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1.9 LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI

1.9 LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI. Il can. 846, §1 esige che essi "siano seguiti fedelmente" nella celebrazione dei sacramenti. E aggiunge in modo più tassativo tre divieti: "perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa".

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1.9 LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI

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Presentation Transcript


  1. 1.9 LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI • Il can. 846, §1 esige che essi "siano seguiti fedelmente" nella celebrazione dei sacramenti. • E aggiunge in modo più tassativo tre divieti: "perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa". • Questa proibizione si basa sul fatto già evidenziato che la liturgia è patrimonio pubblico di tutta la Chiesa e non un bene privato di cui i ministri possano disporre liberamente.

  2. 1.9 LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI • Compete anzitutto al Vescovo diocesano vigilare per prevenire e reprimere comportamenti arbitrari in materia. • Qualsiasi fedele ha il diritto di chiedere al celebrante e all'autorità competente la cessazione di abusi in ambito liturgico, a garanzia della comunione ecclesiale, della validità e liceità della celebrazione e della conformità del rito alla fede della Chiesa

  3. 1.9 LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI • I fedeli hanno il diritto che l’autorità ecclesiastica regoli pienamente ed efficacemente la sacra Liturgia, in modo tale che essa non sembri mai proprietà privata di qualcuno, • né del celebrante né della comunità nella quale si celebrano i Misteri

  4. 1.9 LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI • Gli ambiti di creatività — reclamati spesso dai liturgisti in modo giusto e opportuno — devono portare al superamento dell'uniformità nelle azioni di culto • senza accondiscendere a malintese esigenze pastorali di chi pretende di inventare espressioni che vanno oltre i limiti concessi e sconfinano nell'arbitrio, in contrasto con l'autentico spirito della liturgia.

  5. 1.9 LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI • La liturgia è intimamente legata alla dottrina, in virtù del nesso intrinseco e necessario già evidenziato tra "lex orandi" e "lex credendi“ • il quale va tutelato contro l'insicurezza dottrinale, la nebbia della coscienza morale, lo scandalo del popolo di Dio e le conseguenti aspre reazioni che possono generare divisioni e discordie con profonde ferite alla comunione ecclesiale

  6. 1.9 LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI • La stessa Chiesa non ha potestà rispetto a ciò che è stato stabilito da Cristo e che costituisce parte immutabile della Liturgia. • Se fosse, infatti, spezzato il legame che i sacramenti hanno con Cristo stesso, che li ha istituiti, e con gli eventi su cui la Chiesa è fondata, ciò non sarebbe di nessun giovamento per i fedeli, ma nocerebbe a loro gravemente

  7. 1.9 LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI • La Sede Apostolica ha notificato fin dal 1970 la cessazione di tutti gli esperimenti relativi alla celebrazione della santa Messa ed ha ribadito tale cessazione nel 1988 • Pertanto, i singoli Vescovi e le loro Conferenze non hanno alcuna facoltà di permettere gli esperimenti riguardo ai testi e ad altro che non sia prescritto nei libri liturgici.

  8. 1.9 LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI • Compete, dunque, al Vescovo diocesano il diritto e il dovere di vigilare e verificare, riguardo alla materia liturgica, • le chiese e gli oratori situati nel suo territorio, come anche quelle fondate o dirette dai membri dei sopra menzionati istituti, se ad esse abitualmente accedono i fedeli.

  9. 1.10 L‘INCULTURAZIONE DELLA LITURGIA • Esame previo della necessità di un adattamento da parte della Conferenza episcopale • Elaborazione di un progetto da parte della Commissione o dal Consiglio nazionale per la Liturgia • Presentazione del progetto alla Congregazione • Facoltà per la sperimentazione • Nuova comunicazione alla Congregazione • Decreto di approvazione

  10. 1.11 Elementicostitutivideisacramenti“ • Il termine sacramentum subentrò nella cultura latina al termine greco mysterion; questo nel suo significato più pregnante veniva inteso come l’eterno decreto salvifico di Dio, che si manifesta e opera potentemente fra gli uomini. • Ma il piano di Dio non può essere conosciuto se non si manifesta con segni e avvenimenti comprensibili all’uomo. • Perciò il mysterion comporta un elemento sensibile e manifesta e attua l’invisibile presenza dell’azione di Dio. In questo senso tutti gli interventi di Dio nella storia possono essere concepiti come mistero; anche la sua parola, in quanto realizza il piano di salvezza

  11. 1.11 Elementicostitutivideisacramenti • I sacramenti sono azioni del Christus totus • costituiscono quel duplice movimento discendente e ascendente della liturgia • da Dio deriva la salvezza agli uomini, dagli uomini si rende il culto a Dio

  12. 1.11 Elementicostitutivideisacramenti • I sacramenti sono allo stesso tempo azioni di Cristo e azioni della Chiesa. • In quanto azioni di Cristo i sacramenti annunciano la sua parola, edificano la chiesa, • conferiscono la grazia divina che fruisce dal mistero pasquale della passione, morte e risurrezione e • segnano con il sigillo dello Spirito santo, costituendo sulla terra quella primizia dell'umanità nuova che raggiungerà la sua pienezza alla fine dei tempi.

  13. 1.11 Elementicostitutivideisacramenti • I sacramenti sono «della Chiesa » in un duplice significato: "da essa" e "per essa". • Sono «dalla Chiesa» per il fatto che questa è il sacramento dell’azione di Cristo che opera in lei grazie alla missione dello Spirito Santo. • Sono «per la Chiesa », sono cioè quei sacramenti che fanno la Chiesa, in quanto manifestano e comunicano agli uomini, soprattutto nell’Eucaristia, il Mistero della comunione del Dio Amore, Uno in tre Persone.

  14. 1.11 Elementicostitutivideisacramenti • Degnamente celebrati nella fede, i sacramenti conferiscono la grazia che significano. Sono efficaci perché in essi agisce Cristo stesso: è lui che battezza, è lui che opera nei suoi sacramenti per comunicare la grazia che il sacramento significa • E' questo il significato dell’affermazione della Chiesa: i sacramenti agiscono ex opere operato (lett. «per il fatto stesso che l’azione viene compiuta»), cioè in virtù dell’opera salvifica di Cristo, compiuta una volta per tutte

  15. 1.11 Elementicostitutivideisacramenti • La causalità della grazia ex opere operato non può essere concepita quasi in forma magica • ma come una promessa irrevocabile della grazia proveniente da Dio • la fede non si colloca sul piano dell’accettazione intellettiva di un patrimonio dogmatico • è una fede vissuta, che nelle celebrazioni sacramentali viene nutrita, irrobustita ed espressa • non è più possibile contrapporre evangelizzazione e sacramenti come due momenti distinti.

  16. 1.12 Il ministro ed il soggetto dei sacramenti • Con il battesimo si acquisisce poi una speciale deputatio a porre azioni santificatrici, • ordinatio particolare la quale importa una peculiare virtualità, e quindi • una capacità, ecclesialmente ampliata con la confermazione che è, evidenziata • dai segni della crismazione e dell’imposizione delle mani,

  17. 1.12 Il ministro ed il soggetto dei sacramenti • partecipazione alla messianicità di Cristo, • conferimento di un «carattere sacerdotale» e di un compito in vista della salvezza del mondo. • Questa peculiarissima capacità consente ad ogni fedele di partecipare all’unica missione della Chiesa, attuandola attraverso una molteplicità di ministeri diversi.

  18. 1.12 Il ministro ed il soggetto dei sacramenti • Accanto a questa comune destinazione di tutti i fedeli al servizio ministeriale, se ne distacca però, «essenzialmente e non solo di grado» (LG l0b) • — giacché non tanto la rafforza, quanto soprattutto la amplia, attraverso potenzialità nuove, non comprese in quelle battesimali — • una particolarissima capacità mediante la quale «lo stesso Signore... promosse alcuni ... in modo che nel seno della società dei fedeli.., svolgessero per gli uomini in forma ufficiale la funzione sacerdotale» (PO 2b).

  19. 1.12 Il ministro ed il soggetto dei sacramenti • Questa singolare potenzialità, e quindi capacità ministeriale legata al sacramento dell’ordine sacro, • viene esercitata «in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi» (LG 28a). • La sacramentalità conferisce dunque soggettivamente la capacità necessaria come partecipazione ontologica alla ministerialità ecclesiale,

  20. 1.12 Il ministro ed il soggetto dei sacramenti • attraverso una deputatio che, pur visibile, • trascende una dispositività semplicemente umana, • ed è sorretta dalla grazia senza la quale sarebbe impossibile un qualunque esercizio ministeriale conveniente nella Chiesa.

  21. 1.12 Il ministro ed il soggetto dei sacramenti • Occorre sottolineare come questa capacità ministeriale sia essenzialmente dissomigliante procedendo da sacramenti specificamente diversi quali sono • il battesimo e la confermazione da una parte e l’ordine dall’altra, • variazione polarizzata nel differente potere necessario per attuare il ministero ecclesialmente del tutto centrale che, fatto dalla Chiesa, fa la Chiesa:

  22. 1.12 Il ministro ed il soggetto dei sacramenti • La deputatio tuttavia non può dirsi completa nella singolarità — pur se questa debba ritenersi del tutto essenziale — del solo rapporto diversamente articolato, tra l’uomo e Dio, poiché un tale rapporto vive unicamente immerso nella comunione ecclesiale. • Una siffatta ordinatio, originata dai sacramenti del battesimo e della confermazione non meno che dal sacramento dell’ordine sacro, deve dunque farsi, completandosi, necessariamente ecclesiale.

  23. 1.12 Il ministro ed il soggetto dei sacramenti • Questa indispensabile integrazione ecclesiale può assumere le forme, anche storicamente, più diverse, sia esplicite, sia, talora, anche implicite. • Più frequentemente si è chiamata missio canonica o ufficio [Ufficio ecclesiastico]. • In ogni caso però si vuole affermare l’esigenza che tutti i ministeri, «per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio», come si è espresso il Vaticano li con una formula felicissima (LO 21b).

  24. 1.13 I laici nella liturgia • Tutta la ricchezza dei ministeri e i diversi compiti dei ministri non dovranno far dimenticare che il vero soggetto della celebrazione è sempre l'assemblea dei fedeli, verità recuperata e ribadita con forza dai nuovi libri liturgici • perché il Dio Salvatore vuol stabilire un rapporto diretto ancorché mediato con il suo popolo come appare chiaramente nell'assemblea del Sinai (Es 24) tipica per ogni convocazione del popolo eletto.

  25. 1.13 I laici nella liturgia • Questa centralità dell'assemblea, stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo acquistato (1 Pt 2,9) costituisce al tempo stesso un diritto e un dovere. Nell'atto liturgico la comunità, destinataria e protagonista di ogni celebrazione, esprime ed edifica se stessa, e mentre professa la propria fede nel mistero della redenzione sempre più progredisce sulla via della salvezza» • Sono affermazioni estremamente precise che necessitano l'urgenza di ricuperare e approfondire il senso della celebrazione, ponendo attenzione soprattutto alla comunità che celebra.

  26. 1.13 I laici nella liturgia • Sacrosanctum Concilium n. 48: “...la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede • ma che, mediante una comprensione piena dei riti e delle preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, pienamente e attivamente; siano istruiti nella Parola di Dio; • si nutrano alla mensa del Corpo del Signore; rendano grazie a Dio; offrendo l'ostia immacolata, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui • imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per mezzo di Cristo Mediatore, siano perfezionati nell'unità di Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti

  27. 1.13 I laici nella liturgia • I laici possono impartire: • La benedizione dei bambini • dei figli • degli anziani nella loro casa • degli infermi.

  28. 1.13 I laici nella liturgia • Se dunque i fedeli vengono convocati per la Liturgia delle Ore e si radunano insieme, • unendo i loro cuori e le loro voci, manifestano la Chiesa che celebra il mistero di Cristo.

  29. 1.13 I laici nella liturgia • «Ricordino tutti gli appartenenti al popolo di Dio che nella celebrazione delle esequie ognuno ha un suo compito e un ufficio particolare da svolgere: lo hanno i genitori o i familiari, gli addetti alle onoranze funebri, la comunità cristiana e tanto più il sacerdote». • In tal senso risulta importante la sottolineatura secondo la quale «è bene educare e preparare i fedeli a dire essi stessi, in mancanza del sacerdote o del diacono, le orazioni e i salmi come è indicato dal Rito».

  30. 1.13 I laici nella liturgia • Nella situazione in cui la realtà pastorale lo esiga, la Conferenza Episcopale, con il consenso della Sede Apostolica, può designare anche un laico che presieda il Rito delle Esequie. • Comunque, in mancanza del sacerdote o del diacono, è opportuno che la preghiera nella casa del defunto e al cimitero, sia guidata da laici, così come è bene fare per la veglia funebre.

  31. 1.14 Il ministro straordinario della comunione • Un fedele non ordinato, se lo suggeriscono motivi di vera necessità, può essere deputato dal Vescovo diocesano, in qualità di ministro straordinario, a distribuire la sacra Comunione anche fuori della celebrazione eucaristica, ad actum vel ad tempus, o in modo stabile • adoperando per questo l’apposita forma liturgica di benedizione. In casi eccezionali e imprevisti l’autorizzazione può essere concessa ad actum dal sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica. • Per esercitarlo in modo stabile, occorre aver concluso una scuola di formazione per operatori pastorali o un corso di preparazione. La concessione della nomina spetta al vescovo diocesano.

  32. 1.14 Il ministro straordinario della comunione • Perché il ministro straordinario, durante la celebrazione eucaristica, possa distribuire la sacra Comunione, è necessario o che non siano presenti ministri ordinari o che questi, pur presenti, siano veramente impediti • Tale incarico è suppletivo e straordinario e deve essere esercitato a norma del diritto. A tale scopo è opportuno che il Vescovo diocesano emani norme particolari che, in stretta armonia con la legislazione universale della Chiesa, regolino l’esercizio di tale incarico.

  33. 1.14 Il ministro straordinario della comunione • il fedele a ciò deputato venga debitamente istruito sulla dottrina eucaristica • sull’indole del suo servizio • sulle rubriche da osservare per la dovuta riverenza a così augusto sacramento • sulla disciplina circa l’ammissione alla Comunione

  34. 1.14 Il ministro straordinario della comunione • — il comunicarsi da se stessi come se si trattasse di concelebranti; • — associare alla rinnovazione delle promesse dei sacerdoti, nella santa messa crismale del Giovedì santo, anche altre categorie di fedeli che rinnovano i voti religiosi o ricevono il mandato di ministri straordinari della Comunione; • — l’uso abituale dei ministri straordinari nelle sante messe, estendendo arbitrariamente il concetto di « numerosa partecipazione ».

  35. 1.14 Il ministro straordinario della comunione • Il mandato annualmente rinnovato può essere revocato: • a) qualora il ministro straordinario si trovasse a vivere situazioni familiari di grave disagio (divorzio)... • b) quando non partecipa al Convegno annuale e agli incontri decanali; • c) quando non osserva le norme; • d) per motivi che il Vicario episcopale riterrà incompatibile con l'esercizio del ministero straordinario

  36. 1.14 Il ministro straordinario della comunione • La pratica per i ministri straordinari della comunione viene istruita nel modo seguente • In base a quanto stabilito nella Costituzione Apostolica di Paolo VI Vicariae potestatis (cfr n. 7) è l'Ufficio Liturgico del Vicariato che si occupa di preparare, di curare la formazione dei candidati e di istruire le pratiche necessarie per l'istituzione del ministero. • Vi sono anche direttamente interessati i vescovi ausiliari per i candidati del proprio settore.

  37. 1.14 Il ministro straordinario della comunione • Si richiede una preparazione spirituale e pastorale adeguata da parte dei candidati e un effettivo coinvolgimento nella pastorale della parrocchia: questa preparazione è facilitata dalle iniziative e dagli appositi corsi che sono promossi, allo scopo, dal Vicariato. • Il parroco, oppure, nel caso di candidati al ministero per le comunità religiose, il superiore, presentano al Cardinale Vicario - tramite l'Ufficio liturgico - la domanda del ministero, motivandola, fornendo le necessarie informazioni sul candidato e corredandola - se è possibile - con un "voto" favorevole di un organismo rappresentativo della comunità (p. e. il consiglio pastorale...).

  38. 1.14 Il ministro straordinario della comunione • La pratica viene esaminata dall'Ufficio, il quale, se la ritiene fondata, prepara il decreto, che viene sottoposto all'esame e alla firma del vescovo ausiliare di zona e poi consegnato al parroco. Questi, dopo aver fatto una opportuna catechesi al popolo di Dio, conferisce il "mandato" al candidato in un'apposita celebrazione. • Il ministero viene conferito per un triennio ed è rinnovabile, senza ripetere il rito della istituzione. • Il ministero può essere esercitato esclusivamente nell'ambito della diocesi nel quale è stato conferito.

  39. 1.15 Il padrino del battesimo • Ruolo fondamentale del Padrino, che esercita il ministero di presentazione del candidato adulto al Battesimo nel giorno della elezione, • lo sostiene nell'ultima fase di preparazione al Sacramento, lo accompagna al fonte battesimale e lo aiuta nella perseveranza della vita cristiana dopo la celebrazione.

  40. 1.15 Il padrino del battesimo • Altra figura di rilievo è il responsabile o garante (uomo o donna), che offre testimonianza del candidato al Battesimo nel momento in cui questi chiede di essere ammesso tra i catecumeni; • traccia un segno di croce sulla fronte (secondo l'opportunità anche sui sensi) del candidato, poi lo accompagna in chiesa.

  41. 1.15 Il padrino del battesimo • La comunità radunata interviene dando il suo assenso alla professione di fede fatta dai genitori e dai padrini; risulta così evidente che la fede, nella quale sono battezzati i bambini, è quella di tutta la Chiesa di Cristo Gesù. • Compiti dei genitori: chiedere pubblicamente il Battesimo del loro bambino; tracciare un segno di croce sulla fronte del battezzando; emettere la rinuncia a Satana e professare la fede; accompagnare al fonte il battezzando (compito soprattutto della madre); tenere in mano il cero acceso; ricevere la benedizione propria del papà e della mamma.

  42. 1.15 Il padrino del battesimo • Compiti dei padrini-madrine: associarsi alla presentazione del battezzando fatta dai genitori; segnare in fronte il battezzando; fare la rinuncia a Satana e la professione di fede. • Compiti dei testimoni: qualora sia assente il padrino-madrina, offre la sua testimonianza della avvenuta celebrazione del Sacramento.

  43. 1.16 Le donne nella liturgia • Le donne possono svolgere i seguenti servizi liturgici: Proclamazione delle letture della Sacra Scrittura, ad eccezione del Vangelo; • proclamazione delle intenzioni della preghiera dei fedeli; • guida del canto dell'assemblea; uso dell'organo e di altri strumenti musicali; monizioni e didascalie; • accoglienza e accompagnamento ai posti, l'ordine nelle processioni e la raccolta delle offerte; • discorso esplicativo del Vangelo nelle Messe per i bambini; all'offertorio, portare le offerte per la Messa e i doni: pane, vino ed acqua per l'Eucaristia;

  44. 1.16 Le donne nella liturgia • distribuzione della Comunione nella Messa e fuori della Messa; • esposizione e reposizione del SS.mo Sacramento senza benedizione; • presidenza nelle celebrazioni della Parola; • assistenza alla messa di un sacerdote cieco o malato.

  45. 1.16 Le donne nella liturgia • Presidenza nella celebrazione della Liturgia Horarum; • Se la Conferenza episcopale ha ottenuto la licenza da parte della Sede Apostolica per mancanza di clero: • presidenza nelle esequie; • assistenza come testimoni qualificati, nella celebrazioni dei matrimoni;

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