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Seminario di approfondimento sulla normativa edilizia ed urbanistica 25 settembre 2012 Udine

Seminario di approfondimento sulla normativa edilizia ed urbanistica 25 settembre 2012 Udine. Momento consumativo del reato edilizio.

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Seminario di approfondimento sulla normativa edilizia ed urbanistica 25 settembre 2012 Udine

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Presentation Transcript


  1. Seminario di approfondimento sulla normativa edilizia ed urbanistica 25 settembre 2012 Udine

  2. Momento consumativo del reato edilizio Il reato di costruzione in assenza di concessione edilizia ( ora permesso di costruire ) ha natura permanente e la relativa consumazione perdura fino alla cessazione dell'attività abusiva ( Cass pen. S.U. 27/02/2002 )

  3. Il reato urbanistico ha natura di reato permanente la cui consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva

  4. Prescrizione del reato contravvenzionale = anni 4 che partono dalla ultimazione dei lavori

  5. Cass. Sez. 3, Sentenzan.8172del 27/01/2010 Ud.   Rv. 246221 Il momento consumativo del reato di costruzione abusiva si realizza con l'ultimazione dei lavori, coincidente con la realizzazione delle rifiniture, anche per le parti che costituiscono annessi dell'abitazione. (Nella specie il ricorrente sosteneva che ciò non fosse necessario trattandosi di locali destinati a magazzino e garage, in quanto tali non necessitanti di rifiniture)

  6. Sez. 3, Sentenzan.40033del 18/10/2011 Cc.  (dep. 04/11/2011 ) Rv. 250826 Cappello In tema di reato di realizzazione di manufatto abusivo, deve ritenersi ultimato l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come desumibile dall'art. 25, comma primo, del d.P.R. n. 380 del 2001, che fissa "entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento" il termine per la presentazione allo sportello unico della domanda di rilascio del certificato di agibilità. (Nella specie, relativa ad eccepita prescrizione, si è ritenuto non ultimato il manufatto per il quale mancava l'agibilità, pur essendo state da anni attivate le utenze telefoniche e di energia elettrica).

  7. Sez. 3, Sentenzan.39733del 18/10/2011 Cc.  (dep. 03/11/2011 ) Rv. 251424 Mazzotta L'uso effettivo dell'immobile, accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente al fine di ritenere "ultimato" l'immobile abusivamente realizzato, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi. (Fattispecie in tema di prescrizione del reato di cui all'art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

  8. Sez. 3, Sentenzan.8172del 27/01/2010 Ud.  (dep. 02/03/2010 ) Rv. 246221 , Vitali Il momento consumativo del reato di costruzione abusiva si realizza con l'ultimazione dei lavori, coincidente con la realizzazione delle rifiniture, anche per le parti che costituiscono annessi dell'abitazione. (Nella specie il ricorrente sosteneva che ciò non fosse necessario trattandosi di locali destinati a magazzino e garage, in quanto tali non necessitanti di rifiniture).

  9. Cass. sez. III 23 febbraio 2012 n. 7065 "in tema di reati edilizi, l'incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione che consente l'applicazione del principio del favor rei non ammette alcun automatismo e deve risultare da dati obiettivi. Il giudice è comunque tenuto all'indicazione delle ragioni per le quali non è possibile pervenire, anche sulla base di deduzioni logiche, ad una più puntuale collocazione temporale dell'intervento abusivo".

  10. Necessità dell'acquisizione di dati fattuali significativi in sede di indagini: • Fotografie • Documentazione fiscale • Vicini di casa • Attivazione utenze

  11. La sanatoria non incide sulle altre contravvenzioni Il deposito "in sanatoria" degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 alle sole contravvenzioni urbanistiche.

  12. In caso di rilascio della concessione in sanatoria secondo il combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 - sostanzialmente riprodotti nelle vigenti disposizioni di cui agli artt. 35 e 46 del T.U. n. 380 del 2001 - possono essere estinti solo i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, e tra questi non possono essere ricompresi quelli concernenti le costruzioni in zone sismiche previsti dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64, in quanto hanno un'oggettività giuridica diversa rispetto a quella delle previsioni relative all'assetto del territorio.

  13. La necessità o meno del permesso di costruire non incide sulle contravvenzioni in tema di conglomerato cementizio e di normativa antisismica Ai fini della configurabilità dei reati previsti dalla normativa antisismica (L. 2 febbraio 1974, n. 64, oggi sostituita dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), non assume rilievo il carattere precario della costruzione, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo da parte della P.A. di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche.

  14. La normativa inerente alle opere in conglomerato cementizio urbano ed a struttura metallica è autonoma rispetto alla disciplina urbanistica-edilizia e quindi si applicano anche se l’intervento non necessita del permesso di costruire

  15. Atti ripetibili ed atti irripetibili di p.g.

  16. Atti irripetibili di pgart. 431 c.p.p. Sez. 3, Sentenzan.28930del 27/05/2004 Cc.  , Troncone La nozione di irripetibilità dell'atto coincide con l'impossibilità materiale di rinnovare nel giudizio il medesimo atto già compiuto durante le indagini preliminari e non va confusa con la "rinnovazione descrittiva" del relativo contenuto; sono pertanto irripetibili gli atti di osservazione e di constatazione di situazioni oggettive suscettibili di modificazione, espletati dalla polizia giudiziaria, i cui verbali possono concorrere a formare il fascicolo del dibattimento (Nel caso di specie, è stata ritenuta l'irripetibilità di un verbale di constatazione dello stato di mancata ultimazione di una costruzione abusiva, rilevante ai fini della determinazione della cessazione della permanenza del reato edilizio).

  17. Accertamento sui luoghip.v. • E’ l’atto più importante perché irripetibile • Avrà ingresso diretto nel dibattimento • Grazie al suo contenuto il G. potrà rendersi effettivamente conto di ciò di cui si discuterà • E’ necessario che contenta tutti gli elementi essenziali del fatto

  18. Art.331 c.p.p.denunzia da parte di pubblici ufficiali 1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

  19. Articolo 332 c.p.p.contenuto della denuncia La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’articolo 240.

  20. Art. 347 c.p.p.Obbligo di riferire la notizia del reato. 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. … omissis… 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia

  21. Art.42 comma 6LR 19 del 2009 • È solo una specificazione dell’art. 347 cpp • Non può mai sostituire l’art. 347 cpp ( art. 25 Cost. ) • Non significa che la comunicazione sia unica • Non comporta l’obbligo di comunicarlo all’interessato • Resta pur sempre una CNR e come tale è atto del procedimento penale

  22. La cd classificazione • Art. 24 comma 3 LR 19 del 2009 • Art. 34 comma 4 LR 19 del 2009 La pg non può addurre ritardi ( 361 cp – 347 cpp ) causa la mancata e/o ritardata classificazione da parte di un pubblico ufficiale

  23. Elementi indispensabili da comunicare in Procura • Identificazione degli autori del reato • Descrizione minuziosa delle opere abusive • Esistenza o meno di titoli abilitativi • Individuazione , anche catastale, dell’area, con destinazione urbanistica dell’area • Indicazione di vincoli • Data di accertamento • Epoca di realizzazione delle opere • Presentazione di eventuale istanza di sanatoria • Conformità con gli strumenti urbanistici

  24. Intestazione del Comando(tel. ……. Fax………)Prot. nr……… (data) Alla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di_________________ Oggetto: Comunicazione della notizia di reato (artt. 347 c.p.p.) • Titolo del reato: art. ……. del c.p. ( ……..) • Giorno e ora in cui la p.g. ha acquisito la notizia (comma 4 art. 347 c.p.p.) • Data di ultimazione dei lavori: in data ……, alle ore ……circa, in Comune di ……. • Persona offesa: “nome e cognome residenza ecc…” • Persona nei cui confronti vengono svolte le indagini: “nome e cognome residenza ecc… “ • Persone informate sui fatti: “nome e cognome residenza ecc… “ • Elementi essenziali dei fatti: “ descrizione sintetica …” • Fonti di prova ed attività compiuta: “verbale di denuncia, accertamenti ecc…” • Indagini in corso: “ salvo eventuali specifiche direttive da parte di codesta Autorità Giudiziaria, le indagini di competenza si ritengono ultimate. Si rimane a disposizione di codesta A.G. per eventuali o ulteriori prosegui”. • Richieste all’A.G. : “ si chiedono i tabulati….. le intercettazioni …… e le seguenti misure… ecc..” • Documentazione allegata: “annotazione di p.g., verbale di elezione di domicilio, verbale di spontanee dichiarazioni, sit, fascicolo fotografico, reperti” L’Ufficiale/Agente di P.G.

  25. Distinzione base • Atti che finiscono sotto la diretta conoscenza del Giudice ( atti irripetibili – documenti – scritti provenienti dall’imputato, sequestri, ecc. ) • Atti che – per effetto del principio del contraddittorio – restano negli archivi della Procura

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