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PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI. ai sensi del D.Lgs. 626/94 e dell’Accordo tra Stato e Regioni ai fini dell’attuazione dell’art. 2, commi 2, 3, 4, 5, del D.Lgs. 195/2003 che integra il D.Lgs. 626/94. A cura di: Giancarlo Mannozzi.

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PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

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  1. CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI ai sensi del D.Lgs. 626/94 e dell’Accordo tra Stato e Regioni ai fini dell’attuazione dell’art. 2, commi 2, 3, 4, 5, del D.Lgs. 195/2003 che integra il D.Lgs. 626/94 A cura di: Giancarlo Mannozzi

  2. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 INTRODUZIONE Con l’emanazione del D.Lgs. 25 del 02/02/2002 viene recepita dal nostro ordinamento legislativo la Direttiva Europea n. 98/24, la quale si integra con le disposizioni della Direttiva quadro 89/391 recepita nel titolo I del D. Lgs. 626/94

  3. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 INTRODUZIONE Il testo del D.Lgs. 25/02 è stato aggiunto al titolo VII del D.Lgs. 626/94, riguardante la “Protezione dagli Agenti Cancerogeni e Mutageni”, come titolo VII-bis concernente la “Protezione da Agenti Chimici”

  4. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 INTRODUZIONE Gli agenti cancerogeni e mutageni, così come definiti nel Titolo VII del D.Lgs. 626/94, sono anch’essi agenti chimici, ma la loro trattazione riservata e precedente evidenzia una maggiore considerazione correlata ad una pericolosità intrinseca più elevata per gli esposti

  5. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 INTRODUZIONE Il D.Lgs. 25/02 stabilisce quindi l’adozione di misure generali e specifiche di prevenzione e protezione relative agli agenti chimici con modalità diverse dagli agenti cancerogeni e mutageni, mantenendosi comunque all’interno del sistema generale di prevenzione vigente in Italia

  6. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CAMPO DI APPLICAZIONE • Agenti chimici presenti durante il lavoro a qualsiasi titolo (impiego, deposito, trasporto…) • Agenti chimici che a qualsiasi titolo derivino da una attività lavorativa quale risultato di un processo (saldatura, combustione, sintesi chimiche, stampaggio a caldo di materie plastiche, impiego di motori diesel ed a benzina…) • Agenti cancerogeni e mutageni

  7. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 DEFINIZIONI 1. Agenti chimici 2. Agenti chimici pericolosi (applicazione della norma): sostanze e preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di immissione sul mercato comunitario (D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 285/98 e loro successive modificazioni) 3. Sostanze e preparati non classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di immissione sul mercato comunitario, ma dotati di etichettatura provvisoria del costruttore • 4. Sostanze e prepararti che corrispondono ai criteri di classificazione della normativa vigente (escluse le sostanze classificate pericolose solo per l’ambiente) • - cosmetici, medicinali ad uso umano e veterinario, prodotti fitosanitari, munizioni, esplosivi… • 5. Agenti chimici che pur non essendo classificabili come pericolosi possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza a causa: • - delle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche • - delle modalità con cui sono utilizzati e presenti nel luogo di lavoro 6. Agenti chimici dotati di un valore limite di esposizione professionale

  8. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 Molto tossiciTossiciNociviIrritantiSensibilizzantiTossici per il ciclo riproduttivo

  9. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 DEFINIZIONI Attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici o se ne prevede l’utilizzo in ogni tipo di procedimento: - Produzione - Manipolazione - Immagazzinamento - Trasporto - Eliminazione - Trattamento rifiuti

  10. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 DEFINIZIONI • Valore limite di esposizione professionale: il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento • Valore limite biologico: il limite di concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita o di un indicatore di effetto nell’appropriato mezzo biologico • Sorveglianza sanitaria: valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione della esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro • Pericolo: proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi • Rischio: probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione

  11. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 VALUTAZIONE DEL RISCHIO • Il D.Lgs. 25/02 pone a carico dei Datori di lavoro un’ulteriore specifica analisi, un approfondimento ed una razionalizzazione dei requisiti di sicurezza da adottare per tutelare i lavoratori dalla esposizione ad agenti chimici. • Tale approfondimento deve essere espletato nell’ambito della valutazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 626/94, non modificando rispetto agli obblighi documentali i contenuti di cui ai commi 2 ed 11.

  12. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il titolo VII bis prevede la valutazione del rischio: Rischio = f(P,M) ossia: R = P x E P = indice di pericolosità intrinseco di una sostanza o di un preparato E = esposizione nella specifica attività lavorativa

  13. PERCORSO CHE CONSENTE DI CLASSIFICARE IL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI • i) Identificazione dei pericoli mediante: la lista esaustiva di tutte le sostanze e preparati utilizzati in azienda; ii) la rassegna dei processi e lavorazioni per verificare se si sviluppino, in qualunque modo, agenti chimici pericolosi; iii) la classificazione di tutti gli agenti chimici individuati con le frasi di rischio R (CE). • Valutazione preliminare dei rischi connessi all’uso o alla presenza di tutti gli agenti chimici pericolosi prima fase della valutazione • Quando natura e entità dell’agente chimico lo consentono è possibile arrestare il processo di valutazione e “classificarsi” al di sotto della soglia del rischio “moderato” • Sviluppo, nei casi in cui è necessario, di una più dettagliata valutazione del rischio seconda fase anche attraverso misurazioni ambientali per esposizioni inalatoria e/o cutanea o mediante algoritmi o modelli per stime del rischio

  14. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 RISCHIO MODERATO L’introduzione della soglia di rischio moderato pone alcuni problemi per la sua definizione sia sotto gli aspetti relativi alla interpretazione della Direttiva 98/24/CE, sia sotto alcuni aspetti tecnici e scientifici: • Nella traduzione della Direttiva 98/24/CE degli altri Paesi UE il termine è stato definito come rischio BASSO • Le Direttive CE recepite nel nostro ordinamento non possono ridurre i livelli di tutela della salute e sicurezza raggiunti nelle norme nazionali previgenti • Nel D.P.R. 303/56 l’articolo 35 comma 2 prevede l’esonero degli obblighi di sorveglianza sanitaria quando “…possa fondatamente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori” Per cui può essere ritenuto ragionevole definire il rischio moderato previsto dal D.Lgs. 25/02 come una soglia al di sotto della quale il rischio è BASSO

  15. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 ART. 72-QUATER (VALUTAZIONE DEI RISCHI) Prima fase della valutazione (identificazione dei pericoli) a) Il Datore di Lavoro procede preliminarmente alla identificazione di tutti gli agenti chimici utilizzati, stilando una lista completa di tutte le sostanze e preparati utilizzati a qualunque titolo in azienda b) Per ognuno di questi deve essere poi associata la classificazione CE o in assenza di questa deve essere identificato se l’agente chimico utilizzato possa comportare un rischio per la salute e la sicurezza c) Il datore di lavoro deve tener conto delle attività produttive svolte, al fine di identificare se vi siano processi o lavorazioni in cui si sviluppano agenti chimici pericolosi (attività di saldatura, eliminazione o trattamento rifiuti, fusione o tempra di metalli ecc…) d) Già in questa prima fase è utile che vengano stabilite anche le quantità di prodotti utilizzati, il luogo e le modalità di uso dell’agente

  16. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 ART. 72-QUATER (VALUTAZIONE DEI RISCHI) Il datore di lavoro deve sviluppare, nei casi in cui è necessario, una dettagliata valutazione del rischio attraverso: • Misure o valutazioni già eseguite in precedenza • Misure eseguite ad hoc (es.: nel caso in cui si supponga già in questa fase una esposizione superiore al rischio moderato) • c) Algoritmi per stime di rischio o modelli per stime di rischio

  17. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Nel caso in cui venga avviata una nuova attività, il datore di lavoro deve: • Predisporre la valutazione del rischio prima dell’inizio dell’attività • Iniziare l’attività solo dopo aver effettuato la valutazione ed aver predisposto le idonee misure di prevenzione dei rischi

  18. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 COME VALUTARE LE MISURE ESEGUITE • Procedura formale (appendice C) • Procedura statistica (appendice D) La UNI EN 689 in allegato al D.Lgs. 25/02 propone due procedure di confronto delle misure eseguite con il VL (Valore Limite):

  19. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CONFRONTO CON IL VL: PROCEDURA FORMALE E’ applicabile quando vengono rispettate le seguenti condizioni: • Le singole misure di esposizione degli addetti sono rappresentative dell’esposizione professionale • Le condizioni operative nel posto di lavoro si ripetono regolarmente e i fattori che provocano le emissioni sono specifici del processo o dell’impianto • Nel lungo periodo le condizioni di esposizione non cambiano sensibilmente • Condizioni di esercizio chiaramente differenti vengono valutate separatamente

  20. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CONFRONTO CON IL VL: PROCEDURA FORMALE Se è applicabile, per ogni singola misurazione si calcola il rapporto: dove: C = concentrazione di esposizione professionale ponderata sulle otto ore VL = valore limite I = indice di esposizione

  21. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CONFRONTO CON IL VL: PROCEDURA FORMALE Calcolati tutti i valori di I si deve verificare una delle seguenti possibilità: • Se ciascun indice di un turno di lavoro è < 0,1 l’esposizione dei lavoratori è inferiore al valore limite e se le condizioni indagate rimangono costanti per lunghi periodi si possono evitare le misurazioni periodiche (almeno fino a cambiamenti del ciclo produttivo) • Se ciascun indice di almeno tre diversi turni è < 0,25 l’esposizione dei lavoratori è inferiore al valore limite e se le condizioni indagate rimangono costanti per lunghi periodi si possono evitare le misurazioni periodiche (almeno fino a cambiamenti del ciclo produttivo) • Se ciascun indice di almeno tre diversi turni è < 1 e la media geometrica di tutte le misurazioni è inferiore o uguale alla metà del valore limite, l’esposizione è minore del valore limite ma occorrono misure periodiche • Se anche un solo indice è >1 l’esposizione è maggiore del valore limite In tutti i casi che non soddisfano le condizioni precedenti la procedura non porta ad alcuna decisione

  22. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CONFRONTO CON IL VALORE LIMITE: PROCEDURA STATISTICA • Può essere applicata per misurazioni relative ad un gruppo di lavoratori ad esposizione omogenea, ossia un gruppo di lavoratori che svolgono mansioni simili e per i quali si può ragionevolmente presupporre una esposizione della stessa entità. • Presuppone che si effettuino almeno 6 misurazioni personali (meglio se 10) e che la distribuzione dei dati sia Log-normale

  23. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CONFRONTO CON IL VALORE LIMITE: PROCEDURA STATISTICA Una volta accertata la distribuzione dei dati si calcola la probabilità di superamento del valore limite (anche tramite l’intervallo di confidenza della media delle misure). In base alla probabilità di superamento si possono avere tre possibilità: Situazione verde - p < 0,1% L’esposizione è < VL. Non sono necessarie misurazioni periodiche se non si verificano cambiamenti del ciclo produttivo Situazione rossa – p >5% La probabilità di superamento del valore limite è troppo elevata Situazione arancio - 0,1%< p <5% L’esposizione sembra < VL ma va confermata con misurazioni periodiche

  24. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CONFRONTO CON IL VALORE LIMITE: PROCEDURA STATISTICA N.B. nei casi in cui la variabilità delle misure è molto bassa (deviazione standard < 1,5), il criterio statistico non deve essere applicato, poiché ci si può trovare nelle seguenti condizioni: Probabilità di superamento del V.L. minore o uguale allo 0,1%, ma a concentrazioni di esposizione vicine al V.L.

  25. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 VALORI LIMITE • Con la Gazzetta Ufficiale N. 58 del 10 marzo 2004 è stato pubblicato il Decreto 26 febbraio 2004 con la definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale a 64 agenti chimici in recepimento della direttiva 2000/39/CE della Commissione dell’8 giugno 2000 • Valori Limite a cui riferirsi sono inoltre quelli relativi alle liste predisposte dallo SCOEL (Scientific Commitee on Occupational Exposure Limit), che assiste la Commissione Europea • Valori limite a cui riferirsi sono anche quelli raccomandati dall’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

  26. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CONCLUSIONI • Indipendentemente dal metodo di confronto con il valore limite (VL) si deve arrivare ad una delle seguenti conclusioni: • L’esposizione supera il VL (rimuovere le cause e ripetere le misurazioni) • L’esposizione è ben al di sotto del VL (non sono necessarie misure periodiche) • L’esposizione non rientra in nessuna delle condizioni precedenti (occorrono misure periodiche)

  27. COS’È UN MODELLO/ALGORITMO ? Gli algoritmi (o i modelli o modelli indicizzati) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale.

  28. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 ALGORITMI Sono stati elaborati diversi tipi di algoritmi o modelli per stime di rischio. In questa sede verrà illustrato il modello elaborato dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana, Assessorati alla Sanità movaRisCh

  29. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 IL MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SALUTE DERIVANTE DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSImovaRisCh R = P(HAZARD) x E(EXPOSURE)

  30. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 PERICOLO Il PERICOLO P rappresenta l’indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato, che nell’applicazione di questo modello viene identificato con le FRASI DI RISCHIO R (riportate nell’etichettatura e sulla scheda informativa in materia di sicurezza secondo i dettami del D.M. 07/09/2002), che sono utilizzate nella classificazione secondo la Direttiva Europea 67/ 548/CEE e successive modifiche (gli effetti a lungo termine, allegrgenici sub-acuti o cronici sono più importanti rispetto agli effetti acuti). Ad ogni frase R è stato assegnato un punteggio (score) da 1 a 10, tenendo conto dei criteri di classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, indicati nei Decreti Legislativi 52/97, 65/2003 e nei Decreti Ministeriali 28/04/1997 e 14/06/2002. Il pericolo P rappresenta quindi … la POTENZIALE PERICOLOSITA’ di una sostanza indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca).

  31. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 PERICOLO Il metodo per l’individuazione di un indice di pericolo P si basa sulla classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita dalla normativa italiana vigente che, com’è noto, proviene da direttive e regolamenti della CE (Direttiva 67/548/CEE e successive integrazioni e modifiche).

  32. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 L’individuazione dell’indice di pericolo P per la salute di un agente chimico segue una modalità convenzionale e cautelativa/ conservativa in conformitàai criteri UE. PERICOLO Mediante l’assegnazione di un valore alla frase di rischio (Frase R) singola o combinata attribuito alla PROPRIETA’ PIU’ PERICOLOSA e di conseguenza alla classificazione più pericolosa si ottiene UN INDICE numerico (score) di pericolo per ogni agente chimico pericoloso impiegato.

  33. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 ESPOSIZIONE L’esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti (singoli lavoratori esposti o potenzialmente esposti) nella specifica attività lavorativa.

  34. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 RISCHIO Il rischio R per la SALUTE, determinato secondo questo modello, tiene conto dei parametri di cui all’articolo 72-quater del Titolo VII-bis del D.Lgs. 626/94 Mentre per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà pericolose per la SALUTE e l’assegnazione di un valore limite professionale, mediante il punteggio assegnato  

  35. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 RISCHIO Per l’esposizione E si sono presi in considerazione: • tipo • durata dell’esposizione • le modalità con cui avviene l’esposizione • le quantità in uso • gli effetti delle misure preventive e protettive adottate

  36. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 RISCHIO Il rischio R per la SALUTE, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee: Rinal = P x Einal Rcute = P x Ecute

  37. Rcum = Rinal2 + Rcute2 Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 RISCHIO Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di assorbimento il rischio R cumulativo (Rcum) è ottenuto tramite il seguente calcolo:

  38. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI ESPOSIZIONE PER VIA INALATORIA (EINAL) L’indice di esposizione per via inalatoria Einal è determinato attraverso il prodotto di un - Sub-indice I (Intensità dell’esposizione) per un - Sub-indice d (distanza del lavoratore dalla sorgente di intensità I): Einal = I x d

  39. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 IMPORTANTE Fra le proprietà tossicologiche valutate NON vi sono le proprietà cancerogene e/o mutagene, le quali vengono considerate esclusivamente nel Titolo VII D.Lgs. 626/94.

  40. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI ESPOSIZIONE PER VIA INALATORIA (EINAL) Il calcolo del Sub-indice I (Intensità dell’esposizione) comporta l’uso delle seguenti 5 variabili: • Proprietà chimico-fisiche • Quantità in uso • Tipologia d’uso • Tipologia di controllo • Tempo di esposizione

  41. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 1. PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE • stato solido/nebbie [largo spettro granulometrico] • liquidi a bassa volatilità [bassa tensione di vapore] • liquidi a alta e media volatilità [alta tensione di vapore] o polveri fini • stato gassoso

  42. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 2. QUANTITÀ IN USO Per quantità in uso si intende la quantità di agente chimico o del preparato effettivamente presente e destinato, con qualunque modalità, all’uso nell’ambiente di lavoro su base giornaliera. 0,1 kg 0,1 – 1 kg 1 – 10 kg 10 – 100 kg > 100 kg

  43. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 3. TIPOLOGIA D’USO • Uso in sistema chiuso: La sostanza è usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all’altro attraverso tubazioni stagne. • Uso in inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è impedita o limitata la dispersione nell’ambiente. • Uso controllato e non dispersivo: questa categoria include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente esperti dello specifico processo, e in cui sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere l’esposizione. • Uso con dispersione significativa: questa categoria include lavorazioni ed attività che possono comportare un’esposizione sostanzialmente incontrollata non solo degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione generale. (possono essere classificati in questa categoria processi come l’irrorazione di prodotti fitosanitari, l’uso di vernici ed altre analoghe attività).

  44. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 4. TIPOLOGIA DI CONTROLLO Sono individuate, per grandi categorie, le MISURE che possono essere previste e predisposte per evitare che il lavoratore sia esposto alla sostanza: • Contenimento completo: corrisponde ad una situazione a ciclo chiuso. • Ventilazione - aspirazione locale degli scarichi e delle emissioni: questo sistema rimuove il contaminante alla sua sorgente di rilascio, impedendone la dispersione nelle aree con presenza umana, dove potrebbe essere inalato. • Segregazione - separazione: il lavoratore è separato dalla sorgente di rilascio del contaminante da un appropriato spazio di sicurezza, o vi sono adeguati intervalli di tempo fra la presenza del contaminante nell’ambiente e la presenza del personale nella stessa area. • Diluizione - ventilazione: questa può essere naturale o meccanica. • Manipolazione diretta (con sistemi di protezione individuale): in questo caso il lavoratore opera a diretto contatto con il materiale pericoloso, adottando unicamente maschera, guanti o altre analoghe attrezzature.

  45. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 5. TEMPO DI ESPOSIZIONE Sono individuati cinque intervalli per definire il tempo di esposizione alla sostanza o al preparato: • inferiore a 15 minuti • tra 15 minuti e 2 ore • tra 2 ore e 4 ore • tra 4 ore e 6 ore • più di 6 ore  

  46. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006  IDENTIFICAZIONE DEL SUB-INDICE d (DISTANZA DEGLI ESPOSTI DALLA SORGENTE) Il sub-indice d tiene conto della distanza fra una sorgente di intensità I e il lavoratore/i esposto/i: • nel caso che questi siano prossimi alla sorgente (<1 metro) il sub-indice I rimane inalterato (d =1) • via via che il lavoratore si allontana dalla sorgente il sub-indice di intensità di esposizione I deve essere ridotto proporzionalmente fino ad arrivare ad un valore di 1/10 di I per distanze maggiori di 10 metri

  47. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 Schema per la determinazione dell’indice di esposizione per via inalatoria (Einal)

  48. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI ESPOSIZIONE PER VIA CUTANEA (ECUTE) L’indice di esposizione per via cutanea Ecute viene determinato attraverso una semplice matrice che tiene conto di due variabili: • Tipologia d’uso • Livelli di contatto cutaneo

  49. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 1 . TIPOLOGIA D’USO • Uso in sistema chiuso • Uso in inclusione in matrice • Uso controllato e non dispersivo • Uso con dispersione significativa

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