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IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”

TI TROVI IN. IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”. N. 25. Licenze e Autorizzazioni per aprire: “BAR”. BAR. L’attività di bar prevede la somministrazione di alimenti e bevande Definizione

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  1. TI TROVI IN IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” N. 25 Licenze e Autorizzazioni per aprire: “BAR”

  2. BAR • L’attività di bar prevede la somministrazione di alimenti e bevande • Definizione • L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è svolta da colui che somministra professionalmente cibi e bevande al pubblico sia in sede fissa che mediante distributori automatici, debitamente autorizzato. • I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono distinti in quattro tipi: • TIPO A- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); • - TIPO B - esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffé, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); • - TIPO C - esercizi di cui ai tipi A e B, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; • - TIPOD - esercizi per la somministrazione di bevande, latte, dolciumi, pasticceria, nei quali è esclusa la somministrazione di alcolici di qualsiasi gradazione • Requisiti Morali • Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: • a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; • b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; • c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Bar

  3. Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Bar d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive. g) coloro chehanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. Requisiti professionali È necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Il soggetto che deve possedere i requisiti professionali e morali è - per le imprese individuali: l’imprenditore • per le società: il legale rappresentante oppure un’altra persona specificamente preposta (delegata) dalla società all’attività commerciale (D.Lgs. 114/98, art. 5, comma 6).

  4. Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Bar La persona preposta dalla società all’attività commerciale può essere, quindi, interna o esterna alla società Iter Burocratico • Comunicazione Unica (ComUnica); • Autorizzazione del Comune competente per territorio per le attività soggette a programmazione comunale; La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa. Sulla base dell’art. 64 c.6 del d. lgs 59/2010, sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande: a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago; e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico. Per le suddette attività è sufficiente presentare la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) e non è richiesta specifica autorizzazione.

  5. Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Bar La S.C.I.A va presentata attraverso modalità telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale provvederà, a sua volta, a trasmetterne comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune interessato. Per i Comuni non predisposti alla ricezione telematica delle comunicazioni, la S.C.I.A. va effettuata mediante la tradizionale modalità cartacea. Inoltre gli esercenti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a tenere un piano di controllo HACCP al fine di garantire la sicurezza igienica degli alimenti. Il piano HACCP è un documento scritto che viene effettuato attraverso i seguenti principi: a) analisi dei potenziali rischi microbiologici per gli alimenti; b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti; c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici microbiologici individuati, cioè ai punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti; d) individuazione e applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici; e) riesame periodico e, in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia di attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza. Negli esercizi commerciali in cui si somministrano alimenti e bevande è molto probabile che si effettuino altri servizi,quali ad esempio la ricevitoria di Totocalcio, Totogol, Totip, Lotto, Enalotto, la vendita di generi di monopolio,di riviste e giornali,di ticket per il parcheggio,di ticket per i mezzi pubblici e di biglietti per lotterie nazionali o istantanee. Per ciascuna delle attività citate è necessaria comunque apposita autorizzazione che va richiesta in maniera indipendente da quella di somministrazione alimenti e bevande. Riferimenti Normativi nazionali - Legge 30 aprile 1962, n. 283 - Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. - D.M. 22 luglio 1977 - Determinazione dei criteri per la classificazione degli esercizi pubblici - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 19 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 - D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 - Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande - Legge 25 agosto 1991, n. 287 - Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi - D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

  6. Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Bar • D.P.R. 13 dicembre 1995 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande • -D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 26, comma 6 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 - D.Lgs 4 luglio 2006 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. Codice Attività Economica ATECO 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie

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