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LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO NEL LAVORO SUBORDINATO

LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO NEL LAVORO SUBORDINATO. Le ragioni della limitazione legale del tempo di lavoro Tutela della salute dei lavoratori (art. 21 e 35 Cost.) Massimizzazione dell’occupazione (art. 4 Cost.)

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LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO NEL LAVORO SUBORDINATO

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Presentation Transcript


  1. LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO NEL LAVORO SUBORDINATO • Le ragioni della limitazione legale del tempo di lavoro • Tutela della salute dei lavoratori (art. 21 e 35 Cost.) • Massimizzazione dell’occupazione (art. 4 Cost.) • Flessibilità nell’utilizzo delle risorse umane → flessibilità nell’interesse delle imprese • Politiche di “conciliazione” → flessibilità nell’interesse dei lavoratori • Armonizzazione del lavoro con le esigenze di flessibilità che derivano dalla complessiva organizzazione sociale: dir. 93/104/CE; 2000/34; 2003/88

  2. LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO NEL LAVORO SUBORDINATO • CGCE 386/1998 → d.lg. n. 66/2003: testo unico sull’orario di lavoro • Esclusioni: lavoratori marittimi, personale di volo dell’aviazione civile, in parte i lavoratori “mobili”, scuola, forze di polizia, forze armate, polizia municipale e provinciale, vigilanza privata • Adattamenti tramite d.m.: protezione civile, vigili del fuoco, biblioteche, strutture giudiziarie e penitenziarie, ecc.. • Anche apprendisti maggiorenni • Sistema sanzionatorio: art. 18-bis • Sanzioni penali per violazioni lavoro notturno donne in maternità e lavoro notturno senza controllo medico • Sanzioni amministrative decrescenti per violazioni durata massima settimanale e riposo settimanale; ferie; riposo giornaliero, lavoro straordinario, lavoro notturno

  3. LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO NEL LAVORO SUBORDINATO • d.lg. 66/2003 e principio di sussidiarietà • ruolo integrativo e/o derogatorio della contrattazione collettiva • Durata normale e massima (art. 3, comma 2; art. 4, comma 1) • Deroghe in materia di riposo giornaliero, pause,lavoro notturno (art. 17, comma 1) • Soggetti sindacali selezionati • art. 1, comma 2, lett. k)

  4. L’orario di lavoro • La nozione comunitaria e interna di orario di lavoro  al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’espletamento delle sue attività o funzioni (art. 1, lett. a), d. lgs. n. 66) → disponibilità vs reperibilità → il caso Simapsui medici di guardia spagnoli e quelli successivi. • Limiti costituzionali e legali dell’orario di lavoro • Art. 36.2 cost.: limite giornaliero • D.lg. 66/2003: limite settimanale diretto (48 h), ma giornaliero indiretto (risposo giornaliero almeno 11 ore)

  5. L’orario di lavoro • Orario di lavoro massimo e orario di lavoro normale • orario normale di lavoro (art. 3)  40 ore settimanali, o la durata inferiore prevista dai contratti collettivi; • orario di lavoro massimo (art. 4)  48 ore settimanali.

  6. LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO NEL LAVORO SUBORDINATO • La flessibilizzazione dell’orario normale di lavoro e dell’orario massimo di lavoro • Il calcolo delle ore lavorative come media su periodi più ampi di quelli di riferimento (fino a 1 anno nel caso di orario normale di lavoro, se così decide la contrattazione collettiva; 4 mesi, elevabili a 6 da parte della contrattazione collettiva, e fino a 12 in caso di ragioni oggettive che la contrattazione collettiva deve esplicitare).

  7. LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO NEL LAVORO SUBORDINATO • Il lavoro straordinario (art. 5) • necessità del consenso del lavoratore, ma soltanto nel caso in cui i contratti collettivi non lo regolino; • 250 ore annuali massime, salvo diversa previsione dei contratti collettivi; • possibilità di compensare il lavoro straordinario con maggiorazioni o riposi compensativi.

  8. LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO NEL LAVORO SUBORDINATO • Pause e riposi • La pausa di almeno 10 minuti dopo 6 ore ininterrotte di lavoro (art. 8). • Il riposo giornaliero di 11 ore su 24 (art. 7). • Riposo settimanale • Il riposo settimanale di 24 ore ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica (ora riferito però ad un periodo di 14 giorni) (art. 9).

  9. LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO NEL LAVORO SUBORDINATO • Ferie • Il diritto alle ferie annuali di quattro settimane, non monetizzabili (art. 10)  2 settimane devono essere fruite continuativamente nell’anno di maturazione, mentre le altre nei 18 mesi successivi. • La fissazione del periodo feriale da parte del datore di lavoro contemperando le esigenze aziendali con quelle dei lavoratori (art. 2109 c.c.). • Ferie e malattia.

  10. Deroghe alla disciplina del tempo di lavoro • Le deroghe legali alla durata normale dell’orario di lavoro (art. 16). • Le deroghe ad opera della contrattazione collettiva (o tramite d. m.) agli artt. 7, 8, 12, 13 (riposo giornaliero, pause, lavoro notturno). • I soggetti esclusi dall’applicazione della quasi totalità del decreto, salvo l’art. 10 in materia di ferie  • Personale direttivo e personale in grado di autodeterminare la durata della propria prestazione di lavoro; • Lavoratori del settore liturgico; • Lavoratori domestici; • Lavoratori a domicilio; • Telelavoratori.

  11. festività infrasettimanali • Diritto legale, non costituzionale (l. 260/1949, 90/1954, 54/1977, dpr 792/1985, l. 336/2000), di astenersi dal lavoro nei giorni festivi infradomenicali: non è un divieto di lavorare • 12 ricorrenze festive (7 religiose e 5 civili): abolizione di alcune festività religiose) • lavoratori “non mensilizzati” (che non siano sospesi da > 2 settimane, con eccezione del 1 maggio e del 25 aprile): retribuzione giornaliera, anche se assenti incolpevoli (malattia, ferie …); • Festività lavorata: retribuzione per la festività + retribuzione per il lavoro svolto + eventuale maggiorazione contrattuale • Art. 1, c. 24, l. 148/2011: spostamento festività civili (escluso 1 maggio, 25 aprile e 2 giugno) e santi patroni con dpcm → ad oggi inattuata

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