1 / 68

LAVORO SUBORDINATO

LAVORO SUBORDINATO. Rapporto di lavoro subordinato Art. 2094 Codice Civile. E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

ayasha
Download Presentation

LAVORO SUBORDINATO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LAVORO SUBORDINATO

  2. Rapporto di lavoro subordinatoArt. 2094 Codice Civile E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore

  3. Rapporto di lavoro autonomoArt. 2222 Codice Civile Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

  4. Differenze LAVORO AUTONOMO (ART. 2222 C.C.) LAVORO SUBORDINATO (ART. 2094 C.C) RETRIBUZIONE CORRISPETTIVO COMPIERE OPERA O SERVIZIO COLLABORARE NELL’IMPRESA PROPRIO LAVORO LAVORO PREVALENTEMENTE PROPRIO

  5. Differenze/2 SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE IMPRENDITORE COMMITTENTE MA L’ELEMENTO DISTINTIVO ESSENZIALE E’ LA PRESENZA O MENO DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE

  6. Una premessa indispensabile Cassazione 21/5/2002 n. 7469“In tema di qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è sindacabile in Cassazione la sola individuazione dei criteri generali ed astratti che presiedono alla differenziazione delle contrapposte figure, mentre è questione di fatto, come tale rimessa ai giudici di merito e incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi giuridici, l’accertamento in concreto dell’effettiva natura del rapporto”.

  7. Subordinazione Assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro ossia potere di precisare costantemente ed in ogni singolo momento temporale l’effettivo contenuto della prestazione lavorativa dovuta sotto il profilo dei tempi, del luogo e delle modalita’ (cosi’ Cass. 16/1/96 n. 326)

  8. Il nucleo della subordinazione/1Cass. 22/10/98 n. 10519 “L’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato e’ l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, cioe’ il rapporto gerarchico tra datore di lavoro e lavoratore che riconosce al primo il diritto di impartire al secondo ordini e direttive e che impone al secondo l’obbligo di attenersi agli stessi”.

  9. Il nucleo della subordinazione/2 Assoggettamento a potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (Cass. 25/7/94 n. 6919) (“potere di comando e dovere di obbedienza” Kahn-Freund)

  10. Il potere direttivo, gerarchico e disciplinare può essere esercitato da persona diversa dal datore? E se “il datore di lavoro è fuori stanza”? Tribunale Pordenone 22/4/2002 “solo ove questo, per espresso specifico incarico o per la natura delle mansioni, esprima la volontà del datore stesso, dovendo però, in quest’ultimo caso, essere provata la volontà del datore di lavoro di esercitare tramite altro soggetto il proprio potere direttivo, organizzativo e disciplinare...

  11. In costante assenza del datore dalla sede lavorativa, la mancata prova che un altro soggetto sia stato investito, per volontà espressa o tacita, dei relativi poteri direttivi, organizzativi e disciplinari esclude la configurabilità della subordinazione”.

  12. Da ricordare inoltre tre concetti fondamentali rilevanza del c.d. “nomen iuris” (cioe’ la definizione contrattuale del rapporto) Cass. 17/11/94 n. 9718, Cass. 17/1/96 n. 5532 da combinare con  rilevanza del principio di effettivita’ (cioe’ il reale comportamento delle parti) Cass. 7/2/94 n. 1219 e con  principio della prevalenza non numerica ma qualitativa nella verifica degli elementi caratteristici del rapporto

  13. Criterio dell’effettività Devono ritenersi prevalenti sulla qualificazione del rapporto contrattuale operata dalle parti le modalità di esecuzione dello stesso: ove le stesse integrino i criteri della subordinazione non ha rilevanza la diversa qualificazione operata dalle parti. (Cass. 6 maggio 1999, n. 4558; Cass. 20 febbraio 1999, n. 1442; v. anche Cass. 15 aprile 1999, n. 3779; Pretura di Frosinone 26 marzo 1999; Tribunale di Frosinone 4 giugno 1999; Trib. Alessandria 5 ottobre 1999)

  14. Criterio della volontà Tale orientamento parte dal presupposto che ogni attività umana può essere svolta indifferentemente con carattere di subordinazione o di autonomia Quando le parti hanno definito il proprio rapporto di lavoro è di tale determinazione che si deve tener conto per valutare i comportamenti cui le parti sono tenute. (Tribunale di Milano, 28 novembre 1998)

  15. La subordinazione: precisazioni/1 Vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d’opera al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia (Cass. 25/2/2000 n. 2171; Trib. Roma 17/7/99) La prova della subordinazione va valutata in modo diverso a seconda della natura della prestazione lavorativa, del ruolo dei lavoratori della posizione nell’impresa (Trib. Asti 12/10/99; Trib. Roma 17/7/99)

  16. La subordinazione: precisazioni/2 In particolare tanto più sale il livello professionale e intellettuale della prestazione resa dal dipendente, tanto meno si può ricercare la prova puntuale e stringente di un controllo da parte del datore di lavoro (Trib. Asti 12 ottobre 1999)

  17. La subordinazione: precisazioni/3 Gli elementi della collaborazione, dell’assenza del rischio, della natura e continuità della prestazione, della forma della retribuzione, dell’osservanza di un orario, possono avere una portata sussidiaria (v. anche Trib. Torino 18/6/96 il quale afferma che ove manchi il requisito della subordinazione è irrilevante l’esistenza eventuale di connotati propri del tipo sopracitato).

  18. La sintesi/1Cass. S.U. 13/2/1999 n. 61 Non e’ sufficiente che il contratto preveda l’instaurazione di un rapporto “autonomo” per escludere la subordinazione se: • nel contratto si evidenzi la volonta’ di ricorrere a forme di collaborazione autonoma per evitare i maggiori costi della subordinazione

  19. La sintesi/2Cass. S.U. 13/2/1999 n. 61 • il contenuto del contratto “tradisca” la vera intenzione delle parti di instaurare un rapporto di lavoro dipendente. • nel corso del rapporto formalmente “autonomo” le parti mostrino di aver mutato intenzione per “fatti concludenti” cioe’ comportandosi in concreto l’una come datore di lavoro e l’altra come dipendente

  20. La giurisprudenza più recente/1 Nell’ambito della giurisprudenza volta all’individuazione degli indici che attestino la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, interessante è la recentissima Cass. Sez. lav., 20 marzo 2002 n° 4015. In tale sentenza la Suprema Corte ha affrontato il caso di una cameriera ed un pizzaiolo che hanno prestato la propria opera in modo continuativo per oltre un anno senza regolare inquadramento in un pubblico esercizio e, una volta cessato il rapporto di lavoro, hanno adito l’autorità giudiziaria per ottenere il pagamento delle differenze di retribuzione dovute in base al contratto collettivo nonché delle spettanze di fine rapporto.

  21. La giurisprudenza più recente/2 Tali elementi, valutati dal giudice di merito (con giudizio insindacabile se adeguatamente sorretto da motivazione logicamente e giuridicamente non viziata) alla luce delle concrete circostanze del caso in esame, concorrono ad evidenziare la sottoposizione dei lavoratori al potere gerarchico del datore e quindi il carattere subordinato della prestazione lavorativa da essi resa.

  22. La giurisprudenza più recente/3 Altra sentenza recente di notevole interesse è rappresentata da Cass. Sez. lav. n° 4682 del 02/04/2002. Secondo tale pronuncia, una lavoratrice il cui rapporto sia qualificato come collaborazione coordinata e continuativa può essere qualificata come lavoratrice subordinata in base alla considerazione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, che prevede: • l’inserimento della lavoratrice nell’organizzazione aziendale in modo continuativo e sistematico;

  23. La giurisprudenza più recente/4 • la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e l’assoggettamento alle relative direttive; • una certa libertà di gestione della propria prestazione lavorativa che è comunque compatibile con il carattere subordinato della prestazione

  24. La giurisprudenza più recente/5 Cassazione 26/2/2002 n. 2482la “destinazione dell’opera ai fini economici ed agli obiettivi propri dell’impresa qualeVALORE DETERMINANTE”

  25. La giurisprudenza più recente/6 “L’accertamento dell’avvenuta assunzione, da parte del lavoratore, dell’obbligo contrattuale di porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la produzione, per il perseguimento dei fini propri dell’impresa datrice di lavoro”

  26. La giurisprudenza più recente/7 Concetto già accennato daCassazione 6/6/2001 n. 9167 Sufficienti le “direttive programmatiche soltanto impresse nella struttura aziendale” (c.d. “Giurisprudenza Simoneschi”) perde rilievo il concetto di “eterodirezione piena” (sostenuto invece come determinante da Cass. 1/8/2000 n. 10064, Cass. 11/11/2000 n. 11936, Cass. 10/12/1999 n. 13858)

  27. La giurisprudenza più recente/8 Cass. 4/2/2002 n. 1420 valore determinante “L’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo disciplinare del datore di lavoro e l’inserimento del dipendente, in condizione di limitata autonomia, nell’organizzazione aziendale, rilevando più l’esistenza in capo alle parti dei relativi diritti e obblighi derivanti dal contratto che l’entità del concreto esercizio dei propri poteri da parte del datore di lavoro.

  28. La giurisprudenza più recente/9 Al riguardo non è determinante la qualificazione iniziale del rapporto compiuta dalle parti, attesa l’idoneità del loro successivo comportamento ad esprimere una diversa effettiva volontà contrattuale; sono elementi sussidiari per la qualificazione del rapporto l’assenza del rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario, nonché la cadenza e la misura fissa della retribuzione. Orientamento che aderisce alla c.d. “teoria sussuntiva” (così anche Cass. 21/11/2000 n. 15001; Cass. 2/9/2000 n. 11502; Trib. Milano 16/3/2001).

  29. Il tempo conta pocoCass. 6/7/2001 n. 9152 “La presenza dei caratteri della subordinazione, quali la predeterminazione del contenuto delle prestazioni da parte del datore , l’organizzazione da parte sua degli strumenti produttivi, il lavoro reso nei suoi locali e l’assenza di rischio economico del lavoratore, non perde il suo valore indicativo per il solo fatto che il lavoro venga reso soltanto per poche ore durante la giornata, poiché il rapporto di lavoro subordinato ben può coesistere con altre attività, di lavoro o di studio”

  30. Casistica • Domanda: un lavoratore subordinato può concludere con il suo datore di lavoro anche un distinto contratto di lavoro autonomo? Due risposte diverse: Sì, per Pret. Milano 12 gennaio 1993 No, per Pret. Milano 5 giugno 1986 Una possibile sintesi: Sì, ma solo per lo svolgimento di attività che esulano completamente da quelle proprie della categoria di inquadramento del lavoratore (Cass. 28 gennaio 1995 n. 1053)

  31. Casistica/2 Un caso ancor più particolare: • Domanda: può l’amministratore di una società esser titolare con la medesima anche di un rapporto di lavoro subordinato come dirigente ? • Risposta: • Sì, a condizione che sia netta e non fittizia la distinzione tra le prestazioni che sono oggetto dell’uno e dell’altro rapporto, nonché tra i rispettivi tempi di esecuzione (nella fattispecie la risposta è stata negativa, trattandosi di amministratore unico di una società di capitali (Cass. 7/3/96 n. 1793)

  32. Casistica/3 • Domanda: un consulente informatico che ha operato per 10 anni all’interno di una struttura produttiva esterna ma con autonomia gestionale del proprio lavoro e trattamento economico superiore a quello dei dipendenti di livello più elevato, può rivendicare un rapporto di lavoro subordinato? • Risposta: • No, sia per la consapevolezza intima di “non avere padrone”, tipica di un soggetto di elevato livello culturale, sia per la notevole misura del compenso, che ne dimostra la necessità di copertura anche delle esigenze previdenziali ed assistenziali (Pret. Milano 28/8/1996).

  33. Cumulo della posizione di lavoratore subordinato e amministratore

  34. Attualmente vige il principio generale secondo cui, in via astratta, c’è compatibilità fra la posizione di amministratore e quella di lavoratore subordinato, sempre che sia configurabile, in concreto, la sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra l’amministratore ed altro organo della società in modo che possano essere attuati in concreto tutti quei poteri di direzione e controllo precipui del rapporto di lavoro indipendentemente dalla sussistenza o meno di altri indici rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, quali l’orario di lavoro e la percezione di una regolare retribuzione (Cass. 15 febbraio 1985 n° 1316).

  35. Secondo Cass. Sez. Un. 3 aprile 1989 n° 1589 è incompatibile il cumulo tra la posizione di amministratore unico e di lavoratore subordinato, in quanto in questo caso viene meno il requisito dell’assoggettamento ad una volontà imprenditoriale esterna estrinsecantesi attraverso l’esercizio del potere disciplinare e di controllo. A questo proposito la dottrina sostiene, ai fini dell’ammissibilità del cumulo, la necessità dell’esistenza di un consiglio di amministrazione che possa validamente deliberare con il voto contrario dell’amministratore dipendente; da ciò la necessità che detto consiglio risulti composto da almeno tre consiglieri, salvo che, qualora essi siano due, uno di questi sia amministratore delegato con delega ampia e ricomprendente la verifica dell’operato dell’altro consigliere “dipendente”.

  36. Con riguardo alla cumulabilità delle cariche di consigliere di amministrazione e direttore generale, la dottrina ritiene ammissibile tale ipotesi per realizzare una continuità fra deliberazione e attuazione dei criteri gestionali nonché per consentire al consigliere di fruire del trattamento previdenziale proprio dei dipendenti, sempreché comunque il cumulo non sia tale da snaturare il vincolo di subordinazione nel senso prima indicato.

  37. La parasubordinazione

  38. Le fonti normative/1 • Art. 409, n. 3, c.p.c.: “Altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.

  39. Le fonti normative/2 Art. 47, comma 1, lett. C bis, D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917: “Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: …. le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta … in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita ….”.

  40. Le fonti normative/3 Art. 2 L. 14.07.1959 n. 741: “Rapporti di collaborazione che si concretino in prestazione d'opera continuativa e coordinata”. Art. 5, comma 2, DPR 633/1972 Art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995 n. 335. Art. 5 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

  41. Tratti distintivi Prestazioni non meramente occasionali od istantanee, bensì inserite in un rapporto di durata (Cass. 4.11.1982 n. 5801) Continuità Coordinazione Collegamento funzionale tra le attività del prestatore e del committente (Cass. 5.12.1987 n. 9092)

  42. Tratti distintivi/2 Prevalenza personale Prevalenza del valore “lavoro” sul “capitale” e dell’opera del prestatore su quella dei collaboratori (Cass. 20.8.97 n. 7785) In sostanza il committente ha solo un potere di controllo ed indirizzo “sui generis” sul prestatore, ma non anche un potere direttivo vero e proprio.

  43. La parasubordinazione secondo la Corte di Cassazione/1 “Il rapporto di lavoro parasubordinato resta soggetto alla disciplina sostanziale dettata per il lavoro autonomo, essendo la parasubordinazione rilevante esclusivamente ai fini processuali ex art. 409 n. 3 c.p.c., onde debbono ritenersi eccezione ai principi generali eventuali leggi estensive delle garanzie tipiche del lavoro subordinato a quello parasubordinato” (Cass. 18.12.1997 n. 1459).

  44. La parasubordinazione secondo la Corte di Cassazione/2 “L’accordo col quale una parte si impegni, dietro corrispettivo, ad eseguire per l’altra il disegno del modello di un prodotto ed a curarne la realizzazione, assumendo altresì l’obbligo di prestare la propria consulenza durante tutta la fase di produzione industriale dello stesso, determina il sorgere di un rapporto connotato dai requisiti della personalità dell’attività professionale e della coordinazione della stessa con gli obiettivi aziendali, nonché, necessariamente, della continuatività, la quale può sussistere anche in caso di unicità dell’opus, quando la sua realizzazione implichi un’interazione tra le aprti, protratta dopo la conclusione del contratto” (Cass. 24.07.1998 n. 7288).

  45. La parasubordinazione secondo la Corte di Cassazione/3 • Domanda: Una signora che ha prestato dal 1985 al 1991 attività di assistenza diurna e notturna ad una donna anziana, ha diritto ad essere considerata lavoratrice subordinata o parasubordinata e, quindi, al pagamento della retribuzione/corrispettivo per l’attività svolta ?

  46. La parasubordinazione secondo la Corte di Cassazione/4 • Risposta: No, perché l’attività di assistenza svolta in maniera continuativa e prevalentemente personale, era carente dell’elemento della coordinazione, che esiste solo quando il preponente sia titolare di una stabile organizzazione di beni e servizi. Né poteva essere lavoro subordinato, perché mancava l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi nell’emanazione di ordini specifici e nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo sulla prestazione del lavoratore (Cass. 11/12/1995 n. 12962).

  47. Il lavoro parasubordinato è lavoro autonomo. Conseguenze Cassazione 3/7/2001 n. 13323 “Il rapporto di lavoro parasubordinato ha natura autonoma. La sospensione della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto di lavoro può essere invocata solo nell’ambito del lavoro subordinato e non nell’ambito del lavoro parasubordinato, che resta soggetto alla regola generale secondo cui tale termine decorre durante lo svolgimento del rapporto”

  48. Conseguenze/2 Così già: • Cass. 16/1/1999 n. 413; • Cass. 6/3/1999 n. 1912; • Cass. 22/11/1999 n. 813; • Cass. 4/2/1998 n. 1118; • Cass. 9/1/1996 n. 96 mancherebbe la condizione di “metus” per il lavoratore come delineata da Corte Cost. 10/6/1966 n. 63

  49. Conseguenze/3 La parasubordinazione rileva solo ai fini processuali (409, comma 3, CPC) Negazione estensione di una serie di tutele sostanziali previste per il lavoro subordinato (Corte Cost. 24/7/1995 n. 365; Cass. 18/2/1997 n. 1459; Cass. 21/3/1996 n. 2420) Fanno eccezione Cass. 29/1/1999 n. 818, Cass. 21/1/1994 n. 568 e Pret. Bolzano 20/3/1996, nonche’ parte minoritaria della dottrina

  50. Conseguenze/4 Di conseguenza sono state ritenute applicabili al parasubordinato: • rivalutazione crediti di lavoro ex art. 429 CPC (Corte Cost. 10/5/1978 n. 65; Corte Cost. 26/5/1981 n. 76; Cass. 6/3/1999 n. 1912), • rinunce e transazioni ex art. 2113 C.C. (Cass. 23/6/1995 n. 7111; Cass. 16/2/1988 n. 5326) N.B.: l’art. 36 Cost. sulla retribuzione equa e sufficiente è stato considerato applicabile solo da Pret. Brescia 11/10/1996, contro le conclusioni inverse di Cass. 13/4/1995 n. 4221 e Cass. 21/1/1998 n. 531.

More Related