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SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI

SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI. POTESTA’ E METODOLOGIA DEI CONTROLLI FISCALI. Docente - Magg. Giuseppe A. Santonastaso.

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SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI

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  1. SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI POTESTA’ E METODOLOGIA DEI CONTROLLI FISCALI Docente - Magg. Giuseppe A. Santonastaso

  2. In Italia, come negli altri Paesi sviluppati, il sistema fiscale si basa fondamentalmente sull’autodeterminazione delle imposte da parte dei privati (detta anche “autoliquidazione”). Il calcolo e il pagamento delle imposte più importanti sono demandati agli stessi contribuenti mentre all’amministrazione restano funzioni di coordinamento, di controllo selettivo, di recupero d’imposta evasa e irrogazione delle sanzioni. PREMESSA

  3. (segue) • Il procedimento di accertamento è dunque costituito dalla sequenza di atti che si apre con la presentazione della dichiarazione da parte del contribuente e si sviluppa attraverso tutti gli adempimenti propedeutici all’autotassazione e l’eventuale fase di controllo da parte dell’Amministrazione, concludendosi, in quest’ultima eventualità, con l’atto di accertamento e/o di rettifica, determinando autoritativamente l’effettivo debito d’imposta. • Il procedimento soggiace alle regole generali dettate per tutti i procedimenti amministrativi e trova specifica regolamentazione, oltre che nei provvedimenti normativi che riguardano i singoli settori impositivi, nella Legge 27 luglio 2000, n. 212, di approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente

  4. (segue) • La Guardia di Finanza, quale Organo di Polizia Economico - Finanziaria cui competono: • ai sensi del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, articoli 1 e 2, commi 1 e 2, funzioni generali di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia economico finanziaria; • a mente delle singole leggi d’imposta, compiti di prevenzione e repressione delle violazioni tributarie nonché di cooperazione con gli Uffici finanziari per l’acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni stesse, • esercita la funzione ispettiva attraverso specifici moduli d’intervento, inquadrati quali sub procedimenti nell’ambito del generale procedimento amministrativo di accertamento

  5. La Verifica Fiscale • La circolare 1-2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza prevede due tipologie di “moduli” operativi d’intervento: • La verifica, che si sostanzia nell'esame degli aspetti più significativi e salienti della posizione fiscale del contribuente ispezionato agli effetti della determinazione della base imponibile e/o della quantificazione delle imposte sui redditi, dell'lVA, dell'IRAP e dei tributi indiretti anche singolarmente considerati, nonché nel riscontro del corretto adempimento degli altri obblighi fiscali posti a carico dello stesso. • Il controllo, che ha per oggetto I'accertamento della regolarità di un singolo atto di gestione pur avente riflessi sulla formazione della base imponibile dei tributi dovuti.

  6. La Verifica Fiscale – definizione • La verifica fiscale si concretizza quindi in un sub procedimento di carattere amministrativo: • fondato sulla preliminare attività di intelligence e di analisi; • finalizzato ad acquisire ed a comunicare all’Autorità amministrativa titolare del procedimento di accertamento delle imposte e di applicazione delle sanzioni, dati, elementi e notizie utilizzabili per la determinazione delle basi imponibili fiscalmente rilevanti e delle imposte nonché per l’irrogazione di sanzioni; • esteso alle situazioni più significative della posizione fiscale relativa ad un determinato contribuente

  7. La Verifica Fiscale – definizione 2 • avente caratteristiche di flessibilità ed adattabilità, sia rispetto alle risultanze della pregressa attività di intelligence e di analisi sia in relazione alle caratteristiche del contribuente interessato; • fondata sull’adozione di metodologie istruttorie adeguatamente calibrate rispetto all’inputdi ogni diverso intervento ed orientate verso ogni genere di fenomenologia illecita che caratterizza il settore fiscale, quali, segnatamente, quelle riconducibili alle quattro macrocategorie tipiche: • dell’evasione parziale, consistente nella parziale inottemperanza agli obblighi fiscali, posta in essere dai contribuenti che presentano le dichiarazioni annuali dei redditi, IVA ed IRAP ma omettono di evidenziare una parte della base imponibile;

  8. La Verifica Fiscale – definizione 3 • dell’economia sommersa, che si identifica nella completa inottemperanza agli obblighi di presentazione della dichiarazione annuale da parte dei cosiddetti “evasori totali”, nonché nel ricorso al lavoro nero o irregolare da parte di imprese inserite nell’economia legale; • della frode fiscale, comprensiva delle condotte che configurano violazioni tributarie rilevanti anche sul piano penale; • dell’elusione fiscale, che riguarda le forme di aggiramento degli obblighi fiscali, generalmente attraverso il compimento di atti ed operazioni privi di valide ragioni economiche e finalizzati unicamente a conseguire indebiti risparmi d’imposta.

  9. La Verifica Fiscale quale sub procedimento di carattere amministrativo • In ossequio al loro carattere di atto amministrativo le verifiche: • possono essere avviate solo in funzione della finalità di tutelare l’interesse pubblico alla prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti tributari; • devono essere improntate a criteri di legalità, economicità, efficacia, efficienza e trasparenza; • devono essere eseguite nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie concesse al contribuente sottoposto a controllo; • costituiscono espressione del doveroso esercizio di una pubblica funzione, basata su precisi riferimenti normativi, anche di carattere costituzionale e, in quanto tali, devono essere sviluppate con quel grado di completezza ed esaustività adeguato alle circostanze.

  10. Le diverse tipologie di verifica • Le verifiche possono essere distinte prendendo a base differenti parametri, che tengono conto sia delle peculiarità delle attività ispettive sia delle caratteristiche proprie dei contribuenti; le diverse modalità di classificazione degli interventi rispondono anche ad esigenze connesse: • al processo periodico di pianificazione, programmazione e controllo delle azioni di contrasto all’evasione ed elusione fiscale; • alle procedure di rendicontazione statistica e di misurazione dell’impegno operativo sostenuto dai reparti del Corpo; • ai meccanismi di coordinamento con gli altri Organi dell’Amministrazione finanziaria deputati all’esercizio delle attività di vigilanza.

  11. Distinzione in base alla fonte d’attivazione: Le verifiche d’iniziativa • Avuto riguardo alle possibili fonti d’attivazione delle attività ispettive, le verifiche possono essere distinte tra verifiche d’iniziativa e verifiche a richiesta. • Sono d’iniziativa gli interventi condotti nei confronti di soggetti selezionati in base ad un processo decisionale che si compie all’interno del reparto interessato, ovvero avviati sulla base di richieste, attivazioni o ogni altro genere di input proveniente da altri reparti del Corpo, da Comandi Superiori, dai Reparti Speciali (ivi compresi i lavori a progetto, più avanti esaminati) o dal Comando Generale;

  12. Distinzione in base alla fonte d’attivazione: Le verifiche a richiesta • Le verifiche a richiesta si identificano in tutti gli interventi ispettivi esplicitamente disposti o richiesti, a livello centrale, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, o, a livello periferico, dai singoli Uffici dell’Agenzia delle Entrate; al riguardo, appare il caso di precisare che, ai sensi degli artt. 33, comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 63, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di Finanza può procedere, oltre che d’iniziativa, anche su richiesta degli uffici – eventualmente anche mediante l’esecuzione di una verifica – all’acquisizione e al reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta e per la repressione delle violazioni fiscali.

  13. Distinzione in base alla fonte d’attivazione: Le verifiche a richiesta 2 • Va opportunamente ricordato che gli “altri” Organi pubblici, che peraltro possono risultare obbligati a trasmettere notizie di rilevanza fiscale acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale ex art. 36 del D.P.R. n. 600/73 possono “solo” segnalare alla Guardia di Finanza fatti e circostanze. • A tale principio, fanno eccezione le seguenti attività “a richiesta”: • indagini richieste alla Guardia di Finanza, in quanto Organo di polizia tributaria, dal Tribunale, finalizzate ad accertare i redditi di soggetti coinvolti in cause di separazione e divorzio;

  14. Distinzione in base alla fonte d’attivazione: Le verifiche a richiesta 3 • indagini che possono essere richieste a qualsiasi reparto della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 2-bis della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (c.d. “legge antimafia”), come, da ultimo, novellato dall’art. 10, comma 1, lett. c) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella Legge 24 luglio 2008, n. 125: • dal Procuratore della Repubblica; • dal direttore della Direzione Investigativa Antimafia • dal Questore, • sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

  15. Distinzione in base alla fonte d’attivazione: Le verifiche a richiesta 4 • Sono attività finalizzate a proporre nei loro confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché ad analizzare l'attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuarne le fonti di reddito; • 3. indagini che possono essere demandate a qualsiasi reparto della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 3-quater della medesima “legge antimafia”, dal Tribunale competente per l’applicazione delle sopra citate misure di prevenzione, su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia e del Questore.

  16. Distinzione in base alla fonte d’attivazione: Le verifiche a richiesta 5 • Tali indagini saranno mirate a determinate attività economiche o imprenditoriali, quando, a seguito degli accertamenti di cui al predetto art. 2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio delle stesse attività sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416-bis c.p., o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione previste, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluni gravi delitti e non ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui allo stesso art. 2.

  17. Distinzione in base alle “dimensioni” del soggetto verificato • Viene assunto quale parametro l’ammontare del volume d’affari IVA o dei ricavi o compensi risultante dall’ultima dichiarazione consultabile • Da questo punto di vista, pertanto, le verifiche sono distinte in: • verifiche a soggetti di minori dimensioni, se rivolte a contribuenti con volume d’affari o dei ricavi o compensi fino a 7,5 milioni di euro; la soglia citata corrisponde al limite stabilito dall’art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini dell’applicazione degli studi di settore; • verifiche a soggetti di medie dimensioni, se riferite ad operatori con volume d’affari o dei ricavi o compensi compreso tra 7,5 milioni di euro e 25.822.844 euro; • verifiche a soggetti di rilevanti dimensioni, se riguardanti contribuenti con volume d’affari o dei ricavi o compensi superiore ai 25.822.844 euro.

  18. Distinzione in base alle potestà ispettive utilizzate • Le verifiche possono essere distinte, da questa prospettiva, in: • verifiche con esercizio dei poteri di accesso, ex art. 52 del D.P.R. n. 633/72, richiamato dall’art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 600/73, che danno luogo ad interventi ispettivi presso la sede del contribuente ovvero il suo domicilio privato; • verifiche con esercizio degli altri poteri, segnatamente di quelli di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 633/72 ed all’art. 32 del D.P.R. n. 600/73, che danno luogo ad interventi ispettivi svolti presso gli uffici dei verificatori. • Si precisa che, ai fini della qualificazione della verifica in un senso o nell’altro, rileva l’attivazione del potere all’atto dell’avvio della verifica stessa.

  19. LA PREPARAZIONE DELLA VERIFICA Gli adempimenti procedurali della preparazione Il piano verifica Il foglio di servizio e l’ordine d’accesso

  20. L’ESECUZIONE DELLA VERIFICA aggiornamento piano verifica metodologie di controllo processo verbale di verifica contraddittorio con il contribuente sospensioni delle operazioni di verifica durata della verifica

  21. (segue) IL CONTROLLO SOSTANZIALE riscontro materiale riscontro di coerenza interna ed esterna riscontro indiretto-presuntivo riscontro analitico-normativo riscontro obblighi ritenute riscontro obblighi imposte

  22. LA CONCLUSIONE DELLA VERIFICA il processo verbale di constatazione adozione di misure cautelari “ritorno” presso la sede del contribuente adempimenti statistici condivisione rilievi più significativi

  23. PREPARAZIONE VERIFICA 1°ADEMPIMENTO ISPETTIVO • Punto di vista soggettivo: conoscenza del contribuente selezionato • Punto di vista oggettivo: conoscenza del settore economico • Punto di vista generale: obiettivi su cui indirizzare l’esecuzione Responsabilità: Direttore della verifica, avvalendosi del Capo pattuglia

  24. ADEMPIMENTI PROCEDURALI DELLA PREPARAZIONE a) DATI E NOTIZIE DA ACQUISIRE • precedenti agli atti • banche dati in uso al Corpo • uffici/enti pubblici presenti sul territorio (eventuale) • compagine sociale • consultazione delle c.d. “fonti aperte”

  25. (segue) • analisi patrimoniale; • esistenza pregressi “filoni investigativi” (tra cui Progetti disposti a livello centrale); • imprese che redigono il bilancio d’esercizio: esame del medesimo, con particolare riguardo alla nota integrativa; • esercenti arti/professioni: acquisizione notizie (tenore vita, disponibilità beni patrimoniali, etc.)

  26. (segue) • ricognizioni luogo di accesso, sopralluoghi • composizione pattuglie • predisposizione piano verifica • eventuale richiesta accesso domiciliare luoghi adibiti promiscuamente all’esercizio delle attività economiche e ad abitazione

  27. b) SCHEDA DI PREPARAZIONE L’esito della preparazione viene compendiato in una “scheda” sottoscritta dal Direttore della Verifica, dal Capo Pattuglia e visionata dal Com.te di Reparto Scheda verifica in programmazione nominativa Scheda verifica fuori programmazione

  28. c) PREVENTIVA CONSULTAZIONE DELLE METODOLOGIE DI CONTROLLO DISPONIBILI, elaborate dall’Agenzia delle Entrate: sulla base di esperienze maturate, distinte per categorie di attività Parte descrittiva di carattere generale Principali aspetti da attenzionare all’atto dell’accesso e successive fasi

  29. d) PREVENTIVA CONSULTAZIONE BANCHE DATI • Oltre che nella fase di programmazione, anche nella fase di preparazione è fondamentale consultare le banche dati, al fine di: • attualizzare elementi di conoscenza appresi in sede di selezione; • verificare la sussistenza di eventuali cause preclusive.

  30. BANCHE DATI ACCESSIBILI ATTRAVERSO LA RETE “3270” • 1. ANAGRAFE TRIBUTARIA: contiene info sul contribuente, quali i dati delle dichiarazioni presentate, i versamenti delle imposte, le partecipazioni in società, gli atti soggetti a registrazione… • 2. PRECEDENTI GUARDIA DI FINANZA: info sui precedenti fiscali e penali dei soggetti monitorati che derivano da attività operative del Corpo e rendicontate con modelli STAT/1. • 3. ARCHIVIO STAT 2 (emittenti ed utilizzatori F.O.I.): utilizzato per la rendicontazione statistica di molteplici tipologie di controlli svolti dal Corpo, di carattere fiscale e non, attinente all’emissione od utilizzo di F.O.I.

  31. (segue) 4. BANCA DATI CED INTERFORZE SDI (Sistema D’indagine): strutturata per 3 livelli (il 3° riservato all’A.G.); sono presenti dati inerenti persone che sono state oggetto di indagini da parte delle FF.PP.; nonché info su reati, C.O., schede informative su società inquisite… 5. PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO: info sul proprietario di un veicolo o sul veicolo stesso; 6. ACCESSI CONOSCITIVI PER A.T.: accesso alla banca dati comunitaria VIES (Vat Information Exchange System), che contiene info dei modelli INTRASTAT presentati nel territorio dell’U.E. da operatori che procedono ad acquisti o cessioni intracomunitarie; 7. HYDRA – ARCHIVIO LAVORATORI DIPENDENTI: info sulla posizione contributiva dei lavoratori dipendenti, attraverso l’accesso alle denunce annuali di retribuzione predisposte da ogni datore di lavore.

  32. LE BANCHE DATI ACCESSIBILI ATTRAVERSO LA RETE LAN (Scrivania “Iride”) • Dal sito WEB dell’Anagrafe Tributaria è possibile la consultazione: •  ARCHIVIO R.E.T.I.: (Richiesta Titolari partita IVA) per la selezione delle partite IVA in base a parametri stabiliti; •  ARCHIVO O.N.L.U.S.: raccolta di info relative alle Organizzazioni Non Lucrative ad Utilità Sociale; •  ARCHIVIO S.R.D.: (Soggetti di Rilevanti Dimensioni) permette di eseguire interrogazioni su soggetti di medie e rilevanti dimensioni e su contribuenti che, indipendentemente dal volume d’affari, hanno optato per la tassazione di gruppo (art. 117 TUIR);  ARCHIVIO CO.VER.: (COntrolli e VErifiche) con il quale vengono monitorate le attività di verifica effettuate dai Reparti GdF, una volta inserito il MUV;

  33. (segue) • SISTEMA SERPICO: (Servizio per le Informazioni sul Contribuente) consente di effettuare con rapidità interrogazioni puntuali sul conto del contribuente, di natura anagrafica, accertativa, patrimoniale, fiscale, dichiarativa… • APPLICATIVO R.E.C.F.: (Richiesta Elenchi Codici Fiscali) elenchi di posizioni individuate a partire da chiavi di ricerca (cognome, dati anagrafici, codice fiscale….); • ARCHIVIO “NEGOZI GIURIDICI”: info sui negozi giuridici registrati dai contribuenti, stipulati con residenti e non;

  34. (segue) • ARCHIVIO C.I.D.: (Congegni di Intrattenimento e Divertimento) consultazione dei dati immagazzinati nei sistema dell’Amm. Autonoma dei Monopoli di Stato; • APPLICATIVO C.LI.P.: (CheckList Project) per l’inserimento, la consultazione e lo “scarico” dei modelli di studi di settore; • APPLICATIVO INDAGINI FINANZIARIE:per lo sviluppo delle indagini finanziarie in via telematica.

  35. (segue) 2. ARCHIVIO M.E.R.C.E.:(Monitoraggio e Rappresentazione Commercio Estero) alimentato dalle info desunte dalle dichiarazioni doganali e dagli elenchi Intrastat, consente lo sviluppo dei flussi di merci all’interno e all’esterno dell’U.E.; 3. APPLICATIVO E.T.: (Evasori Totali) evidenzia elementi segnaletici (es: partita IVA, utenze elettriche non domestiche…) per l’individuazione di potenziali evasori; 4. SISTEMA INFOCAMERE- TELEMACO: archivi delle Camere di Commercio (compagini sociali, organi amm., sedi, bilanci, statuti….); 5. BANCA DATI DEI RILIEVI: applicativo interno al Corpo che consente la consultazione dei rilievi più interessanti su verifiche a S.R.D.; 6. BANCA DATI DELLE BEST PRACTICES: banca dati implementata direttamente dai Reparti operativi che compendia le migliori pratiche ispettive sperimentate sul campo (filoni investigativi).

  36. APPLICATIVI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI TUTELA ENTRATE • SISTEMA M.U.V.:Modello Unificato di Verifiche, è finalizzato alla normalizzazione delle procedure di comunicazione tra GdF e altri Organi accertatori; • APPLICATIVO R.A.D.A.R.: (Ricerca e Analisi Decisionale per l’Accertamento dei Redditi) base informativa costituita da 4 data mart (crediti d’imposta, import-export, studi di settore e imprese o lavoratori aut.); • APPLICATIVO A.M.I.CO.:applicativo per la gestione delle attività a progetto, predisposto dai Reparti Speciali; • APPLICATIVO PI-GRECO: (Procedura Integrata Gestione Ricerche Elettroniche complesse) procedura di informatizzazione dei flussi di comunicazione dei processi di lavoro del Corpo.

  37. e) PREVENTIVA VERIFICA DELL’ASSENZA DI ALTRE ATTIVITA’ ISPETTIVE IN CORSO …..per evitare sovrapposizioni: - con l’Agenzia delle Entrate; - tra Reparti del Corpo, nonostante le disposizioni sulle competenze. M.U.V.il giorno di avvio dell’attività ispettiva il Direttore della Verifica o il Capo pattuglia opera la c.d. “simulazione inserimento Modello Unificato di Verifica”.

  38. IL PIANO DI VERIFICA Documento avente esclusiva rilevanza interna, che attesta le scelte operative adottate e ne espone le motivazioni. E’ uno strumento di monitoraggio dello stato di avanzamento lavori e consente di apprezzare la validità della selezione del contribuente. Il piano verifica è connotato da estrema FLESSIBILITA’ nei contenuti e nelle modalità di compilazione.

  39. (segue) èobbligatorio per le verifiche sostanziali; èredatto in duplice esemplare dal Direttore della Verifica e dal Capo pattuglia PRIMA dell’avvio della stessa; èsoggetto a continue integrazioni/aggiornamenti nel corso della verifica.

  40. (segue) • La compilazione del Piano verifica non è solo un mero adempimento formale, ma ha una funzione essenziale in quanto: • documenta le ragioni e la coerenza delle scelte operative; • fa menzione delle metodologie di controllo, dei riferimenti giurisprudenziali, prassi, dottrina…; • supporta l’azione di controllo.

  41. (segue) • Nella fase iniziale riporta: • dati del soggetto selezionato; • tipologia di attività ispettiva; • fonte di innesco; • annualità da verificare; • Direttore Verifica – Capo Pattuglia – altri verificatori; • scelte operative iniziali; • strumenti di indagine prescelti (esercizio del potere d’accesso – verificazioni dirette – poste di bilancio da controllare – riscontri …..)

  42. (segue) Nel prosieguo dell’attività ispettiva si potranno verificare: modifiche ed integrazioni al piano verifica; ogni controllo e scelta operativa assunta; estensione ad altre annualità o ad altri settori impositivi; sospensioni e relative ragioni; proroga dell’attività oltre i 30 gg.; individuazione di eventuali indizi di reato, comunicazioni notizie di reato all’A.G. competente.

  43. FOGLIO DI SERVIZIO E ORDINE DI ACCESSO • Il Direttore della Verifica, prima dell’avvio, deve redigere il foglio di servizio, da sottoporre alla firma del Com.te del Reparto (nei Nuclei  al Com.te del Gruppo di Sezioni); • nei gg. successivi il foglio sarà firmato dal Direttore della Verifica. • Contiene: • luogo e data operazioni; • grado - nominativi militari operanti; • dati identificativi del soggetto da verificare; • annualità da verificare; • tipologia di attività ispettiva; • oggetto dell’ispezione (settore impositivo).

  44. Nucleo Polizia Tributaria Roma I Gruppo Tutela Entrate - 2^ Sezione Ordine di accedere presso la sede amministrativa della _______________ (P.IVA: 01234567891), sita in Roma, Viale L. da Vinci n. 421, per effettuare una verifica fiscale sostanziale ai fini dell’IVA , delle II.DD. e degli altri tributi, ai sensi e per gli effetti degli art. 52 e 63 del DPR. 633/72, 32 e 33 del DPR. 600/73, 53 della Legge 07.01.1929 n. 4, nonché dell’art. 2 del D.Lgs. 68/2001, per il periodo dal……… al …….. I militari sono muniti di tessera speciale di riconoscimento. • Roma • Viale Leonardo da Vinci n. 421

  45. Nucleo Polizia Tributaria Roma I Gruppo Tutela Entrate - 2^ Sezione Continua la verifica fiscale sostanziale nei confronti della “___________ S.p.A.” con sede in Roma, via Casilina, n. 1 – P.IVA 06726891002. Ordine di estendere la verifica in corso alle annualità 2003 e 2004 limitatamente ai maggiori oneri riferiti all’IRAP ed ai premi di produzione e/o di risultato nonché alle annualità 2003/2004/2005 relativamente all’esame della documentazione concernente le operazioni di scissione. . • Roma • Viale Leonardo da Vinci n. 421

  46. (segue) Nel caso in cui si proceda con accesso c/o luoghi adibiti promiscuamente ad abitazione ed all’esercizio dell’attività economica Autonomo foglio di servizio che richiama, oltre ai rife. normativi, gli estremi dell’autorizzazione dell’A.G. competente. All’avvio della verifica copia del foglio di servizio deve essere consegnata al contribuente, notificando il contenuto del documento e dandone atto nel p.v. di verifica.

  47. AVVIO DELLA VERIFICA • LUOGO DI ESECUZIONE • PERIODI DI IMPOSTA DA SOTTOPORRE A VERIFICA E TERMINI DI DECADENZA DELL’AZIONE DI ACCERTAMENTO • ADEMPIMENTI PROCEDURALI • 4. ADEMPIMENTI STATISTICI

  48. 1. LUOGO DI ESECUZIONE STATUTO DEL CONTRIBUENTE, ART. 12, III COMMA: “Su richiesta del contribuente l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o c/o il professionista che lo assiste o lo rappresenta”. E’ una facoltà del contribuente, ma non è DIVIETO dei verificatori spostare il controllo in ufficio in assenza di una richiesta del contribuente; PROBLEMA: documentazione voluminosa collaborazione del contribuente riscontro documentale

  49. (segue) Decisione assunta dal Direttore della Verifica, di concerto con il Capo Pattuglia Contemperare esigenze di completezza di azione ispettiva e necessità di avere accesso a tutta la documentazione da esaminare Riportata a piano verifica in ufficio c/o il contribuente o il professionista che lo assiste

  50. 2. PERIODI DI IMPOSTA da sottoporre a verifica • Almeno un periodo di imposta “chiuso”  Tendenzialmente l’annualità in corso (riscontro obblighi formali, liquidazione e versamenti imposte) NO periodi d’imposta maturati termini decadenza azione accertamento, nonché per soggetti economici in liquidazione, in fallimento o comunque sottoposti a procedure concorsuali il riscontro di violazioni penali (di cui al D.Lgs. 74/2000) permette, ai sensi della L. 248/2006 il raddoppio dei termini di accertamento

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