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PROVINCIA DI RIMINI L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 13 MARZO 2013 N. 59

PROVINCIA DI RIMINI L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 13 MARZO 2013 N. 59. AUA – AMBITO DI APPLICAZIONE. L’AUA si applica a: Piccole e Medie Imprese tutti gli impianti non soggetti ad AIA Non si applica:

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PROVINCIA DI RIMINI L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 13 MARZO 2013 N. 59

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  1. PROVINCIA DI RIMINI L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 13 MARZO 2013 N. 59

  2. AUA – AMBITO DI APPLICAZIONE • L’AUA si applica a: • Piccole e Medie Imprese • tutti gli impianti non soggetti ad AIA • Non si applica: • ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora la VIA comprenda e sostituisca le autorizzazioni in materia ambientale • all’Autorizzazione Unica dlgs 28/2011 c.d. «decreto rinnovabili» • agli impianti smaltimento e recupero rifiuti soggetti all’art. 208 del Dlgs. 152/2006

  3. AUA – SOGGETTI • L’AUA può essere definita come «procedimento di procedimenti» in quanto riassume in un unico contesto 7 autorizzazioni: • Autorità competente al rilascio è la Provincia • unico punto di contatto con l’amministrazione per il gestore è il SUAP. La Provincia infatti trasmette le comunicazioni e mette a disposizione le informazioni al gestore, tramite il SUAP. • partecipano altri soggetti competenti in materia ambientale (ARPA)

  4. EFFETTI (ri)ORGANIZZATIVI DELL’AUA • L’ unificazione di procedimenti conduce inevitabilmente a considerare gli aspetti ambientali necessariamente ponderando i diversi interessi affidati ad amministrazioni anche diverse in un unico contesto. • Ciò comporta una profonda riforma dell’operare in primo luogo della Pubblica Amministrazione che dovrà adeguare il proprio agire (ed anche l’organizzazione funzionale delle strutture operative pubbliche) a questa nuova modalità unificata ed integrata.

  5. AUA - contenuti e durata • I procedimenti ricompresi nell’AUA sono: • Autorizzazione agli scarichi idrici; • Comunicazione preventiva utilizzazione agronomica; • Autorizzazione emissioni in atmosfera; • Autorizzazione generale emissioni in atmosfera; • Comunicazione o Nulla osta per l’inquinamento acustico; • Autorizzazione all’utilizzo di fanghi da depurazione; • Comunicazioni in materia di rifiuti. L’AUA ha durata pari a 15 anni dal rilascio.

  6. AUA - quando richiederla • L’AUA deve essere richiesta quando il gestore è assoggettato ai sensi delle vigenti norme di settore al rilascio, rinnovo, aggiornamento/modifica di almeno uno dei titoli abilitativi indicati all’art. 3 lett. a, b, c, d, e, f, g,. • I gestori possono non avvalersi di AUA nel caso si tratti di attività di cui alle lettere b), d), e) e g), dell’art. 3 co. 1, anche cumulativamente. • L’AUA può essere richiesta solo dopo esito positivo della procedura di verifica (screening), qualora previsto, cioè dopo l’esclusione della sottoposizione a VIA.

  7. AUA – Autorità competente e SUAP • L’AUA è il provvedimento rilasciato dalla Provincia al termine dell’ istruttoria • L’AUA ricomprende titoli abilitativi di competenza provinciale e comunale • L’AUA confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP che viene notificato al gestore.

  8. AUA – TIPOLOGIA lett. a) co. 1 art. 3 Procedimenti di competenza della Provincia: • Autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane da pubblica fognatura (nera o mista o bianca) • Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali che NON recapitano in pubblica fognatura Procedimenti di competenza del Comune: • Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura • Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche

  9. AUA – TIPOLOGIA lett. b) co. 1 art. 3 Procedimenti di competenza della Provincia: • Comunicazione di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento • Comunicazione di utilizzazione agronomica di acque reflue provenienti da aziende (art. 112 Dlgs.152/2006) Procedimenti di competenza del Comune: • Comunicazione di utilizzazione agronomica di acque di vegetazione dei frantoi oleari

  10. AUA - TIPOLOGIA lett. c), d) co. 1 art. 3 Procedimenti di competenza della Provincia: • Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera • Autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera

  11. AUA – TIPOLOGIA lett. e) co. 1 art. 3 Procedimenti di competenza del Comune: • Comunicazione art. 8 co. 4 L. 447/95 (rumore) • Nulla osta art. 8 co. 6 L. 447/95 (rumore)

  12. AUA – TIPOLOGIA lett. f) co. 1 art. 3 Procedimenti di competenza della Provincia: • Autorizzazione utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura

  13. AUA TIPOLOGIA scarichi lett.g) co.1 art.3 Procedimenti di competenza della Provincia: • Comunicazioni in materia di rifiuti art. 215 (autosmaltimento) • Comunicazioni in materia di rifiuti art. 216 (recupero)

  14. AUA - COME FUNZIONA... • Il SUAP riceve l’istanza esclusivamente su supporto telematico (solo così possono essere rispettati i tempi con la partecipazione di tutti i soggetti necessari competenti art. 43 bis co.2 DPR 445/2000) • Il SUAP verifica la mera correttezza formale e inoltra l’istanza ai soggetti competenti e alla Provincia per la verifica di procedibilità.

  15. AUA – VERIFICA DI PROCEDIBILITA’ • La Provincia verifica la procedibilità dell’istanza e informa il SUAP: se improcedibile, il SUAP chiede di completare l’istanza entro 10 gg. dalla comunicazione oppure, se procedibile, avvia il procedimento. • Le valutazioni di procedibilità di Provincia e SUAP che intercorrono dal ricevimento dell’istanza e fino all’avvio del procedimento debbono essere tempestive.

  16. AUA – AVVIO DEL PROCEDIMENTO • Il SUAP provvede quindi ad avviare il procedimento e ne dà notizia alla Provincia e ai soggetti competenti.

  17. AUA – RICHIESTA DI INTEGRAZIONI • Entro 30 gg. la Provincia e i soggetti competenti possono chiedere che il SUAP provveda a richiedere integrazioni • Il SUAP inoltra al gestore la richiesta di integrazioni fissando un termine per provvedere (max 30 gg.) • in assenza di comunicazioni al gestore la domanda si intende correttamente presentata • qualora il gestore non presenti le integrazioni entro il termine indicato, la domanda è archiviata, fatta salva la facoltà del gestore di chiedere una proroga del termine • in caso di accoglimento il termine è sospeso per il tempo della proroga

  18. AUA – RICHIESTA DI PARERI • La Provincia e il Comune (per competenza) possono avvalersi di ARPA e di altri enti competenti in materia ambientale e sanitaria nel rispetto dei tempi massimi previsti dal procedimento. • ARPA e gli altri enti competenti in materia ambientale riscontrano le richieste riferendosi direttamente a Provincia e Comune richiedenti.

  19. AUA – termini < 90 gg. Conferenza facoltativa • Qualora sia necessario acquisire oltre all’AUA altri titoli abilitativi, se l’AUA riguarda solo procedimenti da concludere in 90 giorni, la Provincia adotta l’AUA entro 90 giorni e la trasmette al SUAP per il rilascio. • Il SUAP ha facoltà di indire una Conferenza di Servizi nei casi previsti dall’art. 7 del DPR n. 160 del 2010 (cioè quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche). • Resta l’obbligo per il SUAP di indire la conferenza nei casi in cui la normativa regionale o settoriale preveda la Conferenza di Servizi per il rilascio degli atti ricompresi nell’AUA • In tali casi l’AUA è ricompresa nella determinazione finale della Conferenza.

  20. AUA – termini > 90gg. Conferenza obbligatoria • Qualora sia necessario acquisire oltre all’AUA altri titoli abilitativi, se l’AUA sostituisce titoli abilitativi di cui almeno uno si deve concludere in un termine superiore a 90 giorni, il SUAP indice entro 30 giorni la Conferenza di Servizi di cui all’art. 7 del DPR n. 160 del 2010 (procedimento unico SUAP). • In tal caso la Provincia adotta l’AUA entro 120 giorni, o, in caso di richiesta di integrazioni, entro 150 giorni. • L’AUA in tali casi confluisce nella determinazione finale della Conferenza.

  21. AUA – Conferenza Provinciale (art. 4 co. 7) • Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l’AUA e qualora la normativa regionale o settoriale preveda la convocazione di una Conferenza di Servizi, la Provincia convoca la Conferenza di Servizi ai fini della definizione dei contenuti dell’AUA. • La determinazione finale della Conferenza viene poi inoltrata al SUAP per il rilascio del titolo.

  22. AUA – Procedure • I soggetti competenti in materia ambientale che esprimono parere positivo possono non intervenire alla Conferenza di Servizi e trasmettere i relativi atti di assenso di cui si tiene conto per l’individuazione della posizione prevalente per la decisione finale della Conferenza di Servizi. • La Provincia promuove il coordinamento dei soggetti competenti in materia ambientale nell’ambito della Conferenza di Servizi.

  23. Autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera • Sono fatte salve le Autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera già adottate dalla Regione Emilia- Romagna.

  24. Disposizioni attuative • È previsto il pagamento delle spese istruttorie e dei diritti istruttori previsti dalle norme vigenti per gli atti accorpati nell’AUA in capo al gestore. • Possono, inoltre, essere previsti diritti di istruttoria per l’AUA che non possono eccedere quanto complessivamente previsto dalle norme previgenti. • Per le spese di bollo, nell’impossibilità di pagare il bollo in modalità telematica, l’istanza deve contenere la scansione del frontespizio della domanda con la marca da bollo o un’autocertificazione riferita all’indicazione del numero e data della marca da bollo.

  25. Disposizioni per la compilazione della domanda AUA • Al fine di evitare maggiori oneri ai soggetti gestori nella domanda vanno riportati gli aspetti aggiornati o modificati mediante l’attestazione da parte del soggetto competente che essa non ha subito modifiche rispetto a quanto già autorizzato. • la documentazione già presentata e depositata presso gli uffici può essere infatti ritenuta idonea per l’ottenimento dei singoli titoli abilitativi.

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