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COORDINAMENTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE Manuale di orientamento alla previdenza complementare

Milano. COORDINAMENTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE Manuale di orientamento alla previdenza complementare. I fondi della FILCAMS. TERZIARIO, TURISMO CONFCOMMERCIO – CLERO – PORTIERATO – PULIZIE E VIGILANZA CONFCOMMERCIO DISTRIBUZIONE COOPERATIVA SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVA-COOP DI VIGILANZA

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COORDINAMENTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE Manuale di orientamento alla previdenza complementare

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Presentation Transcript


  1. Milano COORDINAMENTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE Manuale di orientamento alla previdenza complementare

  2. I fondi della FILCAMS • TERZIARIO, TURISMO CONFCOMMERCIO – CLERO – PORTIERATO – PULIZIE E VIGILANZA CONFCOMMERCIO • DISTRIBUZIONE COOPERATIVA • SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVA-COOP DI VIGILANZA • AZIENDE ASSOCIATE ALLA CONFAPI • TERZIARIO E TURISMO CONFESERCENTI – • TURISMO CONFINDUSTRIA - TERMALISMO • FARMACIE SPECIALI • ACCONCIATURA ED ESTETICA – PULIZIE ARTIGIANALI • STUDI PROFESSIONALI

  3. LE NORME CHE REGOLANO LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

  4. La legge e i decreti Decreto legislativo 124/93 Disciplina delle forme pensionistiche complementari Legge 335/95 Riforma del sistema pensionistico Decreto attuativo 703/96 Ministero del Tesoro Norme sugli investimenti Decreto attuativo 211/97 Ministero del Lavoro Norme su atti costitutivi, statuti, requisiti dei componenti degli organi, procedure per l’autorizzazione all’esercizio dei fondi pensione Decreto Legislativo 47 del 18 febbraio 2000 Nuove disposizioni fiscali e di deducibilità dei fondi pensione ( il contenuto è stato oggetto di chiarimenti e precisazioni nella Circolare n.29/E del 20 marzo 2000). Il regime fiscale così delineato è stato ulteriormente modificatodalD.lgs n.168/2001(chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 78/E del 6 agosto 2001). Legge 243/04 del 23 agosto Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatori Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005…

  5. Chi è interessato al i Decreto 252/05? • I lavoratori privati • I lavoratori parasubordinati/interinali e i collaboratori… • I lavoratori del pubblico impiego – solo dopo l’emanazione del Decreto legislativo di attuazione (TFS) e istituzione del fondo (ccnl) -

  6. Cosa dice il Decreto Legislativo 252/05 • Possibilità di trasferimento del tfr alle forme pensionistiche complementari (chiusi – aperti - fip – preesistenti – regionali); • l’adesione libera, individuale e volontaria; • misura della contribuzione del lavoratore libera (minimo stabilito dal ccnl); • equiparazione fondi: chiusi, aperti, fip; • Entro 6 mesi – dall’1.01.07 al 30.06.07 - • Principio del silenzio - assenso

  7. Tempi di attuazione del Decreto Legislativo 252/05… • Entro 31-12-06 – adeguamento degli statuti dei fondi • Campagna informativa da parte del Ministero e rafforzamento della vigilanza (17 ML/2007) • Decorrenza semestre 1-1-2007 • Informazione da parte dell’azienda per tutti i dipendenti e al 5° mese solo per chi non ha espresso alcuna volontà;

  8. ... 252/05… Definizione di regole comuni tra tutte le forme pensionistiche complementari (vedi schemi unici COVIP) • Comparabilità dei costi • Trasparenza • Simulazione evoluzione individuale ed importo prestazione complementare • Autorizzazione COVIP per ogni fondo di previdenza

  9. ... 252/05… • Costituzione, presso INPS, di forme pensionistiche alle quali assicurare in via residuale le quote di TFR non altrimenti devolute – oggi FONDINPS -; • Possibilità di trasferimento individuale al fondo successivamente scelto, in ogni momento; • Trasferimento collettivo al fondo individuato tramite accordo aziendale successivo; • L’adesione al fondo tramite conferimento del solo tfr (esplicito o tacito) non comporta obbligo di contribuzione per azienda e lavoratore;

  10. ... 252/05… • L’adesione del lavoratore verso il fondo, con contribuzione individuale, comporta l’obbligo di contribuzione dell’azienda (se regolamentato dal ccnl); • Il datore di lavoro, pur in assenza di accordi collettivi, può decidere di contribuire alla forma pensionistica scelta dal lavoratore; • Non è più consentito contribuire contemporaneamente a più fondi, tranne per i lavoratori Part Time presso più aziende;

  11. ... 252/05… • Possibilità di suddividere la contribuzione su più linee di investimento (dopo la regolamentazione nello statuto del fondo); • Possibilità trasferimento di posizione ad un altro fondo dopo due anni di partecipazione, senza clausole limitative (max entro sei mesi); • Possibilità di proseguimento della contribuzione volontaria oltre il raggiungimento del limite di età pensionabile (con almeno 1 anno di contribuzione, alla data del pensionamento).

  12. Come devono adeguarsi i Fondi preesistenti?(ante 23.10.1992)… Devono adeguare: • Lo statuto (per ricevere adesioni tacite nella linea garantita); • La personalità giuridica (2 anni); • I modelli gestionali (3 anni), il patrimonio autonomo, gli investimenti immobiliari, l’erogazione delle rendite e i limiti agli investimenti; • Il conflitto di interesse (entro 5 anni);

  13. …(ante 23.10.1992)… • Diritto a nuova deducibilità (fino a € 5.164,00) dall’1.01.2007; • Possibilità di opzione per prestazioni pensionistiche maturate dall’1.01.2007 (rendita, capitale, cessazione, anticipazione); • Conferimento del TFR per i già iscritti a Fpp solo se a contribuzione definita; • Fpp a prestazione definita – solo per autonomi e professionisti-.

  14. LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA

  15. Le pensioni non sono più quelle di una volta... • Mio padre è andato in pensione con circa il 73% dell’ultima retribuzione; • Io andrò in pensione con una percentuale molto più bassa.

  16. Sistema previdenziale pubblico InpsLegge di riforma 335/95 Sistema a ripartizione Dai lavoratori attivi ai pensionati Ogni mese i versamenti dei lavoratori attivi alimentano le pensioni erogate. Calcolo retributivo Pensione = dopo 40 anni , 73% della media della retribuzione degli ultimi 10 anni. Calcolo contributivo – Legge 335/95 Pensione = rendimento del totale dei contributi versati in tutta la vita lavorativa

  17. Sistema a ripartizione e sistema a capitalizzazione. La pensione pubblica:il meccanismo della ripartizione Fondi pensione: la capitalizzazione individuale I contributi versati OGGI dal lavoratore servono a pagare le pensioni degli ATTUALI PENSIONATI!

  18. Parametri di rendimento legge 335/95 Il rendimento con il sistema contributivo si parametra con diverse percentuali, in base all’età ipotizzando il caso di un lavoratore che durante la vita lavorativa percepisca in media 15.000 euro all’anno per 35 anni. Corrisponderà un montante di 178.000 euro che alle diverse età garantiranno un importo mensile lordo diverso. Età Parametro Rateo mese 100% Pensione mensile lorda 57 4,720 100,00 647,00 58 4,860 102,97 666,19 59 5,006 106,06 686,21 60 5,163 109,39 707,73 61 5,334 113,01 731,17 62 5,514 116,82 755,84 63 5,706 120,89 782,16 64 5,911 125,23 810,26 65 6,136 130,00 841,10

  19. 1° Pilastro 2° Pilastro Il primo e il secondo pilastro + Anni di contribuzione 30 35 40 Età alla pensione 65 65 65 INPS Contributivo 52,83% 60,23% 67,26% Fondo Pensione Contributo + 21,4% + 24,8% + 28,3%

  20. COME E’ NATO FON.TE

  21. Come nasce il Fondo Pensione FON.TE. Il Fondo Pensione FON.TE. è stato istituito con l’ accordo del 29/11/1996 tra FILCAMS - CGIL FISASCAT - CISL UILTuCS - UIL CONFCOMMERCIO Con l’accordo collettivo nazionale del 22.1.99 tra le organizzazioni sindacali e FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA, FIAVET è stata formalizzata l’adesione a FON.TE. anche del settore turismo

  22. COME FUNZIONA FON.TE

  23. Gli organi a composizione bilaterale e paritetica La legge stabilisce che gli organi del Fondo Pensione debbano essere a composizione bilaterale e paritetica (sono previsti sia rappresentanti dei lavoratori iscritti sia rappresentanti delle Imprese in eguale numero). Assemblea dei delegati (60 componenti) ELEGGE Collegio dei Revisori contabili (4 componenti eff. +2supplenti) Consiglio di Amministrazione (18 componenti ) Presidente Vice Presidente

  24. …e i poteri dell’Assemblea • I componenti dell’assemblea sono in carica 5 anni e per non più di due mandati; • Approvano il bilancio; • Revocano la nomina degli Amministratori e dei Sindaci; • Deliberano sulla scelta della società incaricata della revisione del bilancio e sull’azione di responsabilità; • …

  25. Organismi di controllo • Commissione di vigilanza (Min. del Lavoro) • Comitato dei garanti • Revisore dei conti • Soc. di certificazione del bilancio Organi di controllo

  26. CHI PUO’ ADERIRE A FON.TE

  27. A chi è rivolto il Fondo Pensione FON.TE. Ai lavoratori dipendenti da aziende del commercio, del turismo e dei servizi e dei settori affini (vigilanza privata e imprese di pulimento) • assunti a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale) • assunti a tempo determinato ( la cui attività lavorativa abbia durata • complessivamente non inferiore a tre mesi nell’anno) • ai lavoratori con contratto di apprendistato (ove previsto nei ccnl, • attualmente nel commercio non vi è l’obbligo contrattuale, ma la facoltà); • i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore – se lo statuto del fondo lo prevede-

  28. Schema riassuntivo dei contributi Contributo Azienda Contributo lavoratore Contributo TFR CONTO INDIVIDUALE

  29. Il contributo dell’Azienda

  30. Il contributo del lavoratore Il contributo può essere variato entro il 30 settembre. La richiesta di variazione della contribuzione deve essere presentata all’Azienda entro il 30 settembre di ciascun anno. La richiesta avrà effetto a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo. La variazione dell'aliquota dovrà essere comunicata dall‘Azienda a FON.TE. tramite il service amministrativo Previnet S.p.A. Accordi diversi tra lavoratore e azienda vengono accolti dal fondo. • 0,55% Il contributo minimo può raggiungere la quota determinata liberamente dall’aderente

  31. Contributi del TFR 6,91% (100%) della retribuzione utile al computo del tfr Prima occupazione successiva al 28.04.93 • Quota TFR Prima occupazione ante 28.4.93 3,45 (50%) della retribuzione utile al computo del tfr - Posso scegliere di conferire anche l’altra metà al fondo - NB Per prima occupazione si intende la prima iscrizione all’Inps

  32. Le spese Copertura costi di costituzione, avvio e promozione Le spese alla cui copertura è destinata la quota associativa sono: - Sede, struttura organizzativa e beni strumentali; - Attività degli organi statutari; - Gestione amministrativa di Fon.te e delle posizioni individuali; - Supporti per l’assunzione delle decisioni degli organi di Fon.te in materia di gestione amministrativa e delle risorse; - Attività promozionale; - Spese legali. quota di iscrizione (una tantum) euro 15,50 • € 3,62 a carico del lavoratore • € 11,88 a carico delle aziende Per fare fronte alle spese di funzionamento quota associativa annua è pari a dello 0,10% sulla retribuzione ( ed è inclusa nei versamenti dello 0,55% a carico dell’Azienda e 0,55% a carico del lavoratore). Viene stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione in base ad un preventivo di spesa. N.B. € 10,00 in cifra fissa per gli associati che non effettuano versamenti nel corso dell’anno.

  33. Domanda di adesione Il modello di adesione, una volta compilato e sottoscritto dal lavoratore, dovrà essere consegnato all’ufficio del personale dell’Azienda, il quale apporrà il timbro, la firma e la data di ricevimento della domanda di adesione che verrà presa a riferimentoper stabilire la decorrenza dell’obbligo contributivo. Tale obbligo, infatti decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della domanda. FONTE AZIENDA PREVINET DIPENDENTE

  34. ALCUNI ESEMPI

  35. Decorrenza dei contributi I versamenti che effettuerà l’azienda al fondo avranno frequenza trimestrale e devono essere effettuati con disponibilità e valuta: • Entro il 16 Aprile per i contributi relativi ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo; • Entro il 16 Luglio per i contributi relativi ai mesi di Aprile, Maggio, Giugno • Entro il 16 Ottobre per i contributi relativi ai mesi di Luglio, Agosto, Settembre; • Entro il 16 Gennaio per i contributi relativi ai mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre. Mentre le trattenute al lavoratore saranno distribuite su tutte le mensilità.

  36. Esempi di contributi annuali

  37. Esempi di contributi annuali

  38. Esempi di contributi annuali

  39. Esempi di contributi annuali

  40. La tassazione durante la contribuzione Versamento Azienda Versamento lavoratore Oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini IRE RISPARMIO FISCALE Pari all’aliquota marginale 23%, 27%, 38%, 41%, 43% I lavoratori vedranno il beneficio direttamente nel CUD

  41. LE POSSIBILITA’ PER L’ISCRITTO

  42. Possibilità per l’iscritto • riscatto per risoluzione rapporto lavoro; • anticipazione del capitale; • rendita vitalizia o capitale al pensionamento; • erogazione del capitale agli eredi; • trasferimento della posizione ad altro fondo.

  43. IL RISCATTO

  44. 100% Perdita dei requisiti 1 (art. 12 comma d) Statuto di Fon.te) • possibilità di liquidazione di tutto quanto maturato • Perdita dei vantaggi fiscali, ritenuta a titolo d’imposta pari al 23% • (regola già esistente e mantenuta del fondo); Perdita dei requisiti 1

  45. 50% Perdita dei requisiti 2(art. 12 comma d) Statuto di Fon.te) • possibilità di riscatto del 50% di tutto il maturato dopo 12 mesi fino a 48 di inoccupazione, disoccupazione, ecc…, avrò un ritenuta fiscale come il regime di prestazioni (15% ); • Possibilità di riscatto del 100% di tutto il maturato dopo 48 mesi di inoccupazione, ritenuta fiscale a titolo d’imposta pari al regime di prestazione (15%) • (norma prevista dal Decreto Legislativo 252/05) Perdita dei requisiti 2

  46. LE ANTICIPAZIONI

  47. Le anticipazioni (art. 13 Statuto Fon.te) • Dopo 8 anni di iscrizione, il lavoratore può richiedere un anticipo per: • acquisto prima casa, il 75% del maturato al momento della richiesta; • manutenzione prima casa, il 75% del maturato al momento della richiesta; • Ulteriori esigenze, il 30% del maturato al momento della richiesta. • Per le spese sanitarie gravissime, per sé e i propri familiari; per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, pari il 75% del maturato al momento della richiesta e senza vincolo di tempo riferibile all’iscrizione al fondo ( l’aliquota fiscale e quella del regime prestazioni – 15%). • E’ possibile il reintegro della posizione

  48. COME VIENE TASSATA L’ANTICIPAZIONE ?

  49. La tassazione Non è possibile cumulare anticipazioni che superino il 75% del montante accumulato. Anticipazioni: • 15% (con riduzione di 0,3% all’anno) per sanità; • 23% casa e altre cause. Possibilità di reintegro anche oltre il limite di € 5.164,00; per la parte eccedente si applica il credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dell’anticipazione.

  50. LE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

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