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Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera U.S.M.A.F.

Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera U.S.M.A.F. COMPITI ed ATTIVITA’. Antonella MOFFERDIN La Spezia, 20 novembre 2013. U.S.M.A.F.

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Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera U.S.M.A.F.

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Presentation Transcript


  1. Uffici di Sanità Marittima Aerea e di FrontieraU.S.M.A.F. COMPITI ed ATTIVITA’ Antonella MOFFERDIN La Spezia, 20 novembre 2013

  2. U.S.M.A.F. Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - USMAF sono strutture direttamente dipendenti dal Ministero della Salute dislocate omogeneamente sul territorio nazionale: 12 USMAF e 37 Unità Territoriali. In questi anni, caratterizzati dall’aumentato flusso di merci, di persone e di mezzi di trasporto da e verso ogni parte del mondo, la sanità transfrontaliera riveste un ruolo di rilievo nella sanità pubblica.Gli Uffici sono situati all’interno dei maggiori porti ed aeroporti nazionali con lo scopo di costituire innanzitutto, sul campo, un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie. Attraverso il personale che vi opera, sono la prima struttura chiamata ad effettuare vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e comunitario.Inoltre forniscono ai viaggiatori un valido supporto di prevenzione alle malattie infettive e svolgono importanti attività medico-legale sul personale marittimo nazionale.In aggiunta ai compiti prettamente di profilassi internazionale, gli USMAF e le loro Unità Territoriale svolgono attività volte alla verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza (inclusa la dotazione di medicinali e di materiale di medicazione) a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, ed alla verifica delle condizioni di igiene sulle navi, anche di nazionalità estera, che attraccano nei porti italiani: questa attività viene espletata sulla base di normative nazionali e del Regolamento Sanitario Internazionale. Il coordinamento degli USMAF è a cura della Direzione Generale della Prevenzione, sulla base degli indirizzi operativi della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione per quanto concerne gli alimenti di origine non animale.

  3. Un po’ di storia….. • Gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera hanno i loro diretti antenati nei Servizi di Sanità che molte città marinare italiane furono costrette ad istituire durante il medioevo, con l’intento di arginare le continue epidemie di malattie infettive che decimavano le popolazioni costiere. • Risalgono a questo periodo i primi tentativi di trovare espedienti via via più efficaci e duraturi, sperimentando sul campo i primi provvedimenti di sanità pubblica con l’istituzione dei “lazzaretti”, istituendo il concetto di “quarantena” e facendosi così largo l’esigenza di studiare ed applicare sempre nuove ed efficaci misure di “profilassi”. • Dopo l’unità d’Italia, con l’emanazione del Regio Decreto n. 636 del 29/9/1895, si è provveduto all’istituzione degli Uffici Sanitari Speciali nei porti più importanti dello Stato, con l’obiettivo di avere strategiche sentinelle di Sanità Pubblica omogeneamente diffuse su tutto il territorio dell’ancora giovane Stato, e dirette da una nuova figura di medico, il Medico di Porto, autorità sanitaria ed ufficiale governativo preposto a diverse funzioni, tutte strettamente connesse alla sanità marittima e di frontiera: in particolare egli aveva il compito di assicurarsi dello stato di salute dell’equipaggio e dei passeggeri, e di verificare le condizioni igieniche di nave e relativo carico. Solo dopo averne appurato la non pericolosità, mediante queste ultime verifiche ispettive svolte prima dell’approdo della nave, il medico di porto concedeva la Libera Pratica Sanitaria, condizione preliminare per consentire all’imbarcazione di svolgere le successive procedure doganali e commerciali. • Col passare degli anni tali Uffici passarono dalle dipendenze del Ministero della Marina Mercantile a quelle del Ministero dell’Interno, per approdare infine naturalmente, con la sua istituzione nel 1958 (L. n. 296/58), al Ministero della Sanità, quali strutture periferiche dislocate sul territorio, ma funzionalmente ed amministrativamente dipendenti da esso. • Gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera dipendono attualmente dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, che ne coordina l’attività tecnica attraverso l’Ufficio III (D.M. San.12.09.2003).

  4. ELENCO ATTIVITA’ • Rilascio «Libera Pratica Sanitaria» • Rilascio certificato «Cassetta Medicinali» • Rilascio certificato «Casse acqua potabile» • Applicazione Regolamento Sanitario Internazionale • Visite mediche di idoneità per immatricolazione nella Gente di Mare • Visite mediche di idoneità per professioni marittime • Commissione medica di I° grado • Potenziale evento infettivo a bordo • Commissioni «Tecnico Sanitarie» ed «Igiene ed Abitabilità»

  5. Libera Pratica Sanitaria(R.D. n. 636/1895 – D.M. 24.6.1959 – D.P.R. n. 232 del 4.4.2001) Prima di approdare in territorio nazionale, il comandante di qualsiasi imbarcazione proveniente da uno stato estero (tranne quelle provenienti dall’U.E.) deve richiedere all’USMAF competente il permesso di essere posto in “libera pratica”,dichiarando contestualmente se esistano problemi di salute a bordo, tra passeggeri ed equipaggio. L’Ufficio di Sanità, sulla base dei dati comunicati, può concedere o meno direttamente la Libera Pratica; nel caso di sospetta patologia infettiva, o di provenienza da Paesi con una particolare situazione sanitaria, viene effettuata, dal personale medico dell’Ufficio, una visita ispettiva per verificare le reali condizioni sanitarie a bordo. In quest’ultimo caso il personale sanitario dell’USMAF  dovrà essere il solo a salire a bordo dell’imbarcazione, e dopo le verifiche, potrà autorizzare la nave ad eseguire le restanti operazioni di scarico di passeggeri e merci (“libera pratica”).

  6. Cassetta medicinali(D.M. n. 279 del 25.5.1988) Tutte le navi nazionali (da diporto, da pesca, mercantili e passeggeri) debbono avere una dotazione di farmaci e di materiale chirurgico per eventuali emergenze sanitarie che dovessero verificarsi durante la navigazione. A seconda del tipo di navigazione a cui è abilitata la nave (nazionale litoranea, costiera ravvicinata, nazionale ed internazionale breve o lunga), è prevista dalla norma una diversa quantità e tipologia minima di farmaci da tenere bordo. Il Certificato Cassetta Medicinali (Tabella A, B, o C a seconda della navigazione), è rilasciato dall’Ufficio di Sanità Marittima dopo verifica, a bordo della nave, della rispondenza della dotazione di farmaci e strumentario chirurgico a quanto previsto. La durata del Certificato (6 o 12 mesi) varia a seconda della stazza dell’imbarcazione e della diversa Tabella Medicinali.

  7. Decreto Ministeriale n° 279 del 25/05/1988 Quantità minima indispensabile del materiale sanitario per le navi abilitate alla: • navigazione costiera ravvicinata aventi stazza lorda superiore alle 10 T Tabella A. • navigazione mediterranea o d’altura, Tabella B. • navigazione oceanica, Tabella C. • navigazione costiera locale con stazza lorda inferiore alle 10 T, Tabella D.

  8. Esempi di cassette medicinali • Tabella A • Tabella D Disifettante a base di ammonio quaternario flacone da 250 cc 1 Ammoniaca flaccone in vetro scuro 1 Bende di cambric varie misure 5 Cerotto adesivo confezioni 1 Cerotto medicato confezioni 1 Cotone idrofilo pacchi da 250 gr. 1 Forbice comune 1 Garza idrofila compresse Confezioni di varie misure 1 Garza vasellinata compresse Confezioni 1 Laccio emostatico 1 Stecche per fratture Confezione 1 Contenitore per il materiale della tabella D, avente caratteristiche indicate al § 4 delle istruzioni del presente decreto 1

  9. Casse Acqua potabile(Legge n.1045 del 16.6.1939 - DPR 236/88) Con l’eccezione di particolari categorie di barche e navi, a bordo di ogni imbarcazione italiana devono essere posizionate casse di acqua potabile per il consumo umano, che garantiscano un’adeguata disponibilità idrica per l’equipaggio ed i passeggeri. Esse debbono avere una capacità proporzionale al tipo di navigazione e al numero di passeggeri trasportati. Costruite secondo precise norme di igiene e protette da ogni eventuale fonte di contaminazione esterna, si riempiono con acqua sicuramente potabile e, periodicamente, si deve procedere allo svuotamento ed al lavaggio delle stesse. Il Certificato Casse Acqua Potabile è rilasciato dall’Ufficio di Sanità Marittima sulla base di una verifica ispettiva che ne accerti il buono stato di manutenzione generale e l’esito favorevole dei campionamenti. Tale certificato ha 6 (sei) mesi di validità.

  10. Visite mediche per immatricolazione Gente di mare (Regio Decreto Legge n. 1773 del 14.12.1933) Per l’iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del settore marittimo), è necessario richiedere, tra l’altro, all’USMAF competente territorialmente, un certificato medico che attesti l’idoneità psico-fisica a svolgere l’attività lavorativa a bordo delle navi. Il medico dell’Ufficio di Sanità Marittima quindi, sulla base di accertamenti clinici da effettuarsi presso strutture pubbliche, ed a seguito di una visita medica, rivolta a verificare il possesso dei requisiti psico-fisici minimi richiesti dalla normativa in vigore, rilascerà, in caso favorevole, il suddetto certificato medico d’idoneità. Il certificato è richiesto anche a tutti gli studenti che intendono iscriversi al primo anno degli Istituti Nautici di scuola superiore.

  11. Visite mediche di idoneità Per poter esercitare alcune professioni connesse all’attività marittima e portuale (ormeggiatori, piloti portuali, sommozzatori, palombari, ecc.) è necessario essere iscritti nei registri ufficiali tenuti presso le Capitanerie di Porto. Il medico di Porto è chiamato a rilasciare un certificato di idoneità psico-fisica, sulla base degli accertamenti clinici, previsti da varie norme specifiche, da effettuarsi a cura del richiedente, e di una visita medica. La certificazione di idoneità è indispensabile per l’iscrizione nel relativo registro professionale. Tali certificati hanno 12 (dodici) mesi di validità.

  12. Commissione medica di 1° Grado(R.D.L. n. 1773 del 14 dicembre 1933, art. 4) La Commissione medica di 1° Grado è costituita presso ciascuna Capitaneria di Porto sede di Compartimento marittimo. Componenti della Commissione,  nominati con provvedimento della Capitaneria competente per territorio,  sono il Medico di Porto, con ruolo di Presidente, un medico dell’INPS ed un medico designato dall’INAIL * La Commissione Medica di 1° grado è convocata dalla Capitaneria di Porto per esprimere un giudizio medico-legale sulla idoneità alla navigazione, di marittimi già arruolati (ovvero immatricolati) a seguito del manifestarsi di determinate patologie  (vedere la normativa citata). Al termine di una  visita medica collegiale la Commissione Medica di 1° grado si pronuncia, a maggioranza, sull’idoneità del marittimo sottoposto a visita, dichiarandolo idoneo alla navigazione, ovvero temporaneamente non idoneo (con relativo periodo di ulteriori cure e riposo), ovvero definitivamente non idoneo (giudizio che non consentirà il proseguimento dell’attività lavorativa come marittimo). Avverso il giudizio espresso dalla Commissione Medica di 1° grado è possibile presentare, entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione da parte della Capitaneria di Porto, un ricorso alla Commissione Centrale di 2° grado costituita presso il Ministero delle  Infrastrutture e Trasporti, Ramo Trasporti, in  Roma. Inoltre, alla Commissione medica di 1° grado possono fare ricorso direttamente le persone giudicate non idonee all’immatricolazione ovvero alla reiscrizione nelle matricole della Gente di Mare (art. 2 del RDL 1773/1933): in questi casi, il giudizio della Commissione Medica di 1° grado è definitivo, e non è possibile presentare ricorso alla Commissione Centrale di 2° grado. *A seguito della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce l’attribuzione all’INAIL di tutte le funzioni già svolte dall’IPSEMA

  13. Potenziale evento infettivo a bordo(Legge n. 106 del 9.2.1982 – Provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 6.12.2000) Nell’ambito dei compiti di vigilanza sanitaria sui mezzi di trasporto e sulle persone in arrivo nei porti ed aeroporti dello Stato, gli USMAF sono chiamati anche ad effettuare attività di profilassi delle malattie infettive, anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche operanti alle frontiere dello Stato, nel caso di eventi sanitari inattesi e sospetti verificatisi a bordo di un mezzo di trasporto o di flussi migratori non regolamentati. Quando il comandante di una nave o di un aereo, in arrivo in Italia, segnala la presenza bordo di persone che appaiono affette da patologie potenzialmente infettive, o vi è stato il decesso di una persona tra i passeggeri o tra l’equipaggio, o sono stati individuati passeggeri clandestini di cui si ignora la provenienza e lo stato di salute, nell’ottica della massima cautela finalizzata alla tutela della salute pubblica, il dirigente medico dell’USMAF è chiamato a verificare la reale situazione sanitaria di bordo all’arrivo in porto od aeroporto. In collaborazione quindi con A.S.L., Capitaneria di Porto, Dogana, Prefettura, Polizia di frontiera, il dirigente medico dell’USMAF, coadiuvato dall’altro personale in servizio, metterà in atto tutte le procedure sanitarie ed amministrative, volte ad effettuare gli accertamenti diagnostici del caso. Ove necessario, inoltre, l’USMAF coordinerà le azioni sanitarie di profilassi sugli altri passeggeri e sul mezzo di trasporto, al fine di scongiurare la diffusione delle eventuali patologie infettive riscontrate.

  14. U.S.M.A.F. GenovaUNITA’ TERRITORIALE LA SPEZIA • Dati relativi alle attività svolte dall’Unità Territoriale della Spezia, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni riservati allo Stato dall’attuale assetto normativo nazionale, nel periodo “ottobre 2012 / settembre 2013”. • I due funzionari medici, i due tecnici ed i due amministrativi che rappresentano il personale dell’UT della Spezia, svolgono giornalmente attività ai fini della tutela e della prevenzione della salute dei lavoratori marittimi e controlli sulla sicurezza dei luoghi di vita del personale imbarcato che, nella peculiarità della professione, coincidono inevitabilmente con gli ambienti di lavoro. • Nella Macro-attività “Mezzi di trasporto” sono comprese le attività finalizzate all’applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale 2005, incluse quelle relative al rilascio delle libere pratiche sanitarie ai mezzi provenienti dall’estero, all’applicazione delle normative nazionali in materia di igiene ed abitabilità delle navi mercantili battenti bandiera italiana, alla verifica delle dotazioni di medicinali e materiali di medicazione, ai certificati d’idoneità delle casse d’acqua potabile, alle autorizzazioni sanitarie ed alla partecipazione a Commissioni tecnico-sanitarie. • Nella Macro-attività “Attività Medico Legale” sono compresi, oltre alle visite mediche per l’accertamento della idoneità specifica allo svolgimento di determinate mansioni professionali (marittimi e lavoratori portuali, sommozzatori (O.T.S.), pescatori subacquei professionisti, palombari, etc..), anche i controlli sanitari effettuati su migranti irregolari, nonché quelli effettuati su viaggiatori internazionali in relazione a segnalazione di eventi rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale dell’OMS.

  15. ATTIVITA’ LA SPEZIA OTTOBRE 2012 – SETTEMBRE 2013 MEZZI DI TRASPORTO MEDICO LEGALI • 386 Libera Pratica Sanitaria • 103 Medicinali di bordo • 56 Vigilanza Sanificazione (R.S.I.) • 35 Casse H2O potabile • 13 Tecnico Sanitarie/Igiene e Abitabilità • 8 Commissioni D.Lgs. 271/99 • 5 Autorizzazioni Sanitarie • 208 Gente di Mare • 87 Operatore Tecnico Subacqueo • 11 Commissioni Mediche I° grado • 7 Migranti/Eventi infettivi • 3 Palombaro • 1 Pescatore Subacqueo

  16. Ambienti di lavorosani e sicuri

  17. Legislazione italiana in materia di igiene, abitabilità e sicurezza navale1939: R.D. n° 1045, disposizioni sulle condizioni per l’igiene ed abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali1942: R.D. n° 327, Codice della Navigazione1952: DPR. N° 328, regolamento di attuazione del Codice della navigazione1953: DM, istituzione delle Casse Marittime (ora IPSEMA) per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali della gente di mareDPR 27 aprile 1955 n° 547, norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoroL. 5 giugno 1962 n° 616, relativa alla sicurezza della navigazione e della vita in mare

  18. DPR 30 giugno 1965 n° 1124, riguardante “testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”DPR 2 ottobre 1968 n° 1639 regolamento di attuazione della legge 963/65DPR 8 novembre 1991 n° 435 relativo al “Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”Direttiva 92/29/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle naviD. Lgs. 19 settembre 1994 n° 626, riguardante l’attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE

  19. L. 31 dicembre 1998 n° 485, delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore marittimoD. Lgs. 27 luglio 1999 n° 271 e successive modifiche(trasferimento e pesca); finalizzato ad adeguare la normativa vigente sulla sicurezza del lavoro alle particolari esigenze dei servizi da espletare: a) sui mezzi nazionali di trasporto marittimo; b) sui mezzi adibiti alla pesca.2000: Decreto Ministero dei Trasporti e Navigazione 30 Maggio 2000, riguardante l’approvazione del modello del registro degli infortuni e della scheda di rilevazione statistica degli infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionaliDECRETO LEGISLATIVO 27 Maggio 2005, n.108 Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

  20. Legislazione internazionale applicata in Italia in materia di igiene ed abitabilità navaleRegolamento Sanitario InternazionaleIl Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) entrato in vigore il 15 giugno 2007, dopo la sua adozione da parte della 58a Assemblea Mondiale della Sanità nel maggio 2005, ha aggiornato e, per alcuni versi, profondamente modificato il testo del precedente Regolamento, approvato nel 1969, emendato nel 1973 e nel 1981, e ratificato e reso esecutivo nel nostro Paese con la legge 6 febbraio 1982, n. 106.Il RSI è uno strumento giuridico internazionale che si prefigge di “garantire la massima sicurezza contro la diffusione internazionale delle malattie, con la minima interferenza possibile sul commercio e sui movimenti internazionali, attraverso il rafforzamento della sorveglianza delle malattie infettive mirante ad identificare, ridurre o eliminare le loro fonti di infezione o fonti di contaminazione, il miglioramento dell’igiene aeroportuale e la prevenzione della disseminazione di vettori”.SANIFICAZIONEDISINSETTAZIONEDISINFESTAZIONEESENZIONE DALLA SANIFICAZIONE (certificato internazionale con validità mesi 6)

  21. Attualità, anacronismi e prospettive • Regio Decreto 1045/1939 • Decreto Legislativo 271/1999

  22. NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNALegge 16 giugno 1939, n° 1045Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. Titolo ICampo di applicazione della leggeTitolo IIAlloggi, dormitori, refettoriTitolo IIILavandini, docce, bagni, latrine Titolo IVUffici e segreterie, cambuse, cucine, panificiTitolo VDisposizioni specialiTitolo VIAerazione, riscaldamento e condizionamento dell'aria, illuminazioneTitolo VIIInfermerie e ambulatoriTitolo VIIIAcquaTitolo IXDisposizioni varieTitolo XAlimentazione Titolo XIVestiario Titolo XIINorme per l'applicazione della presente legge Titolo XIIISanzioni

  23. DECRETO LEGISLATIVO 27 LUGLIO 1999 n° 271 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali a norma della Legge 31 dicembre 1988 n°485

  24. Rivoluziona l’approccio della prevenzione sul lavoro: al centro c’è l’individuo, la persona e non la macchina • Fonda l’efficacia preventiva sulle potenzialità della valutazione dei rischi a priori • Riscrive le disposizioni del 626 adattate al lavoro marittimo • Risponde all’esigenza di dare attuazione a varie Convenzioni OIL del settore • Individua la nave come “azienda” 626/94 271/99

  25. I soggetti aziendali della nave:Armatore (Datore di lavoro)Comandante dell’imbarcazione (Dirigente delegato)PrepostiRSPP (Responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro)Medico competenteRLS (rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro)Lavoratore

  26. Obblighi dei lavoratoriosservare le misure di prevenzione e sicurezza disposte da armatore e comandante e cooperare per l’attuazione delle misurenon compiere azioni insicure per sé e per gli altriutilizzare correttamente le attrezzature, i materiali e i DPI forniti dall’armatoresegnalare al comandante o al RSPP le deficienze delle misure di prevenzionesottoporsi ai controlli sanitari ad opera del medico competente designatoattuare con diligenza le procedure nell’emergenza

  27. Corrispondenze tra il D. Lvo. 271/99 all’articolo 6.1. B ed il R. D. 1045/39

  28. Art. 28 Vigilanza Comma 1. Attività di vigilanza Organi competenti • Autorità marittima • ASL • Uffici di sanità marittima Comma 2. Visite e accertamenti di cui agli Art. 19, 20, 21: • Visita iniziale • Visita periodica • Visita occasionale Sono effettate da: Commissioni territoriali “Uffici Periferici della Sanità Marittima del Ministero della Sanità” Decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271

  29. Visite di controllo a bordo da parte della Commissione Locale Visita TECNICO SANITARIA • In caso di una prima visita • Se la nave ha subito modifiche sostanziali Visita di IGIENE ed ABITABILITA’ • Visite periodiche di controllo (ogni 6 mesi) • Visite occasionali (effettuate su iniziativa della Capitaneria o su richiesta di un membro dell’equipaggio o da un rappresentante dei sindacati)

  30. Art.31Commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo.Composizione: • L’ufficiale responsabile della sezione sicurezza della Capitaneria di Porto • Il medico di porto o medico designato dall’ Ufficio di Sanità Marittima • Un rappresentante della Azienda Unità Sanitaria Locale • Un ingegnere o capotecnico dipendente dal Ministero ( SIIT, Infrastrutture e trasporti?) • Due rappresentanti OO.SS. marittimi / lavoratori della pesca • Due rappresentanti associazione armatori Segreteria svolta da personale dell’Amministrazione periferica del Ministero ( quale? Sempre infrastrutture o Capitaneria?)

  31. Inoltre le visite di cui all’art. 18,comma 1, sono disposte dalla Autorità marittima del porto di iscrizione della nave, su richieste della Asl, dell’armatore o suo rappresentante, con conseguente convocazione della Commissione Territoriale. Altresì l’art.21 riferito alle visite occasionali stabilisce che sono disposte dalla Autorità marittima competente di propria iniziativa, o su richiesta della ASL competente, dei rappresentanti delle OO.SS. dei marittimi o degli armatori, o dai lavoratori mediante il rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro di cui all’art.16. Dalla lettura degli articoli menzionati si evince che L’USMAF non può chiedere la convocazione della Commissione Territoriale, ma che, purfacendone parte, la può sostituire integralmente effettuando là dove ne ravvisi la necessità le visite di cui agli art. 19, 20 e 21. Ciò non avveniva con la legge 16 giugno 1939, n° 1045 ( V.T.S.)

  32. Commissione Territoriale La Spezia Vengono periodicamente effettuate verifiche che possono far rilevare infrazioni sanzionabili penalmente. La vigilanza ai fini penali e l’estinzione della contravvenzioni deve avvenire in coordinamento tra l’Autorità Marittima, le Aziende Sanitarie Locali e gli Uffici di Sanità Marittima. Con: • Foglio n.020132/32034 in data 19 Ottobre 2011 della Capitaneria di Porto della Spezia • E-mail in data 20 Ottobre 2011 dell’Ufficio di Sanità Marittima della Spezia • Foglio n.13188 in data 25 Ottobre 2011 della S.C. – P.S.A.L. è stata istituita nella nostra Provincia una «procedura di coordinamento concordata» che esprime pareri su verbali di contravvenzione prodotti in merito ad inadempienze osservate sulla rispondenza delle navi nazionali ai requisiti previsti dal D.Lgs. 271/99. 8 COMMISSIONI nel periodo di riferimento.

  33. Importanti strumenti per il controllo interno dell’igiene ed abitabilità a bordo • Il piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro • Il manuale di gestione della sicurezza • Il registro degli infortuni • La riunione periodica di prevenzione a bordo

  34. Art. 23 Un ulteriore coinvolgimento delle nostre strutture è stabilito dall’art.23 comma 4:“Avverso il giudizio di cui al comma 3 ( medico competente) è ammesso ricorso omissis … all’Ufficio di Sanità Marittima del Ministero dalla sanità territorialmente competente.”

  35. Art.23 Comma 3 Ricorso avverso al parere del medico competente Marittimo di III Categoria ( privo di idoneità) Marittimo di I e II categoria ( con idoneità alla navigazione) Valutazione del ricorso, spese specialistiche e/o di Commissione a carico dell’interessato Se l’usmaf dovesse convenire con il parere restrittivo del medico competente Inerente le capacità lavorative del marittimo, dovrebbe dichiaralo permanentemente non idoneo alla navigazione

  36. Grazie dell’attenzione.

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