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Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. ONU13 dicembre 2006 New York. Resolution adopted by the General Assembly Sixty-first session A/RES/61/106.

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Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

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Presentation Transcript


  1. Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ONU13 dicembre 2006 New York • Resolution adopted by the General Assembly • Sixty-first session • A/RES/61/106

  2. La Convenzione rappresenta uno strumento condiviso dalla comunità internazionale,che definisce valori e obiettivi per ampliare il grado di inclusione sociale delle persone con disabilità • Centralità della persona • Sviluppo integrale di ciascun soggetto • Diritto a preservare la propria identità

  3. 50 articoli più un protocollo opzionale di 18 articoli Il concetto di disabilità non indica più, come in passato, un assoluto della persona, ma riguarda il rapporto tra la persona e il suo ambiente di riferimento

  4. PREAMBOLO Nel preambolo della Convenzione si richiamano i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana

  5. La Convenzione, molto articolata e fruibile, contiene 50 articoli più un protocollo opzionale di 18 articoli (applicativo) Riconosce l’importanza dell’accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali

  6. Alcuni punti chiave

  7. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: per “comunicazione” si intendono le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dell’informazione e della comunicazione accessibili per “linguaggio” si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale

  8. Articolo 3Principi generali I principi della presente Convenzione sono: • il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone; • la non discriminazione; • la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società; • il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa; • la parità di opportunità; • l’accessibilità; • la parità tra uomini e donne; • il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

  9. Articolo 6Donne con disabilità Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple

  10. Articolo 9Accessibilità Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire…, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali

  11. Articolo 19Vita indipendente ed inclusione nella società • …le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza • … abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno • …i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni

  12. Articolo 21Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione …garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza, accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità, alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta

  13. Articolo 24Educazione • …siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione • … agevolare l’apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, delle capacità di orientamento e di mobilità • … agevolare l’apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell’identità linguistica della comunità dei sordi

  14. Articolo 30Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi

  15. Analisi dei termini linguistici utilizzati e loro ricorrenza • Il termine accessibilità ricorre per 9 volte • Il termine integrazione ricorre per 3 volte • Il termine reintegrazione ricorre per 3 volte • Il termine inclusione ricorre per 3 volte • Il termine identità ricorre 3 volte Niente persone disabili ma persone con disabilità (persons with disabilities)

  16. “Accomodamento ragionevole” Si utilizza questo il termine per significare “…le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”

  17. RATIFICA La Convenzione è stata ratificata con Legge delle Stato 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

  18. Inclusione “Percorrere le strade dell’inclusione sociale significa sostanzialmente porre la questione della disabilità nella dimensione sociale del diritto di cittadinanza, perché riguarda tutti coloro che partecipano alla vita sociale all’interno di un determinato contesto: includere vuol dire offrire l’opportunità di essere cittadini a tutti gli effetti” Citazione dalla home page dell’Associazione “Radici nel fiume”: http://www.radicinelfiume.it/equosolidale.php/p-4x41x360/Inclusione-sociale.htm

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