, causale “Iscrizione Albo Dottori Agronomi e Forestali di Firenze”, codice tariffa 8617; • N. 2 fotografie formato tessera; • Fotocopia del tesserino di Codice Fiscale o tessera equivalente; • Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; • Certificato penale generale e certificato carichi pendenti; • Modulo consenso al trattamento dati personali non obbligatori;

  27. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI • DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE (2) • Ricevuta del versamento della quota di iscrizione i cui importi, per il primo anno di iscrizione, sono di seguito specificati: • A - Quota di prima iscrizione per coloro che non hanno compiuto 35 anni alla data di ricevimento della richiesta di iscrizione: • Quota per l’anno in corso _____________€  71,10 + • Tassa di iscrizione __________________€  10,33 + • Costo del timbro e della tessera               €   55,00 (82,00 Junior) = • Totale da indicare sul bollettino postale   €  136,43 (163,43 Junior) • B - Quota di prima iscrizione per coloro che lasciano depositato il timbro presso l’Ordine: • Quota per l’anno in corso _____________€  71,10 + • Tassa di iscrizione ____ _____________ €  10,33 + • Costo del timbro e  della tessera           €  55,00 (82,00 Junior) = • Totale da indicare sul bollettino postale  € 136,43 (163,43 Junior) • C - Quota di prima iscrizione per coloro che hanno già compiuto 35 anni alla data di ricevimento della richiesta di iscrizione: • Quota per l’anno in corso ____________ €  131,10 + • Tassa di iscrizione  _________________€    10,33 + • Costo del timbro e della tessera           €  55,00 (82,00 Junior) = • Totale da indicare sul bollettino postale €   196,43 (223,43 Junior) • Negli anni successivi il contributo annuale è così determinato: • a)      Liberi professionisti € 175,00; • b)      Liberi professionisti, iscritti per la prima volta sotto i 35 anni di età, per i primi tre anni di attività professionale€ 115,00; • c)       Iscritti che non esercitano la libera professione (timbro depositato presso l’Ordine) € 115,00. • Gli importi sono già comprensivi della quota per il Consiglio  Nazionale di € 55,00.

  28. EPAP: Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale Gli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi che esercitano comunque attività autonoma di libera professione in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria e/o occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, sono obbligatoriamente iscritti o registrati all’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP),ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

  29. EPAP: Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale Sono altresì iscritti o registrati i professionisti che esercitano l'attività professionale attraverso le forme della società di persone, di società cooperativa, di società di capitali e le rispettive società di appartenenza.

  30. EPAP: Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale • Tipo di contributi istituzionali • I contributi obbligatori: • Soggettivo • Integrativo • Solidarietà • Maternità L’Ente istituisce con appositi regolamenti ulteriori contributi facoltativi

  31. EPAP: Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale • Contributi soggettivo e di solidarietà • A) Soggettivo - E’ obbligatorio, annuo, ed è pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo (risulta dalla dichiarazione dei redditi); • B) Solidarietà - E’ obbligatorio, annuo, ed è pari al 2 per mille del reddito professionale netto di lavoro autonomo (risulta dalla dichiarazione dei redditi); E’ comunque dovuto un contributo soggettivo minimo ed un contributo di solidarietà pari rispettivamente a 581,00 euro e 12,00euro(entrambi deducibili dalle imposte dirette); • Si può corrispondere un contributo soggettivo anche in in misura superiore, ad esempio 12% - 14% - 16% - 18% - X%; • Gli iscritti per la prima volta non ancora trentenni possono chiedere la riduzione dei contributi minimi al trenta per cento per i primi tre anni di iscrizione.

  32. EPAP: Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale • Contributi integrativo e di maternità • Integrativo - E’ obbligatorio, annuo e consiste in una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività professionale; • La % di cui al punto precedente è fissata nella misura del 2% ed il relativo importo è obbligatoriamente evidenziato sul documento fiscale emesso (in previsione sarà portato al 4%); • Va versato all’Ente indipendentemente dall’effettivo pagamento effettuato dal debitore; • Non concorre alla formazione del reddito imponibile e su di esso è dovuta l’IVA; • E’ comunque dovuto un contributo integrativo minimo di 81,00 euro. • Maternità – Importo forfettario pari a 28,00 euro.

  33. EPAP: Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale • Prestazioni • A) Pensione di vecchiaia; • B) Pensione di inabilità e/o invalidità; • C) Pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta; • D) Indennità di maternità e paternità. • Nei limiti della disponibilità di bilancio l’Ente può corrispondere: • A) Assistenza integrativa sanitaria; • B) Sussidi; • C) Agevolazioni in caso di calamità naturali; • D) Piccoli prestiti.

  34. TARIFFE E COMPENSI • D.M. 14 MAGGIO 1991, N. 232. Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria. • DECRETO 3 SETTEMBRE 1997 N. 478. Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali. • DECRETO MINISTERIALE 30 MAGGIO 2002. Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale. • DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223. "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"

  35. TARIFFE E COMPENSI D.M. 14 MAGGIO 1991, N. 232. Art. 1 – Premesse • a) Il presente tariffario ha carattere nazionale. Esso stabilisce gli onorari e il rimborso spese per le prestazioni del professionista iscritto negli Albi professionali ed è valido e vincolante nei confronti del committente privato e pubblico, sempre che quest'ultimo non abbia tariffe proprie o convenzioni concordate con il Consiglio dell'Ordine Nazionale; • b) i compensi e gli onorari stabiliti dalle tariffe professionali costituiscono minimi inderogabili (art. 59 della Legge 7 gennaio 1976 n. 3); • c) i Consigli degli Ordini provinciali sono gli organi competenti e qualificati ad esprimere giudizi sulla applicazione ed interpretazione del presente tariffario;

  36. TARIFFE E COMPENSI DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223. Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: • a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; • b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni; • c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

  37. D. L. 138/2011 e s.m.i. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro il 13 agosto 2012 per recepire i seguenti principi: • Libertà di accesso alle professioni senza limitazioni di numero o di natura territoriale; • Obbligatorietà dei percorsi di formazione continua permanente; • Corresponsione del compenso per i tirocinanti; • Necessità di pattuizione scritta del compenso del professionista; • Obbligo di polizza di responsabilità civile per il professionista; • Separazione degli organi disciplinari da quelli amministrativi dell’Ordine; • Libertà assoluta di pubblicità professionale (anche di tipo comparativo).

  38. D. L. 138/2011 e s.m.i. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE • A tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. • Per ridurre il conseguente onere economico della polizza il Consiglio Nazionale dei dottori agronomi e dei dottori Forestali ha già provveduto a definire il capitolato minimo di contratto da sottoporre a gara tra i brokers assicurativi. • A completamento della procedura l’iscritto all’Ordine potrà valutare la convenienza di un prodotto offerto in convenzione alla categoria a condizioni favorevoli, fermo restando la libertà di scelta sul mercato assicurativo.

  39. D. L. 138/2011 e s.m.i. Formazione obbligatoria • Obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazionecontinua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovra' integrare tale previsione. • Il Consiglio Nazionale, nel prevedere già questa eventualità, ha già approvato nel 2009 il regolamento per la formazione obbligatoria che in questo periodo è sottoposto a verifica dopo più di un anno dalla sua adozione. • L’obiettivo attuale del Conaf punta a uno snellimento delle procedure con una maggior diffusione della smart card su cui in automatico andranno a caricarsi tutti i crediti formativi dell’iscritto al momento stesso dell’evento formativo.

  40. D. L. 138/2011 e s.m.i. PUBBLICITA’ La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

  41. L. 183/2011 e s.m.i. SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI • E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre. • La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali • La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' tra professionisti • La partecipazione ad una società e' incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti • La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

  42. L. 183/2011 e s.m.i. SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI L’atto costitutivo della società deve prevedere: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche indifferenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. c) il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; d) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale; e) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

  43. D. L. 1/2012 e s.m.i. ART. 9 ABROGAZIONE TARIFFE • Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. • Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. • Il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. • La misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

  44. Le fonti del diritto • Il diritto si basa sulle norme; è particolarmente importante, in proposito, l'articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale. Questa norma indica quali sono le fonti del diritto in generale e le individua in: • 1 Leggi • 2 Regolamenti • 3 Usi • Nel nostro ordinamento vige il principio della gerarchia delle fonti; se dovessimo rappresentare graficamente questo principio, potremmo immaginarlo come una piramide al cui vertice è posta la costituzione, più in basso vi sono le leggi ordinarie ed ancora sotto vi sono posti i regolamenti e gli usi. La costituzione è la legge fondamentale dello Stato, potremmo definirla come " la legge delle leggi " nel senso che tutte le norme di rango inferiore traggono da essa forza e legittimazione e, al tempo stesso, devono uniformarsi.

  45. Leggi • Sono atti normativi posti in essere secondo le regole previste dalla Costituzione.Tutte le leggi e gli altri atti aventi forza di legge e normativa non devono essere in contrasto con le norme costituzionali. Distinguiamo tra gli atti aventi forza di legge: • Leggi ordinarie: sono i provvedimenti approvati dal Parlamento in seguito a un procedimento disciplinato nella carta costituzionale. • Decreti legge d'urgenza: sono emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e d'urgenza; hanno valore di legge, ma devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. • Decreti legislativi delegati: sono emanati dal Governo in base ad una legge delega votata in parlamento; hanno valore di legge ordinaria, ma devono essere rispettosi dei limiti posti dalla legge delega.

  46. Regolamenti • Sono ad un livello inferiore, rispetto alle leggi; • Sono fonti secondo grado emanati dal potere esecutivo nell'esercizio di autonomia normativa; • La loro funzione è, di regola, quella di rendere più agevole l'applicazione della legge, specificandola in maniera puntuale onde renderla più facilmente applicabile alle situazioni concrete che legge ha il compito di regolare; • I regolamenti non possono contrastare né con la costituzione né con le leggi e gli atti aventi forza di legge.

  47. LE FONTI COMUNITARIE DERIVATE L'art. 249 del Trattato della Comunità Europea individua gli strumenti per attuare le politiche comunitarie: • Regolamento atto di portata generale, obbligatorio in tutti i sui elementi si caratterizza per il fatto di essere direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza che sia necessaria una legge nazionale per la sua attuazione; • Direttiva atto che vincola gli Stati membri in merito al risultato da raggiungere; a differenza del regolamento l'attuazione della direttiva è lasciata allo Stato che, di regola, vi provvede attraverso la legge nazionale; • Decisone atto obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari in esso indicati; • Raccomandazioni atti non vincolanti, hanno solo valore d'indirizzo senza far sorgere nei destinatari diritti o e pareri obblighi • Alla base del nostro ordinamento si pone pur sempre la Costituzione, ma subito dopo non c'è più la legge nazionale, ma il regolamento comunitario che è direttamente applicabile negli Stati membri, segue, poi, la legge ordinaria, affiancata dalla direttiva comunitaria poiché quest'ultima entra, di regola, nel nostro ordinamento attraverso una legge ordinaria. • Il primato del regolamento comunitario rispetto alla legge nazionale è ormai riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, come dalla Corte di giustizia europea; tra i due organi giurisdizionali, però, c'è una differente visione dei rapporti tra le due fonti poiché la Corte europea pone maggiormente in rilievo l'aspetto gerarchico tra il regolamento e la legge nazionale; per la Corte costituzionale la coesistenza per uno stesso fatto di entrambe le fonti comporta che il giudice italiano debba disapplicare le legge italiana e applicare il regolamento comunitario, senza che però la legge sia da considerarsi abrogata, ma semplicemente inefficace sino a quando la materia è regolata dalla normativa comunitaria; di conseguenza nel caso in cui il regolamento cessi la sua vigenza, tornerà applicabile la legge italiana.

  48. Usi normativi Definiti anche come " consuetudine " possono essere individuarsi in: • regole di comportamento osservate dai consociati per un periodo di tempo in modo costante uniforme con la convinzione che si tratta di un comportamento giuridico doveroso. • Per aversi un uso, o consuetudine, sono necessari dei presupposti che possiamo identificare in: • Ripetizione generalizzata di un comportamento nell'ambito di una categoria sociale protrattosi per un determinato lasso di tempo; • Convinzione generalizzata che tale comportamento sia sentito dalla comunità come giuridicamente vincolante; Non devono essere confusi con la prassi, poiché questa può essere anche non generalizzata, e nel caso lo sia, è seguita senza che ritenere che sia doverosa, pensiamo ad esempio alla prassi delle mance; in definiva mentre l'uso è comunque un comportamento doveroso, tale non è la prassi che è seguita per ragioni di opportunità o di convenienza.

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