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Relazioni sindacali

Relazioni sindacali. ART. 40, C. 1, D. LGS. N. 165/2001

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  1. Relazioni sindacali ART. 40, C. 1, D. LGS. N. 165/2001 La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge • Contrattazione solo su diritti ed obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro • Materie inibite alla contrattazione • Materie parzialmente inibite (“negli esclusivi limiti delle norme di legge”)

  2. Relazioni sindacali ART. 40, C. 3-BIS, D. LGS. N. 165/2001 Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione • Funzionalizzazione della contrattazione integrativa all’efficienza ed alla produttività • Gerarchia tra CCNL e CCI • Contrattazione a termine

  3. Relazioni sindacali ART. 40, C. 3-TER, D. LGS. N. 165/2001 Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis • Possibilità di azione unilaterale in caso di mancato accordo • Anche su materie implicanti l’erogazione di trattamenti economici

  4. Relazioni sindacali ART. 5, C. 2, D. LGS. N. 165/2001 Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici • No contrattazione nazionale ed a maggior ragione integrativa su materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della micro-organizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001); in particolare, su organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane • In tali materie – esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell’informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali • Consultazione su organizzazione e disciplina uffici e dotazioni organiche (art. 6).

  5. Comparto Regioni-Autonomie Locali - Art.4 del CCNL 1.4.1999 1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall’art.17. 2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 15, per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17; b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio;i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all’art.17, comma 2, lett. a); c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettere e), f), g); d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; Relazioni sindacali

  6. Relazioni sindacali e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili ; f) Implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi,tecnologiche e della domanda di servizi; g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125; H) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k); i) le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario di cui all’art.22; L) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell’art.35 del D.Lgs. 29/93; M) criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.

  7. Relazioni sindacali Comparto Regioni-Autonomie Locali - Art.16 del CCNL 31.3.1999 1.In attesa di rivedere il sistema delle relazioni sindacali riguardante la contrattazione collettiva integrativa, le parti convengono che, allo stato, le materie di contrattazione decentrata di cui all’art. 5, comma 3, del CCNL del 6.7.1995, sono integrate dalle seguenti:  completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della categoria di cui all’art. 5, comma 2;  modalità di ripartizione delle eventualirisorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali di cui all’art. 14.

  8. Relazioni sindacali Comparto Regioni-Autonomie Locali - art. 8 CCNL 1.4.1999, sostituito art. 6 CCNL 22.1.2004 2. La concertazione si effettua per le materie previste dall’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e per le seguenti materie: articolazione dell’orario di servizio; calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido; criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale; andamento dei processi occupazionali; criteri generali per la mobilità interna.

  9. Relazioni sindacali Comparto Regioni-Autonomie Locali Art.16, comma 2, CCNL 31.3.1999 Nell’ambito della revisione del sistema delle relazioni sindacali, da attuarsi in sede di rinnovo del CCNL del quadriennio 1998-2001, le parti convengono che le procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina delle seguenti materie: svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche; valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni; conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica; metodologia permanente di valutazione di cui all’art. 6; individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione economica interna alla categoria di cui all’art. 5; individuazione dei nuovi profili di cui all’art. 3, comma 6; attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni di cui all’art. 14, comma 2.

  10. Relazioni sindacali • Il d.lgs. n. 150/2009 inibisce alla contrattazione ed alla concertazione materie per le quali i contratti in vigore (vigenti anche nel triennio 2010-2012) prevedono contrattazione o concertazione • Inoltre, prevede potere di azione unilaterale in caso di mancato accordo • Infine, prevede nuove norme in materia di premialità • Le nuove norme si impongono da subito ai contratti collettivi nazionali vigenti oppure occorre attendere la stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali?

  11. Relazioni sindacali • CIRCOLARE DFP N. 7/2010 • Il decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede un sistema graduale di • applicazione delle disposizioni in materia di contrattazione integrativa. • In particolare, dalla lettura delle norme si evince che: • alcune disposizioni sono di diretta ed immediata applicazione; • per altre è previsto un “adeguamento” entro termini prefissati; • per altre ancora è necessario attendere la stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali. • E’ l’articolo 65 del d.lgs. n. 150 del 2009 che porta a tali conclusioni, in quanto stabilisce, che i contratti integrativi vigenti dovranno essere adeguati ad alcune delle nuove disposizioni entro i termini ivi previsti. Nello specifico, il comma 1 • prevede l’adeguamento dei contratti integrativi alle disposizioni relative alla definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione ed alla legge, nonché a quelle del Titolo III del nuovo decreto (Merito e Premi). • Ragionando per converso, tutte le altre disposizioni in materia, non menzionate cioè dal comma 1 dell’articolo 65 del decreto citato, devono intendersi applicabili dall’entrata in vigore del medesimo, purché non vincolate alla stipulazione di clausole di competenza della nuova contrattazione nazionale.

  12. Relazioni sindacali • CIRCOLARE DFP N. 7/2010 • NORME DI DIRETTA ED IMMEDIATA APPLICAZIONE • Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa • Sistema dei controlli • Sanzioni relative alla contrattazione integrativa • Disposizioni relative alle nuove materie di contrattazione nazionale ed integrativa Queste disposizioni, non essendo previsto dalla legge un termine di adeguamento, operano dal 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009. Nei confronti dei contratti collettivi che dispongano in modo diverso vengono applicati i meccanismi di eterointegrazione contrattuale previsti dagli articoli 1339 e 1414, secondo comma, codice civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (come modificato dall’art. 33 del d. lgs. n. 150 del 2009). In queste ipotesi la norma contrattuale difforme viene automaticamente sostituita da quella primaria contenuta nell’articolo 5, comma 2 (come modificato dall’art. 34 del d. lgs. n. 150 del 2009), che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha carattere imperativo ed è quindi inderogabile, al pari di tutte le norme del d.lgs. n. 165 del 2001. Per cui, nelle predette materie, le forme di partecipazione sindacale, se già previste dai contratti nazionali, “regrediscono” all’informazione. A maggior ragione, per dettato testuale ed esegesi sistematica, nelle materie oggetto di macro-organizzazione, nei cui margini è contenuta l’attività di micro-organizzazione ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non possono attivarsi forme di partecipazione sindacale diverse dall’informazione.

  13. Relazioni sindacali • CIRCOLARE DFP N. 7/2010 • DISPOSIZIONI PER LE QUALI SI PREVEDE ADEGUAMENTO ENTRO TERMINI PREFISSATI • Adeguamento contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2009 alle disposizioni concernenti il riparto delle materie tra contrattazione collettiva e legge ed alle disposizioni del titolo III in materia di premialità • Adeguamento leggi regionali e regolamenti enti locali • Limiti e modalità di applicazione per talune categorie (personale docente Scuola e Afam, ricercatori e tecnologi, personale PCM)

  14. Relazioni sindacali • CIRCOLARE DFP N. 7/2010 • DISPOSIZIONI LA CUI APPLICAZIONE PRESUPPONE L’ESISTENZA DEI NUOVI SISTEMI DI VALUTAZIONE Fino al 30 settembre 2010, quindi, le Amministrazioni non potranno procedere all’applicazione puntuale delle disposizioni contenute nel Titolo III. Si fa riferimento, in particolare, all’articolo 19 (criteri per la differenziazione delle valutazioni), all’articolo 25 (attribuzione di incarichi di responsabilità), nonché all’articolo 27 (premio di efficienza). Tuttavia, non è pensabile che tale tempistica determini di fatto l’impossibilità per le amministrazioni di predisporre nuovi contratti integrativi. Conseguentemente, dal combinato disposto dell’articolo 65, del Titolo III, e dell’articolo 30 del decreto legislativo, i nuovi contratti integrativi, anche in attesa della “definizione” dei sistemi di valutazione, e quindi non oltre il 30 settembre 2010, potranno comunque essere stipulati, riferendosi in ogni caso ai principi enunciati dalle singole disposizioni del Titolo III, che l’articolo 17 del d.lgs. n. 150 del 2009, sinteticamente, identifica nei principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e differenziazione nel riconoscimento degli incentivi.

  15. Relazioni sindacali • CIRCOLARE DFP N. 7/2010 • DISPOSIZIONI LA CUI APPLICAZIONE PRESUPPONE L’ESISTENZA DEI NUOVI CCNL • Norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, la quale presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (comma 3-bis dell’art 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo) • Disposizioni relative al trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati di cui all’articolo 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 45 del d.lgs. n. 150 del 2009 • Bonus annuale delle eccellenze e del premio annuale per l’innovazione, che richiedono comunque l’intervento del contratto nazionale per la determinazione dell’ammontare (articoli 21 e 22 del d.lgs. n. 150 del 2009) • Disposizioni che prevedono la possibilità di distribuire le risorse della contrattazione decentrata sulla base della “graduatoria di performance” di cui all’articolo 40, comma 3-quater

  16. Relazioni sindacali Parere F.P. n.40123 del 7.9.2010 su articolazione dell’orario di lavoro e di servizio. In materia: “occorre tenere conto dei mutamenti intervenuti in tema di relazioi sindacali a seguito della modifica del D.Lgs.n.165/2001 operata dal D.Lgs.n.150/2009. In particolare con la novella dell’art.5 del D.Lgs.n.165 del 2001 sono stati particolarmente valorizzati i poteri e le prerogative del dirigente ed è stato stabilito che ….” “Con la riforma è stata eliminata la possibilità di attivare la concertazione nelle materie dell’organizzazione del lavoro ed è stata eccezionalmente mantenuta la consultazione preventiva nella materia dell’organizzazione degli uffici (art.6 del D.Lgs.n.165/2001)”. “…l’art.54 ha novellato il testo dell’art.40 ed ha delimitato l’ambito della contrattazione collettiva stabilendo in particolare che sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie “afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17….” “Gli artt.40. comma 3, quinquies e 2, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001come novellati disciplinano poi la sanzione della nullità ed il meccanismo di sostituzione automatica delle clausole invalide”

  17. Relazioni sindacali Segue Parere F.P. n.40123 del 7.9.2010 “Quindi il modello di relazioni sindacali applicabile dovrà essere individuato in base alla nuova normativa ed alle indicazioni fornite con la predetta circolare (n.7/2010)” “Ad avviso dello scrivente, ne consegue che, poiché le materie in questione afferiscono a prerogative dirigenziali, rientrando nell’organizzazione del lavoro, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.n.150/2009, non è più possibile attivare la contrattazione e la concertazione, dovendosi comunque assolvere alle relazioni sindacali mediante informazione”.

  18. Relazioni sindacali Vanno segnalate alcune pronunce di giudici del lavoro che hanno interpretato in modo diverso il d. lgs. n. 150/2009 per ciò che concerne la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni Tribunale Torino 2/4/2010: le nuove norme, in virtù del richiamo all’art. 11 preleggi, ai principi costituzionali di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, in assenza di espressa disposizione circa la immediata caducazione di tutti gli accordi negoziati sulle premesse normative precedenti (ipotesi che oltre a sollevare problemi di costituzionalità precipiterebbe in un caos normativo certamente non voluto dal legislatore le pubbliche amministrazioni, travolgendo patti raggiunti dalle parti nel legittimo esercizio delle rispettive prerogative, senza tuttavia prevedere alcuna disposizione sostitutiva …) ma, per contro, con l’espressa previsione di un iter progressivo temporalmente scandito per l’adeguamento dei contratti collettivi vigenti, a chiare lettere dispone l’efficacia di tali contratti quantomeno al 31/12/2010. Tutto ciò del resto, in accordo con i contenuti della legge delega n. 15/2009 che, nell’enunciare all’art. 3 “i principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche” non può non riferirsi alle future contrattazioni

  19. Relazioni sindacali Tribunale Salerno 18/7/2010 : affinché l’amministrazione possa procedere unilateralmente occorre che i precedenti contratti integrativi abbiano esaurito la loro efficacia. Evidente quindi che l’amministrazione convenuta giammai avrebbe potuto dare applicazione all’art. 54 del d. lgs. n. 150/2009. In ragione di quanto esposto, l’amministrazione era tenuta ad osservare le disposizioni contrattuali vigenti in particolare le procedure da osservare per il raggiungimento dell’accordo sulla base del fondo salario accessorio.

  20. Relazioni sindacali Tribunale Lamezia Terme 7/9/2010: in definitiva, da un lato il legislatore ha innovato la materia, escludendo la partecipazione sindacale su alcuni aspetti della gestione dei rapporti di lavoro, anche mediante inserzione automatica delle norme imperative nei CCNL che dispongono in modo difforme, ma dall’altro ha confermato la validità ed efficacia dei CCNL fino al successivo rinnovo e di quelli integrativi fino al 31/12/2010 (ove non adeguati medio-tempore). Si tratta di un evidente difetto di coordinamento che può essere risolto solo mediante una lettura di salvaguardia delle pattuizioni in corso e con applicazione del meccanismo di inserzione automatica di norme imperative di legge solo ai contratti collettivi futuri, che non tengano conto delle rinnovate disposizioni del decreto Brunetta, espressamente qualificate come norme imperative dallo stesso decreto

  21. Relazioni sindacali Tribunale Trieste 5/10/2010: è indiscutibile che, in base alle nuove disposizioni legislative, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, salva la sola informazione ai sindacati, con esclusione di obblighi di concertazione e contrattazione sindacale. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa comunale, non si ritiene che le previsioni degli artt. 34 e 54 del d. lgs. n. 150/2009 siano di immediata efficacia, con conseguente immediata caducazione delle discipline contrattuali contrastanti con disposizioni di legge. Come correttamente rilevato in dottrina, occorre mettere in relazione l’applicabilità delle nuove disposizioni con il meccanismo dell’efficacia temporale delle fonti contrattuali in essere che hanno una durata prestabilita nel tempo e sono soggette a periodici rinnovi, sicché occorre verificare se l’applicabilità immediata delle nuove disposizioni travolga le difformi previsioni contrattuali a prescindere dalla loro predeterminata efficacia nel tempo. Il legislatore del 2009 si è posto il problema, tanto è vero che in un’apposita norma ha previsto un regime transitorio. Il testo dell’articolo, nei primi due commi, riguarda sicuramente i soli contratti integrativi. La disposizione dell’art. 65, comma 5, va allora intesa in modo tale da armonizzarsi sistematicamente con le disposizioni dei commi precedenti, ovvero nel senso che le norme del decreto che riguardano la contrattazione collettiva nazionale trovano applicazione solo in riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dopo l’entrata in vigore della riforma e non a quelli stipulali anteriormente. Né, evidentemente, può avere rilievo la diversa previsione della circolare DFP n. 7/2010 cui il Comune di è adeguato, dal momento che, come è noto, le circolari, e tra queste quelle interpretative, hanno la sola funzione di esprimere un parere finalizzato a disciplinare l’attività degli organi amministrativi inferiori, ma, non costituendo fonti del diritto, non sono in alcun modo vincolanti per il giudice.

  22. Relazioni sindacali • Le controdeduzioni L’attenzione è posta solo sulle disposizioni concernenti la contrattazione collettiva ed in particolare sul punto dell’art.65, comma 5, del D.Lgs.n.150/2009: “Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso”. In realtà la norma fondamentale è quella del nuovo testo dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001che esclude dalla contrattazione e dagli istituti di partecipazione sindacale l’organizzazione degli uffici, l’organizzazione del lavoro e più in generale tutti gli aspetti riconducibili alle cosiddette prerogative manageriali. Si tratta di una previsione strettamente collegata al rafforzamento dei poteri e delle responsabilità (e delle sanzioni) del dirigente. Proprio per i suoi contenuti, questa norma si colloca a monte della stessa contrattazione collettiva, costituendone un limite insuperabile e di carattere imperativo (nuovo art.2 del D.Lgs.n.165/2001). In quanto tale e in mancanza di una previsione espressa di senso contrario, essa è entrata in vigore in data 15.9.2009

  23. Relazioni sindacali Conseguentemente, deve ragionevolmente ritenersi che nelle materie considerate nell’art.5, comma 2, tutte le forme di partecipazione sindacale (contrattazione e concertazione) previste dai CCNL siano arretrate alla sola informazione. Non sembra perciò sostenibile la tesi che demanda il “passaggio” ai futuri CCNL, sulla base del citato art.65, comma 2, del D.lgs.n.150/2009. Accettando tale tesi, si finirebbe per demandare l’applicazione della legge alle mutevoli considerazioni della contrattazione collettiva, dato che è questa ad essere oggetto dell’intervento legislativo sotto il profilo della limitazione dell’oggetto. Infatti, ciò si tradurrebbe nell’ammissione della possibilità della contrattazione di porre limiti alle esclusioni per essa previste dalla legge o comunque di rinviare, sine die, l’applicazione di questa, in contrasto con i principi dell’art.97 della Costituzione. Del resto, pure ad ammettere il necessario intervento della contrattazione futura, la stessa avrebbe solo una efficacia meramente dichiarativa, limitandosi alla constatazione dell’avvenuta sottrazione di tutta una serie di materie dalla contrattazione e dagli istituti della partecipazione sindacale. Data l’entrata in vigore in data 15.9.2009 del nuovo testo dell’art.5, comma 2.

  24. Relazioni sindacali Occorre poi anche considerare la portata delle norme sull’adeguamento dei contratti integrativi, di cui all’art.65, commi 1 e 4, del D.Lgs.n.150/2009. Infatti, se per i contratti integrativi sono previsti termini temporali entro i quali gli stessi devono adeguarsi alle nuove regole in materia ambiti riservati alla contrattazione e alla legge nonché a quelle concernenti i sistemi premiali, ciò vuol dire, indirettamente ma chiaramente, che le stesse sono già entrate in vigore dal 15.9.2009. Il legislatore evidentemente ne ha solo differito l’applicazione per evitare un impatto repentino sulle regole dei contratti integrativi in essere (si tratta del livello più vicino ai datori di lavoro ed ai dipendenti). Questa disciplina evidenzia il paradosso che si verrebbe a creare ritenendo ancora vigenti ed efficaci le clausole dei CCNL non conformi alle nuove disposizioni del D.Lgs.n.150/2009. Infatti, ove si ritenessero ancora efficaci i precedenti CCNL non conformi, ove i contratti integrativi invece si adeguassero al D.Lgs.n.150/2001 entro i termini prestabili, in attesa dei futuri CCNL, questi finirebbero per porsi in contrasto con i primi, con la conseguente possibile applicazione della sanzione della nullità. Il che evidentemente è assurdo!!!

  25. La manovra finanziara (D.L. n. 78/2010) Quali conseguenze sulla premialità Blocco contrattazione (art. 9, comma 17) In assenza dei nuovi contratti, non applicabili alcuni istituti della premialità (bonus eccellenze, premio per l’innovazioni, obbligo di destinare ai trattamenti economici collegati alla performance individuale la parte prevalente dei trattamenti accessori) La contrattazione nazionale non potrà destinare apposite risorse per premiare il merito e la performance dei dipendenti (art. 45, comma 3-bis, nuovo d. lgs. n. 165/2001) Si allontana l’obiettivo di cui all’art. 24, comma 1-bis nuovo d. lgs. n. 165/2001: 30% di retribuzione di risultato dei dirigenti su retribuzione complessiva (al netto di RIA e incarichi aggiuntivi) Blocco progressioni di carriera (art. 9, comma 21) Vanificato obiettivo di valorizzazione degli interni (art. 24, d .lgs. n. 150/2009)

  26. La manovra finanziara (D.L. n. 78/2010) Quali conseguenze sulla premialità Limite individuale di crescita delle retribuzioni (art. 9, comma 1) Per 2011, 2012, 2013 retribuzioni corrisposte individualmente non superiori a retribuzione ordinariamente spettante per il 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva: come si interpreta la locuzione “eventi straordinari della dinamica retributiva”? Blocco fondi contrattazione integrativa (art. 9, comma 2-bis) Dall’1/1/2011 al 31/12/2013, fondi “inchiodati” all’ammontare anno 2010 ed automatica riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio: bloccato anche il premio di efficienza di cui all’art. 27 del d. lgs. n. 150/2009?

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