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L’impatto delle manovre di finanza pubblica sulla gestione, sull’organizzazione e sui servizi degli enti territoriali

L’impatto delle manovre di finanza pubblica sulla gestione, sull’organizzazione e sui servizi degli enti territoriali . I Principi della manovra Tremonti (Legge n.122/2010) e applicabilità per gli enti territoriali.

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L’impatto delle manovre di finanza pubblica sulla gestione, sull’organizzazione e sui servizi degli enti territoriali

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  1. L’impatto delle manovre di finanza pubblica sulla gestione, sull’organizzazione e sui servizi degli enti territoriali

  2. I Principi della manovra Tremonti (Legge n.122/2010) e applicabilità per gli enti territoriali • Risanamento dei conti pubblici e coinvolgimento diretto di Regioni ed Enti Locali; • Principi di coordinamento della finanza pubblica (art.117, Cost). Legislazione concorrente. Solo principi generali di contenimento delle spese e non normativa di dettaglio da parte dello Stato; • Compare una nuova definizione: “enti pubblici inseriti nell’ambito del conto economico consolidato come individuati dall’ISTAT”; • Riduzione del perimetro e dei costi della PA allargata; • Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi; • Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego; • Incremento del gettito delle entrate non fiscali; • Contrasto all’evasione fiscale e contributiva • Sviluppo del sistema economico e sociale e del sistema delle infrastrutture(Titolo III).

  3. Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi.Art.5 l.n.122/2010 e l.n.42/2010 • Art. 5,comma 5 l.n.122/2010 “ nei confronti dei titolari di cariche elettive(organi di governo) lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle PA di cui al conto economico consolidato, ivi inclusa la partecipazione ad organi collegiali può dare luogo solo al rimborso delle spese sostenute e ed eventuali gettoni di presenza non superiori a euro 30 a seduta, se previsti”. • Ex art.183 e ss. legge finanziaria 2010 come modificata dal d.l 2/2010 convertito in legge n.42/2010: “riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali(20%) a partire dal 2011 per gli enti che vanno al rinnovo. Nel computo non si considera il Sindaco e il Presidente della Provincia. • Il numero massimo degli assessori comunali e provinciali è pari ad un quarto dei rispettivi consiglieri; • Obbligo per i Comuni di sopprimere: a) il difensore civico; b) circoscrizioni di decentramento; c) direttore generale; d) consorzi di funzioni tra enti locali.

  4. SEGUE… • Comma 6, art.5 l.122/2010: modifica dell’art. 82 del TUEL: “ I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’importo percepito nell’ambito di un mese può superare il quarto dell’indennità massima prevista per il Sindaco ed il Presidente della Provincia”. • Nessuna indennità è prevista per i consiglieri circoscrizionali ad eccezione di quelli circoscrizionali (un quarto del rispettivo presidente); • Comma 7, art.5 l.122/2010: Entro i primi di ottobre con decreto ministeriale per un periodo non inferiore a tre anni sarà operata una riduzione degli importi delle indennità degli amministratori locali (Sindaci, presidenti di provincia, assessori e presidenti del consiglio). Con lo stesso decreto si determina l’importo del gettone di presenza. • Rispetto alle indennità attualmente in vigore sono queste le decurtazioni: a) 3% per Comuni con popolazione fino a 15.000; b) 7% per Comuni con popolazione da 15.001 a 250.000; 10% per i Comuni con popolazione superiore a 250.000. • Sono esentati dal taglio i Comuni con una popolazione inferiore a 1.000 ab.

  5. SEGUE • Agli amministratori di Comunità Montane e di Unioni di Comuni e di forme associative di enti locali non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o altri emolumenti; • Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento, a sua scelta;

  6. Art.6 (Contenimento dei costi degli apparati amministrativi) • Principio generale: a decorrere dal 31 maggio 2010 la partecipazione agli organi collegiali è onorifica e può dar luogo solo al rimborso delle spese, ove previsto dalla legge, o ad un gettone di presenza fino ad euro 30 a seduta; • Sempre dal 31 maggio 2010 è onorifica la partecipazione e la titolarità degli organi collegiali, siano essi di amministrazione e/o controllo, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. Al più è consentito il solito rimborso delle spese ed un gettone di presenza non superiore a euro 30. Sono previste deroghe per gli enti societari e per gli enti e fondazioni di ricerca e per gli enti locali. • A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 gennaio 2013 le indennità i compensi corrisposti dalle PA di cui al CEC ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi natura, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 • Se il dipendente partecipa all’amministrazione o al collegio sindacale di enti o società ai quali l’ente territoriale partecipi o comunque contribuisca i compensi dovuti transitano sul fondo per il trattamento accessorio. • La riduzione dei compensi del 10% s’applica anche ai CDA e agli organi di revisione delle società inserite nel CEC e totalmente partecipate dagli enti locali (decorrenza dalla prima scadenza dell’organo collegiale).

  7. Limitazione delle spese correnti • Tutte le PA di cui al CEC: • Riduzione spesa annua • per studi e consulenze (20% di quella sostenuta nel 2009) • per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (20% della spesa sostenuta nel 2009). Non possono essere effettuate spese per sponsorizzazioni • Le società inserite nel CEC si adeguano ai suddetti principi di contenimento delle spese. • Anche per le PA di cui al CEC è ridotta Ia spesa annua per missioni è ridotta del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009. E’ soppressa l’indennità kilometrica ( orientamenti della RGS). • Lo stesso dicasi per attività esclusivamente di formazione (50% speso 2009) • Riduzione spesa gestione autoparco (80% speso 2009)

  8. Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego Articolo 9 comma 1 Per gli anni 2011,2012 e 2013 il trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio), dei singoli dipendenti, siano essi appartenenti alla categoria o alla qualifica dirigenziale, previsto dagli specifici ordinamenti delle PA inserite nel conto economico consolidato non può superare in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio.

  9. Le progressioni di carriera nei termini di cui all’art.24 del d.lgs.150/2009 nel corso del triennio 2011/2013 esplicheranno effetti solo di natura giuridica, con esclusione quindi di quelli di natura economica. Le progressioni economiche non saranno possibili nel corso del triennio 2011/2013. Difatti il tetto del trattamento economico ordinariamente spettante nell’anno 2010 rende sostanzialmente impossibile l’applicazione del suddetto beneficio incentivante, proprio perché siamo di fronte ad una voce economica che, anche se finanziata dal fondo per le risorse decentrate, determina a tutti gli effetti un vero e proprio aumento del trattamento economico fondamentale Rimane in ogni caso salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale. L’enucleazione prevista non ha valenza tassativa. Con l’attuale formulazione sarà possibile erogare individualmente trattamenti superiori a quanto complessivamente di competenza nell’anno 2010, anche in conformità ai procedimenti di valutazione della performance individuale ed organizzativa ,le cui risultanze generano effetti economici non considerabili “ordinariamente spettanti”

  10. A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.78 e sino al 31.12.2013 i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare. Art.2 bis dell’art.9 della legge n.122/2009 ed altre limitazioni ai trattamenti economici accessori

  11. Segue: sugli incarichi dirigenziali • Il d.l n.78/2010, sul punto non sconfessato dalla legge di conversione n.122/2010, abroga il vincolo introdotto dal dlgs n.150/2009 in tema di revoca e mancata conferma degli incarichi dirigenziali. • Difatti sulla base della normativa oggi cancellata le PA prima di revocare un incarico dirigenziale per mutamenti organizzativi e prima di non confermare lo stesso alla scadenza, dovevano inviare agli stessi, con un preavviso congruo, una comunicazione contenente le ragioni del provvedimento e l’indicazione di quale incarico nuovo si apprestavano a conferire. • Il suddetto d.l n.78, anche esso non emendato durante l’approvazione della l.n.122 stabilisce, disapplicando le disposizioni contrarie esistenti in molti contratti collettivi nazionali, che il conferimento di un incarico dirigenziale remunerato con una indennità di posizione più ridotta determina i propri effetti immediatamente superando così le ipotesi di “differimento” previste nell’ambito delle clausole della contrattazione integrativa decentrata. • La remunerazione degli incarichi ulteriori conferiti ai dirigenti ed ai dipendenti del comparto in società o strutture collegate all’amministrazione di appartenenza non è più disposta direttamente, ma le relative somme devono confluire nel fondo per le risorse decentrate.

  12. Articolo 14 comma 7 • Riduzione delle spese di personale con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento : • riduzione percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile • razionalizzazione e snellimento strutture burocratiche anche con l’obiettivo di ridurre le posizioni dirigenziali • contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa In caso di mancato rispetto dell’obbligo di ridurre la spesa si applica il divieto di assunzioni a qualunque titolo di cui al comma 4 dell’articolo 76 del decreto legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008

  13. Ancora sul blocco della contrattazione collettiva di cui alla manovra finanziaria 2011/2013 • Per tutto il triennio 2010/2012 nonostante sia bloccata la contrattazione collettiva nazionale la contrattazione decentrata integrativa può continuare ad esplicarsi pena la paralisi di tutto il sistema gestionale per la presenza di materie che per loro natura richiedono relazioni, verifiche e accordi periodici. • Più accreditata è l’interpretazione secondo cui il blocco della contrattazione riguarda esclusivamente i soli contratti collettivi nazionali di lavoro.

  14. Il Decreto Legge n.98/2011 convertito nella legge 111/2011 • Applicazione di quanto contenuto nell’ambito della Decisione di Finanza Pubblica per il periodo 2012-2014: impegno al miglioramento dei saldi di finanza verso una progressiva riduzione del rapporto deficit/Pil verso il pareggio di bilancio annunciato per il 2014. • Il totale della manovra approvata il 30 giugno 2011 ammonta a 80 miliardi di euro • Con la manovra d’estate 2008( legge 133/2008) il miglioramento dei saldi previsti per il triennio 2009-2011 è risultato di 36 miliardi di €( 21% l’incidenza della manovra sui Comuni a fronte di una incidenza della spesa dei comuni sul totale della pa di circa l’8%); • Con la manovra d’estate 2010( D.L 78/2010) relativa al biennio 2011-2012, i saldi di finanza pubblica furono ulteriormente migliorati di 25 miliardi( per il 16% l’incidenza della manovra sui comuni)

  15. Segue sul d.l 98/2011 • Il peso della manovra è così ripartito: il 60% deriva da maggiori entrate mentre il 40% da riduzioni di spesa. Le maggiori entrate saranno realizzate nel 2013 e nel 2014, e saranno costituite da riduzione di esenzioni e detrazioni che scatteranno se entro il 30.9.2013 non sarà approvata la riforma fiscale; • La manovra pesa per il 12% a carico di regioni ed enti locali; per i Comuni con più di 5.000 a.b. l’incidenza è del 3,8%; • Le misure a carico dei Comuni sono costituite non da tagli ai trasferimenti, ma dall’obbligo di migliorare i saldi del patto di stabilità;

  16. Le norme del D.l 98/2011 convertito nella L.111/2011 • Riduzione dei costi della politica e degli apparati • Art.1- Livellamento remunerativo Italia-Europa-: “ Il trattamento economico annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell’incarico svolto ai titolari di cariche elettive e incarichi di vertice, nonché ai segretari generali, ai capi dipartimento ed ai dirigenti generali non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhi incarichi e/o cariche; • Attuazione tramite DPCM ENTRO IL 31.12.2011 E REVISIONE ENTRO IL 31.3.2012; • Nomina Commissione: le remunerazioni vanno parametrate alla media degli stipendi degli omologhi dei 6 principali paersi dell’area euro e non di tutta la UE; • Definizione di “trattamento economico omnicomprensivo”: “complesso delle retribuzioni e delle indennità a carico delle pubbliche finanze….ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

  17. Segue art.1 d.l 98/2011Principi in materia di coordinamento della finanza pubblica • “Le regioni adeguano, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione” • “Le norme si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

  18. Art.2 d.l 98/2011Auto blu • Le auto in servizio non possono superare i 1.600 c.c; • Le auto fino ad ora in servizio possono essere utilizzate fino alla loro dismissione o rottamazione; • Un DPCM ha stabilito le modalità applicative della norma • La normativa è applicabile anche agli enti locali per cui è indispensabile attenervisi; • Necessari collegamenti ed integrazioni con i vigenti piani di razionalizzazione delle risorse strumentali

  19. Art 7 d.l 98/2011Election day • A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del senato e della camera, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un’unica data nell’arco dell’anno, ivi incluse le elezioni al parlamento europeo

  20. Art.8 Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica • Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto tutti gli enti locali sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale curandone il periodico aggiornamento, l’elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone l’entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l’ente e le società ovvero tra le società controllate; • E’ necessario indicare se nell’ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio; • Il tenore letterale della norma porta a ritenere applicabile quanto dianzi esposto alla società e non agli altri organismi comunque partecipati dall’ente locale (Fondazioni, associazioni, consorzi etc)

  21. Capo II Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubblicheArt.9 Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle amministrazioni pubbliche • Obiettivo: razionalizzazione della spesa e superamento del criterio della spesa storica; • Modalità applicative: Il dipartimento della ragioneria generale dello Stato sulla base di un atto di indirizzo del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministeri interessati, dà inizio, a partire dal 2012, a un ciclo di spending review; • Con la finalità di definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato; • Le analisi individuano: a) criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici; b) possibili duplicazioni di strutture e competenze; c) strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. • Vengono definite metodologie per la quantificazione dei fabbisogni anche al fine della allocazione delle risorse • Trasmissione di dati e informazioni provenienti dalle banche dati, indagini e sistemi informativi dell’amministrazione interessata verso la ragioneria generale dello Stato. Sono rigorosamente esclusi oneri aggiuntivi a carico del bilancio pubblico; • In caso di omessa trasmissione è decurtata la retribuzione di risultato del dirigente responsabile nella misura del 2%

  22. Art.11 Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione • “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete(…) sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi”; • Piano degli acquisti in via telematica e tramite Consip; • Nell’ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell’Economia e Finanze, Consip SPA predispone anche a beneficio delle amministrazioni locali strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. • Consip elabora appositi indicatori e parametri per supportare l’attività delle amministrazioni nella misurazione dell’efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento anche all’osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale degli acquisti effettuati in via telematica ed alla durata media dei processi di acquisto; • Consip elabora strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio delle attività svolte.

  23. Segue art.11 d.l 98/2011 • Qualora non si ricorra alle convenzioni Consip gli atti e contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di qualità/prezzo individuati sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e danno erariale; • A decorrere dal 1.1.2013 anche le amministrazioni locali previo convenzionamento con il MEF, potranno utilizzare i relativi servizi di pagamento delle retribuzioni. • Con apposito DM verranno individuati i servizi connessi ai pagamenti delle retribuzioni rientranti nel convenzionamento cui anche gli enti locali potranno accedere.

  24. Spending review • Se ne deduce un forte intervento sulle spese. • Il processo di spending review ha l’obiettivo di definire i fabbisogni standard su cui si svilupperanno i programmi di spesa di tutte le amministrazioni. • La formula presuppone dunque un costante monitoraggio e condivisione delle informazioni concernenti le banche dati rilevanti per il controllo della spesa corrente. • Il meccanismo partirà nel 2012 e dovrà essere a regime già a partire dal 2013. • In caso di mancata collaborazione è prevista una specifica sanzione collegata all’incarico dirigenziale: decurtazione della retribuzione di risultato dei dirigenti reticenti; • La razionalizzazione può non interessare alcuni programmi di spesa ritenuti prioritari sulla base di specifica motivazione legata al raggiungimento di politiche di mandato particolarmente rilevanti e significative; • Contenimento delle spese anche per il tramite di una complessiva riorganizzazione degli acquisti di beni e servizi; • Rafforzamento del meccanismo degli acquisti centralizzati presso CONSIP, in guisa da attenzionare la spesa in consumi intermedi;

  25. Art.16- Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria.Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego. • Saranno emanati specifici DPR di:a) proroga al 31.12.2014 delle norme che sanciscono limitazioni alle assunzioni nelle PA. Si segnala che per gli enti locali le norme che limitano le assunzioni non hanno un limite temporale; b) proroga fino al 31.12.2014 delle vigenti disposizioni che sanciscono limiti alla crescita dei trattamenti anche accessori del personale; c) regolamentazione e semplificazione delle procedure di mobilità del personale

  26. Segue art.16 D.l. 98/2011I piani di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa pubblica • I comuni possono adottare entro il 31.03 di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e di digitalizzazione, di riduzione dei costi della politico e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche; • I piani sono oggetto di inormativa sindacale. • I Piani devono indicare la spesa sostenuta a regime ed i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. • Le economie effettivamente realizzate e certificate a consuntivo dagli organi di controllo interno del comune( revisori dei conti e OIV) ed aggiuntive rispetto alle riduzioni operate ex lege o comunque specificatamente non destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate nell’importo massimo del 50% ad integrazione della contrattazione integrativa, il cui 25% può essere destinato al finanziamento della performance previa applicazione del sistema delle fasce di merito in via ordinaria bloccato fino a che non interverrà la successiva contrattazione collettiva nazionale di lavoro; • Il d.lgs 1 agosto 2011, n.141 fa salva la possibilità di applicare il sistema delle fasce di merito, in attesa della futura contrattazione collettiva nazionale di lavoro, alla distribuzione dei risparmi di gestione confluiti nei fondi salari accessori ( dividendo dell’efficienza). I collegamenti e le interrelazioni con l’art. 27 del d.lgs.150/2009.

  27. Segue: Art. 16, c.8 D.l 98/2011.“L’incidenza sulla gestione del rapporto di lavoro” • Tutti i provvedimenti in materia di personale adottati anche dalle amministrazioni locali, ivi incluse le assunzioni a tempo indeterminato, posti in essere in virtù di disposizioni successivamente dichiarate incostituzionali sono nulli di diritto; • Il controllo sullo stato della malattia tiene conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi alla visita fiscale; • Un DM fisserà fasce di reperibilità ed esenzioni; • Nel caso l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, esami diagnostici la stessa è giustificata con la presentazione della certificazione anche del medico o della struttura privata; • La risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione del comma 11 dell’art.72 del D.l.112/2008 non necessita di particolare motivazione qualora l’amministrazione locale abbia preventivamente determinato appositi criteri applicativi con atto organizzativo interno, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo

  28. Art.20 D.l 98/2011“Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità” • A decorrere dal 2012, le modalità di raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità delle regioni (esclusa la spesa sanitaria) e degli enti locali del territorio possono essere concordati tra lo Stato e le Regioni, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle Autonomie Locali e ove non istituito con i rappresentanti di Anci e Upi regionali; • Le relative modalità si conformano a criteri europei con riferimento alle entrate ed alle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità • Le regioni rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi, attraverso un maggior concorso delle stesse nell’anno successivo in misura pari alla differenza tra l’obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. • Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti locali responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità; • Confermato il monitoraggio a livello centrale ed il termine perentorio del 31.10 per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi • Monitoraggio a cura della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; • Rimaniamo in attesa di decreto MEF applicativo

  29. Segue art.20 D.l 98/2011Gli Enti virtuosi • A partire dal 2013, al fine di ripartire l’ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica(ossia i tagli ai trasferimenti previsti dall’art.14 del D.l 78/2010) gli enti locali, con decreto MEF sono suddivisi in 4 classi sulla base di 9 parametri di virtuosità: • 1) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard; • 2) rispetto del patto di stabilità; • 3) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell’ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all’ampiezza del territorio. Necessario è anche rapportare e verificare nel corso del mandato indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi rapportati al miglior rapporto qualità-costi. Necessari i collegamenti e le interrelazioni con il Piano della Performance; • 4) autonomia finanziaria;

  30. Segue..parametri di virtuosità • 5) Equilibrio di parte corrente; • 6) Tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale; • 7) Effettiva partecipazione degli enti locali alla azione di contrasto all’evasione fiscale; • 8) Rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate; • 9) Operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente. • L’applicazione dei parametri di virtuosità è legata al livello di performance che sarà giudicato virtuoso

  31. Conseguenze legate alla virtuosità….. • 1) gli enti virtuosi non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti per il 2013 dal comma 5 dell’art.16 del d.l 98/2011. Per le Province il nuovo meccanismo di virtuosità è anticipato al 2012. Come si coordina la normativa con il previsto trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione e/o ai comuni dell’area provinciale? • 2) gli enti virtuosi sono esenti dalle riduzioni dei trasferimenti previsti dall’art.14 del d.l.78/2010; • 3) ai sensi del d.lgs 141/2011 gli enti virtuosi potranno assumere dirigenti a tempo determinato nel limite del 18% della dotazione organica dei dirigenti, attualmente nei limiti dell’ 8% della stessa; • 4) Alla situazione di beneficio degli enti virtuosi corrisponde un aggravio di saldi finanziari per i non virtuosi, fermo rimanendo l’obiettivo del comparto; • 5) Gli enti virtuosi conseguono l’obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero; • 6) Per gli enti locali collocati nella fascia più virtuosa per l’anno 2012 gli obiettivi del patto di stabilità sono ridotti di 200 milioni di Euro. Dovrà comunque essere emanato un DM; • Fino a che non entrerà a regime il nuovo patto di stabilità a seguito della compiuta attuazione del federalismo fiscale quanto previsto ai punti precedenti varrà anche per il 2014 ed anche successivamente ivi compresi i tagli previsti dall’art.14 del D.l. 78/2010

  32. Segue art.20 D.l 98/2011 • Tutti gli enti, esclusi i virtuosi, concorreranno al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il 2013 e successivi con un ulteriore inasprimento dei saldi programmatici previsti per il patto di stabilità dall’art.14 comma 1 del D.l.78/2010; • Nel rapporto spese di personale/spese correnti si calcolano anche le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della PA a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. • Collegamenti con l’art.19 del D.l 78/2009 e con l’art 18 D.l 133/2008; • Le società interamente pubbliche di gestione dei servizi pubblici ai sensi dell’art.18 della L.133/2008 devono rispettare le procedure selettive concorsuali proprie della pa. Devono quindi approvare atti interni che disciplinano le procedure di assunzione; • Le società miste o strumentali non possono più assumere intuitu personae

  33. Segue sui vincoli delle partecipate e delle società strumentali • Le società interamente pubbliche, le società miste, affidatarie dirette di servizi pubblici o servizi strumentali “inserite nel conto economico consolidato della pa, come individuate dall’istat” sono assoggettate ai vincoli di spesa del personale che si applicano agli enti soci; • I vincoli assunzionali e tutte le altre limitazioni “gestionali” previste dal legislatore specificatamente per le società partecipate si applicano anche a tutti gli organismi strumentali all’attività dell’ente a prescindere dalla veste giuridica( non societari come fondazioni, aziende speciali, associazioni o organismi costituiti per la gestione di servizi)? Secondo la Corte dei Conti, Lombardia n.350/2011 si.

  34. Sul consolidamento spese personali/spese correnti • Il “ consolidamento” spesa di personale/spesa corrente considera le società, purchè titolari di affidamento diretto: • 1) di servizi pubblici locali; • 2) dedite allo svolgimento di funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale; • 3) dedite allo svolgimento di attività nei confronti della PA a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. • Non devono essere considerate tutte le società affidatarie di servizi tramite gara. • Nel consolidamento devono considerarsi solo le società di primo livello? • Un aspetto molto delicato è il riferimento a valori originati da sistemi contabili differenti: la contabilità finanziaria per gli enti locali e la contabilità generale per le società. Sono i criteri della contabilità finanziaria a prevalere: occorre rielaborare i valori che si estraggono dal bilancio societario escludendo di conseguenza i costi societari non monetari ovvero che non trovano immediata contropartita in uscite(ammortamenti)

  35. La Corte dei Conti sul consolidamento spese di personale/spese correnti • La Corte dei Conti Toscana, con delibera 208/2011 si è espressa nel senso che si rende necessario ricorrere alle procedure del bilancio consolidato. Pertanto alla spesa corrente dell’ente si deve aggiungere la spesa corrente della società,detraendo le somme che la società riceve dall’ente stesso; ed alle spese del personale si dovrebbe aggiungere la spesa di personale della società. Se l’ente detiene una quota di partecipazione, queste somme dovrebbero essere conteggiate pro-quota. • Secondo la Sezione autonomie della Corte dei Conti con parere n.14/2011si evidenzia: in attesa di uno schema di bilancio consolidato in cui comprendere tanto quello dell’ente locale che quelli dei suoi strumenti operativi, nel rapporto si devono calcolare solamente al numeratore gli oneri per il personale, senza includere la spesa corrente delle società al denominatore. Si devono utilizzare i dati che sono contenuti nei questionari allegati alla relazione dei revisori dei conti ai bilanci degli enti locali, in particolare dal rendiconto di gestione, e non si devono considerare i risultati prodotti in modo indiretto, quale ad esempio gli ammortamenti.

  36. Ancora la Corte dei Conti n.14/2011…. • “…. in particolare viene individuato nei corrispettivi a carico dell’ente, desumibili dai questionari della Linee Guida, lo strumento che consente di attribuire al medesimo ente locale le spese di personale delle società partecipate che possono essere associati alla prestazione dei servizi erogati a fronte di quel corrispettivo. Nel caso in cui la società partecipata percepisca, in luogo dei corrispettivi, ricavi derivanti da tariffa, è possibile utilizzare tali ricavi, associati agli utenti di ciascun ente, da sommare ad eventuali corrispettivi, se presenti”….” il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo del personale attribuibile all’ente, che è l’incognita da calcolare. Per risolvere tale proporzione, si moltiplicano le spese del personale per il corrispettivo e si divide il risultato ottenuto per il valore della produzione. Questo criterio utilizza il costo del personale della società senza operare particolari depurazioni…così la quota di spese del personale della società và a sommarsi alle spese di personale dell’ente, e il totale si divide per le spese correnti dell’ente, il calcolo deve essere effettuato per ciascun organo partecipato”(….)

  37. Ancora la sezione autonomie n.14/2011 • “ le società ricomprese sono le partecipate in modo totalitario da un ente locale o da più enti locali tenuto conto del concetto di società in house che vive prevalentemente per l’ente locale o per gli enti locali il cui valore della produzione è costituito per non meno dell’80% da corrispettivi dell’ente locale, ovvero che presentano le caratteristiche di cui all’art.2359 c.1, numeri 1 e 2, del codice civile, purchè affidatarie dirette di servizi pubblici”

  38. I successivi commi dell’art. 20 del D.l.98/2011 • Modificando l’art.1 L.220/2010 si stabilisce che i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalla Regione e dagli Enti Locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli; • Integrando ancora la L.220/2010 è stabilito che se le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti accertano che il patto di stabilità è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate e delle spese ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di 10 volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo al netto degli oneri fiscali e previdenziali

  39. Le fattispecie sanzionatorie per le ipotesi di elusione del patto di stabilità di cui all’art 20 c.12, D.l 98/2011 • Ipotesi tipo e ipotetiche di non corretta imputazione di entrate e spese ai pertinenti capitoli di bilancio in elusione del patto di stabilità interno: • 1) non corretto utilizzo dei servizi per conto terzi nelle quali l’ente agisce quale soggetto la cui attività è meramente strumentale alla realizzazione di interessi di altri soggetti. L’imputazione a tali capitoli non rileva infatti in via ordinaria se rispettosa delle fattispecie previste( ritenute erariali, ritenute previdenziali ed assistenziali, depositi cauzionali, rimborso fondi economali) ai fini del rispetto dei saldi di bilancio per il rispetto del patto di stabilità; • 2) secondo alcuni interpreti potrebbe essere elusiva anche la finanza di progetto ed il leasing finanziario in costruendo attivati per realizzare investimenti, nel caso in cui vi si faccia ricorso per “occultare” spese per investimento (cfr. Sezioni di controllo Corte dei Conti) ; • 3) accollo del debito generalizzato e ripetuto nel tempo con la previsione di un rimborso oltre 12 mesi; • 4) gestione di una attività per conto di un altro ente in via convenzionale, le spese sostenute sono contabilizzabili tra i servizi per conto terzi?

  40. Segue: le ipotesi sanzionatorie…. • 5) Il trasferimento di funzioni a soggetti esterni all’ente quali società controllate o il trasferimento di funzioni e di spese di investimento alle Unioni dei Comuni in linea di principio non è considerata manovra elusiva del patto; • 6) costituiscono invece manovre elusive ogni ipotesi di esternalizzazione a prescindere da qualsiasi strategia gestionale improntata ad efficienza ed efficacia mirante esclusivamente a trasferire all’esterno funzioni e servizi non più gravanti sul bilancio dell’ente; • 7) è considerata elusiva la pratica gestionale di rinviare ad esercizi successivi i pagamenti che altrimenti impatterebbero nei limiti del patto; • 8) è considerata elusiva anche la mancata iscrizione in bilancio di reali spese da sostenere • La potenzialità lesiva delle condotte elusive costituisce indice sintomatico essendo demandata alla Procura Contabile la dimostrazione della sussistenza dei presupposti richiesti dalla fattispecie sanzionatoria.

  41. Segue: la fattispecie sanzionatoria • La norma per il principio di irretroattività prende in considerazione condotte funzionali poste in essere dopo l’entrata in vigore della normativa e non deve trovare applicazione prima della certificazione sul raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità 2011; • Connotazione sanzionatoria con tipizzazione delle condotte illecite e predeterminazione forfettaria dell’ammontare della sanzione. • La disposizione sanzionatoria dispone direttamente della sanzione pecuniaria irrogabile prevedendo una automatica determinazione del danno. • Condotte dolose • Si prescinde dal verificarsi di un danno risarcibile • Assimilazione alla fattispecie sanzionatoria prevista per l’assunzione di forme di indebitamento per il finanziamento di spese correnti. • Condotte riconducibili alla responsabilità gestionale ( imputazione non corrente ai pertinenti capitoli di bilancio) • Condotte riconducibili alla discrezionalità politica con eventuale corresponsabilità dell’organo gestionale ( scelta dell’organo consiliare di esternalizzazione di funzioni e/o servizi)

  42. Art.33 D.l.98/2011Valorizzazione del patrimonio immobiliare. • Con decreto del MEF sarà costituita una società di gestione del risparmio per l’istituzione di uno o più fondi di investimento al fine di partecipare in fondi d’investimento immobiliari chiusi promossi da Regioni, Province e Comuni anche in forma consorziata, ovvero da società interamente partecipate dai suddetti Enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile; • Ai fondi immobiliari chiusi sono conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione • Le quote dei fondi locali sono offerte su base competitiva a investitori qualificati, mediante aste alle quali possono partecipare anche fondi di investimento del MEF • Ai fondi comuni di investimento immobiliare possono essere apportati a fronte dell’emissione di quote beni immobili e diritti • Gli apporti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione • La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento ai fondi può essere oggetto di accordi di programma • Si procede contestualmente alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica

  43. Il piano delle valorizzazioni immobiliari degli enti locali • La norma di riferimento è l’art.58 del D.l 112/2008: • 1) Attività di ricognizione del patrimonio immobiliare • 2) E’ possibile valorizzare senza alienare • 3) E’ estesa la disciplina di favore prevista per lo Stato in relazione alla costituzione di fondi immobiliari • 4) Si estende la disciplina prevista per lo Stato in caso di alienazione. L’alienazione riguarda beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali • 5) Valorizzazione ed utilizzazione a fini economici per il tramite della concessione e locazione degli immobili inseriti nel piano • 6) L’ ente locale può affidare in concessione o locare a soggetti privati, a titolo oneroso e per un periodo massimo di 50 anni i propri beni affinchè gli stessi siano riqualificati e riconvertiti • 7) I contenuti della valorizzazione possono essere recupero, restauro, ristrutturazione e mutamento delle destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio ai cittadini

  44. Segue: il piano delle valorizzazioni immobiliari • 8) Gli enti locali proprietari degli immobili inseriti negli elenchi dei beni da alienare e valorizzare possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni d’investimento immobiliare o promuoverne la costituzione; • 9) Procedure di cartolarizzazione dei crediti derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare (al fine di reperire immediata liquidità si trasformano crediti o attività in prestiti obbligazionari; • 10) I beni inseriti negli elenchi possono essere venduti direttamente ai conduttori previo esercizio del diritto di opzione all’acquisto, oppure si può procedere alla loro valorizzazione, se ritenuto più profittevole

  45. Segue: Art.33 D.l 98/2011 e art 6 L.183/2011Modifica all’art.58 D.l.112/2008 • “In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliari dei beni inseriti negli elenchi, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita tramite accordo di programma. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dall’apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all’ente locale. Con la stessa procedura si assiste alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti” • I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio del MEF possono acquistare immobili a uso ufficio di proprietà degli enti locali, nonché altri immobili di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico

  46. Il D.l 138/2011 convertito nella L.148/2011 • Ulteriore correzione dei conti pubblici e ulteriore riduzione del rapporto deficit/Pil nel 2012 anticipando il pareggio di bilancio al 2013; • Il miglioramento dei saldi è previsto in 60 miliardi di Euro aggiuntivi • Le misure a carico dei Comuni sono costituite non da tagli ai trasferimenti, ma dall’obbligo di migliorare i saldi del patto di stabilità • Si prevede un inasprimento dei saldi di bilancio ai fini del raggiungimento del patto di stabilità previsti dall’art.14, comma 1, del D.l 78/2010; • Anche per il 2012 così come era previsto per il 2011 è consentito considerare ai fini del patto anche le entrate derivanti da dismissioni patrimoniali. Sarebbe opportuno un chiarimento del MEF.

  47. Art.1 D.l 138/2011Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica • Anticipazione al 2012 della suddivisione degli enti in 4 classi sulla base della loro virtuosità; • Sono previsti altri due criteri di virtuosità: a) attribuzione del servizio di trasporto pubblico con procedura ad evidenza pubblica; b) adeguamento degli ordinamenti interni degli enti anche locali al principio di libertà di iniziativa; • Anticipo al 2012 delle addizionali regionali all’IRPEF • E’ abrogata dal 2012 la norma che impediva di incrementare l’addizionale IRPEF comunale fino allo 0,8%. L’addizionale comunale potrà essere modulata a scaglioni, purchè correlata agli scaglioni erariali. • Potranno essere previste soglie di esenzione in ragione di specifici limiti di reddito, al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta. • Valorizzazione della progressività dell’imposta • L’inasprimento dei saldi per gli enti locali già a partire dal 2012 può essere attenuato in misura pari alla totalità delle maggiori entrate che si realizzeranno in applicazione delle maggiori imposte che sono state previste nel settore petrolifero, dell’energia elettrica e del gas. E’ atteso Decreto MEF sentita la conferenza unificata.

  48. Segue art.1 D.l 138/2011 • La quota premiale pari al 50% prevista dal D.lgs 23/2011 prevista per i Comuni in caso di accertamento tributario di imposte erariali è elevata al 100% anche nel caso in cui non siano istituiti i Consigli Tributari.

  49. Art.1 comma 18 e 19 D.l 138/2011Disposizioni per il personale • Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, anche i Comuni e le Province possono disporre nei confronti del personale avente qualifica dirigenziale il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data il trattamento economico in godimento a condizione che sia prevista laddove necessaria una compensazione a carico dei fondi incentivanti la retribuzione di posizione e di risultato. • Modificando l’art.30 comma 2 bis del d.lgs 165/2001 è previsto che il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria

  50. Art.1 c 29 D.l 138/2011Disposizioni per il personale • Anche i dipendenti degli Enti locali su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo diverso e sede diversi sulla base di motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo ambiti e criteri regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. • Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di riferimento

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