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Diritto dell’UE Progredito

Diritto dell’UE Progredito. Prof. Massimiliano Montini Mercato Unico Europeo : I l diritto della concorrenza (I) Lezione 14, 3/12/2013. La disciplina della concorrenza. La regolamentazione della concorrenza è materia di competenza esclusiva dell’Unione

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Presentation Transcript


  1. Diritto dell’UE Progredito Prof.MassimilianoMontini MercatoUnicoEuropeo: Il diritto della concorrenza (I) Lezione 14, 3/12/2013

  2. La disciplina della concorrenza • La regolamentazione della concorrenza è materia di competenza esclusiva dell’Unione • La disciplina della concorrenza stabilisce le regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, al fine di garantire che vi siano le condizioni per una sana ed efficace concorrenza (workable competition) tra le imprese (corrispondente al modello liberista dell’economia di mercato, a cui si ispira l’intero sistema giuridico dell’Unione) • La concorrenza è, quindi, strumentale alla realizzazione del mercato unico e agli obiettivi del Trattato

  3. La disciplina della concorrenza: obiettivi • Gli obiettivi perseguiti dalla disciplina della concorrenza sono, quindi: • che gli imprenditori possano competere tra loro ad armi pari e sulla base delle rispettive capacità e possibilità; • che i consumatori possano scegliere prodotti e servizi che ritengono migliori e più convenienti. • La natura sociale della politica europea sulla concorrenza è ora espressamente affermata nell’art. 3(3) TUE: ‘L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, […].’

  4. La disciplina della concorrenza: funzionalità • La disciplina della concorrenza come disegnata nel Trattato è, quindi, funzionale all’integrazione dei diversi mercati nazionali in un mercato unico con caratteristiche analoghe a quelli interni dei Paesi Membri • L’efficacia della concorrenza va misurata di volta in volta sulle caratteristiche del prodotto o del servizio e sulla struttura del relativo mercato • La politica di tutela della concorrenza non rimane isolata rispetto ad altri obiettivi, valori e politiche previste dai Trattati.

  5. Disciplina della concorrenza: competenza • La disciplina europea della concorrenza è basata sulla competenza della Commissione europea che agisce come autorità europea per la tutela dei mercati • La Commissione europea applica le regole e concede le eccezioni in materia di concorrenza • Dal 2004 è stato attribuito alle Autorità Nazionali di Concorrenza degli Stati membri (ed alle Corti nazionali) la competenza ad applicare direttamente le rilevanti del TFUE, in coordinamento con la Commissione europea

  6. Disciplina della concorrenza: settori • La disciplina della concorrenza si divide in due settori principali: • Disciplina della concorrenza applicabile alle imprese (artt. 101 e 102 TFUE + Reg. 139/2004) • Disciplina della concorrenza applicabile agli Stati (aiuti di stato) (artt.107-109)

  7. Disciplina della concorrenza applicabile alle imprese • La disciplina europea della concorrenza applicabile alle imprese si basa su 3 pilastri: • Divieto di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate (art. 101) • Divieto di abuso di posizione dominante (art.102) • Controllo sulle concentrazioni (Reg. 139/2004)

  8. La nozione di impresa • La nozione di impresa è il presupposto per l’applicazione delle regole della concorrenza, ma non è definita dal Trattato • La Corte di Giustizia ha definito ‘impresa’ come ‘qualsiasi entità – persona giuridica o fisica – che svolga un’attività economicamente rilevante consistente nell’offrire beni e servizi su un determinato mercato’ • Ciò che rileva è la natura oggettiva dell’attività svolta e non quella soggettiva dell’ente (approccio funzionale)

  9. Art. 101 TFUE • In base all’articolo 101 TFUE ‘sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno’

  10. Oggetto del divieto : le intese • L’art. 101 TFUE vieta qualsiasi tipo di intesa tra imprese poste allo stesso stadio del processo economico (rapporti orizzontali) o a stadi diversi (rapporti verticali) • Sono considerate intese tutti quei comportamenti di due o più imprese finalizzate a realizzare iniziative comunque idonee a falsare la concorrenza • Intese orizzontali: tra imprese che si trovano allo stesso stadio del processo economico, industriale e commerciale • Intese verticali: tra imprese che operino a stadi diversi

  11. Ipotesi di intese vietate dall’art. 101 TFUE • Le 3 ipotesi di intese vietate dall’art. 101 TFUE sono le seguenti: • Accordo • Decisione di associazione di imprese • Pratica concordata

  12. 1) Accordo • Per ‘accordo’ tra imprese si intende qualsiasi manifestazione dell’intenzione comune di due o più imprese indipendenti di comportarsi sul mercato in un determinato modo concordato • Può trattarsi di un accordo scritto o verbale • Ciò che conta è il comportamento, non la forma dell’accordo • Es: sono stati qualificati come ‘accordi’ rilevanti anche accordi verbali, accordi interprofessionali, circolari inviate dal produttore ai propri distributori e da questi ultimi sottoscritte

  13. 2) Decisioni di associazioni di imprese • Si intendono per ‘decisioni di associazioni di imprese’ tutte le decisioni, anche non vincolanti, prese da raggruppamenti di imprese o sindacati professionali nei riguardi degli associati e che abbiano l’effetto di alterare le condizioni della concorrenza • Per es.: raccomandazioni emanate dalle associazioni di categoria ai propri associati; regole contenute negli statuti di alcune associazioni

  14. 3) Pratica concordata • Si intende per ‘pratica concordata’ qualsiasi forma di comportamento coordinato tra imprese che, senza tradursi in un vero e proprio accordo formale, rappresenti una cooperazione consapevole tra le stesse a danno della concorrenza • Per es., contatti diretti o indiretti tra imprese aventi l’oggetto o l’effetto di influire sui comportamenti tenuti sul mercato: il caso delle aziende di coloranti che simultaneamente e ripetutamente hanno aumentato il prezzo dei loro prodotti (caso ICI)

  15. Portata del divieto di intese • Sono vietate tutte le intese che abbiano un oggetto anticoncorrenziale a prescindere dai loro effetti concreti • Solo altresì vietate tutte le intese che, a prescindere dal loro oggetto, producono o possono produrre effetti che alterano la concorrenza • Il divieto di intese si limita a quelle che hanno effetti sul mercato comunitario, mentre sono escluse dal divieto quelle che hanno effetti solo sul piano nazionale (assoggettate eventualmente alla disciplina nazionale sulla concorrenza)

  16. Condizioni del divieto di intese • Vi sono due condizioni costitutive del divieto di intese: • La prima condizione del divieto è il pregiudizio al commercio intracomunitario • La seconda condizione riguarda l’alterazione delle condizioni di concorrenza nel mercato interno

  17. Pregiudizio al commercio intracomunitario (I) • La prima condizione del divieto di intese è che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri (pregiudizio al commercio intracomunitario) • E’ suscettibile di pregiudicare gli scambi intracomunitari l’intesa che può esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri in misura tale da nuocere alla realizzazione degli obiettivi del mercato unico

  18. Pregiudizio al commercio intracomunitario (II) • Il criterio del pregiudizio al commercio intracomunitario consta di 3 elementi: • il commercio tra Stati membri: non rilevano gli accordi o le pratiche che pregiudichino il solo commercio interno a uno Stato membro (es. del Porto di Genova) • il concetto di ‘possono pregiudicare’: è sufficiente un potenziale pregiudizio diretto o indiretto al commercio • L’incidenza sensibile: deve essere valutata caso per caso sulla base della quota di mercato delle imprese coinvolte

  19. Alterazione delle condizioni di concorrenza(I) • L’intesa vietata è quella che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno • La verifica di questa condizione prevede un’analisi in due fasi: • in una prima fase si verifica se l’intesa comporta per il suo oggetto una restrizione alla concorrenza • in una seconda fase, se l’oggetto non è anticompetitivo, si considerano gli effetti sulla concorrenza

  20. Alterazione delle condizioni di concorrenza(II) • Regola de minimis: gli effetti sulla concorrenza e sugli scambi devono essere sensibili, sono quindi escluse le intese aventi effetti minimi sul mercato • Le soglie di sensibilità si determinano sulla base delle quote di mercato detenute dalle imprese partecipanti all’intesa • La Commissione europea ha differenziato le soglie di sensibilità a seconda che si tratti di accordi tra imprese concorrenti su uno dei mercati rilevanti (soglia rilevante 10%) o di accordi tra imprese non concorrenti (soglia rilevante 15%)

  21. Ipotesi tipizzate di intese rilevanti • L’articolo 101, comma 1 indica alcune ipotesi tipizzate di intese rilevanti sia orizzontali che verticali. Tali ipotesi includono ad es: • fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; • limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; • ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; • applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; • subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

  22. Accordi di distribuzione • La Commissione e la Corte di Giustizia hanno posto una particolare attenzione nei confronti degli accordi di distribuzione che possono ripartire artificialmente i mercati • Fin dal caso Consten and Grundig, relativo a un accordo di distribuzione operante in Francia, la Corte di Giustizia ha affermato che ‘un accordo inteso a ricreare artificialmente un sistema di mercati nazionali all’interno di un mercato comune è idoneo a falsare la concorrenza ed è quindi vietato ai sensi dell’articolo 101(1) TFUE’.

  23. La nullità degli accordi vietati • Gli accordi vietati sono nulli di pieno diritto, secondo l’art. 101(2) TFUE • La nullità è assoluta, nel senso che può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice o dall’autorità amministrativa, non può essere oggetto di esenzione e opera ex tunc • L’accordo nullo è privo di effetti tra le parti e inopponibile ai terzi • Il terzo danneggiato da un accordo può chiedere il risarcimento del danno

  24. Le esenzioni individuali (I) • L’art. 101(3) TFUE prevede che le intese vietate dal comma 1 dell’art. 101 TFUE possano essere esentate individualmente, a condizione che: • contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, • edevitino di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

  25. Le esenzioni individuali (II) • La competenza in materia di esenzioni individuali, precedentemente riservata alla Commissione europea, é stata estesa con il Reg. 1/2003 anche alle autorità nazionali per la concorrenza e ai giudici nazionali • Con lo stesso regolamento si è sostituito il precedente regime di notifica e autorizzazione delle intese (basato sulla decisione ‘costitutiva’ della Commissione) con un sistema di eccezione legale che prevede un controllo solamente a posteriori • Pertanto le intese rientranti nel divieto dell’art. 101(1) TFUE ma rispondenti alle condizioni di esenzione individuale del comma 3 dell’art. 101 sono lecite senza la necessità di una decisione preventiva

  26. Le esenzioni per categoria • Le intese ricadenti nel divieto dell’art. 101(1) possono essere anche esentate per categoria attraverso l’adozione di specifici regolamenti adottati dalla Commissione europea (c.d. block-exemptions) • Gli accordi che rientrano in tali categorie sono automaticamente esentati • Per es: esenzione per restrizioni verticali; esenzioni per accordi di distribuzione di autoveicoli: esenzioni per accordi di trasferimento di tecnologia, esenzioni in materia di ricerca e sviluppo.

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