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Interventi in materia previdenziale e Contro – Riforma Pensionistica del Governo Berlusconi

Interventi in materia previdenziale e Contro – Riforma Pensionistica del Governo Berlusconi. Elaborazione Ricci Gian Battista Staff INCA Regionale Lombardia Su documentazione prodotta da Loris Manfredi Direttore INCA CGIL Milano. Finanziaria Berlusconi 2002:. Previdenza e assistenza

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Interventi in materia previdenziale e Contro – Riforma Pensionistica del Governo Berlusconi

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  1. Interventi in materia previdenziale e Contro – Riforma Pensionistica del Governo Berlusconi Elaborazione Ricci Gian Battista Staff INCA Regionale Lombardia Su documentazione prodotta da Loris Manfredi Direttore INCA CGIL Milano

  2. Finanziaria Berlusconi 2002: • Previdenza e assistenza • Aumento delle maggiorazioni sociali sulle pensioni minime a € 516,46 (1 milione di lire) gli ultrasettantacinquenni percepivano già 945.000 lire • Non si è trattato di aumento delle pensioni minime • Aumento delle sole maggiorazioni sociali con restrittivi • requisiti di età e reddito (almeno 70 anni di età di base • richiesti) • Benefici solo per 1,4 milioni di pensionati poveri anziché 6 milioni

  3. Finanziaria Berlusconi 2003: Nuovi requisiti per totale cumulo reddito da lavoro – pensione: 58 anni di età e 37 anni di contributi (livello di “uscita” ottimale?) Per i già pensionati “Tassa d’ingresso”: un po’ di cassa e effetti negativi a lungo termine Contraddizioni e disarticolazione negli interventi in materia Logica dell’una tantum

  4. Finanziaria Berlusconi 2004 Il collegato: D.L. n. 269 art. 42 Nuove disposizioni su invalidità civili • Supervisione su tutte le pratiche da parte del Ministero • dell’Economia e delle Finanze • Eliminato il ricorso amministrativo in caso di respinta • compresi i ricorsi pendenti al 2 ottobre 2003 • Possibilità di tutela esclusivamente attraverso un’azione • legale entro sei mesi, a pena di decadenza • Obbligo di chiamata in causa, in caso di azione legale, del • rappresentante del ministero dell’Economia e Finanze

  5. Finanziaria Berlusconi 2004 Il collegato: D.L. n. 269 art. 42 Disposizioni a carattere generale Pagamento delle spese giudiziarie in caso di soccombenza per il contenzioso giudiziario in materia di assistenza e previdenza Attacco ai diritti dei lavoratori e dei cittadini più deboli Ulteriori difficoltà di tutela per i Patronati

  6. Finanziaria Berlusconi 2004 Il collegato: D.L. n. 269 art. 47 Lavoratori esposti all’amianto - Cosa cambia • Dal 1° ottobre 2003: • Coefficiente di rivalutazione da 1,50 a 1,25 e solo per la misura della pensione • Certificazioni INAIL pregresse non più valide • Necessità di ripresentazione domanda a INAIL entro 180 gg. da data di conversione decreto, pena decadenza diritto • Vincoli: almeno 10 anni di esposizione a non meno di 100 fibre litro per 8 ore giornaliere

  7. Finanziaria Berlusconi 2004 Il collegato: D.L. n. 269 art. 47 Lavoratori esposti all’amianto - Cosa cambia • Cambiano tutte le aspettative di pensionamento per i lavoratori • già in possesso di certificazione INAIL comprese domande • di pensione già presentate con decorrenza 1.1.2004 • Azzeramento di tutta la giurisprudenza di merito • Problemi di salvaguardia per lavoratori già espulsi dal processo • produttivo per mobilità o esodati con pagamento VV? • Messaggio INPS del 23 ottobre 2003: • Salve le pensioni con decorrenza 1° ottobre 2003 sulla base di certificazioni INAIL pre - decreto

  8. D.d.L approvato dalla camera e passato al Senato Atto 2058 (Comm. Lavoro) • MIGLIORAMENTI APPORTATI ANCHE A SEGUITO RICHIESTE SINDACALI • estensione dell’obbligo assicurativo ai: • lavoratori associati in partecipazione • coloro che svolgono rapporti di lavoro occasionali con reddito superiore a 5.000 € annui • Norme già comprese nel D.L. 269/2003 collegato alla finanziaria 2004 • Totalizzazione dei periodi assicurativi versati nelle varie gestioni

  9. D.d.L approvato dalla camera e passato al Senato Atto 2058 (Comm. Lavoro) Problemi aperti sulla legge delega ante emendamento Decontribuzione per i neoassunti fino al 5% - minor finanziamento al sistema - effetti sul montante contributivo dei nuovi assunti?? (dizione della norma: senza effetti negativi sulla determinazione dell’importo pensionistico del lavoratore) Obbligo di destinazione del TFR ai fondi pensione Irrisolto il problema della separazione Previdenza – assistenza Spesa Pensionistica 2001 13,5 PIL depurata da GIAS 11,3 (dovrebbe inoltre essere depurata dal carico fiscale reincamerato dalla stato)

  10. D.d.L approvato dalla camera e passato al Senato Atto 2058 (Comm. Lavoro) Ulteriori problemi aperti con l’emendamento Tremonti - Maroni Richiesta OO.SS. CGIL – CISL – UIL RITIRO DELL’EMENDAMENTO

  11. D.d.L approvato dalla camera e passato al Senato Atto 2058 (Comm. Lavoro) EMENDATO Certificazione del diritto (art. 1-bis) • Prevista certificazione di diritto acquisito per tutela da riforme successive per lavoratori che fino al 31.12.2007 maturino i requisiti previsti dall’attuale disciplina: (57 anni di età e 35 di contribuzione) • poca chiarezza sulla natura dell’istituto • forti dubbi su certificazione in enti diversi da INPS • Tendenza alla “fuga” confermata in questi giorni

  12. D.d.L approvato dalla camera e passato al Senato Atto 2058 (Comm. Lavoro) EMENDATO Modifiche dei requisiti per pensione (Art. 1- ter Comma 1) Per tutti i lavoratori (iscritti all’AGO e a forme sostitutive o esclusive): Sistema Retributivo (chi al 31.12.1995 era già occupato) Dal 1° gennaio 2008 40 anni di contributi Diritto a Pensione oppure 65 anni età se uomini 60 anni età se donne Eliminate le pensioni di anzianità (senza gradualità)

  13. D.d.L approvato dalla camera e passato al Senato Atto 2058 (Comm. Lavoro) EMENDATO Modifiche dei requisiti per pensione (Art. 1- ter Comma 1) Per tutti i lavoratori (iscritti all’AGO e a forme sostitutive o esclusive): • Dal 2008 e fino al 31.12.2015 • Possibilità di andare in pensione con i requisiti della legge Dini - Prodi • Lavoratori dipendenti: 35 anni di contributi e 57 di età • Lavoratori autonomi o dipendenti con contribuzione mista: 35 anni di contributi e 58 di età • ma con il calcolo della pensione interamente con le regole del sistema contributivo

  14. D.d.L approvato dalla camera e passato al Senato Atto 2058 (Comm. Lavoro) EMENDATO Modifiche dei requisiti per pensione (Art. 1- ter Comma 1) Contributivo come “punizione” Meno favorevole rispetto ai nuovi assunti dal 1996 perché per gli anni precedenti al 1996 l’aliquota di computo, quella che viene utilizzata per il calcolo degli accantonamenti non è il 33% ma molto più bassa Nel 1971 era pari al 19% e si è innalzata gradualmente per arrivare al 27,12% nel 1995 La perdita sugli accantonamenti varia dal 18 al 42% (Perdita media del 30%)

  15. D.d.L approvato dalla camera e passato al Senato Atto 2058 (Comm. Lavoro) EMENDATO Modifiche dei requisiti per pensione (Art. 1- ter Comma 1) 40 anni di contributi (con esclusione Riscatti dei titoli di studio e VV) IMPOSSIBILI DA RAGGIUNGERE PER PRECARIETA’ DEL LAVORO Sistema contributivo (Assicurati dal 1996 o chi ha optato per il sistema contributivo) nuovi requisiti 60 anni se donne 65 anni se uomini Abolita la flessibilità in uscita (57 – 65 anni) Minore utilità della previdenza integrativa (per chi è lavoratore dipendente)

  16. D.d.L approvato dalla camera e passato al Senato Atto 2058 (Comm. Lavoro) EMENDATO Modifiche dei requisiti per pensione (Art.1- ter Commi 2 e 3) Previsione di specifici decreti per eventuali benefici per lavori usuranti e lavoratrici madri Comma 3 lettera d): “confermare in ogni caso l’accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni (i cosiddetti ‘precoci’), a 40 anni di anzianità contributiva” Significa che i lavoratori “non precoci” dovranno avere più di 40 anni di contributi? Proposta Brunetta/Cazzola 41 anni e poi 42

  17. D.d.L approvato dalla camera e passato al Senato Atto 2058 (Comm. Lavoro) EMENDATO Incentivi al posticipo della pensione(art. 1 - quater) • Riguarda i lavoratori (dipendenti privati) che maturano i requisiti per la Pensione di anzianità in vigore nel periodo • dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 • Necessità della certificazione diritto acquisito a pensione • Importo pari all’aliquota IVS (32,7%) dell’ultimo stipendio • Non tassato • Premia i redditi più elevati per l’aliquota marginale più elevata • ASPETTI NEGATIVI: • Rinuncia ad ulteriore contribuzione ed incremento di pensione • Incremento retribuzione/salario “ammortizzato” da possibile rendita in 10-15 anni • Rinuncia ai più consistenti benefici di cumulo pensione/retribuzione

  18. D.d.L approvato dalla camera e passato al Senato Atto 2058 (Comm. Lavoro) Legge Delega: Controproposte sindacali Marzo 2003 • Aumento delle aliquote contributive alle gestioni dei lavoratori autonomi • l’aumento della contribuzione previsto per i lavoratori parasubordinati deve essere dedicato esclusivamente al miglioramento delle loro “garanzie pensionistiche sociali e formative” • Recupero dell’evasione e dell’elusione contributiva • In alternativa alla DECONTRIBUZIONE: • Riduzione del costo del lavoro: può essere attuata attraverso forme di fiscalizzazione, da verificare in sede di trattativa con il Governo e tenendo conto anche dei suggerimenti della stessa Commissione Europea. • Riduzione generalizzate di alcune aliquote contributive con il passaggio di tali prestazioni alla fiscalità (riduzione del costo del lavoro) Esempio ANF Aliquota oggi vigente 2,48%

  19. D.d.L approvato dalla camera e passato al Senato Atto 2058 (Comm. Lavoro) Legge Delega: Controproposte sindacali Marzo 2003 • PREVIDENZA COMPLEMENTARE: • Non si ritiene accettabile che il TFR diventi, in modo obbligatorio, capitale di rischio senza le garanzie di rendimento dovute al lavoratore dall’attuale legislazione per il TFR • PROPOSTE • Sviluppo attraverso gli incentivi fiscali che ne amplino la convenienza finanziaria ed il conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi negoziali attraverso l’espressione di volontà del lavoratore • INOLTRE: • Vanno risolti i problemi dello sviluppo nel pubblico impiego, il cui avvio è considerato inderogabile • contrarietà alla “parificazione” prevista nella delega tra i fondi aperti e i fondi negoziali • estensione ai fondi aperti di tutti i vincoli e le regole che esistono per i fondi negoziali in materia di trasparenza, controllo e governance dei fondi stessi • contrarietà alla “portabilità” del contributo dovuto dal datore di lavoro da un fondo ad un altro

  20. PENSIONI: Relazione congiunta Commissione UE e Consiglio UE in materia di pensioni “adeguate e sostenibili” • La relazione riconosce all’Italia il merito delle tre grandi riforme attuate negli anni novanta che: • “hanno raccolto la sfida di garantire pensioni finanziariamente sostenibili” • “hanno trasformato radicalmente il sistema pensionistico italiano” • hanno iniziato a stabilizzare la spesa pubblica per le pensioni e controllerà la dinamica della spesa anche in futuro…. • Con il passaggio al sistema contributivo hanno introdotto una profonda modernizzazione del primo pilastro, di importanza cruciale anche per la sostenibilità finanziaria” • saranno in grado di affrontare la sfida dell’invecchiamento della popolazione

  21. PENSIONI: Relazione congiunta Commissione UE e Consiglio UE in materia di pensioni “adeguate e sostenibili” • INDICAZIONI ALL’ITALIA DI ULTERIORI MISURE CHE DOVREBBERO ESSERE MESSE IN ATTO PER CONTINUARE A GARANTIRE PENSIONI SICURE, EQUE E SOSTENIBILI: • Rigore nell’evitare il ricorso ai prepensionamenti, come strumento di riequilibrio del mercato del lavoro • far emergere il consistente numero di lavoratori in nero • aumentare il tasso di occupazione, in particolare per le donne e per i lavoratori anziani • migliorare la protezione sociale e garantire l’adeguatezza delle prestazioni per i lavoratori che “partecipano alle nuove forme di lavoro flessibili” • sviluppo delle pensioni integrative

  22. Riepilogo Norme previdenziali in VIGORE Riforma governo Amato (D. Lgs. n. 503/92) Riforma governo Dini (Legge 335/1995) Intervento governo Prodi (Legge 449/97)

  23. Riforma governo Amato (D. Lgs. n. 503/92): • Sistema retributivo • Elevata gradualmente età pensionabile di vecchiaia • (donne da 55 a 60 anni, uomini da 60 a 65 anni) • Elevato requisito contributivo da 15 a 20 anni • Abolizione delle baby pensioni del settore pubblico

  24. Riforma governo Amato (D. Lgs. n. 503/92): • Modifica del sistema di calcolo con introduzione di una ulteriore quota di pensione “quota B” calcolata prendendo a riferimento la retribuzione pensionabile degli ultimi 10 o più anni • Per chi al 31.12.1992 aveva meno di 15 anni di contribuzione in una gestione si prendono a riferimento le retribuzioni e/o i redditi conseguiti dal 1.1.1993 al pensionamento • Per gli assunti a partire dal 1988 si prendono a riferimento le retribuzioni dell’intera vita lavorativa. • RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI RENDIMENTO 2% PER OGNI ANNO DI LAVORO PER LE RETRIBUZIONE ED I REDDITI SUPERIORI AD UN DETERMINATO IMPORTO (PER IL 2003 CIRCA 37.000 € PER FASCE FINO ALLO 0,9 PER LA QUOTA ECCEDENTE I 70.000 €) • Esempio con 35 anni di contribuzione la pensione viene calcolata con un rendimento del 70% fino alla prima fascia di retribuzione/reddito per decrescere fino al 31,5 per l’ultima fascia.

  25. L’iter normativo di riforma dal 1992 • Riforma governo Dini (Legge 335/1995): • Introduzione delSistema contributivo che prende in considerazione, ai fini del calcolo della prestazione, • il totale della contribuzione versata. Il nuovo sistema si applica a: • Assicurati dopo il 1.1.1996 • Coloro che, con meno di 18 anni di contribuzione • al 31.12.1995 esercitino l’opzione per il nuovo • sistema • Coloro che con più di 18 anni di contribuzione • al 31.12.1995 abbiano esercitato l’opzione entro • il 1.10.2001

  26. Opzione per il sistema contributivo: schema riassuntivo Contribuzione versata fino al 31.12.1995 Pari o superiore a 18 anni Inferiore a 18 anni Nessuna No opzione Si opzione No opzione Si opzione entro 1.10.01 Diritto: retributivo Diritto: retributivo Calcolo: misto Diritto: contributivo Calcolo: retributivo Calcolo: contributivo

  27. Riforma governo Dini (Legge 335/1995): Eliminata la pensione di anzianità • Almeno 57 anni di età (per uomini e donne) • Almeno 5 anni di contribuzione effettiva (escl. Figurativi) • Maturazione importo pari a quello dell’Assegno sociale *1,2 • (€ 430,28 mensili nel 2003) • Cessazione dell’attività di lavoro dipendente Nuova Pensione di Vecchiaia: Requisiti • Almeno 40 anni di contribuzione (esclusi riscatti e VV) • Cessazione dell’attività di lavoro dipendente • Almeno 65 anni di età • Almeno 5 anni di contribuzione effettiva (escl. Figurativi) • Cessazione dell’attività di lavoro dipendente • In ogni caso non integrata al minimo

  28. Riforma governo Dini (Legge 335/1995): Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo Modalità di Calcolo • Si prende in considerazione la totalità della contribuzione versata • Accantonamenti: contributi versati (in funzione delle aliquote in vigore nei singoli fondi) • Esempi: • Lavoratori dipendenti 32,7% accantonamento 33% • Lavoratori autonomi artigiani – commercianti – coltivatori diretti 16 - 17% accantonamento 20% • Parasubordinati • Se non già assicurati: 13,5% accantonamento 15,5 • Se pensionati: 2003 12,5% accantonamento 12,5% • 2004 15% accantonamento 15% • Se già assicurati 10%

  29. Riforma governo Dini (Legge 335/1995): Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo Modalità di Calcolo I contributi accantonati vengono rivalutati ogni anno in base al prodotto interno lordo + inflazione (PIL nominale) Il montante, pari alla somma dei contributi accantonati annualmente e rivalutati, viene moltiplicato per il "coefficiente di trasformazione” stabilito dalla legge in base all'età del lavoratore e in tal modo si ottiene la misura della pensione lorda annua. Il coefficiente di trasformazione è legato alle aspettative di vita. L’UTILIZZO DELLA FLESSIBILITÀ GARANTISCE PRESTAZIONI PIÙ ELEVATE A CHI SI RITIRA PIÙ TARDI DAL LAVORO.

  30. Riforma governo Dini (Legge 335/1995): • SISTEMA RETRIBUTIVO: • fino al 1992 premiava coloro che negli ultimi cinque anni di lavoro avevano avuto incrementi consistenti di retribuzione • l’innalzamento del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile (10 o PIU’ anni o all’intera vita lavorativa) ha attenuato questo beneficio e garantiscono percentuali di sostituzione meno elevate sull’ultima retribuzione per chi ha una carriera elevata • Nel pubblico impiego il calcolo sull’ultima retribuzione (servizio fino al 1992), che si stà via via riducendo di consistenza, premia coloro che hanno passaggi di livello a ridosso del pensionamento (il fenomeno “dovrebbe” essere contemperato da regole più ferree sulle modalità di carriera, pochi automatismi, concorsi)

  31. Riforma governo Dini (Legge 335/1995): • SISTEMA CONTRIBUTIVO: • Regole identiche per tutti i fondi • Proiezioni di calcolo • danno risultati differenziati in base alla tipologia di carriera piatta, media, elevata • FPLD con 40 anni di contribuzione tasso di sostituzione sull’ultima retribuzione dal 50 al 70% • A PARITA’ DI RETRIBUZIONE/REDDITO • GG.SS. LAVORATORI AUTONOMI (ART – COM – CDCM = 35% IN MENO (ALIQUOTA DI COMPUTO < 2/3 – 20 SU 33) • PARASUBORDINATI = 55 - 60% IN MENO (ALIQUOTA DI COMPUTO < 1/2 – FINO AL 2003 12 - 15 SU 33) Necessario un parallelo sviluppo della previdenza integrativa PARTICOLARI DIFFICOLTà PER I PARASUBORDINATI

  32. Riforma governo Dini (Legge 335/1995): Armonizzazione regimi previdenziali dipendenti pubblici e privati: Dal 2004 stesse regole nel diritto retributivo: 57 anni di età e 35 anni di contribuzione Operai e precoci 2004 56 anni di età e 35 anni di contribuzione 2006 57 anni di età e 35 anni di contribuzione In alternativa all’età (requisito sola contribuzione 2004 = 38 anni - 2006 = 39 anni - 2008 = 40 anni Ancora alcune differenze sul calcolo della prestazione • 2004 - 2006 - 2008: • RIDUZIONE DELLE PENSIONI DI ANZIANITA’ RICHIEDIBILI: • PRECOCI: 55 ANNI Già COMPIUTI NEL 2003 • MAGGIORE ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA • GIA’ MATURATA 37 ANNI NEL 2003 – 38 NEL 2005 – 39 NEL 2007

  33. Decreti attuativi della riforma Dini • Omogeneizzazione norme FPLD – Fondi Speciali INPS • Maggiori opportunità previdenziali per i lavoratori precari e lavoratori con rapporti di lavoro part – time • autorizzazione ai contributi volontari o riscatto per i periodi intercorsi tra un rapporto di lavoro e l’altro (oltre all’accredito della contribuzione figurativa per la DS a requisiti ridotti • autorizzazione ai contributi volontari o riscatto ad integrazione dei periodi part – time di tipo verticale, ciclico ed orizzontale • Accredito della contribuzione figurativa per diversi eventi: congedi parentali, maternità aldifuori del rapporto di lavoro, permessi e congedi per handicap • Riscattabilità di diversi periodi contributivi (lavoro all’estero, periodi corrispondenti alle astensioni facoltative di maternità fuori dal rapporto di lavoro, etc)

  34. Osservatorio INCA Milano Incremento delle pensioni di vecchiaia dal 2001:

  35. Osservatorio INCA Milano Incremento delle pensioni di anzianità: effetto “fuga” per timori derivanti da voci di riforma pensionistica confronto periodi luglio-ottobre 2002 - 2003 Differenza 2003-2002: + 35,2%

  36. Alcuni casi significativi Lavoratrice A (nata il 12.5.1952) Inizio attività lavorativa il 1.1.1971 nel pubblico impiego LavoratriceB (nata il 16.3.1952) Inizio attività lavorativa il 1.1.1971 nel pubblico impiego Accede alla pensione nel 1991 con il requisito allora in vigore (19 anni 6 mesi e 1 giorno) Continua a lavorare nel pubblico impiego Identico percorso lavorativo Nel 1992 inizia lavoro dipendente con iscrizione all’INPS e la pensione viene sospesa Con la Dini-Prodi andrebbe in pensione il 1.7.2009 In seguito alle norme da Finanziaria 2003, dal gennaio 2003 pagando la tassa d’ingresso (tre volte la pensione mensile) cumula pensione e reddito da lavoro Con la riforma potrà andare in pensione solo dal 1.4.2011 con 40 anni di contributi oppure dal 1.4.2012 con 60 anni di età se non vuole essere ulteriormente penalizzata con un calcolo della pensione interamente contributivo Nel 2012, con 60 anni di età, andrà in pensione INPS cumulandola con la pensione INPDAP

  37. Alcuni casi significativi Lavoratore A (nato il 28.12.1950) Inizio attività lavorativa il 1.9.1972 Media stipendio ultimi 10 anni: € 1.500 Lavoratore B (nato il 2.1.1951) Inizio attività lavorativa il 1.9.1972 Media stipendio ultimi 10 anni: € 1.500 Matura i 35 anni di contributi e i 57 di età entro il 31.12.2007 Matura i 35 anni di contributi e i 57 di età il giorno dopo il 31.12.2007 : con l’attuale normativa sarebbe andato in pensione dal 1.7.2008 con € 1.050 al mese Identica carriera retributiva Va in pensione dal 1.4.2008 Importo pensione: € 1.050 al mese Con la riforma potrà andare in pensione solo dal 1.7.2013 oppure andare in pensione dal 1.7.2008 ma con € 760 mensili

  38. Alcuni casi significativi Lavoratore (nato il 12.3.1951) Inizio attività lavorativa il 1.9.1972 Media stipendio ultimi 10 anni: € 1.500 Lavoratrice (nata il 15.1.1951) Inizio attività lavorativa il 1.9.1972 Media stipendio ultimi 10 anni: € 1.500 Matura i 35 anni di contributi e i 57 di età entro il 31.3.2008 : con l’attuale normativa sarebbe andata in pensione dal 1.7.2008 con € 1.050 al mese Matura i 35 anni di contributi e i 57 di età entro il 31.03.2008: con l’attuale normativa sarebbe andato in pensione dal 1.7.2008 con € 1.050 al mese Identico percorso lavorativo Con la riforma potrà andare in pensione solo dal 1.4.2013oppure andare in pensione dal 1.7.2008 ma con € 760 mensili. Con la riforma potrà andare in pensione solo dal 1.2.2011 oppure andare in pensione dal 1.7.2008 ma con € 760 mensili

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