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LA SICUREZZA SUL LAVORO NELLA CE

LA SICUREZZA SUL LAVORO NELLA CE. LE ORIGINI. - MARCINELLE 1956: - prime iniziative nell’ambito del trattato CECA (organo permanente per la sicurezza nelle miniere del Carbone , nel 1974 esteso a tutte le industrie estrattive)

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LA SICUREZZA SUL LAVORO NELLA CE

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Presentation Transcript


  1. LA SICUREZZA SUL LAVORO NELLA CE

  2. LE ORIGINI • - MARCINELLE 1956: - prime iniziative nell’ambito del trattato CECA • (organo permanente per la sicurezza nelle miniere del Carbone , nel 1974 esteso a tutte le industrie estrattive) • - Raccomandazioni della Commissione del 1962 in materia di malattie professionali • - Programma d’azione sociale del 1974 • - 1974: costituzione del Comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro • - Programmi d’azione del 1978 (78-82) e del 1984 (84-88)

  3. LE PRIME DIRETTIVE • DIRETTIVA N. 80/117/CEE, SULLA PROTEZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DA AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI e le direttive “figlie”: • 82/605/CEE: esposizione a piombo • 83/477/CEE: esposizione all’amianto • 86/188/CEE: esposizione al rumore • 88/364/CEE: esposizione ad altri agenti specifici

  4. Segue: le prime direttive • SONO ISPIRATE AL PRINCIPIO • DELLA REASONABLE PRATICABILITY • ma gettano le basi fondamentali della futura disciplina. • valutazione del rischio • fissazione di valori limite • misure di protezione collettive e individuali • utilizzo di metodi e procedure sicure • informazione ai lavoratori • sottoposizione a controllo sanitario • spostamento del lavoratore per motivi di salute

  5. L’ATTO UNICO EUROPEO: la svolta • art. 118 A: consente l’adozione di direttive a maggioranza qualificata in materia “per promuovere il miglioramento in particolare dell’ambiente di lavoro per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori” • ADOTTANDO PRESCRIZIONI MINIME: (non al livello più basso e salva la possibilità per gli Stati membri si adottare misure più elevate) (COMM. VS. REGNO UNITO) • Le Dir. comunitarie devono evitare di imporre vincoli amministrativi finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione o lo sviluppo delle PMI: • le norme nazionali che dispongono una maggiore protezione non sono in contrasto con l’esercizio delle libertà fondamentali e in particolare con le norme in materia di libera concorrenza • sono ammissibili misure volte a dilazionare l’entrata in vigore delle norme comunitarie ma deve pure sempre essere rispettato il termine ultimo • è ammissibile l’attuazione della direttiva in tempi più rapidi di quelli prescritti, purchè il termine non sia talmente breve da impedire ai ddl di adeguarsi o da comportare un costo eccessivo rispetto a quello derivante da un termine più ampio

  6. LA DIRETTIVA 89/391 E LE DIRETTIVE FIGLIE • 89/654/CEE prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro • 89/655/CEE requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro • 89/656/CEE prescrizioni minime di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale • 90/269/CEE prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi • 90/270/CEE prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attrezzature munite di videoterminali • 90/394/CEE protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni • 90/679/CEEprotezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici • 93/88/CEE che modifica la direttiva 90/679/CEE - agenti biologici • 95/63/CEche modifica la direttiva 89/655/CEE - attrezzature di lavoro • 97/42/CEche modifica la direttiva 90/394/CEE - agenti cancerogeni • 98/24/CE protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici). • 99/38/CEche modifica per la seconda volta la 90/394/CEE - agenti cancerogeni • 2001/45/CEche modifica la direttiva 89/655/CEE - attrezzature di lavoro • 99/92/CE prescrizioni minime per i lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive

  7. GLIA LTRI SETTORI DI INTERVENTO • 92/85/CEE Direttiva del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento • Mutamento di mansioni/orario/condizioni in caso di lavoro nocivo • Diritto al rifiuto del lavoro notturno • 14 settimane di astensione • 96/34/CE Direttiva del Consiglio concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES) • 93/104/CE Direttiva del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. • 94/33/CE Direttiva del consiglio relativa alla protezione dei giovani sul lavoro • Limiti di età (15 anni - 14 per lavori leggeri) • Limiti di attività • Limiti di orario (7 e 35 per i bambini, 8 e 40 per gli adolescenti) • Divieto/limiti al lavoro notturno

  8. La direttiva quadro 89/391IL CAMPO DI APPLICAZIONE • tutti i settori d'attività privati o pubblici (attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali, ricreative, ecc.). • non è applicabile quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si oppongono in modo imperativo. • sentenza CGCE SIMAP: il campo di applicazione deve essere inteso in modo ampio e le deroghe in senso restrittivo • nessuna distinzione può essere effettuata tra natura pubblica e privata del ddl • o a seconda delle dimensioni delle imprese: C-5/00 ha condannato la Germania per aver esentato le imprese < di 10 addetti dalla predisposizione dei documenti relativi alla valutazione dei rischi

  9. GLI OBBLIGHI EX ART 5 • - l’obbligo riguarda in tutti gli aspetti connessi con il lavoro • -il ricorso a competenze esterne non esonera dalla responsabilità il ddl • - gli obblighi posti a carico dei lavoratori non intaccano la responsabilità del datore di lavoro • - l’esonero dalla responsabilità è ammesso solo per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata. • Comm. vs Regno unito: • non è responsabilità oggettiva

  10. L’OBBLIGO DI SICUREZZA DEL DATORE DI LAVORO La direttiva si interpreta anche alla luce dei considerando • considerando che il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico • considerando che i datori di lavoro sono tenuti a informarsi circa i progressi tecnici e le conoscenze scientifiche in materia di concezione dei posti di lavoro, tenendo conto dei rischi inerenti alla loro impresa • COMMISSIONE VS REGNO UNITO: sulla reasonable practicability

  11. LE MISURE GENERALI DI SICUREZZA: • a) evitare i rischi; • b) valutare i rischi che non possono essere evitati; • c) combattere i rischi alla fonte; • d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute. • e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica; • f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; • g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; • h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; • i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

  12. SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DELL’OBBLIGO DI PREVENZIONE: • PROGRAMMAZIONE • - AGGIORNAMENTO AL PROGRESSO TECNICO • - ADEGUAMENTO DEL LAVORO ALL’UOMO • -INTEGRAZIONE DELLA SICUREZZA CON L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO • PARTECIPAZIONE • IRRILEVANZA DEI COSTI ECONOMICI

  13. LA FILOSOFIA PARTECIPATIVA RICHIEDE UN RUOLO ATTIVO DEI LAVORATORI • il che a sua volta presuppone: • - informazione e formazione adeguati • - partecipazione equilibrata • - cooperazione con i lavoratori autonomi e gli appaltatori

  14. Altri obblighi • - l’istituzione di un servizio di prevenzione e di protezione • - la predisposizione dei servizi di emergenza, di pronto soccorso e di lotta antincendio • La sorveglianza sanitaria

  15. I LAVORATORI: gli obblighi • È obbligo di ciascun lavoratore prendersi ragionevolmente cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quelle delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni sul lavoro, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni fornite dal datore di lavoro. • a) utilizzare in modo corretto i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze pericolose, le attrezzature di trasporto e gli altri mezzi; • b) utilizzare in modo corretto l'attrezzatura di protezione individuale messa a loro disposizione e, dopo l'uso, rimetterla al suo posto; • c) non mettere fuori servizio, cambiare o spostare arbitrariamente i dispositivi di sicurezza propri in particolare ai macchinari, alle apparecchiature, agli utensili, agli impianti ed agli edifici e utilizzare tali dispositivi di sicurezza in modo corretto; • d) segnalare immediatamente al datore di lavoro e/o ai lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori qualsiasi situazione di lavoro che, per motivi ragionevoli, essi ritengano possa costituire un pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute, così come qualsiasi difetto rilevato nei sistemi di protezione; • e) contribuire, conformemente alle prassi nazionali, assieme al datore di lavoro e/o ai lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, a rendere possibile, per tutto il tempo necessario, lo svolgimento di tutte le mansioni o l'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; • f) contribuire, conformemente alle prassi nazionali, assieme al datore di lavoro e/o ai lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, a rendere possibile, per tutto il tempo necessario, al datore di lavoro di garantire che l'ambiente e le condizioni di lavoro siano sicuri e senza rischi per la sicurezza e la salute all'interno del loro campo d'attività

  16. I LAVORATORI: i diritti • all’informazione: • a) sui rischi per la sicurezza e la salute, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti sia l'impresa e/o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o di funzione; • b) sui servizi di emergenza • Informazioni più specifiche sono previste per i lavoratori che svolgono rilevanti funzioni in materia di sicurezza • alla formazione: • deve essere sufficiente e adeguata e va fatta al momento: • - dell’assunzione, • - di un trasferimento o cambiamento di funzione, • - dell'introduzione o del cambiamento di un'attrezzatura di lavoro, • - dell'introduzione di una nuova tecnologia, • e deve: • - essere adattata all'evoluzione dei rischi ed all'insorgenza di nuovi rischi e • - essere periodicamente ripetuta, se necessario. • Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. • DROIT DE RETRAIT

  17. LA PARTECIPAZIONE EQUILIBRATA • la direttiva prevede espressamente: • - la consultazione dei lavoratori; • - il diritto dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti di fare proposte; • - la partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali. • IL DIRITTO DI CONSULTAZIONE RIGUARDA: • a) qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute; • b) la designazione dei lavoratori addetti ai SPP, ai servizi di emergenza; • c) la valutazione dei rischi, le misure di sicurezza e i registri infortuni; l’informazione ai lavoratori • d) il ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/o allo stabilimento; • e) la concezione e organizzazione della formazione. • IL DIRITTO DI PROPOSTA RIGUARDA le misure ritenute necessarie per ridurre qualsiasi rischio

  18. Le garanzie della partecipazione • I lavoratori che hanno funzioni specifiche in materia di sicurezza e ed i rappresentanti dei lavoratori non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività • Il datore di lavoro è tenuto a concedere ai rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori un sufficiente esonero dal lavoro - senza perdita di retribuzione - e a mettere a loro disposizione i mezzi necessari per esercitare i diritti e le funzioni derivanti dalla presente direttiva. • I lavoratori e/o i loro rappresentanti hanno il diritto di fare ricorso, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, all'autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. • I rappresentanti dei lavoratori devono avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dall'autorità competente.

  19. IL CONTRIBUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: I PRINCIPI • la presenza di clausole generali che impongono il costante adeguamento delle misure di sicurezza non giustifica la mancata previsione esplicita delle misure stabilite dalla direttiva • non è consentito ai legislatori nazionali differenziare l’adempimento in ragione delle dimensioni dell’impresa • la situazione giuridica scaturente dall’attuazione delle direttive deve essere “sufficientemente precisa e chiara” o, con altra formulazione, che devono essere recepite “con un grado elevato di precisione e puntualità, per evitare ogni ambiguità in sede di applicazione pratica” • i destinatari “devono essere in grado di conoscere la portata piena dei loro diritti” • le definizioni contenute nelle direttive devono essere interpretate in senso ampio e non restrittivo, in quanto altrimenti si avrebbe “come conseguenza che un numero significativo di lavoratori non potrebbe beneficiare della protezione accordata”, altrimenti “l’effetto utile della direttiva verrebbe gravemente compromesso”

  20. SEGUE : LE MODALITA’ DI ATTUAZIONE • l’attuazione degli obblighi da parte degli Stati membri deve avvenire con atti di carattere normativo o regolamentare; “semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell’amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento • uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno, comprese quelle che derivano dalla sua organizzazione federale, per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva

  21. LA NUOVA STRATEGIA EUROPEA PER LA SICUREZZA • Dopo l’emanazione della direttiva quadro e delle direttive figlie si afferma che la legislazione ha raggiunto un livello di saturazione • Calano i finanziamenti • Si costituisce l’Agenzia di Bilbao, ma non porta a risultati significativi, anzi sottrae risorse • manca una strategia chiara della Comunità (le priorità sono altre: occupazione)

  22. La strategia 2002-2006 • - maggiore conoscenza dei rischi – soprattutto di quelli nuovi derivanti dalle trasformazioni del lavoro (permamnenza dei rischi tradizionali e nuovi rischi: femminilizzazione del lavoro – trasformazione delle forme di lavoro – malattie emrgenti: stress depressione…- molestie ) • - maggiore applicazione ed effettività della legislazione esistente • - stretta integrazione con le politiche in materia di: produzione, commercio, salute, trasporto, ambiente • TECNICAMENTE CIO’ SI TRADUCE NEL: • ricorso a procedure di soft law e mainstreaming: • vengono fissati obiettivi precisi: • riduzione del numero di infortuni • rafforzamento della cultura della prevenzione • adattare il quadro giuridico esistente • individuazione delle best practices • sviluppare il dialogo sociale • adottare incentivi economici • attuazione corretta delle direttive • adottare sistemi e principi comuni d’ispezione (c.d. sorveglianza prevenzionale)

  23. SOFT O HARD LAW? • MA NON SI ABBANDONA AFFATTO LO STRUMENTO HARD: • numerose direttive sono adottate per aggiornare al progresso tecnico le precedenti e in relazione a rischi nuovi: • Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore); • Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro; • Direttiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni); • Direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute all’esposizione dei lavoratori relative ai rischi derivanti da agenti fisici (campi elettromagnetici)

  24. SEGUE: LA STRATEGIA EUROPEA • LE CRITICHE: • la sicurezza sul lavoro è presentata come fattore di competitività e non come diritto dei lavoratori • le procedure soft sono affidate a istituzioni ineffettive • il ruolo delle parti sociali sinora ha dato risultati modesti e solo in specifici settori • PROBLEMA DELL’ALLARGAMENTO: • - le direttive sono state recepite solo in modo formale • - il più basso livello di sicurezza dei nuovi Paesi rischia di bloccare il processod decisionale e quindi l’adozione di nuove direttive

  25. Gli accordi • Sono stati siglati nel corso degli anni diversi accordi settoriali • Nel 2004 è stato siglato l’accordo sullo stress dal lavoro: • Lo stress è uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue al fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o attese nei loro confronti • Individuazione dei problemi • Responsabilità del datore di lavoro per l’adozione di misure adeguate • Adozione di misure preventive che comprendono: comunicazione – formaizone – informazione e consultazione • Nel 2007 l’accordo su mobbing e molestie • si ha molestia quando uno o più lavoratori subiscono ripetutamente abusi o minacce e che si ha violenza quando uno o più lavoratori sono assaliti in circostanze riguardanti il lavoro • ribadisce che è dovere del datore di lavoro proteggere i lavoratori dalle molestie e dalla violenza sul lavoro • ha la finalità di aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle loro organizzazioni • Procedura di intervento : rispetto della privacy –indagini tempestive – sanzioni adeguate

  26. La nuova strategia 2007-2012

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