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ISO/UNI. La normativa tecnica ergonomica vigente e le aree di intervento più significative dovute all’evoluzione della legislazione nazionale. Lucio Armagni 28/9/2009. UNI.

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  1. ISO/UNI La normativa tecnica ergonomica vigente e le aree di intervento più significative dovute all’evoluzione della legislazione nazionale. Lucio Armagni 28/9/2009

  2. UNI • L’Uni è un’associazione senza scopo di lucro il cui ruolo, quale organismo nazionale italiano di normazione, è stato ufficialmente riconosciuto in ambito europeo dalla direttiva 83/189 CEE. • Tra i compiti istituzionali • Elaborare le norme sviluppate da organi tecnici • Rappresentare l’italia nelle attività specifiche e nei gruppi di lavoro nella normazione a livello mondiale (ISO) ed Europeo (CEN) con esperti nominati dai soci • Pubblicare e diffondere le norme tecniche • Inoltre collabora con gli organismi di normazione degli altri paesi.

  3. UNI Commissione ergonomia • Gruppi di lavoro • Principi generali • Antropometria e Bbiomeccanica • Videotrminali e sale di controllo • Microclima • Liaison con altre commissioni/wg tra cui: • Sicurezza / Mobili / Illuminazione/ Trasporti / Giostre e parchi di divertimento / Progettazione per gruppi particolari della popolazione etc...

  4. Struttura ISO TC 159 Ergonomics Sottocomitati SC e Gruppi di lavoro • TC 159/CAG Chairman Advisory Group • TC 159/AG AGAD: Advisory Group for Accessible Design • TC 159/WG 2 Ergonomics for people with special requirements SC 1 PRINCIPI GENERALI IN ERGONOMIA WG 1 – Principi di ergonomia e progettazione ergonomica WG 2 - Principi ergonomici del lavoro mentale SC 3 ANTROPOMETRIA E BIOMECCANICA WG 1 - Antropometria WG 4 – Movimentazione manuale e limiti di forza

  5. Struttura ISO TC 159Ergonomics/Cont. Sottocomitati SC e Gruppi di lavoro • SC 4 INTERAZIONE UOMO-SISTEMI WG 1 - Segnali e comandi WG 2 - Videoterminali (uffici) WG 3 – Comandi e requisiti ambientali WG 5 - Ergonomia del software e interfaccia uomo macchina WG 6 – Progettazione dei processi di sistemi interattivi WG 8 – Ergonomia delle sale di controllo WG 9 – Tattile e di contatto WG 10- Progettazione dei prodotti accessibili ai consumatori WG 11- Liason per formati industriali comuni per rapporti “usabili”

  6. Struttura ISO TC 159Ergonomics/Cont. Sottocomitati SC e Gruppi di lavoroWG • SC 5 ERGONOMIA DELL'AMBIENTE FISICO WG 1 - Ambienti termici WG 4 – Ambienti integrati WG 5 – Ambiente fisico per gruppi particolari della popolazione WG 6 – Percezione della qualità dell’aria

  7. CEN TC 122 ErgonomicsGruppi di lavoro WG 1ANTROPOMETRIA WG 2 PRINCIPI GENERALI WG 4 BIOMECCANICA WG 5 VIDEOTERMINALI WG 6 SEGNALI /COMANDI WG 11 ERGONOMIA DELL’AMBIENTE FISICO WG 13 GRUPPO STRATEGICO PER MIGLIORARE ED INCREMENTARE L’UTILIZZO DEGLI STANDARD ERGONOMICI

  8. CEN TC 122 Ergonomics TC Domain H&S • Area di interesse: • Domain: Health and safety: Occupational health and safety • CEN/TC 70 Manual means of fire fighting equipment • CEN/TC 72 Fire detection and fire alarm systems • CEN/TC 114 Safety of machinery • CEN/TC 122 Ergonomics • CEN/TC 123 Lasers and laser-related equipment • CEN/TC 126 Acoustic properties of building products and of buildings • CEN/TC 127 Fire safety in buildings • CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure • CEN/TC 169 Light and lighting • CEN/TC 191 Fixed firefighting systems • CEN/TC 192 Fire service equipment • CEN/TC 211 Acoustics • CEN/TC 231 Mechanical vibration and shock • CEN/TC 233 Biotechnology • CEN/TC 305 Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection

  9. STANDARD E NORME TECNICHE • Secondo la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998: "norma" è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: o norma internazionale (ISO o IEC) o norma europea (CEN o CENELEC) o norma nazionale (UNI o CEI)

  10. Standard e Norme internazionali Caratteristiche CARATTERISTICHE Condivisione Allo sviluppo delle norme devono partecipare gli “Stackolders” interessati anche trasversalmente all’oggetto della norma. Consenso Lo standard al termine dell’iter di approvazione deve ragionevolemente essere riconosciuto come lo “stato dell’arte” di un prodotto , un processo, un servizio accettato da tutti i partecipanti (risultato del lavoro di un numero rilevante di esperti di tutto il mondo). Chiarezza dell’nformazione e libero accesso Tutte le parti economiche / sociali / consumatori devono essere informate sulle attività svolte e devono poter accedere ai lavori e formulare osservazioni durante tutte le fasi dell’iter di approvazione del prgetto Volontarietà Le norme tecniche sono un riferimento che le parti interessate si scelgono o meno di utilizzarle.

  11. Standard internazionali • Gli enti di normazione devono pertanto essere attenti alle necessità del “mercato” inteso anche come singolo socio / azienda/ associazione di consumatori. • Produrre standard che permettano la realizzazione di procedure di uso comune

  12. Standard internazionali • Standard ISO/CEN/UNI pertanto • Devono essere correttamente indirizzati per : • Progettazione • Verifica • Uso • Devono indicare anche metodologie di verifica condivise. I tempi di devono adeguati a rispondere ai cambiamenti del mercato ed alle reali necessità degli stati, delle aziende con l’obietiv stategico di dare “valore aggiunto” al sistema paese.

  13. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni Art. 2 Definizioni D.Lgs.81/2008 u) “norma tecnica”: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

  14. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni • Art.15. Misure generali di tutela • d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

  15. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni • Art.28. Oggetto della valutazione dei rischi1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, ....., nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', .......1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni

  16. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni • Titolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI • Art.168. Obblighi del datore di lavoro3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalita' del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si puo' fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida. • Allegato XXXIII - Movimentazione manuale dei carichi • RIFERIMENTI A NORME TECNICHELe norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 168, comma 3..

  17. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni • Allegato XXXIV - Requisiti minimi (VIDEOTERMINALI)Le norme della serie 9241 si applicano alle attrezzature munite di videoterminali, al posto d lavoro, all’ambiente • Inoltre. In modo specifico • 3. Interfaccia elaboratore/uomoAll'atto dell'elaborazione, della scelta, .........il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;b) il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività;d) i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;e) i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo.

  18. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni • RUMORE • Art.188. Definizioni • c) ................., definitodalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2. • Art.190. Valutazione del rischio • e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; • 3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

  19. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni • Vibrazioni • Art.203. Misure di prevenzione e protezione • b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

  20. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni • Allegato XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo.1.3. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l’igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

  21. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni • Attrezzature di lavoro e DPI • Art.71. Obblighi del datore di lavoro8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinche':

  22. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni • Art.30. Modelli di organizzazione e di gestione • 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

  23. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni • Capo III Impianti e apparecchiature elettricheArt.80. Obblighi del datore di lavoro (E articoli successivi) • 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

  24. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni • Art.117. Lavori in prossimita' di parti attive • 1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimita' di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

  25. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni • Art.115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), e' necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti, :

  26. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni • Allegato V - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro........PARTE II 4.5.13 Ascensori da cantiere ............ gli ascensori da cantiere a pignone e cremagliera realizzati secondo le prescrizioni di cui alle pertinenti norme tecniche ovvero della linea guida Ispesl “Trasporto di persone e materiali fra piani definiti in cantieri temporanei” • 6 Rischi per Energia elettrica6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.6.2 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche..

  27. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni • Allegato XXA. Costruzione e impiego di scale portatili1. E' riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte Ia e parte 2a;

  28. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni • Allegato XXXV VIBRAZIONI • A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.1. Valutazione dell'esposizione.La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni ........................... conformemente alla norma UNI EN ISO 5349-1 (2004) che viene qui adottata in toto.

  29. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni • Allegato XXXV VIBRAZIONI • 2. Misurazione.a) i metodi utilizzati ........ conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001); • B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero.1. Valutazione dell'esposizione.La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni ............. conformemente alla norma ISO 2631-1 (1997) che viene qui adottata in toto.

  30. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni • Art.209. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi(Campi elettromagnetici) • 1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, ............ devono essere effettuati in conformita' alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). • Finche' le citate norme ...............adotta le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

  31. Decreto 81/2008 e successive modifiche e integrazioni • Allegato XLIX - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive • Note.3. Per la classificazione delle aree o dei luoghi si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali: EN 60079-10 (CEI 31-30) “Classificazione dei luoghi pericolosi” e successive modificazioni.- EN 61241-10 (CEI 31-66) “Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti polveri combustibili” e successive modificazioni.e le relative guide: - CEI 31-35 e CEI 31-56 e per l’analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, alla norma: - EN 1127-1”Atmosfere esplosive. Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione. Parte e1: Concetti fondamentali e metodologia”.

  32. RACCOLTA NORME • Raccolta norma ergonomia UNIper COREP • Nel CD predisposto da UNI è presente la raccolta delle norme di responsabilità della commissione ergonomia. Come evidenziato nella presentazione utili sia per effettuare la valutazione dei rischi sia per la realizzazione di ambienti di lavoro confortevoli e sicuri. • L’elenco nella documentazione cartacea distribuita.

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