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Parte I L’evoluzione del diritto nell’antichità

Anno Accademico 2013 / 14 P.A.S. - Percorso Abilitante Speciale Classe di Concorso A019 - Discipline Giuridiche ed Economiche Professoressa Lara Trucco La Costituzione – Diritti e Principi fondamentali Francesca Ghiorzo. Parte I L’evoluzione del diritto nell’antichità.

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  1. Anno Accademico 2013 / 14P.A.S. - Percorso Abilitante SpecialeClasse di Concorso A019 - Discipline Giuridiche ed Economiche Professoressa Lara Trucco La Costituzione – Diritti e Principi fondamentali Francesca Ghiorzo

  2. Parte IL’evoluzione del diritto nell’antichità • Nelmondoprimitivo non esistonoStati, bensìvillaggi e tribù. • Controversierisoltedal capo-tribù: dirittoconsuetudinario (tradizioneorale) => Tuteladeidirittidellepersone non garantita. • Prime forme di Stato => Evoluzione del diritto: compito di formulareedapplicare le regoleaffidatoall’autoritàsuprema (es. faraone).

  3. Parte IL’evoluzione del diritto nell’antichità I Babilonesi=> Passaggiodallenormeconsuetudinarie a quellescritte : Codice di Hammurabi (XVIII secoloa.C.) • norme di diritto civile; • norme di diritto pubblico; • norme di diritto penale (legge del taglione).

  4. Parte IL’evoluzione del diritto nell’antichità La Greciaantica. • La legislazione di Dracone(Atene, VII secolo a.C.): abolizione della vendetta privata ed introduzione del processo pubblico. • La Costituzione di Clistene(Atene, 508 a.C.): il governo affidato a nove arconti (scelti per sorteggio da una lista di candidati), il potere legislativo e giudiziario riservati all’ecclesia (assemblea popolare di tutti i cittadini). • La Costituzione di Licurgo(Sparta, VIII secolo a.C.): divisione dei poteri fra apella (assemblea popolare che approva le leggi), gherusia (organo che giudica i reati), efori (cittadini che controllano l’applicazione delle leggi).

  5. Parte IL’evoluzione del diritto nell’antichità I Romani. • Le Leggi delle XII Tavole (VI secolo a.C.): simili al codice di Hammurabi. • Il Corpus iuriscivilis dell’imperatore Giustiniano (VI secolo d.C.), raccoglie tutte le norme del diritto civile e si divide in: • Istituzioni (giuristi classici). • Digesto (giurisprudenza e fonti). • Codice Giustinianeo (costituzioni imperiali). • Novelle (leggi emesse dopo la pubblicazione del codice).

  6. Parte IL’evoluzione del diritto nell’antichità Il periodomedioevale. • L’Editto di Rotari(dell’omonimo re longobardo, nel 643): una minore crudeltà rispetto al diritto penale precedente => evoluzione del sistemagiuridicogenerale. • Il Diritto Feudale (prevalgonole consuetudini, fino all’ anno Mille): regola i rapporti fra i signori e i contadini, regolamenta la proprietà immobiliare. Il sovrano riunisce ogni anno la Dieta: • vi partecipano tutti i nobili; • emana i capitolari, leggi volte a regolare le questioni giuridiche di maggiore rilevanza.

  7. Parte IL’evoluzione del diritto nell’antichità Il periodomedioevale. • Gli Statuti delle Arti (adottati dai Comuni a partire dall’anno Mille): regolamentano l’attività degli artigiani e dei mercanti. • La Magna Charta(Giovanni Senza Terra, Inghilterra, 1215): il primo documento fondamentale per il riconoscimento universale dei diritti dei cittadini, elenca specifiche libertà che il potere sovrano si impegna a rispettare.

  8. Parte IL’evoluzione del diritto nell’antichità Il periodomoderno. • Le monarchie assolute di Francia, Spagna ed Inghilterra: (dal XV secolo): il potere normativo è completamente nelle mani del re. • La Costituzione Americana (1787) e la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino (Rivoluzione francese, 1789): danno valore oggettivo ed universale ai diritti fondamentali dell’uomo, quali l’eguaglianza, la proprietà, la libertà di pensiero e di riunione. • La codificazione (dal XVIII secolo): i codici sono testi in cui vengono raccolte in modo organico le norme che disciplinano una determinata materia (es. Codice Civile Napoleonico (1804) => primo Codice Italiano (1865) => Codice Italiano tuttora vigente (1942)).

  9. Parte IL’evoluzione del diritto nell’antichità Il periodomoderno. Nelperiodocompresofrail 1820 e il 1848, in seguitoaimotirivoluzionari, moltisovranieuropeiconcedonoailorosudditigliStatuti, le cosiddetteCostituzioniLiberali: • flessibili: possono essere modificate per mezzo di leggi ordinarie; • brevi: riconoscono al popolo poche libertà e pochi diritti, lasciano la partecipazione alla vita politica esclusivamente ai nobili e alle persone più ricche; • concesse dall’alto: un dono fatto dal sovrano ai sudditi. Statuto Albertino (Regno di Piemonte e Sardegna, 1848) => esteso a tutta l’Italia dopo l’unificazione (1861).

  10. Parte IL’evoluzione del diritto nell’antichità Il periodomoderno. Le Costituzionidemocratiche: • popolari: redatte da assemblee costituenti liberamente elette dal popolo; • rigide: il loro cambiamento non si attua attraverso leggi ordinarie, bensì con il ricorso ad una complessa procedura di revisione costituzionale; • lunghe: dedicano ampio spazio ai diritti dei cittadini. Costituzione Italiana (1948)

  11. Parte IILo Stato Definizione: Lo Stato può essere definito come l’ente sociale che si forma quando un popolo, su un determinato territorio, si organizza giuridicamente e si sottopone all’autorità di un potere centrale. Sotto l’aspetto giuridico: • Stato Comunità:organizzazione costituita da un popolo stanziato su un territorio e sottoposto ad un’autorità centrale; • Stato Apparato: insieme di organi che esercitano un potere di supremazia sui cittadini (Stato come persona giuridica).

  12. Parte IILo Stato Processo di formazione dello Stato: • primario => senza modificare o estinguere altri Stati (monarchie assolute del XV e XVI secolo); • secondario => con modificazione o estinzione di uno o più Stati preesistenti (Repubblica Federale Tedesca). Trattato di Westfalia del 1648: nascita dello Stato moderno • finisce l’egemonia imperiale in Europa, nascono enti indipendenti ed autonomi; • non esiste alcun potere superiore a quello dello Stato; • i diversi ordinamenti statali sono fra di loro indipendenti.

  13. Parte IILo Stato I caratteri dello Stato moderno => lo Stato è: • un ente originario: deriva la sua esistenza e la sua legittimazione solo da se stesso; • un ente indipendente: non è subordinato ad altri ordinamenti; • un’organizzazione territoriale: esercita i propri poteri in un preciso ambito geografico; • un ordinamento politico a fini generali: è finalizzato a soddisfare gli interessi della collettività ; • un ente rappresentativo: opera in nome dei propri cittadini, pur non rappresentandoli tutti (scelte e orientamenti sono attuati da organi rappresentativi di una maggioranza); • un ente necessario: l’appartenenza ad uno Stato non dipende dalla volontà dei singoli, ma da quella dello Stato, manifestata attraverso le leggi.

  14. Parte IILo Stato Gli elementi costitutivi di uno stato sono tre: • un popolo; • un territorio; • la sovranità;

  15. Parte IILo Stato Popolo, cittadinanza, popolazione: • il popolo è l’insieme dei cittadini, cioè delle persone legate allo Stato dal rapporto di cittadinanza; • la cittadinanza è una condizione giuridica da cui deriva la titolarità dei diritti e dei doveri propri dei cittadini; • la popolazione è l’insieme delle persone, cittadine e non, che in un determinato momento vivono sul territorio dello Stato (concetto statistico, da non confondere quello di popolo);

  16. Parte IILo Stato Il concetto di nazione: • identifica un insieme di persone accomunate dalla stessa nazionalità (origini storiche, lingua, tradizioni, cultura): • in uno Stato possono convivere persone di nazionalità diverse; • persone della stessa nazionalità possono vivere in Stati separati.

  17. Parte IILo Stato Per adozione di un minore da padre e/o madre italiani Come diventa cittadini italiani: • Per naturalizzazione: • il cittadino di uno Stato dell’UE che risieda in Italia da 4 anni • l’extracomunitario che vi risieda da 10 • per concessione del Presidente della Repubblica. • Per nascita: • iussanguinis; • ius soli (pochi casi: figli di sconosciuti o apolidi) Per matrimonio: lo/a straniero/a o l’apolide che sposa un/a cittadino/a italiano/a purché risieda in Italia da almeno 6 mesi o dopo 3 anni dal matrimonio • Per elezione: • lo straniero nato in Italia, se risiede legalmente fino ai 18 anni e dichiara, entro l’anno successivo, di voler acquisire la cittadinanza italiana; • il discendente di cittadini italiani per nascita, se ricorre una delle condizioni previste dalla legge (es. assunzione nel pubblico impiego)

  18. Parte IILo Stato Il territorio di uno Stato: • è la porzione di terra delimitata dai confini, su cui lo Stato esercita la propria autorità): • i confini possono essere naturali (un fiume) o artificiali (da accordi con altri Stati); • se uno Stato confina con il mare, il suo territorio comprende parte di esso (in Italia il limite delle acque territoriali è pari a dodici miglia marine).

  19. Parte IILo Stato Il territorio di uno Stato comprende: • il sottosuolo fino alla profondità che corrisponde alla possibilità di utilizzo economico delle risorse sotterranee; • lo spazio aereo fino al limite dell’atmosfera terrestre; • le navi e gli aerei militari; • le navi e gli aerei civili quando non si trovino in zona soggetta alla sovranità di altri Stati; • le sedi delle rappresentanze diplomatiche (immunità territoriale).

  20. Parte IILo Stato La sovranità di uno Stato: • lo Stato esercita un potere assoluto nei confronti dei cittadini, obbligandoli, mediante la minaccia di sanzioni, a rispettarne le norme. Questo potere prende il nome di sovranità. • Esistono limitazioni alla sovranità dello Stato, che derivano da: • le sue stesse norme (Costituzione e leggi) • l’appartenenza a organizzazioni internazionali (es. UE) ed impegno a rispettarne le regole. • Nessuno può punire lo Stato che non rispetta tali regole: ogni Stato è indipendente e non esistono entità ad esso sovraordinate.

  21. Parte IILo Stato In base al principio di sovranità lo Stato è titolare del monopolio della forza, per imporre ai cittadini le proprie leggi. • La sovranità dello Stato si manifesta attraverso l’esercizio dei seguenti poteri: • potere esecutivo: • applicare leggi; • spetta al Governo. • potere legislativo: • emanare le leggi; • spetta al Parlamento. • Potere giudiziario: • punire chi non osserva le leggi; • risolve le controversie fra cittadini; • spetta alla Magistratura.

  22. Parte IIILe Forme di Stato La forma di Stato è l’insieme delle norme che regolano i rapporti fra gli organi che detengono i poteri dello Stato e la collettività dei cittadini. Le forme di Stato si prestano ad una classificazione di tipo storico, che si articola in: • Stato assoluto; • Stato liberale; • Stato socialista; • Stato totalitario; • Stato democratico sociale.

  23. Parte IIILe Forme di Stato Lo Stato assoluto (tra il XV e il XVI secolo in Spagna, Francia, Inghilterra) si identifica nel sovrano, che è titolare esclusivo dei poteri. I cittadini sono semplici sudditi privi di diritti politici e soggetti all’autorità senza limiti del sovrano. • Tutti i poteri statali si concentrano nella persona del sovrano. • Il re: • emana le leggi; • nomina i giudici; • comanda l’esercito; • impone le tasse; • conia moneta.

  24. Parte IIILe Forme di Stato I caratteri dello Stato assoluto: • la presenza di un apparato amministrativo e burocratico di funzionari (cura soprattutto le finanze pubbliche); • la esistenza di un esercito permanente (sudditi ma, soprattutto, mercenari); • lacontinuità della Corona (successione al trono); • il monopolio della giustizia (le corti del re); • il concetto di Stato patrimoniale, ovvero popolo e territorio visti come patrimonio del re tributi usati per mantenere la corte del re e finanziare le sue opere monumentali.

  25. Parte IIILe Forme di Stato L’assolutismo illuminato (tardo Settecento): Stato di polizia (da politeia, comunità) NON poliziesco. • Distinzione fra Stato e Sovrano: • il re è subordinato allo Stato; • patrimonio regio e patrimonio statale sono due entità distinte: • il re non può vendere beni dello Stato; • i tributi non pagano più le spese della corte, ma alimentano un fondo patrimoniale pubblico; • il re deve assicurare il benessere della comunità, ovvero servizi quali • sanità; • commercio; • economia.

  26. Parte IIILe Forme di Stato Lo Stato liberale nasce in seguito alle rivoluzioni borghesi del XVIII secolo: Rivoluzione americana (1776) Rivoluzione francese (1789) • Caratteristiche di questa forma di Stato: • riconoscimento delle libertà dei cittadini (personale, di manifestazione del pensiero, religiosa, etc.); • riconoscimento della libertà economica, ovvero: • libertà di intraprendere attività di impresa senza limiti e controlli da parte dello Stato; • diritto assoluto alla proprietà privata.

  27. Parte IIILe Forme di Stato • Caratteristiche di questa forma di Stato: • riconoscimento ai cittadini di una Costituzione scritta; • riconoscimento ai cittadini della facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria in caso di violazione dei propri diritti (nascitadello Stato di diritto); • principio della sovranità popolare (sovranità appartiene al popolo); • principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; • divisione dei poteri statali (Montesquieu): • Potere legislativo Parlamento • Potere esecutivo Governo • Potere giudiziario Magistratura

  28. Parte IIILe Forme di Stato • La crisi dello Stato liberale: • riconosce la sovranità popolare, ma esclude la maggior parte dei cittadini dal diritto di voto riservato a nobili, clero, ricchi; • è uno Stato elitario, diretto da una minoranza: la borghesia • l’accesso alle posizioni di privilegio non è ereditario ma libero, perché legato all’appartenenza alla borghesia, cui tutti potevano accedere, in linea di principio; • va in crisi dopo la Prima Guerra Mondiale (1914-1918) per l’incapacità di fronteggiare le richieste della classe operaia formatasi dopo la Rivoluzione industriale.

  29. Parte IIILe Forme di Stato • Le rivendicazione degli operai vs l’ideologia liberale: • Libertà individuali Ideali di giustizia sociale • Proprietà privata Idea di ingiustizia delle accumulazioni private • Sistema Elitario Partecipazione al potere della classe operaia Stato socialista • Crisi dello Stato liberale Stato totalitario Stato democratico

  30. Parte IIILe Forme di Stato • Lo Stato socialista. Si afferma in Russia dopo la Rivoluzione dei Bolscevichi (corrente estremista del Partito Socialdemocratico Russo) nel 1917: • nell’ottobre 1917 i Bolscevichi assaltano il Palazzo d’Inverno a San Pietroburgo; • i Soviet (consigli di operai e soldati) prendono il potere ed emanano i primi decreti rivoluzionari; • il Consiglio dei Commissari del Popolo, guidato da Lenin, assume le funzioni di governo.

  31. Parte IIILe Forme di Stato • Lo Stato socialista si caratterizza per l’abolizione della proprietà privata e l’introduzione del principio di proprietà statale dei mezzi di produzione. • Sistema economico collettivista: • decreto sulla terra con abolizione della proprietà privata: • i terreni diventano di proprietà dello Stato, a disposizione dei contadini che vogliono coltivarli; • nazionalizzazione delle banche; • controllo da parte dei Soviet di tutte le imprese con più di cinque dipendenti.

  32. Parte IIILe Forme di Stato • Sistema economico collettivista: • pianificazione dell’andamento economico: • piani quinquennali; • partito unico al governo: • libertà individuali sacrificate in nome dell’interesse comune; • totalitarismo; • repressione delle manifestazioni di dissidenza, epurazioni di massa: purghe staliniane, gulag siberiani, venti milioni di vittime fra dirigenti del Partito Comunista Russo, dirigenti sindacali, intellettuali e gente comune (Stalin, 1879-1953).

  33. Parte IIILe Forme di Stato • La crisi dello Stato socialista. Nomina di Michail Gorbaciov a Segretario Generale del Partito Comunista Sovietico (1985): • avvio del processo di perestrojka: • attenuazione del carattere collettivistico dell’economia; • affermazione del principio della separazione dei poteri; • maggiore riconoscimento al ruolo del Parlamento. • conseguenze della riforma: crollo del sistema socialista in Europa (Unione Sovietica, Repubblica Democratica Tedesca, Polonia, Ungheria…); • oggi siffatto sistema sopravvive in Cina, Cuba, Corea del Nord e Vietnam.

  34. Parte IIILe Forme di Stato • Lo Stato totalitario. Si caratterizza per la presenza di un regime che controlla ogni potere statale e di un’ideologia esclusiva, che aspira al dominio totale di ogni ambito della società: • dittatura (dictatura, regime di pieni poteri) basata sull’uso (o abuso) della forza da parte di chi impone il proprio dominio sulla società; • convinzione dell’inferiorità delle masse: • Italia: Benito Mussolini, Fascismo, Germania: Adolf Hitler, Nazionalsocialismo; • Spagna: Francisco Franco, fino al 1975; Portogallo: Salazar e Caetano, fino al 1974. • Argentina: Vileda, fino al 1981, Cile: Pinochet, fino al 1988; • Oggi: Corea del Nord (Kim Jong-un), Siria (Bassaral-Asad)

  35. Parte IIILe Forme di Stato • Le cause dei totalitarismi: • la crisi economica dopo la Prima Guerra Mondiale, con elevate inflazione e disoccupazione; • il conseguente malcontento popolare: scioperi, occupazioni; • il sentimento di permanente insicurezza della maggioranza della popolazione: timore per il futuro; • l’incapacità dei Governi di gestire la crisi.

  36. Parte IIILe Forme di Stato Le cause dei totalitarismi (continua). Ascesa di movimenti che promettevano di riportare ordine sociale anche con l’uso della forza e benessere economico attraverso interventi pubblici.

  37. Parte IIILe Forme di Stato Lo Stato totalitario. Obiettivo: il consenso politico, ovvero la completa accettazione da parte delle masse degli ideali e degli obiettivi propri del potere. Strumenti: : scuola, spettacoli, cultura, sport: il terrore: repressione violenta di ogni forma di dissenso. la propaganda ideologica Messaggio: gli Stati sopravvivono solo se guidati da una elite politica consapevole degli interessi nazionali, per cui è necessario affidarsi completamente alla guida del capo, assumendo un atteggiamento di totale obbedienza e sottomissione.

  38. Parte IIILe Forme di Stato • Lo Stato totalitario. La concentrazione dei poteri: • concentrazione nella persona del “capo” dei poteri e di tutte le funzioni pubbliche (polizia ed esercito in primis, economia, finanze, settore giudiziario e amministrativo); • eliminazione delle libere elezioni; • drastica limitazione delle libertà dei cittadini; • persecuzioni di fasce di popolazione ostili o non integrate: • campi di sterminio nazisti; • gulag staliniani; • confino per gli oppositori al fascismo.

  39. Parte IIILe Forme di Stato • Lo Stato democratico. Si afferma nel XX secolo, dopo l’esperienza dei totalitarismi e due Guerre Mondiali. • Lo Stato democratico è fondato sul valore della democrazia, quindi sul riconoscimento della volontà popolare: • fa suoi i principi dello Stato liberale, ma non ne condivide il carattere elitario, pertanto: • tutti i cittadini partecipano alla vita pubblica; • tutti i cittadini beneficiano dei diritti fondamentali, in particolare libertà e uguaglianza; • privilegia un sistema ad economia mista: • iniziativa privata + controllo e programmazione statale; • dal punto di vista sociale tende ad aiutare le categorie più deboli: • riduce discriminazioni economiche e sociali.

  40. Parte IILo Stato • I caratteri dello Stato democratico IL SUFFRAGIO UNIVERSALE: diritto di voto per tutti i cittadini e le cittadine maggiorenni. IL PLURALISMO POLITICO: tutti i cittadini possono esprimere liberamente le proprie opinioni ed organizzarsi in partiti politici. LA LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO.

  41. Parte IILo Stato LA LIBERTA’ DI STAMPA. • I caratteri dello Stato democratico • (continua) LA PRESENZA DI UNO STATO DI DIRITTO. LA LIBERTA’ DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE. IL PRINCIPIO DI MAGGIORANZA.

  42. Parte IIILe Forme di Stato • Lo Stato democratico. Il principio della sovranità popolare. • La sovranità popolare può essere esercitata in due modi: • la forma indiretta, attraverso l’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento e nelle assemblee degli enti locali; • la forma diretta, partecipando direttamente alle decisioni, attraverso il • REFERENDUM COSTITUZIONALE per confermare (se necessario) una modifica apportata alla Costituzione. ABROGATIVO per abrogare, del tutto o in parte, una legge. CONSULTAZIONI LOCALI che non hanno effetto giuridico immediato, ma servono per orientare l’operato degli amministratori.

  43. Parte IIILe Forme di Stato Principi dello Stato Democratico: Principio di legalità Principio di costituzionalità Tutti gli atti dello Stato devono essere conformi alla legge: garanzia rispetto al potere esecutivo e giudiziario, ma non rispetto allo stesso potere legislativo; la legge può assumere qualsiasi contenuto, perché il legislatore è onnipotente, quindi può commettere abusi. Anche il legislatore è vincolato al rispetto del diritto, in particolare delle norme giuridiche contenute nella Costituzione, che deve essere rigida, cioè modificabile con un procedimento aggravato rispetto a quello legislativo ordinario.

  44. Parte IIILe Forme di Stato In relazione alla modalità con cui lo Stato esercita il potere sovrano sul proprio territorio si distinguono: • Stato accentrato o unitario; • Stato federale; • Stato regionale.

  45. Parte IIILe Forme di Stato Nello Stato accentrato il potere statale compete a organi centrali, che hanno sede nella capitale e amministrano le funzioni pubbliche su tutto il territorio nazionale. Lo Stato federale è formato da più Stati, dotati di un’autonoma sovranità sul proprio territorio, ma accomunati da uno stesso governo centrale in relazione a determinati poteri, quali la politica estera e la difesa. Storicamente il federalismo si esprime con la nascita delle confederazioni di Stati: • Stati Uniti (1777-1787); • Svizzera (1815-1848); • Germania (1815-1867).

  46. Parte IIILe Forme di Stato • Lo Stato federale si caratterizza per: • esistenza di un ordinamento statale federale, fondato su una Costituzione scritta e rigida, e di una pluralità di enti politici territoriali; • Stati membri negli Stati Uniti; • Cantoni in Svizzera; • Länder in Germania; • ripartizione di competenze fra Stato centrale e Stati membri, regolamentata dalla Costituzione; • esistenza di un Parlamento bicamerale, con una Camera rappresentativa del corpo elettorale nazionale e una degli Stati membri: • Senato negli USA; • Consiglio degli Stati in Svizzera; • Consiglio federale in Germania.

  47. Parte IILo Stato • PROCESSO DI TIPO FEDERATIVO NEGLI STATI UNITI Conflitto dal 1775 al 1783. Nella metà del Settecento le colonie inglesi sull’Atlantico si ribellano alle pretese del Parlamento di Londra di legiferare anche per loro. Nasce una Confederazione basata su un patto di alleanza fra le ex-colonie che dà vita agli Stati Uniti d’America. Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1776. Costituzione del 1787: gli Stati membri si associano in uno Stato federale.

  48. Parte IIILe Forme di Stato • Lo Stato regionale è uno Stato unitario, in cui si riconosce ampia autonomia agli enti locali (es. Italia, vedi articolo 5 della Costituzione). • Lo Stato regionale si caratterizza per: • riconoscimento nella Costituzione Statale dell’esistenza di enti territoriali autonomi, dotati di propri statuti approvati con legge dello Stato; • attribuzione alle Regioni, da parte dalla Costituzione, di competenze legislative e amministrative chiaramente individuate; • partecipazione delle Regioni ad alcune funzioni statali: presentare proposte di legge in Parlamento o richiedere referendum; • principio di sussidiarietà: i bisogni dei cittadini vengono soddisfatti dagli enti più vicini (Comuni) e, solo quando non è possibile, da Province e Regioni.

  49. Parte IIILe Forme di Stato • Il federalismo italiano: aumento dei compiti per gli enti locali: • federalismo fiscale (work in progress): effettiva autonomia di entrata e spesa degli enti locali attraverso tributi determinati autonomamente; • federalismo demaniale: vendita di beni dello Stato (spiagge, fiumi, laghi…) agli enti locali, al fine di una adeguata valorizzazione nell’interesse della comunità; • federalismo comunale (dal 2011): • possibilità di aumentare l’ addizionale IRPEF; • introduzione di un’ imposta municipale sugli immobili (IMU e, dal 2014, TASI) e tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (dal 2014 TARI); • introduzione della tassa di soggiorno.

  50. Parte IVLe Forme di Governo Lo Forma di Governo è l’insieme delle regole e delle modalità relative alla distribuzione del potere fra organi dello Stato. • FORME DI STATO • FORME DI GOVERNO RAPPORTI FRA GOVERNANTI E GOVERNATI. RAPPORTI FRA GLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO: Governo: potere esecutivo. Parlamento: potere legislativo. Magistratura: potere giudiziario.

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