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Intese e Antitrust Siena, 17 maggio 2004

Intese e Antitrust Siena, 17 maggio 2004. Perché le intese. Sono accordi tra imprese, e quindi per definizione vincolano la loro condotta e la loro indipendenza di comportamento Non sono necessariamente anti-competitive Intese: orizzontali: tra concorrenti diretti attuali o potenziali

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Intese e Antitrust Siena, 17 maggio 2004

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Presentation Transcript


  1. Intese e Antitrust Siena, 17 maggio 2004

  2. Perché le intese • Sono accordi tra imprese, e quindi per definizione vincolano la loro condotta e la loro indipendenza di comportamento • Non sono necessariamente anti-competitive • Intese: • orizzontali: tra concorrenti diretti attuali o potenziali • verticali: tra operatori situati in fasi successive della filiera produttiva.

  3. L’oligopolio • Poche imprese • Prodotti omogenei o differenziati • Interdipendenza delle imprese - le politiche di un’impresa influenzano le altre imprese • Barriere elevate all'entrata Esempi: industrie dell’auto e delle sigarette

  4. Collusione e concorrenza Le imprese oligopoliste possono colludere (agire come un monopolio) e guadagnare profitti positivi OPPURE Gli oligopolisti possono agire indipendentemente e far cadere i prezzi a un livello dove i profitti sono inferiori

  5. I cartelli • Un cartello è un accordo fra imprese concorrenti per ridurre le quantità da loro offerte a livelli concordati o per vendere a un prezzo concordato

  6. Mentre conviene alle imprese colludere, per guadagnare profitti superiori, conviene a ciascuna di loro anche venir meno all'accordo collusivo. Se un’impresa abbassa il suo prezzo leggermente sotto quello delle altre, potrebbe guadagnare elevati volumi di vendita. Se tutti vengono meno all'accordo, tuttavia, l'accordo collassa.

  7. I cartelli sono per loro natura fragili • Gli interessi del cartello nel suo insieme divergono spesso sostanzialmente dagli interessi dei singoli membri • È nella natura di un cartello invitare i suoi membri a venirvi meno

  8. Condizioni perché un cartello abbia successo • L'accordo è vantaggioso soltanto se le imprese hanno congiuntamente il potere di aumentare il prezzo • Elevate barriere all’entrata • I membri del cartello devono produrre una quota sufficientemente elevata del mercato in modo che le loro decisioni non siano vanificate dai non membri • I membri del cartello devono poter giungere a un accordo circa la quantità che ogni membro del cartello produrrà.

  9. Condizioni perché un cartello abbia successo (continua) • Il cartello deve essere in grado di scoprire chi viene meno all’accordo • Il cartello deve essere in grado di punire la rottura quando è rilevata • Il cartello deve poter fare queste cose senza che esse vengano rilevate al di fuori

  10. Problemi per il cartello • È difficile raggiungere un accordo quando le imprese sono differenti tra loro • Strutture differenti di costo suggerirebbero l’adozione di prezzi differenti • È difficile accordarsi sul prezzo quando i prodotti sono differenti • Il controllo è imperfetto, perché le riduzioni di prezzo in violazione dell’accordo sono difficili e costose da rilevare(ad es., i cambiamenti di qualità sono difficili da controllare)

  11. Problemi per il cartello • Ciò implica che c’è un forte incentivo a venir meno all’accordo se un membro del cartello crede che il suo ribasso di prezzo sia confuso fra le condotte di tutti gli altri membri • Le condizioni del mercato sono instabili (differenze nelle aspettative rendono difficile raggiungere un accordo) • Un’azione antitrust vigorosa aumenta il costo della collusione

  12. La collusione nei giochi ripetuti • In un gioco ripetuto, un’impresa può influenzare la strategia dei suoi rivali segnalando e minacciando di punire • Per esempio: • Supponiamo che A annunci o in qualche modo indichi a B che userà la seguente strategia in due parti: • A produce una piccola quantità finché B segue la sua condotta • A produrrà una più grande quantità q in t+1 se B produce q nel periodo t

  13. La collusione nei giochi ripetuti • Supponiamo che B sappia che guadagnerà 4,6 milioni in ogni periodo in cui produce la quantità più bassa; 5,1 milioni nel periodo t se produce la più grande quantità e 4,1 in ogni periodo successivo • A meno che B non valuti in maniera particolare il profitto corrente, la sua strategia migliore sarebbe produrre la quantità più bassa • Il guadagno isolato del periodo di deviazione dal livello collusivo di output non compensa le perdite di profitti futuri

  14. Che cosa accade se c’è un punto finale conosciuto? • La somma dei profitti futuri persi (attualizzati) può essere inferiore ai guadagni uniperiodali derivanti dal comportamento deviante • Ciò è vero per definizione nell’ultimo periodo (gioco uniperiodale o non ripetuto)

  15. Antitrust e fissazione del prezzo L’art. 2 della legge 287/90 afferma che “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” • La restrizione deve essere consistente, vale a dire significativa. Il criterio normalmente utilizzato per misurare la consistenza è quello delle quote di mercato delle parti dell’intesa

  16. Antitrust e fissazione del prezzo • Le intese sono vietate se restrittive • quanto all’oggetto, cioè se data la loro natura esse determinano necessariamente una limitazione della concorrenza; • quanto al loro effetto quando, pur non essendo restrittive nell’oggetto, dalla loro messa in atto derivano conseguenze anticoncorrenziali

  17. Fissazione del prezzo pura • La fissazione dei prezzi è “pura" quando non riguarda nient'altro che un accordo per limitare l‘offerta o aumentare il prezzo, senza accordi collaterali che organizzino la produzione o la distribuzione. • La fissazione di prezzo pura è vietata per l’oggetto • Ciò significa che si deve dimostrare soltanto che il comportamento è esistito • Non è possibile alcuna difesa basata su effetti positivi o neutri

  18. Restrittività nell’oggetto • La considerazione di eventuali (rari e limitati) effetti positivi è possibile solo al fine di ottenere un’autorizzazione in deroga sulla base dell’art. 4 della legge 287/90: • “L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori”

  19. Intese restrittive nell’oggetto • Ania • Il caso ha riguardato due circolari indirizzate a tutti gli associati Ania, associazione che riunisce la quasi totalità delle imprese di assicurazione operanti in Italia, che contenevano indicazioni circa i tassi di premio puro, le franchigie e le condizioni generali di polizza da applicare nei contratti di assicurazione contro l'incendio e il furto di autoveicoli a motore. • Le circolari prevedevano consistenti aumenti del premio puro, una notevole estensione nell'utilizzo di franchigie e scoperti e introducevano una differenziazione tariffaria per autovettura, in precedenza pressoché assente nei contratti assicurativi delle compagnie.

  20. Intese restrittive nell’oggetto:Ania • Le indicazioni contenute nelle circolari dell'Ania non sono riconducibili esclusivamente a un servizio di elaborazione statistica delle informazioni relative agli andamenti osservati nei mercati, volto a consentire alle imprese di migliorare la stima dei rischi, e in quanto tale lecito. • Il premio puro indicato dall'Ania si compone di due elementi: una componente storico-statistica, calcolata sulla base delle analisi campionarie, e una componente previsionale stabilita principalmente sulla base di contatti tra le imprese. • L'indicazione del premio puro pertanto incorpora valutazioni sull'evoluzione futura dei fenomeni rilevanti, nonché considerazioni soggettive di varia natura.

  21. Intese restrittive nell’oggettoAnia • Anche le classi di autovetture indicate dall'Ania come base per la differenziazione tariffaria non sono state individuate a seguito di indagini statisticamente significative • Le indicazioni fornite dall'Ania, non rappresentando semplicemente il frutto di elaborazioni statistiche, fornivano dunque agli associati valori di riferimento con cui confrontare le proprie scelte aziendali • Le circolari dell'Ania avevano cadenza irregolare, venendo predisposte solo in momenti di particolare criticità per il mercato. In tali circostanze, esse hanno assolto una funzione di annuncio, segnalando a tutte le imprese l'opportunità di modificare le condizioni contrattuali.

  22. Intese restrittive nell’oggettoAnia • In conclusione, le indicazioni dell'Ania relative alla componente previsionale del premio puro e quelle tendenti a uniformare i criteri di tariffazione, nonché l'utilizzo di franchige e scoperti, senza una diretta giustificazione fondata su una sottostante attività statistica, sono state ritenute avere oggetto restrittivo della concorrenza. • L’Autorità ha affermato che è “sufficiente la natura dell'oggetto dell'intesa a connotarla come restrittiva della concorrenza, a prescindere dai suoi effetti”.

  23. Intese restrittive nell’oggettoAnia • L'entità degli inasprimenti di premio previsti, nonché il fatto che l'intesa coinvolgesse tutte le imprese aderenti all'Ania, sono stati ritenuti elementi sufficienti ad attribuire alla restrizione della concorrenza il connotato di consistenza

  24. Intese restrittive nell’oggettoAlitalia/Volare • Si tratta di un accordo stipulato tra il primo e il quarto vettore nazionale, riguardante lo svolgimento di servizi di trasporto aereo di linea con condivisione dei codici (code sharing) su 14 tratte nazionali e 8 internazionali, nonché l'adesione di Volare al programma di fidelizzazione (frequent flyer program) “MilleMiglia” di Alitalia • Le rotte interne interessate dall’accordo rappresentavano una quota significativa dell’intero settore del trasporto aereo nazionale, concernendo circa il 28% del totale dei passeggeri nazionali e più del 30% in termini di fatturato generato. Con specifico riferimento alla posizione dei due vettori sulle singole rotte nazionali, Alitalia e Volare detenevano quote che variavano dal 25-35% al 100%.

  25. Intese restrittive nell’oggettoAlitalia/Volare • Nella stagione estiva 2002 e in quella invernale 2002-2003 l’accordo aveva interessato l’intero network di Volare; in tale periodo Volare aveva dunque cessato di operare autonomamente qualsiasi collegamento. • Le imprese hanno sostenuto che obiettivo dell’accordo era principalmente quello di pervenire ad una razionalizzazione delle rispettive capacità sulle diverse tratte interessate dall’accordo, in un contesto in cui entrambe lamentavano un eccesso di capacità, elevati costi operativi e limitati, se non negativi, margini di profitto

  26. Intese restrittive nell’oggettoAlitalia/Volare • L’accordo ha però determinato una riduzione della concorrenza tra i due vettori, in quanto mediante la predisposizione congiunta dei Programmi Operativi (piani dei voli operati in code sharing), il ruolo di vettore operativo è stato nella maggior parte dei casi attribuito a una sola compagnia, realizzando un riposizionamento reciproco su alcune rotte e, dunque, una ripartizione strategica dei mercati nazionali interessati tra Alitalia e Volare. In particolare, Alitalia ha consolidato la sua posizione sulle rotte che collegavano Roma con il Sud Italia e sulla rotta Malpensa-Napoli, mentre Volare, avendo ridotto l’operatività su tali rotte, si è riposizionata sui collegamenti da e per Venezia, nonché sulla Napoli-Palermo.

  27. Intese restrittive nell’oggettoAlitalia/Volare • L’Autorità ha anche in questo caso stabilito che “in presenza di un oggetto restrittivo e, in particolare, di un accordo finalizzato alla ripartizione dei mercati, non è necessario valutare gli effetti concretamente prodotti da un accordo” • Gli effetti sono stati considerati unicamente ai fini della concessione di un’autorizzazione in deroga

  28. Gli ordini professionali • Fino agli anni ‘80 era comune per gli ordini professionali limitare la concorrenza proibendo la pubblicità e/o la concorrenza di prezzo • Dagli anni ‘90 tuttavia le istituzioni comunitarie e l’Autorità Garante hanno molto limitato l’ambito delle restrizioni consentite

  29. Gli ordini professionaliOrdine dei medici chirurghi e odontoiatri • Il caso ha riguardato due delibere adottate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che disciplinavano le condizioni alle quali i medici avrebbero dovuto stipulare convenzioni con gli enti mutualistici

  30. Gli ordini professionaliOrdine dei medici chirurghi e odontoiatri • In particolare, i medici avrebbero dovuto prestare i propri servizi solo agli iscritti a quegli enti di assistenza sanitaria integrativa che accettassero di: i) aderire al principio degli elenchi aperti, secondo il quale gli enti si impegnavano a convenzionare tutti i professionisti che ne facessero richiesta; ii) rispettare la misura dei compensi predeterminata dall'Ordine; iii) nonché rimettere all'Ordine la scelta dei professionisti da convenzionare.

  31. Gli ordini professionaliOrdine dei medici chirurghi e odontoiatri • L’Ordine dei medici ha contestato la possibilità di qualificare i medici come imprese, e quindi l’applicabilità della legge antitrust. • Secondo la consolidata giurisprudenza, i professionisti devono essere considerati imprese, ai soli fini dell’applicazione della legge antitrust, in quanto svolgono un'attività economica, offrendo i propri servizi sul mercato a titolo oneroso, in modo stabile e in forma indipendente. • A nulla rileva la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione è regolamentato.

  32. Gli ordini professionaliOrdine dei medici chirurghi e odontoiatri • Le delibere miravano a restringere la concorrenza tra medici nei rapporti con gli enti di assistenza sanitaria integrativa. Il risultato perseguito, infatti, era quello di neutralizzare la pressione concorrenziale sui professionisti esercitata dall'intervento degli enti di assistenza sanitaria sui mercati delle prestazioni mediche e odontoiatriche • In sostanza, l'oggetto delle delibere era quello di restringere ingiustificatamente le possibilità di scelta degli enti mutualistici, eliminando ogni possibile concorrenza tra medici nella differenziazione qualitativa delle prestazioni fornite e nei prezzi applicati

  33. Antitrust e oligopolio: un dilemma applicativo • I tradizionali accordi orizzontali di fissazione del prezzo consistono in tentativi espliciti da parte di un gruppo di imprese di coordinare le loro attività, in modo da eliminare la concorrenza, e così fissare prezzi e ottenere profitti maggiori di quelli concorrenziali • Il divieto di intese restrittive è applicabile quando non vi è un accordo esplicito, e l’esistenza della collusione deve essere dimostrata per indizi?

  34. Il dilemma dell’Antitrust • Il divieto delle intese restrittive si fonda sull’esistenza di un’intesa • In mancanza di un accordo esplicito, l’oligopolio può conseguire prezzi e profitti sopracompetivi tramite una collusione di fissazione del prezzo di tipo tacito (pratica concordata), che è vietata • Il problema è dimostrarne l’esistenza, in particolare perché prezzi maggiori di quelli concorrenziali possono essere il frutto dell’ordinario funzionamento di un mercato oligopolistico

  35. Pratiche facilitanti • Comportamenti che deliberatamente o involontariamente aiutano le imprese nel mercato a superare i fattori di complicazione, che rendono impossibili politiche di prezzo uniformi (e i conseguenti profitti di monopolio) in assenza di un accordo esplicito

  36. Fattori di complicazione • Prezzi non pubblici • Costi differenti tra le imprese • Vendite non continuative • Prodotti complessi e non facilmente sostituibili • Entrata facile • Incentivi alla rottura dell’equilibrio collusivo

  37. Il coordinamento del cartello • Come si coordinano le imprese su un prezzo particolare senza un accordo esplicito? • Leadership di prezzo • Il leader potrebbe essere l’impresa più grande, o quella con i costi più bassi, sebbene non sia sempre così • Il leader annuncia apertamente l’intenzione di cambiare il suo prezzo, e le altre imprese nel settore seguiranno tale condotta con prezzi simili

  38. Il coordinamento del cartello • La leadership di prezzo (continua) • Il leader di prezzo deve valutare con attenzione quale prezzo è accettabile per i concorrenti, o questi non lo seguiranno • Nel settore aereo, Alitalia è stata leader in occasione dell’applicazione del “fuel surcharge” • Nel settore dei carburanti Agip (l’impresa maggiore) ed Esso (l’impresa più efficiente) hanno spesso guidato i rialzi di prezzo

  39. Il coordinamento del cartello • Markup Pricing • Aumenta la probabilità che i cambiamenti di prezzo siano accettati da tutti, in caso di variazioni dei costi a livello di industria • Basing Point Pricing • Usato in settori come l’acciaio o il cemento dove i costi di trasporto sono una componente significativa dei costi totali e gli acquirenti sono localizzati a distanze diverse dai produttori • Vendite dei cementieri a Calcestruzzi sulla base del costo di trasporto dal cementificio più vicino al cliente, indipendentemente da dove era effettivamente localizzato quello che effettuava la fornitura • Il sistema del basing point semplifica un problema complicato

  40. Pratiche facilitanti • Trasparenza dei prezzi (scambi di informazioni) e preannunci • Impegni dell’impresa • Clausola del cliente più favorito

  41. La questione chiave • Può la collusione essere desunta dal semplice parallelismo di comportamenti? • Questo può essere semplicemente il risultato dell’interdipendenza oligopolistica

  42. La tesi di Oliver Williamson riguardo l’interdipendenza oligopolistica • È facile che le imprese raggiungano profitti sopracompetitivi senza colludere, specialmente se hanno prodotti differenziati, differenti strutture di costo, differenti dimensioni, e siano prive di un meccanismo tramite il quale un coordinamento, se non di tipo esplicito, sia raggiunto e messo in pratica. Eccetto che nelle industrie molto concentrate, con prodotti omogenei, con barriere all’entrata non insignificanti e a uno stadio di sviluppo maturo, l’interdipendenza oligopolistica è improbabile che ponga problemi di tipo antitrust

  43. La tesi della Corte di Giustizia • La Corte riconosce che il parallelismo di comportamenti non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di collusione tacita, potendo essere il semplice frutto dell’interdipendenza oligopolisica

  44. La tesi della Corte di Giustizia • In caso di comportamenti paralleli, la collusione tacita può essere provata mediante indizi gravi, precisi e concordanti, che dimostrino, alternativamente o cumulativamente: • che le condotte in questione non possono essere che il frutto di una volontà comune delle imprese di tenerle, non essendo spiegabili in termini di strategie razionali assunte da esse individualmente • la presenza di elementi di riscontro rivelatori di una concertazione e di una collaborazione anomala (contatti tra le imprese)

  45. Il caso Vendomusica/Case discografiche multinazionali-FIMI • Il caso ha riguardato l'applicazione da parte delle principali case discografiche, filiali italiane dei più importanti operatori multinazionali (major), di prezzi di vendita uniformi ai distributori al dettaglio

  46. Il caso Vendomusica/Case discografiche multinazionali-FIMI • Per tutte le componenti del prezzo praticato ai rivenditori (prezzo di listino, ticket-TV, ovvero il margine aggiuntivo che grava sui fonogrammi oggetto di campagne televisive, contributo spese di trasporto) le major hanno adottato comportamenti uniformi • Quali considerazioni hanno consentito di escludere che le condotte riscontrate potessero essere semplicemente il risultato dell’ordinaria interdipendenza oligopolistica, e dunque derivavano da un’intesa?

  47. Il caso Vendomusica/Case discografiche multinazionali-FIMI • Caratteristiche dell’industria • I costi di immissione sul mercato di nuovi prodotti sono in buona parte fissi e irrecuperabili • I rivenditori hanno necessità di avere un’ampia disponibilità dei titoli di successo, ma sono più propensi a scegliere, tra questi, quelli le cui condizioni di fornitura sono più vantaggiose • In breve, condizioni fortemente incentivanti all'adozione di strategie di prezzo aggressive

  48. Il caso Vendomusica/Case discografiche multinazionali-FIMI • Caratteristiche del mercato • Elevato grado di concentrazione: le 5 major detenevano il 76% del mercato • Barriere all’entrata, costituite da: • intensa attività promozionale, che si traduca nella ripetuta diffusione dei brani musicali attraverso le emittenti radiofoniche e televisive • esistenza di una rete di rivenditori specializzati frammentata e geograficamente disomogenea, che richiede di fatto di predisporre una rete di agenti e promotori presso i negozi altrettanto capillare e variegata • Stabilità delle posizioni detenute dalle major, determinata dalla disponibilità di un catalogo ampio e diversificato

  49. Il caso Vendomusica/Case discografiche multinazionali-FIMI • Caratteristiche del mercato • Tali caratteristiche facilitano il coordinamento dei comportamenti, poiché lo scarso numero di imprese a cui fa capo la grandissima parte del mercato riduce i costi della concertazione. Inoltre, l'assenza di una reale minaccia concorrenziale esterna elimina una potenziale fonte di instabilità dell'intesa.

  50. Il caso Vendomusica/Case discografiche multinazionali-FIMI • Pratiche dell’industria • Organizzazione di manifestazioni musicali, istituzione di premi, redazione di classifiche e realizzazione delle compilation, che richiedono il coinvolgimento congiunto delle case discografiche. • Tali iniziative rappresentano per le imprese occasioni di ripetuti e periodici incontri e collaborazioni ai fini della realizzazione degli eventi

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