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Common LAW

Common LAW. Common law oggi. Quello di «Common Law» è un sistema giuridico che offre gran rilevanza a sentenze precedenti nel giudicare casi analoghi, basandosi sul principio che non è corretto trattare in modo differente situazioni simili.

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Presentation Transcript


  1. Common LAW

  2. Common law oggi Quello di «Common Law» è un sistema giuridico che offre gran rilevanza a sentenze precedenti nel giudicare casi analoghi, basandosi sul principio che non è corretto trattare in modo differente situazioni simili. Oggi, un terzo della popolazione mondiale vive in paesi sotto la giurisdizione della Common Law, o in sistemi misti alla Civil Law: in Inghilterra (dove questo sistema ha avuto origine) e per lo più nei paesi che sono stati colonie dell’Impero Britannico. Questa presentazione ha l’obiettivo di percorrere le tappe fondamentali nell’evoluzione di questo sistema, che pur avendo le sue origini in un Inghilterra mosaico di popoli, ha sempre mantenuto le sue peculiarità fino ai giorni nostri.

  3. Sistemi giuridici nel mondo Civil Law Common Law Misto di Civil e Common Law Legge Coranica Immagine presa da Wikimedia

  4. Common Law: Origini e affermazione • Le originidella Common Law nell’Inghilterramedioevale • Tractatus de legibus et consuetudinibusregniAngliae • Il sistema di « Equity » • Le riformedel XIX Secolo • Commentosull’evoluzionedella Common Law

  5. Nascita della common law Prima della conquista normanna, in Inghilterra la giustizia era amministrata prevalentemente da corti che agivano su territori molto ristretti, presiedute dal Vescovo della diocesi ed uno Sceriffo rappresentante dell’autorità reale. La monarchia normanna era tuttavia caratterizzata da una struttura più unitaria e da una mentalità più burocratica mentalità che si manifestò anche nell’amministrazione della giustizia, tramite un accentramento delle corti, di giudici ed avvocati a Londra in seguito alla conquista Normanna della Gran Bretagna. Questa centralizzazione sotto il regno di Enrico II portò alla creazione di un diritto comune che soppiantò le consuetidini, eliminando le arbitrarietà delle corti locali.

  6. La curia regis di enrico II Enrico II diede iniziò alla pratica di mandare giudici per il paese a risolvere le varie dispute. Ritornati a corte, essi avrebbero poi discusso con gli altri giudici le sentenze emesse, per poi registrarle. Nel corso del tempo si sviluppò il principio di stare decisis, per il quale un giudice era (ed è tuttora) tenuto ad applicare la stessa sentenza promulgata da un altro giudice se si trovavano casi simili. Va sottolineato che in tutto questo, le corti locali non vennero mai abolite, il loro ruolo fu però sempre di minor rilevanza in quanto la corte reale offriva un sistema legale più coerente, e quindi preferito dalla popolazione. Questo processo trovò il suo culmine nel «Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae »

  7. Tractatus de legibus et consuetudinibusregniAngliae Detto anche «Trattato de Glanville» in nome della persona a cui è attribuita la stesura, è stata la principale fonte del diritto inglese, ed è particolarmente importante per l’introduzione dei brevi (Writs). I writs erano lettere concesse dalla cancelleria regia (formata da chierici, uniche persone istruite) sotto pagamento e , indirizzate agli Sceriffi, che si vedevano sottrarre la trattazione di una causa a discapito della giustizia reale qualora una parte non trovasse soddisfazione nella corte locale, era quindi una sorta di tutela della giustizia. Come scritto su Wikipedia: «[…] In linea di principio il contenuto del Writ era libero, consistendo l'atto in una descrizione del fatto e delle richieste; in pratica tuttavia i chierici utilizzavano sempre le stesse bozze (forms), tanto che poco a poco il contenuto del writ venne a coincidere con l'azione. L'invenzione di un nuovo tipo di writ (form of writ) dava luogo così alla creazione di un nuovo tipo di azione (form of action) e, in ultima analisi, a una nuova branca del diritto[…]», l’espansione del sistema dei Writ fu fermato nel 1258 con le Provisions of Oxford di Enrico III.

  8. Sviluppo dell’equity Quello della creazione dell’Equity fu un altro passo fondamentale nel processo di sviluppo del sistema di Common Law. Intorno al XV secolo, di fronte ai nuovi bisogni di vita sociale, il normale sistema di Common Law incominciò a creare malcontento fra le parti, che sempre più spesso iniziarono a rivolgersi al Cancelliere del Re, che era di norma un ecclesiastico, per vedere risolte le proprie dispute mediante l’analisi delle peculiarità di ogni caso e delle circostanze umane, appellandosi alla sua aequitas. In questo modo venne a formarsi il nuovo sistema di diritto dell’Equity, che tutt’oggi si affianca al classico sistema di Common Law, caratterizzata da un diverso campo d’azione in quanto a sentenze e modalità di svolgimento. Convivenza che nella storia del diritto inglese ha anche avuto momenti di contrasto.

  9. Riforme del XIX secolo - 1846: Introdotte County Courts (Corti di Contea) divise in 500 distretti. - 1852: Introdotto l’esame orale dei testimoni, concessione alle corte di Equity di poter concedere il risarcimento dei danni (come per le corti di Common Law) - 1873-1875: Judicature acts, sanciscono la fine dei Writs, riorganizzano le corti sul piano giurisdizionale e riuniscono le competenze di Common Law e Equity, senza tener conto del dove si sono sviluppate le singole, nelle mani di uno stesso giudice una volta che questo viene investito dell’azione, mantenendo sempre la distinzione. Fonte

  10. Un’analisi del percorso Per analizzare al meglio quello che è il processo evolutivo affrontato da questo sistema, è fondamentale fare un raffronto con il sistema di Civil Law di derivazione romana. La differenziazione va soprattutto notata in un contesto storico: come testimoniato dal sistema di Equity e quello dei Writs, la Common Law è stata fin dalle origini indirizzata a risolvere i problemi del concreto, trovando rimedi sempre nuovi per adattarsi ai bisogni della società, senza mai curarsi di avere codici scritti su cui basare le sentenze, in contrapposizione al sistema di derivazione romana, che vedeva anche un valore ideale nella legge e di fatto rendeva i giuristi i principali «protagonisti», in modo analogo a quanto accadeva ai giudici nella Common Law. Un diritto flessibile, che tutt’oggi, pur con alcune differenze di paese in paese, mantiene gli stessi principi e caratteristiche in tutto il mondo.

  11. Le fonti e il materiale di approfondimento • http://www.treccani.it/enciclopedia/common-law/ • http://it.wikipedia.org/wiki/Common_law • http://www.tesionline.it/v2/appunto-sub.jsp?p=1&id=203

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