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LA TUTELA LEGALE POSSIBILE NELLE SEDI ADEGUATE

Convegno MALPRACTICE… VERA O PRESUNTA? Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena. LA TUTELA LEGALE POSSIBILE NELLE SEDI ADEGUATE . Avv. GIORGIO FREGNI www.fregni.it. Modena, 22/10/05 Aula Magna - Centro Servizi Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Policlinico. 1.

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LA TUTELA LEGALE POSSIBILE NELLE SEDI ADEGUATE

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Presentation Transcript


  1. Convegno MALPRACTICE… VERA O PRESUNTA? Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena LA TUTELA LEGALE POSSIBILE NELLE SEDI ADEGUATE Avv. GIORGIO FREGNI www.fregni.it Modena, 22/10/05 Aula Magna - Centro Servizi Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Policlinico

  2. 1 L’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE 2 LA COLPA 3 IL CONSENSO INFORMATO LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MEDICO ARGOMENTI

  3. 1 L’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

  4. RESPONSABILITÀ PENALE È PERSONALE LA PENANON SI PUÒ FARE SCONTARE AD ALTRI RESPONSABILITÀ CIVILE LE CONSEGUENZE POSSONO ESSERE “SCARICATE” SU TERZI SE TITOLARI DI POLIZZA ASSICURATIVA L’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

  5. La polizza, in ogni caso, va esaminata con la massima attenzione! L’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE MEDICI LIBERO PROFESSIONISTI devono provvedere di loro iniziativa ed a loro spese a stipulare una polizza MEDICI DIPENDENTI di regola sono le strutture sanitarie ad essere assicurate per i danni provocati dagli operatori sanitari Il rischioper i dipendenti è il diritto di rivalsa per dolo o colpa grave Può quindi essere necessaria unacopertura assicurativa integrativa

  6. 2 LA COLPA

  7. PRESUNTA PER IL PROCESSO CIVILE Per ERRORI REALI? Per ALTRE RAGIONI? LA COLPA MALPRACTICE… VERA O PRESUNTA? AZIONI LEGALI INTRAPRESE

  8. REGNO UNITO Il paziente vince la causa solo nel17% dei casi1 Mancano statistiche precise LA COLPA E IN ITALIA? 1 Si vedano i dati contenuti in M. Stauch – K. Wheat . J, Tingle, Sourcebook on Medical Law, 2nd ed. Cavendish Publishing, London, 2002, 357.

  9. ►320 mila su 8 milioni di pazienti (4% circa) DENUNCIA DANNI subiti durante il ricovero negli ospedali italiani ►12 mila cause pendenti ►2,5 miliardi di euro valore dei risarcimenti richiesti LA COLPA Fonte: Cineas (Consorzio universitario per l’ingegneria nelle assicurazioni)

  10. 1994-2002 il numero dei sinistri denunciati è raddoppiato da circa 8 mila a quasi 15 mila casi incremento più rilevante della R.C. professionale +148%: da 3.150 a 7.800 denunce LA COLPA Fonte: ANIA (Associazione Italiana Imprese Assicuratrici)

  11. R.C. PROFESSIONALE MEDICA +21% (17.550 €) R.C. STRUTTURE SANITARIE +67% (26.750 €) LA COLPA 1994-2002 crescita costo medio dei sinistri

  12. PROFESSIONI PIÙ A RISCHIO LA COLPA 1. Ostetricia/ginecologia 16% 2. Chirurgia generale 13,7% 3. Ortopedia e traumatologia 12,4% 4. Medicina generale 6,0% 5. Anestesia e rianimazione 5,2% Inoltre nel 70% dei casi segnalati all’Osservatorio dell’Università di Napoli è stata riconosciuta la responsabilità del professionista

  13. Elevata percentuale di riscontri con esito a favore del danneggiato, Corrispondenti al 46,6% dei casi totali segnalati dai pazienti Punta che raggiunge l’88,7% nella specialità dell’ortopedia e traumatologia Ortopedia e Traumatologia 16% (la metà delle volte per errori chirurgici) Chirurgia generale (10% dei casi) Pronto Soccorso (12% delle richieste di risarcimento danni) LA COLPA TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO INDAGINE 2004 RASINI VIGANO ASSICURAZIONI IN LOMBARDIA DATI IN CONTROTENDENZA

  14. IL PAZIENTE DEVE SOLO DIMOSTRARE LA COLPA LA COLPA È PRESUNTA 1.L’INTERVENTO NON ERA DI SPECIALE DIFFICOLTÀ 2.HA PORTATO AD UN PEGGIORAMENTO DELLE PREGRESSE CONDIZIONI DI SALUTE

  15. SPETTA AL MEDICO FORNIRE LA PROVA CONTRARIA CIOÈ DIMOSTRARE LA COLPA 1.LA PRESTAZIONE È STATA ESEGUITA IDONEAMENTE (CON DILIGENZA) 2. L'ESITO PEGGIORATIVO È STATO CAUSATO DAL SOPRAVVENIRE DI UN EVENTO IMPREVISTO ED IMPREVEDIBILE OPPURE DALLA PREESISTENZA DI UNA PARTICOLARE CONDIZIONE FISICA DELL’AMMALATO, NON ACCERTABILE CON IL CRITERIO DELLA ORDINARIA DILIGENZA PROFESSIONALE * L’OBBLIGAZIONE DEL MEDICO È ANCORA DI MEZZI E NON DI RISULTATO? *Cass. 16/11/93, n. 11287, Cass. 16/11/88 n. 6220

  16. 3 IL CONSENSO INFORMATO

  17. IL MEDICO DEVE INFORMARE IL PAZIENTE In modo proporzionato al livello di cultura e di emotività del paziente IL CONSENSO INFORMATO 1. DELLA SITUAZIONE CLINICA 2. DELLA NATURA E DELLE DIFFICOLTÀ DELL'INTERVENTO 3. DEI RISCHI E DELLE COMPLICAZIONI PREVEDIBILI*, CON ESCLUSIONE SOLAMENTE DEGLI ESITI ANOMALI, PER EVITARE CHE IL PAZIENTE SIA INDOTTO AL RIFIUTO DELLE CURE PER IL TIMORE DI EVENTI INFAUSTI DI REMOTA VERIFICAZIONE 4. DELLE POSSIBILITÀ, PORTATA ED ESTENSIONE DEI RISULTATI CONSEGUIBILI 5. DELLE ALTERNATIVE * Cass. Civ. 364/97

  18. IL CONSENSO INFORMATO MODULO SCRITTO SOCIETÀ DI ALBUQUERQUE, NEW MEXICO (http://www.in-forms.com) 1.BREVI SPIEGAZIONI SULL’ORGANO SOTTOPOSTO A OPERAZIONE (ES. COLLOCAZIONE, FUNZIONE ECC.), 2.DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 3.ELENCO DEI RISCHI E LORO FREQUENZA STATISTICA 4.POSSIBILI EVOLUZIONE DELLA PATOLOGIA IN ASSENZA DELL’INTERVENTO 5.RISCHI ADDIZIONALI ED ALTERNATIVI

  19. IL CONSENSO INFORMATO IN DIFETTO DI ADEGUATA INFORMAZIONE, IL MEDICO VIOLA UN PRECISO OBBLIGO DI DILIGENZA ULTERIORE RISPETTO A QUELLO CONNESSO ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO MEDICO

  20. COME SI QUANTIFICA IN QUESTI CASI IL DANNO? NON VIENE LESO IL DIRITTO ALLA SALUTE MA IL DIRITTO A DECIDERE DELLA PROPRIA SALUTE O, MEGLIO, A COME SI VUOLE VIVERE IL CONSENSO INFORMATO LESIONE DELLA LIBERTÀ DI AUTODETERMINAZIONE IN TUTTI GLI ALTRI CASI LA LIQUIDAZIONE NON PUÒ COINCIDERE CON L’ENTITÀ DEL DANNO BIOLOGICO ► MISURA IN TERMINI PROBABILISTICI DELL'EVENTUALITÀ CHE IL PAZIENTE NEGASSE IL CONSENSO ► RISARCIMENTO ADEGUATO ALLA GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE DEL DOVERE D‘INFORMAZIONE DANNO PARI AL DANNO BIOLOGICO ►QUALORA IL SOGGETTO LESO PROSPETTASSE E DIMOSTRASSE CHE UN'ESATTA INFORMAZIONE CIRCA I RISCHI CONNESSI AL TRATTAMENTO MEDICO LO AVREBBE DETERMINATO A NEGARE IL RELATIVO CONSENSO

  21. LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MEDICO ALTRI ARGOMENTI ►PECULIARITÀ DEI PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE DI MEDICO (MEDICO OSPEDALIERO, DENTISTA, MEDICO DI MEDICINA GENERALE, CHIRURGO ESTETICO ECC.), ►IL NESSO DI CAUSALITÀ ►IL LAVORO IN EQUIPE ►L’INCIDENZA DELL’ATTUALE SISTEMA DI RESPONSABILITÀ CIVILE SUI PROGRESSI MEDICI E SCIENTIFICI ►L’ORGANIZATIONAL FAILURE ►IL RISK – MANAGEMENT ►LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

  22. CONSIGLIO

  23. ASSICURATEVI!

  24. Convegno MALPRACTICE… VERA O PRESUNTA? Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena LA TUTELA LEGALE POSSIBILE NELLE SEDI ADEGUATE Avv. GIORGIO FREGNI www.fregni.it Modena, 22/10/05 Aula Magna - Centro Servizi Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Policlinico

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