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Salute e sicurezza sul posto di lavoro

Salute e sicurezza sul posto di lavoro. Il gioco della vita Life’s game. Cortometraggio realizzato dalla scuola I.T.I.S. N. Baldini di Ravenna proclamato vincitore del concorso “Partiamo bene!... Giovane regista europeo dell'anno” durante il vertice della campagna "Partiamo bene!",

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Presentation Transcript


  1. Salute e sicurezza sul posto di lavoro

  2. Il gioco della vitaLife’s game Cortometraggio realizzato dalla scuola I.T.I.S. N. Baldini di Ravenna proclamato vincitore del concorso “Partiamo bene!... Giovane regista europeo dell'anno” durante il vertice della campagna "Partiamo bene!", tenuto il 22 marzo 2007 a Bilbao, in Spagna.

  3. Cosa è un buon posto di lavoro ?

  4. I 20 aspetti più importanti di un buon posto di lavoro Salario e posto sicuro • Salario sicuro • Posto di lavoro sicuro • Lavoro gradevole • Contratto di lavoro a tempo indeterminato • Trattamento „umano“ da parte dei superiori • Lavoro variato • Il lavoro deve avere un senso • Voce in capitolo sul metodo di lavoro • Superiori che favoriscono un comportamento collegiale • Essere orgogliosi del proprio lavoro • Promozione della salute sul proprio posto di lavoro • Essere responsabili del proprio lavoro • Potere sviluppare le proprie capacità • Elogio e riconoscimento per il lavoro svolto ma anche critica costruttiva • Promozione da parte dei superiori per la formazione e lo sviluppo professionale • Partecipazione alle decisioni su ritmo e quantità del lavoro • Protezione dei non fumatori • Possibilità di accrescere le proprie qualifiche • Partecipazione al proprio posto di lavoro • L‘azienda sostiene e promuove la formazione professionale Significato e creatività Aspetti sociali Promozione della salute Coinvolgimento Qualità dirigenziali dei superiori Possibilità di sviluppo Da Qualität in der Arbeit (INQA), inchiesta 2006

  5. Un buon posto di lavoro ... • … significa, nell‘ottica del dipendente, un reddito sicuro, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, potere dedicare competenze professionali e creatività al proprio lavoro e poterle accrescere, ricevere apprezzamenti dai propri superiori e potere sviluppare i rapporti sociali • Il lavoro è visto in modo positivo quando sono riconosciute le proprie capacità (crescita, qualifica e operato), se le relazioni sociali con superiori e colleghi sono buone e le competenze per il lavoro sono adeguate • I posti di lavoro che soddisfano questi requisiti sono rari, in Germania ca. 10-15% Da Qualität in der Arbeit (INQA), inchiesta 2006

  6. Perché allora salute e sicurezza al posto di lavoro ? • Etica morale • l’essere umano prima di tutto • collaboratori in buona salute • evitare sofferenze ai famigliari • Compiti legali • LL / Lainf • Obiettivi economici • diminuzione costi diretti e indiretti, aumento dell’efficienza

  7. Cosa dice la legge?

  8. Codice penale svizzero Art. 125 • Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa. • Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio. Art. 230 • Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un’altra azienda, ovvero gl’infortuni che possono esser cagionati da macchine, • chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone, • è punito con la detenzione e con la multa. • La pena è della detenzione e della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

  9. Codice di procedura penale (del 19 dicembre 1994) D. Denuncia dell’ autorità • Art. 181 Ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che nell’ esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.

  10. Obblighi del datore di lavoro • Art.82 LAINF (LF sull’assicurazione contro gli infortuni) “Per preveniregli infortuni professionali e le malattie professionali il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze Il datore di lavoro deveavvalersi, a tale scopo, della collaborazione dei dipendenti” • Art.6 LL (LF sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio) “A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l’esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d’esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell’integrità personale dei lavoratori”

  11. Datore di lavoro nell’Amministrazione cantonale Per l’Amministrazione TI il datore di lavoro è: • Il CdS al senso lato Le responsabilità in materia sono delegate al: • dirigente al quale spettano i poteri di gestione • funzionario, pur senza qualifica dirigenziale, quando sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (art. 24) Regolamento dei dipendenti dello Stato (art. 2) Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali (art. 1 e 2)

  12. Obblighi del datore di lavoro • Art.82 LAINF (LF sull’assicurazione contro gli infortuni) “Per preveniregli infortuni professionali e le malattie professionali il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze Il datore di lavoro deveavvalersi, a tale scopo, della collaborazione dei dipendenti” • Art.6 LL (LF sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio) “A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l’esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d’esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell’integrità personale dei lavoratori”

  13. Responsabilità in materia di SSL Amministrazione cantonale DL Non conformità Leggi e regola- menti interni Divisioni Responsabilità Basi legali Non conformità Sezioni Direttiva MSSL Non conformità Uffici / Unità amministrative / Sedi scolastiche Soluzioni MSSL Dipendenti (e utenti) L

  14. Obblighi del lavoratore Art.82 LAINF (LF sull’assicurazione contro gli infortuni) “I lavoratori devono assecondare il datore di lavoronell’applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro” Art.11 OPI (Ordinanza prevenzione degli infortuni) “Il lavoratore non deve mettersi in uno stato che possa esporre lui stesso od altri lavoratori a pericolo. Questo divieto vale in particolare per il consumo di bevande alcoliche o di altri prodotti inebrianti.

  15. La direttiva MSSLDirettiva CFSL 6508 della Commissione Federale di coordinamento per la Sicurezza sul Lavoro: Direttiva concernente l’appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro Le disposizioni dell‘Ordinanza prevenzione degli infortuni OPI si applicano in linea di principio a tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera. I datori di lavoro devono • individuano nella loro azienda i pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori • adottano le misure di protezione e le disposizioni necessarie secondo le regole riconosciute. • Il datore di lavoro è tenuto a riesaminare regolarmente le misure e i dispositivi di protezione in uso, in particolare in caso di modifiche aziendali.

  16. 3.3 3.1 50 3.4 10 3.2 Aziende senza pericoli particolari Aziende con pericoli particolari Direttiva MSSLSuddivisione delle aziende in 4 categorie Collaboratori Rischi

  17. 3.3 3.1 50 3.4 10 3.2 senza pericoli particolari Direttiva MSSL Piccole aziende senza pericoli particolari, categoria 3.1 C Esonerate dall‘obbligo al ricorso e dalla documentazione dell‘organizzazi-one ma sono tenute a rispettare gli obblighi generali dell‘OPI R con pericoli particolari

  18. 3.3 3.1 50 3.4 10 3.2 pericoli particolari con pericoli particolari Direttiva MSSLAziende senza rischi particolari, Categoria 3.3 Definizione delle competenze e dei processi concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute Documentazione dell‘organizzazione

  19. 3.3 3.1 50 3.4 10 3.2 senza pericoli particolari con pericoli particolari Direttiva MSSLPiccole aziende con pericoli particolari, categoria 3.2 C Imprese con meno di 10 collaboratori ma con pericoli particolari: Prova del ricorso agli specialisti o prova dell'adozione di misure concrete sulla base di una verifica eseguita con mezzi semplici R

  20. Prova mediante mezzi semplici secondo il punto 3.2 Serve a dimostrare in maniera plausibile l‘adozione di misure concrete, ad es. • sulla base di liste di controllo compilate • documenti che certifichino le misure adottate • protocolli • documentazioni di corsi • informazioni orali

  21. 3.3 3.1 50 3.4 10 3.2 Senza pericoli particolari Con pericoli particolari Direttiva MSSL Aziende con pericoli particolari, Categoria 3.1 C Prova del ricorso agli specialisti o delle misure adottate Definisce le competenze e i processi concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute. R

  22. Prova dell‘adozione delle misure richieste secondo il punto 3.1 • il ricorso agli specialisti • l‘applicazione di soluzioni individuali, settoriali, per gruppo di aziende o soluzioni modello • l‘esistenza di misure tecniche, dispositivi di protezione individuali e pannelli di sicurezza • attestati di partecipazione a corsi di base, di perfezionamento e di

  23. Ricorso agli specialisti della sicurezza sul lavoro • Se nell‘ azienda esistono pericoli particolari • danni permanenti alla salute • lista dei pericoli particolari (Allegato 1) • Se l‘azienda non dispone di sufficienti conoscenze tecniche (Allegato 4) • medici del lavoro e altri specialisti • una soluzione interaziendale approvata dalla CFSL • applicazione dei documenti sviluppati da MSSL (ad es. le liste di controllo) • Compiti degli specialisti • art. 11e OPI • Tabella allegato 2

  24. L’Amministrazione Cantonale e la salute e la sicurezza sul posto di lavoro

  25. Rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro Utenti e clienti Macchinari e impianti Formazione Istruzione Infrastrutture / Ambiente di lavoro Apparecchiature Il tipo di lavoro Postura Sostanze chimiche Illuminazione Ambiente di lavoro Carichi e sollecitazioni psicologiche Carico ergonomico Pericoli d’incendio, calamità naturali Irradiazioni Intimidazioni Pericolibiologici Rumore e vibrazioni

  26. Fattori individuali che influenzano la salute e la sicurezza sul lavoro Educazione Abuso di sostanze che generano dipendenza Forma fisica Fumare Alimentazione Relax Riposo Famiglia Stile di vita

  27. Alcune riflessioni In Svizzera 3,4 mio di salariati sono assicurati secondo LAINF e lavorano per un totale di 726 mio di giorni l’anno questi lavoratori sono assenti per • infortunio professionale, 2,7 mio giorni • infortunio non professionale, 3,7 mio giorni • malattia, 25,2 mio giorni per un totale di 31,6 mio di giorni (4,4%) Fonte: R. Winkelmann UPI

  28. Alcune riflessioni I costi derivanti da queste assenze sono di circa CHF 34’200’000’000.- (34,2 mia CHF) che corrispondono al 10% del prodotto nazionale lordo del nostro paese Fonte: R. Winkelmann UPI

  29. Le cause delle assenze Sondaggio UE 1996 23 % per problemi di salute dovuti al posto di lavoro FONTE: pubblicazione seco 1999

  30. Le cause delle assenze 200 X MP 4 X IP 1,5 X INP FONTE: pubblicazione seco 1999

  31. Assenze nell’AC (solo funzionari)

  32. Fattori che influenzano l’assenteismo Società Contesto sociale Famiglia Organizzazione / Azienda Lavoratore

  33. INFORTUNIO Le cause principali delle assenze legate al posto di lavoro Adattato da ZO

  34. a queste si sono aggiunte:

  35. Le conseguenze per il lavoratore • Rischio elevato di incidenti ed infortuni • Accentuarsi di problemi famigliari e sociali • Stigmatizzare (bollare) e discriminare • Deterioramento dello stato di salute • Dolori, malattia, invalidità e morte

  36. Le conseguenze per l’organizzazione / l’azienda • Deterioramento dell’ambiente di lavoro • Assenteismo e turn-over elevato • Produttività ridotta • Prestazioni ridotte / Profitti ridotti • Incremento dei costi di produzione • Riduzione della competitività

  37. In Svizzera ogni lavoratore è assente 7 giorni l’anno per malattia o infortunio Su 100 lavoratori 30 fumano 10 hanno problemi con l’alcol 10 sono vittime di violenze fisiche o psichiche I risultati concreti • I fumatori sono assenti in media 3 giorni in più dei non fumatori • Le persone vittima di violenze, psichiche o fisiche, sono in media 7 giorni più assenti degli altri. • Le persone con problemi legati all’alcool hanno in media un’assenza 3 volte superiore

  38. Il nostro approccio Strategia aziendale INFORTUNIO Responsabilità Partecipazione Trattamento Prevenzione Politica aziendale Non-discriminazione Sviluppo Adattato da ZONI

  39. Linee guida AC inerente la SSL L’autorità politica afferma la propria volontà: • al rispetto in esteso della legislazione vigente in materia di SSL • a preservare la vita e la salute dei propri dipendenti • ad adattare le proprie strutture alle prescrizioni vigenti • di accordare i mezzi al raggiungimento di tale impegno

  40. I nostri obiettivi AC • Vogliamo che i nostri collaboratori possano svolgere il proprio lavoro in sicurezza e senza pericoli per la salute • Vogliamo proteggere i nostri collaboratori • Vogliamo aiutare a gestire adeguatamente situazioni critiche • Vogliamo ridurre la frequenza delle assenze per infortunio o per malattia del 20% entro il 2009

  41. La strategia SSL-AC Organo di Coordinamento OC Sistema di gestione SSL-AC • Prevenzione • Regole • Strutture e mezzi • Organizzazione • Promozione della salute • Formazione e informazione (preventivo) • Gestione • Gestione delle assenze • Audit interni e esterni • Verifiche sistema • Inchieste eventi • Porre rimedio • Attenta considerazione degli eventi • Azioni mirate • Solerte ripresa del lavoro • Reintegrazione dopo prolungata assenza

  42. Organizzazione SSL nell’AC CSSL Commissione salute e sicurezza sul posto di lavoro nelle Amministrazioni cantonali e federali Livello strategico CH GE FR JU BE VS AG TI VD NE Rappresentanti dei collaboratori OC Organo di coordinamento dell’Amministrazione cantonale Ticino Livello decisionale DI DFE DT DECS DSS Specialisti R. collaboratori Livello applicativo CSS Corrispondenti salute e sicurezza sul posto di lavoro

  43. I componenti dell’Organo di coordinamento Rappresentante AC e DFE Silvano Beffa Presidente Rappresentante dei lavoratori Stefano Testa sindacati Segretariato / MSSL Flavio Zoni Segretario Ufficio dell’Ispettorato cantonale del lavoro Federico Del Don Consulente Medico del personale Dssa. Michaela Bernasconi-Zapf Rappresentante Sezione stabili erariali Fernando Cattaneo Rappresentante DT e soluzione USTRA Sacha Solari Rappresentante DSS Antoine Casabianca Rappresentante DECS Giorgio Franchini Rappresentante DI Vacante

  44. Le responsabilità in materia di SSL nell’AC La responsabilità della salute e della sicurezza sul lavoro compete alla direzione e ai superiori di linea (p. es. FD).

  45. Il Corrispondente Salute e Sicurezza sul posto di lavoro CSS Il Corrispondente Salute e Sicurezza sul posto di lavoro CSSassiste e consiglia la direzione e i superiori di linea in merito alle questioni riguardanti la sicurezza e la tutela della salute. Il CSSassiste e consiglia i collaboratori in merito alle questioni riguardanti la sicurezza e la tutela della salute. Il CSSè responsabiledella correttezza, dal punto di vista tecnico, delle sue raccomandazioni. ASSISTE e CONSIGLIA superiori e colleghi di lavoro

  46. Il Corrispondente Salute e Sicurezza sul posto di lavoro CSS

  47. Il Corrispondente Salute e Sicurezza sul posto di lavoro CSS

  48. 01 Principi guida in materia di sicurezza, obiettivi 02 Organizzazione della sicurezza 03 Formazione, istruzione e informazione 04 Regole della sicurezza, standard della sicurezza 05 Individuazione dei rischi, valutazione dei rischi 06 Pianificazione e realizzazione delle misure 07 Organizzazione d’emergenza 08 Partecipazione 09 Tutela della salute 10 Controllo - Audit Il manuale di applicazione SSL

  49. L’incaricato della sicurezza antincendio All’incaricato sicurezza protezione antincendio o sostituto compete l’organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio in generale (prevenzione incendi e lotta antincendio), con particolare riferimento al personale, dipendente e non, che al momento del sinistro si trova all’interno della struttura. Per il mansionario InSI antincendio vedi 2.M.3 A.5 ATTENZIONE però !!!!!!!!

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