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DANNO AMBIENTALE

DANNO AMBIENTALE. avv. Federico Peres Professore a contratto di diritto dell’Ambiente Università di Padova B&P Avvocati Verona – Milano – Palermo federico.peres@buttiandpartners.com. LeggiOggi 17 aprile 2013. ART. 18 – LEGGE N. 349/86.

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Presentation Transcript


  1. DANNO AMBIENTALE avv. Federico Peres Professore a contratto di diritto dell’Ambiente Università di Padova B&P Avvocati Verona – Milano – Palermo federico.peres@buttiandpartners.com

  2. LeggiOggi 17 aprile 2013

  3. ART. 18 – LEGGE N. 349/86 Art. 18 della Legge 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) Presupposti «1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.»

  4. ART. 18 – LEGGE N. 349/86 Legittimazione ad agire «3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. 4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza. 5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi» Articolo 9 (Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale) D.lg. 267/2000 TUEL «1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. 2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore»

  5. ART. 18 – LEGGE N. 349/86 Quantificazione del danno «6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali. 7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale. 8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.»

  6. ART. 18 – LEGGE N. 349/86 Destinazione delle somme «9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione: interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.»

  7. ART. 18 – LEGGE N. 349/86 RAPPORTI CON GLI ARTICOLI 2043 E 2050 DEL CODICE CIVILE CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2 maggio 2007, n. 16575 L'art. 18 della legge n. 349/1986 è stato interpretato da questa Corte Suprema con criteri ermeneutici diversi. In un primo approccio metodologico è stata evidenziata la specialità della discipline da esso introdotta rispetto alla previsione generale dell'art. 2043 c.c., individuando le differenze formali e sostanziali rispetto al regime codicistico e sottolineando la natura “adespota” dell'ambiente, quale bene immateriale, e, conseguentemente, l'irrilevanza del profilo dominicale (pubblico o privato) delle sue componenti naturali (vedi Cass., Sez. Unite, 25 gennaio 1989, n. 440).

  8. ART. 18 – LEGGE N. 349/86 In seguito, la disciplina dell'art. 18 è stata innestata nel regime ordinario della responsabilità, con riferimento all'art. 2043 c.c. (ed all'art. 2050 c.c. per le attività pericolose), configurando una sorta di “regime misto” che ha mutuato dalla disciplina codicistica la responsabilità oggettiva per le attività pericolose e la solidarietà dei responsabili e dalla disciplina speciale il profilo della rilevanza autonoma del danno-evento (la lesione in sé del bene ambientale), sostituito al “danno-conseguenza” considerato dal codice, e parametrando il danno medesimo non al pregiudizio patrimoniale subito ma «alla gravità della colpa del trasgressore, al profitto conseguito dallo stesso ed al costo necessario al ripristino» (vedi Cass., Sez. I, 1 gennaio 1995, n. 9211). Questa Corte ha ribadito la peculiarità del danno ambientale, pur nello schema della responsabilità civile, rilevando che esso consiste nell'alterazione, deterioramento, distruzione, in tutto o in parte dell'ambiente, inteso quale insieme che, pur comprendendo vari beni appartenenti a soggetti pubblici o privati, si distingue ontologicamente da questi e si identifica in una realtà immateriale, ma espressiva di un autonomo valore collettivo, che costituisce, come tale, specifico oggetto di tutela da parte dell'ordinamento (vedi Cass. civ. 9 aprile 1992, n. 4362).

  9. ART. 18 – LEGGE N. 349/86 Con successivo orientamento questa Corte ha affermato che la stessa configurabilità del bene-ambiente e la risarcibilità del danno ambientale, pur specificamente regolato dall'art. 18 della legge n. 349/1986, trovano «la fonte genetica direttamente nella Costituzione, considerata dinamicamente e come diritto vigente e vivente, attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni (art. 2, 3, 9, 41 e 42) che concernono l'individuo e la collettività nel suo habitat economico, sociale e ambientale» ed ha ritenuto, pertanto, che, anche prima della legge n. 349/1986, la Costituzione e la norma generale dell'art. 2043 c.c. «apprestavano all'ambiente una tutela organica» [così Cass. 19 giugno 1996, n. 5650 (relativa alla catastrofe del Vaiont del1963)]. Secondo tale interpretazione la disciplina speciale poste dall'art. 18 è stata retroattivamente applicata a fatti lesivi dell'ambiente posti in essere in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della stessa legge 349/1986.

  10. Syndial Spa Pieve Vergonte (TO) IL CASO – PIEVE VERGONTE

  11. IL CASO – PIEVE VERGONTE

  12. IL CASO – PIEVE VERGONTE La causa è stata promossa dallo Stato nel 2003 Viene disposta una CTU Il Tribunale di Torino (sent. 4991/08) accerta: fatto illecito: scarichi illeciti di acque contenenti DDT nel lago Maggiore e nei suoi affluenti (periodo 1990-1996) danno: alterazione delle matrici ambientali nel periodo di riferimento nesso causale fra DDT scaricato e alterazione delle matrici ambientali dolo: consapevolezza e volontà dei dirigenti di scaricare illecitamente DDT e così alterare l’ambiente La società ha proposto appello (tuttora in corso)

  13. IL CASO – PIEVE VERGONTE Quantificazione del danno ambientale particolarmente elaborata: (1) costo necessario per il ripristino

  14. IL CASO – PIEVE VERGONTE profitto illecito Gravità della colpa Molto alta (dolo)

  15. IL CASO – PIEVE VERGONTE

  16. Dow Poliuretani Italia srl Marghera (VE) IL CASO – PORTO MARGHERA

  17. IL CASO – PORTO MARGHERA

  18. Incidente del 28 novembre 2002 «alle ore 19.40 del 28/11, nella sezione di impianto dedicata al recupero del TDI (Toluendiisocianato) dal flusso di peci altobollenti, si è verificato lo scoppio del serbatoio D528/2, seguito da un incendio che ha coinvolto la parte connessa dell’impianto e direttamente un secondo serbatoio, il cui ulteriore scoppio, a distanza di circa un’ora dal primo, ha spento l’incendio (cfr. immagini allegate). Nel corso dell’incendio sarebbero bruciati toluene e peci altobollenti contenenti anche TDI, in quantità, stimata in prima approssimazione dalla ditta, tra le 10 e le 20 tonnellate» (Relazione ARPAV) IL CASO – PORTO MARGHERA

  19. IL CASO – PORTO MARGHERA La causa è stata promossa dallo Stato nel 2005 Viene disposta una CTU Il Tribunale di Venezia (sent. 356/2011) accerta: fatto illecito: rilascio di sostanze inquinanti nell’atmosfera e nelle acque danno: alterazione delle matrici ambientali nesso causale fra rilascio delle sostanze inquinanti e alterazione delle matrici ambientali colpa: inidoneità dell’impianto ad affrontare situazioni come quelle verificatesi, insufficiente formazione professionale dei lavoratori La società ha proposto appello (tuttora in corso)

  20. IL CASO – PORTO MARGHERA Quantificazione del danno in base a: costo necessario per il ripristino Depurazione dell’acqua Depurazione dell’aria

  21. IL CASO – PORTO MARGHERA (2) profitto illecito

  22. DIRETTIVA 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale Art. 2 - Definizioni "danno ambientale": danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat […]; danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate […] ; danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo; "danno": un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabiledi un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente;

  23. DIRETTIVA 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale Art. 3 – Ambito di applicazione 1. La presente direttiva si applica: al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività; al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionale non elencata nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore. Esempi di attività elencate all’Allegato III impianti soggetti a IPPC; operazioni di gestione di rifiuti; scarichi soggetti ad autorizzazione preventiva gestione/trasporto di sostanze pericolose…

  24. D.lgs. 152/2006 – Parte VI Art. 300 – Danno ambientale 1. E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. 2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: alle specie e agli habitat naturali protetti […]; alle acque interne […]; alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale […]; al terreno […]

  25. D.lgs. 152/2006 – Parte VI ECCEZIONI(art. 303) – Le norme sul danno ambientale non si applicano in alcuni casi fra cui: conflitto armato, sabotaggio, guerra civile, fenomeni naturali eccezionali, stato di necessità per difesa nazionale, etc. danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del decreto; danno in relazione al quale sianotrascorsi più di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato; [innovazione rispetto alla Direttiva] danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori; situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale [innovazione rispetto alla Direttiva]

  26. D.lgs. 152/2006 – Parte VI Tre tipologie di azioni a seguito di danno all’ambiente: Azione di prevenzione(art. 304) = quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l‘operatore adotta entro 24 ore e a proprie spese, previa comunicazione agli Enti, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. Azione riparatoria (art. 305): quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore deve dare comunicazione dell’accaduto alle autorità locali e adottare immediatamente tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire con effetto immediato qualsiasi fattore di danno al fine di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali primaria: ripristino dello status quo ante; complementare: volta a sopperire al mancato ripristino completo; compensativa: per compensare le perdite temporanee di risorse fino a che la riparazione ordinaria non sia completa.

  27. D.lgs. 152/2006 – Parte VI Azione risarcitoria Art. 311 – Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specificae, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procedeai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto. azione giudiziaria in sede civile, penale o amministrativa ordinanza (art. 313) • Ridimensionato il ruolo degli enti locali e delle associazioni ambientaliste • facoltà di sollecitare l’intervento statale (art. 309) • facoltà di ricorrere al Giudice Amministrativo in caso di inerzie o di omissioni (art. 310)

  28. D.lgs. 152/2006 – Parte VI 2. Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa […] Quando l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato Ricompare riferimento all’alterazione (misurabile?) Responsabilità ancorata a dolo e colpa, nessun riferimento alle attività di cui all’allegato III della Direttiva

  29. D.lgs. 152/2006 – Parte VI Corte di Cassazione, sez. III, 10 dicembre 2012, n. 22382 «In proposito non può non sfuggire che il legislatore del 2009, nell'ottica di una normazione che aveva (ed ha) chiaramente per destinatario il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nel quale sono state ora centralizzate le azioni risarcitorie per danno all'ambiente, mostra di privilegiare la tutela reale, quale forma ontologicamente più idonea di quella per equivalente a garantire l'effettività dei risultati della reazione del soggetto leso dal lamentato danno ambientale e della risposta giudiziaria che ne riconosca il fondamento.»

  30. Danno ambientale e bonifiche Elementi di contatto fra danno ambientale e bonifiche nel d.lg. 152/2006 Art. 242 «Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.» Art. 303 «la parte sesta del presente decreto […] i) non si applica alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale »

  31. Danno ambientale e bonifiche La bonifica è il mezzo attraverso il quale il danno ambientale viene risarcito in forma specifica? Sovrapposizioni carattere soggettivo della responsabilità interventi da porre in essere nell’immediatezza (misure di prevenzione) indipendentemente dalla responsabilità; esclusione dell’inquinamento diffuso; rilevanza della sola contaminazione che ha effetti sulla salute umana centralità dell’Analisi di Rischio per le bonifiche centralità degli effetti sulla salute umana per il danno al terreno (Allegato 3 alla parte VI)

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