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LA VALUTAZIONE IN ITALIA OGGI LE FUNZIONI E I COMPITI DELL’INVALSI Dino Cristanini

LA VALUTAZIONE IN ITALIA OGGI LE FUNZIONI E I COMPITI DELL’INVALSI Dino Cristanini. LA SFIDA DELL’ISTRUZIONE. COME SARA’ L’ITALIA NEI PROSSIMI DECENNI DIPENDE IN GRAN PARTE DALL’EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE CHE SI RIESCE AD OFFRIRE AI RAGAZZI STRATEGIA EUROPA 2020:

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LA VALUTAZIONE IN ITALIA OGGI LE FUNZIONI E I COMPITI DELL’INVALSI Dino Cristanini

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Presentation Transcript


  1. LA VALUTAZIONE IN ITALIA OGGI LE FUNZIONI E I COMPITI DELL’INVALSI Dino Cristanini

  2. LA SFIDA DELL’ISTRUZIONE COME SARA’ L’ITALIA NEI PROSSIMI DECENNI DIPENDE IN GRAN PARTE DALL’EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE CHE SI RIESCE AD OFFRIRE AI RAGAZZI STRATEGIA EUROPA 2020: SVILUPPARE UN’ECONOMIA BASATA SULLA CONOSCENZA E L’INNOVAZIONE

  3. INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALLA CERIMONIA DI APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO 2011-2012 È giusto e necessario che, nella scuola come in ogni altro ambito, il merito sia premiato, ma bisogna anche che sia reso possibile e promosso. Non si possono contrapporre il perseguimento dell'uguaglianza, da una parte, e la valorizzazione del merito, dall'altra… Ed è giusto che scattino - anche i docenti non possono non convenirne - seri test e metodi di valutazione…

  4. DISCORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AL SENATO 17 NOVEMBRE 2011 Un ritorno credibile a più alti tassi di crescita deve basarsi su misure volte a innalzare il capitale umano e fisico e la produttività dei fattori. La valorizzazione del capitale umano deve essere un aspetto centrale: sarà necessario mirare all'accrescimento dei livelli d'istruzione della forza lavoro, che sono ancora oggi nettamente inferiori alla media europea, anche tra i più giovani. Vi contribuiranno interventi mirati sulle scuole e sulle aree in ritardo, identificando i fabbisogni, anche mediante i test elaborati dall'INVALSI, e la revisione del sistema di selezione, allocazione e valorizzazione degli insegnanti.

  5. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLAUN CAMPO COMPLESSO

  6. FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE

  7. LA VALUTAZIONE DI SISTEMA UN PO’ DI STORIA 1990 – Conferenza Nazionale sulla scuola CENSIS - Per un servizio nazionale di valutazione Approccio di sistema: pluralità di indicatori e di fonti informative Aree di analisi: contesto, risorse immesse, processi, prodotti finali Funzioni del servizio. Valutazione di: • efficienza ed efficacia del sistema scolastico nel suo complesso e nelle sue articolazioni territoriali • effetti delle politiche legislative che coinvolgono la scuola • valutazione di programmi, iniziative, sperimentazioni significative Ricadute: • Sviluppo della cultura della valutazione • Supporto all’autovalutazione delle scuole

  8. LA VALUTAZIONE DI SISTEMA UN PO’ DI STORIA 1993 – Decreto Legislativo n.35 art. 8 – Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico Il Ministro provvede alla: • determinazione di parametri di valutazione dell’efficacia della spesa in rapporto all’attuazione del diritto allo studio e ai livelli qualitativi dell’istruzione • Individuazione di adeguati metodi di rilevamento dei processi e dei risultati in termini di preparazione generale e specifica del servizio scolastico

  9. LA VALUTAZIONE DI SISTEMA UN PO’ DI STORIA 1993 – Proposta organica sulla scuola Punto 6 – La valutazione del sistema formativo • assicura analisi sistematiche della congruenza dell’offerta formativa con gli obiettivi e con i programmi fissati per lo sviluppo del sistema scolastico • introduce nel sistema procedure e strumenti per la gestione amministrativa e strategica dei punti di criticità dell’offerta formativa anche ai fini del recupero della dispersione scolastica • produce e sviluppa criteri di efficienza e di efficacia degli standard e dei risultati formativi utilizzabili dagli operatori per la valutazione e per l’autovalutazione dei processi • raccoglie, elabora e standardizza modelli di valutazione e di autovalutazione e promuove la diffusione di una cultura di responsabilità sui risultati tra gli utenti del servizio

  10. LA VALUTAZIONE DI SISTEMA UN PO’ DI STORIA 1997 – Direttiva n.307 Istituzione presso il CEDE del Servizio Nazionale per la qualità dell’istruzione – Compiti: • studiare e scegliere i necessari indicatori di risorse, processo, prodotto e contestualie le metodologie di rilevazione più affidabili • sviluppare direttamente, validare, tarare e diffondere ulteriori strumenti di accertamento del profitto, nonché strumenti atti a rilevare lo stato e le condizioni di funzionamento del sistema scolastico per cui l’informazione non sia già disponibile

  11. LA VALUTAZIONE DI SISTEMA IL PRIMO INVALSI 1999 – Decreto Legislativo n.258 Trasformazione del CEDE in INVALSI – I COMPITI DELL’ISTITUTO • valuta l’efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso e analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; • studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; • conduce attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; • fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; • valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola; • valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; • assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell’innovazione organizzativa e didattica.

  12. LA VALUTAZIONE DI SISTEMA IL SECONDO INVALSI Art. 3 c.1 lett. b Legge 28 marzo 2003, n.53 Ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative

  13. I COMPITI DELL’INVALSI NEL D.LGS. 286/2004 • effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane; • predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53; • svolge attività di ricerca, nell'ambito delle sue finalità istituzionali; • studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; • assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo; • svolge attività di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; • svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.

  14. LA LEGGE 176/2007 LA VALUTAZIONE DEL VALORE AGGIUNTOIL TERZO INVALSI A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti, di norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonche' altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole.

  15. LA LEGGE 176/2007LA PROVA NAZIONALE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO L’esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), conformemente alla direttiva periodicamente emanata al Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti.

  16. LE FINALITA’ DELLA PROVA NAZIONALE Direttiva Ministeriale n.16 del 25 gennaio 2008 L’introduzione della prova a carattere nazionale in sede di conclusione del primo ciclo di istruzione ha la funzione di integrare gli elementi di valutazione attualmente esistenti verificando i livelli di apprendimento degli studenti a conclusione del terzo anno della scuola secondaria di primo grado.La valutazione a livello nazionale degli apprendimenti degli studenti costituisce il necessario completamento dell’autonomia scolastica e consentirà il progressivo allineamento a standard di carattere nazionale da poter sospingere con mirate azioni di stimolo e di sostegno, verso il raggiungimento di crescenti livelli di qualità.

  17. LA MISSION DELL’INVALSI PRODURRE DATI VALIDI E ATTENDIBILI FORNIRE INFORMAZIONI UTILI A: • DECISORI POLITICO-ISTITUZIONALI PER ORIENTARE LE POLITICHE SCOLASTICHE • SCUOLE PER L’AUTOVALUTAZIONE E IL MIGLIORAMENTO

  18. COME L’INVALSI CONTRIBUISCE ALLA VALUTAZIONE DI SISTEMA Mette a disposizione dei policy makers i risultati completi e attendibili di verifiche periodiche e sistematiche sugli apprendimenti e sulle loro determinanti, realizzando altresì analisi volte a fornire indicazioni utili alle scelte di governo e di indirizzo del sistema di istruzione e formazione.

  19. I RISULTATI DELLE MISURAZIONIALCUNE INDICAZIONI A LIVELLO DI SISTEMA I RISULTATI MEDI A LIVELLO NAZIONALE I CONFRONTI PER MACRO-AREE E PER REGIONI LA VARIANZA TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NELLA STESSA AREA I RISULTATI DISTINTI PER GENERE, PROVENIENZA, REGOLARITA’ DEL PERCORSO GLI ELEMENTI DI CRITICITA’ NEGLI APPRENDIMENTI DI ITALIANO E MATEMATICA

  20. COSA FA L’INVALSI PER IL MIGLIORAMENTO A LIVELLO DI SCUOLA Mette a disposizione delle Istituzioni Scolastiche Autonome elementi di conoscenza affidabili sui risultati degli apprendimenti, aggregati a livello di classe e disaggregati domanda per domanda, utili a stimolare la riflessione e il confronto con i livelli regionale e nazionale e a sviluppare azioni di miglioramento.

  21. I RISULTATI DELLE MISURAZIONI COME RISORSA PER L’AUTOVALUTAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE I RISULTATI MEDI DI SCUOLA IL POSIZIONAMENTO RISPETTO ALLA REGIONE, ALLA MACRO-AREA GEOGRAFICA, AL PAESE L’ANALISI DELLE DOMANDE L’ANALISI DELLE RISPOSTE DOMANDA PER DOMANDA I RISULTATI DISTINTI PER GENERE, PROVENIENZA, REGOLARITA’ DEL PERCORSO GLI ELEMENTI DI CRITICITA’ NEGLI APPRENDIMENTI DI ITALIANO E MATEMATICA

  22. COSA VEDE LA SINGOLA SCUOLA

  23. COSA VEDE LA SINGOLA SCUOLA IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA SCUOLA IN ITALIANO E MATEMATICA, PER CIASCUN LIVELLO DI CLASSE COINVOLTO, IN RELAZIONE A: • REGIONE • MACROAREA • ITALIA

  24. ESEMPIO INVALSI– 6 ottobre 2010

  25. L’ANDAMENTO DI UN DETERMINATO LIVELLO DI CLASSE IN RAPPORTO A SPECIFICI CRITERI • ANDAMENTO GLOBALE CON DISTRIBUZIONE NEI PERCENTILI • ANDAMENTO DEGLI STUDENTI ITALIANI E DEGLI STUDENTI NON ITALIANI DI PRIMA E SECONDA GENERAZIONE • ANDAMENTO PER GENERE, MASCHILE E FEMMINILE • ANDAMENTO DEGLI STUDENTI CON PERCORSO REGOLARE IN BASE ALL’ETA’, DEGLI STUDENTI ANTICIPATARI E POSTICIPATARI • DETTAGLIO DI RISPOSTA (A-B-C-D-MANCATA)

  26. I RISULTATI DELLE SINGOLE CLASSI IN ITALIANO E MATEMATICA CONFRONTABILI PER DISTRIBUZIONE NEI SEI LIVELLI: • L1 – MOLTO BASSO (FINO AL 10° PERCENTILE) • L2- BASSO (DALL’11° AL 25° PERCENTILE) • L3 – MEDIO BASSO (DAL 26° AL 50° PERCENTILE) • L4 – MEDIO ALTO (DAL 51° AL 75° PERCENTILE) • L5 – ALTO (DAL 76° AL 90° PERCENTILE) • L6 – MOLTO ALTO (DAL 91° AL 100° PERCENTILE)

  27. I risultati domanda per domanda a livello di classe in rapporto all’andamento della scuola e nazionale (es. matematica V classe)

  28. LA GUIDA ALLA LETTURA DELLE PROVE UNO STRUMENTO UTILE ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA’

  29. LA GUIDA ALLA LETTURA DELLE PROVE UNO STRUMENTO UTILE ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA’

  30. LA GUIDA ALLA LETTURA DELLE PROVE UNO STRUMENTO UTILE ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA’

  31. CONFRONTO TRA CLASSI PARALLELE - ESEMPIO INVALSI– 6 ottobre 2010

  32. IL VALORE AGGIUNTO REALIZZATO DA UNA ISTITUZIONE SCOLASTICA QUATTRO POSSIBILI CRITERI DI CALCOLO: DIFFERENZA TRA IL PUNTEGGIO MEDIO CONSEGUITO DAGLI STUDENTI DI UNA SCUOLA E IL PUNTEGGIO MEDIO CONSEGUITO DA QUELLI DI UN DETERMINATO TERRITORIO PROGRESSI MEDI CHE GLI STUDENTI REALIZZANO IN UN DETERMINATO ARCO DI TEMPO DIFFERENZA TRA IL PUNTEGGIO MEDIO CONSEGUITO DAGLI STUDENTI DI UNA SCUOLA E IL PUNTEGGIO ATTESO IN RELAZIONE ALLE LORO CARATTERISTICHE PUNTEGGIO MEDIO CONSEGUITO DAGLI STUDENTI DI UNA SCUOLA AL NETTO DEGLI EFFETTI DELLE VARIABILI ESTERNE CHE LO CONDIZIONANO

  33. IL CALCOLO DEL VALORE AGGIUNTO

  34. VERSO IL SISTEMA DI VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

  35. IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE NEL DECRETO-LEGGE 225/2010 (CONVERTITO DALLA LEGGE N. 10/2011) Con regolamento da emanare, ai sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e‘ individuato il sistema nazionale di  valutazione definendone l'apparato che si articola: a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai  processi  di  miglioramento  e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale  della scuola e di documentazione e ricerca didattica; b) nell'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del  sistema  di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di  prove  di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di  partecipazione   alle   indagini   internazionali,   oltre   alla prosecuzione  delle  indagini  nazionali  periodiche  sugli  standard nazionali; c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito  di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo  quanto  previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

  36. IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE NEL DECRETO-LEGGE 225/2010 (CONVERTITO DALLA LEGGE N. 10/2011) Al  fine  di  definire  il  sistema  nazionale  di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento  da  emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n. 400, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della legge  di  conversione  del  presente  decreto,   e'   riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che  ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata  alla  valutazione  esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e  protocolli  standard definiti  dallo  stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella gia'  prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun  onere  a carico della finanza pubblica.

  37. DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012 N. 5 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.35 DEL 4 APRILE 2012DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO Art. 51. (Potenziamento del sistema nazionale di valutazione) 1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell’università, della ricerca e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, l’INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all’articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l’Invalsi si avvale dell’Agenzia per la diffusione di tecnologie per l’innovazione. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n.176.

  38. DALLA VALUTAZIONE AL MIGLIORAMENTO PROMUOVERE UNA RESPONSABILITA’ DIFFUSA A TUTTI I LIVELLI IN ORDINE ALL’UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE PER RICERCARE IL MIGLIORAMENTO L’APPRENDIMENTO E’ UN DIRITTO SIA DELLA SINGOLA PERSONA SIA DELLA SOCIETA’, E IL DIRITTO DELL’UNA RAPPRESENTA UN DOVERE PER L’ALTRA

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