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IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”

TI TROVI IN. IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”. N. 101. Licenze e Autorizzazioni per aprire: “ SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ”. SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

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IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”

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Presentation Transcript


  1. TI TROVI IN IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” N. 101 Licenze e Autorizzazioni per aprire: “SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE”

  2. SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DefinizionePer somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, ovvero tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati. Gli esercizi di somministrazione sono suddivisi nelle seguenti tipologie: A) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); B) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); C) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; D) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Requisiti MoraliNon possono esercitare l’attività disomministrazione di alimenti e bevande: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Somministrazione Alimenti e Bevande

  3. confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza; g)coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. I divieti imposti per l’esercizio dell’attività di somministrazione permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività di somministrazione. Requisiti professionaliL'esercizio, in qualsiasi forma di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande  è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande; c) avere prestato la propria opera, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); d) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività di somministrazione. Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Somministrazione Alimenti e Bevande

  4. Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Somministrazione Alimenti e Bevande Inoltre gli esercenti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono obbligati a redigere un piano di controllo HACCP al fine di garantire la sicurezza igienica degli alimenti.  Il documento viene richiesto dagli organi di vigilanza durante i controlli e, al suo interno sono inseriti tutti i responsabili dei processi di somministrazione, produzione e manipolazione degli alimenti. Iter BurocraticoPer avviare un esercizio di somministrazione i locali presso i quali viene insediata l’attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, di igiene pubblica, di igiene edilizia, di tutela ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro. L’apertura e il trasferimento di sede, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio solo nelle zone soggette aprogrammazione. I comuni stabiliscono i criteri per il rilascio dell’autorizzazione o per il trasferimento degli esercizi soggetti a programmazione comunale. Ottenuta l’autorizzazione richiesta, l'avvio dell'attività è subordinato alla presentazione di SCIA per somministrazione di alimenti e bevande. La SCIA può essere presentata, anche contestualmente alla Comunicazione Unica, presso il Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIA) che a sua volta la presenterà al SUAP. La ComUnica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa. Riferimenti normativi Legge 7 agosto 1990, n. 24. Legge 25 agosto 1991, n. 287.

  5. Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Somministrazione Alimenti e Bevande D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 26, comma 6 -Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. D.Lgs. 26 marzo n.59 del 2010. D.Lgs.n.147/2012- Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Codice attività ATECO 2007 I                      ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 56                   ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 56.1                RISTORANTI E ATTIVITA' DI RISTORAZIONE MOBILE 56.10                         Ristoranti e attività di ristorazione mobile Questa classe include la fornitura di servizi di ristorazione a clienti, con servizio al tavolo o self-service, sia che consumino il pasto in loco, sia che lo portino via o se lo facciano consegnare a domicilio. È inclusa la preparazione di pasti per il consumo immediato, sia in furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante, sia presso banchi del mercato. È inclusa l’eventuale attività di intrattenimento e spettacolo. 56.10.1          Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole 56.10.11       Ristorazione con somministrazione Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere; attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina. 56.10.12       Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.30       Gelaterie e pasticcerie 56.3               BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 56.30                         Bar e altri esercizi simili senza cucina Questa classe include le attività di preparazione e somministrazione di bevande per il consumo immediato nei locali. 56.30.00       Bar e altri esercizi simili senza cucina: bar; pub; birrerie; caffetterie; enoteche.

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