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LEZIONE 1

LEZIONE 1. ATTORI DELLA SICUREZZA. LEZIONE 1. D. Lgs 81/08 ATTORI DELLA SICUREZZA IN AZIENDA. Organigramma della sicurezza in AZIENDA. LEZIONE 1. D. Lgs 81/08 ATTORI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE. Organigramma della sicurezza in cantiere. D. LGS 81/08 ATTORI DELLA SICUREZZA. LEZIONE 1.

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LEZIONE 1

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Presentation Transcript


  1. LEZIONE 1 ATTORI DELLA SICUREZZA

  2. LEZIONE 1 D. Lgs 81/08 ATTORI DELLA SICUREZZA IN AZIENDA Organigramma della sicurezza in AZIENDA

  3. LEZIONE 1 D. Lgs 81/08 ATTORI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE Organigramma della sicurezza in cantiere

  4. D. LGS 81/08 ATTORI DELLA SICUREZZA LEZIONE 1 • DATORE DI LAVORO • DIRIGENTI • PREPOSTI • LAVORATORI • SPP e ASPP • MEDICO COMPETENTE • RLS • ADDETTI EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO

  5. LEZIONE 1 DATORE DI LAVORO (art. 2 D. LGS 81/08) SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE O, COMUNQUE, IL SOGGETTO CHE, SECONDO IL TIPO E L’ASSETTO DELL’ORGANIZZAZIONE NEL CUI AMBITO IL LAVORATORE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITÀ, HA LA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE STESSA O DELL’UNITÀ PRODUTTIVA IN QUANTO ESERCITA I POTERI DECISIONALI E DI SPESA.

  6. LEZIONE 1 COSA SI INTENDE PER UNITA’ PRODUTTIVA? L’ unità produttiva e’ una sede periferica dell’azienda, dotata di: • autonomia tecnico – funzionale • autonomia finanziaria (autonomo potere di spesa del dirigente)

  7. LEZIONE 1 IL DATORE DI LAVORO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni …, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

  8. LEZIONE 1 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (Artt. 17 D. LGS 81/2008) PRINCIPIO GENERALE Il datore di lavoro è responsabile della salute e della sicurezza dei lavoratori nella sua impresa

  9. LEZIONE 1 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO • Redazione del Documento Valutazione Rischi e del DUVRI • Riduzione dei rischi in azienda • Istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) • Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e • Protezione (RSPP) • Designazione degli addetti all’emergenza e primo soccorso • Formazione e informazione dei dipendenti

  10. LEZIONE 1 OBBLIGHI NON DELEGABILI • valutazione dei rischi e redazione del relativo documento • nomina RSPP

  11. LEZIONE 1 CONDIZIONI DELEGA DI FUNZIONI • Atto scritto con data certa • Delegato in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate • Attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate • Attribuzione al delegato di autonomia di spesa necessaria per le funzioni delegate • Accettazione scritta da parte del delegato

  12. LEZIONE 1 DELEGA DI FUNZIONI • Adeguata e tempestiva pubblicità • Obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite

  13. LEZIONE 1 SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (ART. 55 T.U.) • In caso di violazione delle norme di sicurezza, il nuovo T.U. prevede per il datore di lavoro: • ammenda da 5.000 a 15.000 € • arresto fino a 18 mesi

  14. LEZIONE 1 DIRIGENTE PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL’INCARICO CONFERITOGLI, ATTUA LE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO ORGANIZZANDO L’ATTIVITÀ LAVORATIVA E VIGILANDO SU DI ESSA.

  15. LEZIONE 1 PREPOSTO PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NEI LIMITI DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL’INCARICO CONFERITOGLI, SOVRINTENDE ALLA ATTIVITÀ LAVORATIVA E GARANTISCE L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE, CONTROLLANDONE LA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI ED ESERCITANDO UN FUNZIONALE POTERE DI INIZIATIVA

  16. LEZIONE 1 OBBLIGHI DEL PREPOSTO • Sovrintende e vigila su osservanza da parte dei lavoratori di obblighi di legge, disposizioni aziendali, uso DPI • Verifica accesso dei lavoratori con adeguate istruzioni a zone con rischio grave e specifico • Richiede osservanza misure per il controllo delle situazioni di emergenza e dà istruzioni per abbandono posto di lavoro in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile

  17. LEZIONE 1 OBBLIGHI DEL PREPOSTO • Informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato • Non richiede ai lavoratori di riprendere il lavoro in caso di persistenza di pericolo grave e immediato • Segnala tempestivamente a datore di lavoro o dirigente le deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro, DPI o ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro

  18. LEZIONE 1 LAVORATORE PERSONA CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, SVOLGE UN’ATTIVITÀ LAVORATIVA NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE, UN’ARTE O UNA PROFESSIONE, ESCLUSI GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

  19. LEZIONE 1 CASI PARTICOLARI • Sonosoggettiall’obbligo/dovere del datoredilavorodifornireinformazione e formazioneallaSicurezzasullavoroanche: • Il lavoratore a domicilio • Il portiere (ha diritto ad unaformazionedi 8 ore secondoil CCNL) • Il lavoratore a contrattodisomministrazioneedilprecario • Il lavoratoredastrutturedivolontariato • Sonoinveceesclusi: • illavorogratuito • lo scambiodiprestazioni

  20. LEZIONE 1 IL LAVORATORE INTERINALE • E’ assuntodall’agenzia di lavoro interinale ma lavora per l’impresautilizzatrice: chi lo devetutelare? • Gli oneri di sicurezza sono a carico di entrambe le Società: • l’agenzia di lavoro interinale deve fornirgli una formazione di base • l’impresa utilizzatrice deve completarla con le informazioni sui propri rischi specifici e con le relative prescrizioni, consegnargli eventuali dispositivi di protezione, curare la sorveglianza sanitaria.

  21. LEZIONE 1 OBBLIGHI DEI LAVORATORI Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

  22. OBBLIGHI DEI LAVORATORI • Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le • sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; • Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

  23. LEZIONE 1 • OBBLIGHI DEI LAVORATORI • Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; • Segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;

  24. LEZIONE 1 • OBBLIGHI DEI LAVORATORI • Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i • dispositivi di sicurezza o di segnalazione o controllo; • Sottoporsi ai controlli sanitari; • Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento; • Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

  25. LEZIONE 1 DIRITTI – DOVERI DEI LAVORATORI Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro - su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni – partecipando in modo attivo alla in-formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, dai dirigenti e preposti, segnalando le deficienze dei dispositivi di sicurezza (Art. 20 comma 1 T.U.) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, mettendo al sicuro sé ed i colleghi, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza (art. 44 comma 2 T.U.)

  26. LEZIONE 1 SANZIONI PER IL LAVORATORE (art. 59 T.U.) • In caso di: • violazioni delle disposizioni aziendali di sicurezza • uso improprio di macchinari ed attrezzature • mancata segnalazione di anomalieil T.U. prevede quali sanzioni a carico del lavoratore: • arresto fino ad 1 mese • ammenda da 200 a 600 €

  27. LEZIONE 1 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI • Ogni lavoratore deve ricevere sufficiente ed adeguata informazioni in materia di salute e sicurezza: • rischi per la salute e sicurezza sul lavoro • misure di protezione e prevenzione adottate • normativa di sicurezza e le disposizioni aziendali La formazione comprende anche l’addestramento che viene effettuata da persona esperta nel posto di lavoro

  28. LEZIONE 1 IL D.LGS. 81/08 Formazione Informazione ed Addestramento Azioni volte ad ottenere la conoscenza, la comprensione dei pericoli presenti sul luogo di lavoro e la condivisione sulle modalità adottate per minimizzare i rischi. L’addestramento è rappresentato dalle azioni intraprese dai Dirigenti e dai Preposti volte ad istruire i Lavoratori sull’uso delle macchine e sulle procedure lavorative adottate per minimizzare i rischi.

  29. LEZIONE 1 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO • Strumenti indispensabili per: • Aumentare il livello di sicurezza • Attivare una partecipazione reale del lavoratore • Effettuare una corretta valutazione dei rischi • Tutti gli interventi di informazione e formazione devono • essere effettuati in orario di lavoro e senza oneri • economici per i lavoratori

  30. LEZIONE 1 INFORMARE fornire notizie utili o funzionali allo svolgimento di una determinata attività FORMARE fornire i requisiti necessari per svolgerla.

  31. LEZIONE 1 • QUANDO SI DEVE FARE INFORMAZIONE, FORMAZIONE • E ADDESTRAMENTO • All’assunzione • Al trasferimento o cambiamento di mansione • All’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di • nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi • Periodicamente e/o ogni qualvolta che si constata una riduzione • dell’attenzione alle norme di sicurezza da parte dei lavoratori

  32. LEZIONE 1 • CHI PUÒ FARE INFORMAZIONE, FORMAZIONE E • ADDESTRAMENTO • Datore di lavoro, dirigenti e preposti • Personale dipendente con adeguate capacità • Responsabile del S.P.P. • Medico competente • Consulenti esterni (fornitori, liberi professionisti, istituzioni, ecc.)

  33. LEZIONE 1

  34. LEZIONE 1 SINTESI

  35. LEZIONE 1 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.) E' l'insieme delle persone e dei sistemi finalizzato all'attività di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi nell'azienda. Il servizio di prevenzione e protezione può essere interno all'azienda, con l'eventuale ausilio di consulenze esterne, o essere interamente affidato ad una struttura esterna. In alcuni casi può essere lo stesso datore di lavoro a svolgere in prima persona tali compiti. In ogni caso il datore di lavoro non è mai liberato dalle proprie responsabilità.

  36. LEZIONE 1 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.) Il servizio di prevenzione e protezione supporta il datore di lavoro negli adempimenti in materia di salute e sicurezza, nella valutazione dei rischi e nell'indicazione delle misure di prevenzione. Propone il programma per l'informazione e la formazione dei lavoratori.

  37. LEZIONE 1 PREVENZIONE (art. 2 c. 1 lett. n) (art. 2 c. 1 lett. n) Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l del lavoro, l’esperienza e esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e salute della popolazione e dell’ integrità dell’ambiente esterno

  38. LEZIONE 1 PROTEZIONE la protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata a un determinato evento dannoso

  39. LEZIONE 1 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.) Il servizio prevenzione e protezione è costituito da soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP)

  40. LEZIONE 1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) persona, interna o esterna all’azienda, in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, designata dal Datore di Lavoro (a cui risponde) per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

  41. LEZIONE 1 FUNZIONI DEL RSPP • Elabora il Doumento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ed il Piano d’Emergenza • Propone nuove misure di sicurezza • Elabora piani di formazione • Indice le Riunioni periodiche • Aggiorna il D.V.R. • Coordina gli appaltatori e redige il Documento Unico di valutazione delle Interferenze (DUVRI) • Valuta e sceglie nuove attrezzature d’emergenza

  42. LEZIONE 1 CARATTERISTICHE DEL RSPP • Deve avere un curriculum adeguato e deve aver frequentato corsi di specializzazione e di aggiornamento in base al D.Lgs.195/03 • Non è necessariamente un tecnico • Deve avere capacità organizzative • Può avere supporti esterni • Deve dare ed ottenere la collaborazione di tutti • È dotato di capacità ed attitudini adeguate, valutate a discrezione del datore di lavoro che è responsabile della sua scelta ( c.d. culpa in eligendo

  43. LEZIONE 1 L’INCARICO DI RSPP Prima del T.U.: Il datore di lavoro comunicava all'ispettorato del lavoro e alle Asl il nominativo della persona designata come RSPP (interno ovvero esterno all'azienda) Ora, con il T.U.: Il datore di lavoro indica il nominativo sul DVR, compresi gli attestati ed il curriculum

  44. LEZIONE 1 Competenze degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) • Effettuano e coordinano la gestione delle esercitazioni per le emergenze e le • Evacuazioni; • Effettuano le attività tecniche e di informazione e formazione interne, proposte dal Responsabile del Servizio; • Elaborano le procedure e le istruzione operative per l’attuazione delle norme, • nell’ambito del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

  45. LEZIONE 1 LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE • PER LE AZIENDE CON PIÙ DI 15 LAVORATORI IL DL DEVE INDIRE ALMENTO UNA VOLTA ALL’ANNO UNA RIUNIONE DOVE DEVONO PRESENZIARE LE EGUENTI FIGURE: • DL O SUO RAPPRESENTANTE • RSPP • MEDICO COMPETENTE • RLS

  46. LEZIONE 1 LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE • DURANTE TALE RIUNIONE SI DEVONO ANALIZZARE (ALMENO) I SEGUENTI ARGOMENTI: • DVR • ANDAMENTO INFORTUNI, MALATTIE • PROFESSIONALI E SORVEGLIANZA SANITARIA • SCELTA, CARATTERISTICHE, EFFICACIA DPI • PIANO O PROGRAMMA INFORMAZIONE E FORMAZIONE

  47. LEZIONE 1 IL SPP SI INTERFACCIA CON... • Datore di lavoro • Medico competente • Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) • Consulenti esterni

  48. LEZIONE 1 MEDICO COMPETENTE (M.C.) (DEFINIZIONE) medico in possesso di specifici titoli e requisiti formativi/professionali, che collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti.

  49. LEZIONE 1 MEDICO COMPETENTE (M.C.) Deve essere uno specialista in medicina del lavoro o possedere un titolo professionale equivalente, previsto dalla legge (art.2). Partecipa alla valutazione del rischio ed alla redazione del "documento di valutazione dei rischi" nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria per i lavoratori.

  50. LEZIONE 1 ATTIVITA’ DEL MEDICO COMPETENTE • esamina i luoghi di lavoro • analizza i rischi lavorativi • visita il lavoratore • (eventualmente) richiede accertamenti specialistici • illustra al lavoratore le proprie conclusioni • spiega il significato degli esami • mantiene il segreto professionale

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