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Il rapporto giuridico

Il rapporto giuridico. Il rapporto giuridico è una qualsiasi relazione tra due o più persone prevista e regolata dal diritto.

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Il rapporto giuridico

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Presentation Transcript


  1. Il rapporto giuridico Il rapporto giuridico è una qualsiasi relazione tra due o più persone prevista e regolata dal diritto. Esempi di rapporti giuridici sono: i rapporti di lavoro, le compravendite, un prestito, ecc. Tutti gli altri rapporti (es.: amicizia, amore) che non sono regolati dal diritto si dicono rapporti di fatto. • Gli elementi del rapporto giuridico sono tre: • soggetti • oggetto • contenuto

  2. I soggetti del rapporto giuridico All’interno del rapporto giuridico distinguiamo il soggetto attivo che è il titolare del diritto e può far valere la propria pretesa ed il soggetto passivo che è colui che è gravato dal dovere o dall’obbligo di osservare il comportamento prescritto dalla norma giuridica. I soggetti dei rapporti giuridici non sono soltanto gli individui (persone fisiche) ma anche i gruppi di persone e di beni organizzati per raggiungere uno scopo comune (persone giuridiche).

  3. I soggetti del rapporto giuridicole persone fisiche • Alle persone fisiche e, quindi, a ciascun essere umano, l’ordinamento giuridico riconosce due tipi di capacità: • la capacità giuridica • la capacità di agire La capacità giuridica è l’idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti e obblighi giuridici. La capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si perde solo con la morte. La capacità di agire è l’idoneità di un soggetto a compiere personalmente atti giuridici. La capacità di agire si acquista al compimento dei 18 anni e si può anche perdere.

  4. I soggetti del rapporto giuridicole persone fisiche Distinguiamo gli incapaci (cioè i soggetti privi di capacità di agire) in: incapaci relativi sono coloro che possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione, hanno bisogno dell’assistenza di un curatore per compiere quelli di straordinaria amministrazione. incapaci assoluti sono coloro che non possono compiere né atti di ordinaria amministrazione né atti di straordinaria amministrazione.

  5. I soggetti del rapporto giuridicole persone fisiche Incapaci assoluti: minorenni gli atti giuridici sono compiuti, al loro posto, dai genitori o da un tutore. interdetti a loro volta si distinguono in: interdetti giudiziali si tratta di maggiorenni che si trovano in uno stato di grave infermità mentale che li rende incapaci di tutelare i propri interessi. Il giudice li dichiara interdetti con una sentenza e nomina un tutore che compirà gli atti al loro posto interdetti legali si tratta di una pena accessoria che viene inflitta a chi viene condannato alla pena della reclusione superiore ai cinque anni

  6. I soggetti del rapporto giuridicole persone fisiche Incapaci relativi: • inabilitati • si tratta di persone che si trovano in una di queste situazioni: • infermità mentale non tanto grave da dar luogo a interdizione • prodigalità • abuso abituale di alcool o sostanze stupefacenti • ciechi o sordomuti dalla nascita che non hanno ricevuto un’adeguata educazione • Vengono dichiarati tali dal giudice. Possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione e hanno bisogno dell’assistenza di un curatore per compiere quelli di straordinaria amministrazione minori emancipati si tratta di quei minori che hanno già compiuto i 16 anni e, per gravi motivi, sono stati autorizzati dal giudice a sposarsi. Possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione e hanno bisogno dell’assistenza di un curatore per compiere quelli di straordinaria amministrazione

  7. I soggetti del rapporto giuridicole persone fisiche Incapacità naturale Consiste nell’incapacità di intendere e di volere dovuta a particolari condizioni fisiche, psicologiche ed intellettuali della persona. Essa non è stabilita dalla legge ma è un dato naturale. Gli atti compiuti dalle persone che si trovano momentaneamente in tali condizioni sono annullabili. Per l’annullamento è richiesto il requisito della malafede dell’altro contraente il quale deve aver approfittato dello stato d’incapacità del contraente.

  8. I soggetti del rapporto giuridicole persone fisiche Amministrazione di sostegno Il sistema di protezione dell’incapace è stato recentemente completato con la legge n. 6 del 9.1.2004 che ha introdotto l’amministrazione di sostegno. L’amministrazione di sostegno riguarda quei soggetti che pur non trovandosi in una situazione che possa giustificare l’interdizione o l’inabilitazione sono comunque nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. L’amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare, potrà compiere solo quegli atti a cui sarà espressamente autorizzato. Il soggetto nel cui interesse è previsto tale istituto non perde la capacità di agire.

  9. I soggetti del rapporto giuridicole persone giuridiche Per organizzazioni collettive si intende un’insieme di persone e beni organizzati per raggiungere uno scopo comune. Si dividono in: comitati hanno lo scopo di raccogliere fondi per scopi pubblici fondazioni in esse prevale l’elemento patrimoniale. Possono essere costituite anche con atto unilaterale associazioni in esse prevale l’elemento personale. Possono avere scopi di natura ideale o di lucro soggettivo (es.: società)

  10. I soggetti del rapporto giuridicole persone giuridiche Le organizzazioni collettive possono essere: non riconosciute le associazioni non riconosciute hanno autonomia patrimoniale imperfetta nel senso che non vi è una netta separazione tra il patrimonio dell’ente ed il patrimonio dei singoli associati. Dei debiti dell’ente risponde sia l’associazione o la società con il suo patrimonio e sia i singoli soci con il loro patrimonio personale. Hanno autonomia patrimoniale imperfetta le associazioni non riconosciute, i comitati e le società di persone riconosciute le associazioni riconosciute hanno autonomia patrimoniale perfetta nel senso che vi è una netta separazione tra il patrimonio dell’ente ed il patrimonio dei singoli associati. Dei debiti dell’ente risponde solo l’associazione o la società con il suo patrimonio e non i singoli soci. Hanno autonomia patrimoniale perfetta le associazioni riconosciute, le fondazioni e le società di capitali

  11. Oggetto del rapporto giuridico L’art. 810 c.c. definisce beni le cose che possono formare oggetto di diritti. All’interno dei beni giuridici la classificazione più importante è quella tra: beni immobili cioè il suolo e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo e forma con esso un corpo unico. Per il trasferimento dei beni immobili è richiesto l’atto scritto che deve essere trascritto nei pubblici registri immobiliari per consentire ai terzi di venirne a conoscenza beni mobili sono tutti quelli che possono essere trasferiti da un luogo all’altro. Il loro trasferimento può avvenire anche oralmente e non sono previste particolari forme di pubblicità beni mobili registrati si tratta di beni mobili (automobili, navi, aereoplani) che ricevono un trattamento giuridico simile a quello riservato agli immobili. Il trasferimento deve avvenire con atto scritto che deve essere trascritto nei pubblici registri (Es.: PRA per gli autoveicoli)

  12. Contenuto del rapporto giuridico Il contenuto comprende l’insieme delle situazioni di potere e di dovere riconosciute ai soggetti del rapporto giuridico. La situazione soggettiva attiva più importante è il diritto soggettivo che è il potere che la norma giuridica attribuisce al soggetto di tenere o di pretendere che altri tenga un determinato comportamento per la realizzazione di un suo interesse.

  13. Contenuto del rapporto giuridico I diritti soggettivi si possono classificare in vari modi: diritti non patrimoniali si tratta di quei diritti che non hanno contenuto economico e riguardano la sfera morale della persona. Sono i c.d. diritti personali. Tra i più importanti ricordiamo il diritto al nome, all’immagine, all’integrità fisica, alla riservatezza. Essi sono intrasmissibili, indisponibili (il titolare non può rinunciarvi) e assoluti (si possono far valere nei confronti di tutti) diritti patrimoniali si tratta di quei diritti che riguardano la sfera economica dei soggetti

  14. Contenuto del rapporto giuridico I diritti soggettivi patrimoniali si distinguono in: diritti reali, che hanno per oggetto delle cose e attribuiscono al titolare un potere pieno (proprietà) o limitato (diritti reali su cosa altrui) su un bene. Essi sono: diritti di credito, che hanno per oggetto una prestazione di altri soggetti e attribuiscono al titolare (creditore) il potere di pretendere che un soggetto determinato (debitore) tenga un certo comportamento. Essi sono: immediati, nel senso che l’interesse del titolare è soddisfatto senza l’altrui collaborazione assoluti, nel senso che possono essere fatti valere verso chiunque relativi, nel senso che possono essere fatti valere soltanto nei confronti di uno o più soggetti determinati mediati, nel senso che l’interesse del titolare è soddisfatto solo se c’è la collaborazione del debitore

  15. Contenuto del rapporto giuridico Le situazioni soggettive passive più importanti sono: il dovere, cioè il generico comportamento di astenersi dal recare molestie e turbative. È il comportamento cui sono tenuti tutti i soggetti in corrispondenza di un diritto assoluto altrui l’obbligo, cioè il dovere specifico gravante su uno o più soggetti determinati di tenere un certo comportamento

  16. L’azione Il titolare di un diritto soggettivo che veda minacciato o leso il proprio diritto, non può farsi giustizia da solo ma deve difendersi esercitando il suo diritto di azione. L’azione consiste nel potere di ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere l’attuazione della legge nel caso concreto. L’azione si esercita mediante la proposizione di una domanda giudiziale con la quale un soggetto (attore) che ritiene violato un proprio diritto soggettivo cita il presunto trasgressore (convenuto) a comparire davanti al giudice competente.

  17. Caratteri dei diritti reali Oltre all’assolutezza ed all’immediatezza, i diritti reali hanno il carattere della tipicità: essi, cioè, sono solo quelli previsti dalla legge ed i privati non possono elaborarne nuovi tipi. Si distinguono in due grandi categorie: diritti reali su cosa propria (proprietà e comproprietà) che attibuiscono sia la facoltà di godimento (utilizzazione diretta della cosa) sia la facoltà di disposizione (vendita, donazione, successione, ecc...) diritti reali su cosa altrui. Hanno un contenuto più limitato e si distinguono a loro volta in: diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca) che svolgono una funzione di garanzia per il pagamento di un credito diritti reali di godimento che attribuiscono al titolare determinate facoltà di godimento (usufrutto, uso e abitazione, superficie, enfiteusi e servitù prediali)

  18. Diritto di proprietà Il diritto reale più importante è il diritto di proprietà. L’art. 832 c.c. definisce il diritto di proprietà come il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Oltre all’assolutezza ed all’immediatezza, la proprietà presenta i seguenti caratteri: elasticità, la proprietà riprende l’originaria pienezza una volta cessati i vincoli che ne limitavano il contenuto esclusività, il proprietario può impedire a chiunque di ostacolare l’esercizio dei suoi poteri sul bene imprescrittibilità, il proprietario non perde il suo diritto per il solo fatto di non esercitarlo per un determinato periodo di tempo pienezza, il proprietario esercita sulla cosa tutti i poteri di godimento e di disposizione L’art. 42 della Costituzione aggiunge, inoltre, che la legge deve assicurare la funzione sociale del diritto di proprietà.

  19. Limiti al diritto di proprietà L’art. 832 c.c. nella parte finale precisa che la legge stabilisce dei limiti al diritto di proprietà. Un limite di carattere generale è il divieto degli atti di emulazione previsto dall’art. 833 c.c. Sono vietati al proprietario tutti quegli atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o recare molestie ad altri. Il giudice, per stabilire se si è in presenza di un atto emulativo, dovrà accertare la ricorrenza di due elementi: l’assenza di utilità per il proprietario e l’intenzione esclusiva di nuocere o recare molestie ad altri. Gli altri limiti al diritto di proprietà si distinguono in: limiti posti nell’interesse pubblico limiti posti nell’interesse privato

  20. Limiti posti nell’interesse pubblico Tra i limiti posti nell’interesse pubblico abbiamo: la requisizione, consiste nel sottrarre per un periodo limitato il godimento del bene ad un privato. Viene disposta con provvedimento dell’autorità amministrativa quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili i limiti posti dalla legislazione urbanistica, la legge interviene in vario modo a regolamentare l’attività edificatoria per favorire uno sviluppo armonioso e ordinato delle città l’espropriazione, consiste in una vendita forzata mediante la quale la proprietà del bene viene trasferita coattivamente allo Stato. L’espropriazione può essere disposta soltanto nei casi previsti dalla legge

  21. Limiti posti nell’interesse privato Tra i limiti posti nell’interesse privato abbiamo: l’accesso, il proprietario deve permettere l’accesso o il passaggio sul fondo a chi voglia riprendere la propria cosa che vi si trovi accidentalmente le immissioni, l’art. 844 c.c. stabilisce che il proprietario non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi le distanze, numerose norme prevedono precise distanze da osservare nel costruire edifici, piantare alberi, ecc… i confini, la proprietà si estende in linea verticale all’infinito, ma il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgono ad una tale profondità o ad una tale altezza che egli non abbia interesse ad escluderle. In senso orizzontale la proprietà si estende all’interno dei confini

  22. Modi di acquisto della proprietà I modi di acquisto della proprietà sono i fatti e gli atti giuridici previsti dalla legge dai quali sorge il diritto di proprietà in un titolare. Essi possono essere: a titolo originario, cioè quelli in cui l’acquisto non si collega al diritto del precedente proprietario ma nasce per la prima volta in capo ad un soggetto. Ricordiamo: a titolo derivativo, quando il diritto dell’acquirente (avente causa) si collega direttamente al diritto di chi lo trasferisce (dante causa). Modi di acquisto a titolo derivativo sono il contratto e la successione a causa di morte. l’invenzione, è il ritrovamento di cose smarrite. La cosa ritrovata deve essere consegnata al sindaco che renderà pubblico il ritrovamento. Trascorso un anno il bene diventerà di proprietà di chi l’ha ritrovato. Se entro un anno si presenterà il legittimo proprietario, il ritrovatore avrà diritto ad un premio che va da un decimo ad un ventesimo del valore della cosa l’occupazione, è il modo di acquisto della proprietà delle cose mobili che non appartengono a nessuno. Si attua mediante il semplice impossessamento del bene

  23. Comproprietà Si ha comproprietà quando la proprietà di un bene spetta in comune a più persone. Il diritto dei comproprietari non ha per oggetto una porzione materiale della cosa ma una quota ideale del bene comune. La comunione può essere: incidentale, quando sorge per previsione di legge (es.: comunione tra eredi). Essa può essere forzosa quando la legge esclude che possa essere sciolta (es.: comunione su parti comuni di un edificio) volontaria, quando sorge per un atto di volontà delle parti

  24. Comproprietà L’amministrazione della cosa comune spetta a tutti i comproprietari. La legge attribuisce rilievo alla volontà della maggioranza richiedendo consensi più o meno elevati a seconda dell’importanza delle decisioni da prendere. È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di disposizione quali, ad esempio, la vendita della cosa comune. La comunione si scioglie con la divisione. Se il bene non è divisibile esso viene venduto e viene diviso il ricavato.

  25. Il condominio negli edifici Questo tipo di comproprietà è una delle più diffuse. Il suolo su cui sorge l’edificio, le fondamenta, le scale, il tetto, l’androne, ecc… sono parti comuni a tutti i condomini. Si tratta di una comunione forzosa che non può essere sciolta. Le quote di comproprietà sono espresse in millesimi e rappresentano la proporzione tra il valore delle singole proprietà esclusive ed il valore dell’intero edificio. Sono previsti due organi: amministratore, viene nominato dall’assemblea ed ha il compito di eseguire le decisioni dell’assemblea assemblea dei condomini, prende le decisioni secondo il principio maggioritario

  26. Tutela della proprietà A difesa del diritto di proprietà la legge prevede quattro azioni che sono dette petitorie. Esse sono: l’azione di regolamento di confini. Essendovi incertezza sul confine tra i fondi i proprietari chiedono che esso sia stabilito giudizialmente l’azione negatoria, con essa il proprietario agisce per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa. Per esempio si nega l’esistenza di un diritto di usufrutto su un bene. In tal caso l’onere della prova non graverà sull’attore ma sul convenuto l’azione di apposizione di termini, è il caso in cui non vi è incertezza sui confini ma non vi sono segnali che li indicano. I proprietari chiedono che siano apposti o ristabiliti a spese comuni i segnali di confine quando questi mancano o sono irriconoscibili l’azione di rivendicazione, con essa il proprietario rivendica la cosa da chiunque la possiede o la detiene. Il proprietario dovrà dimostrare il suo diritto. Essa ha lo scopo di accertare la titolarità del bene e non si prescrive

  27. Diritti reali di godimento I diritti reali di godimento (detti anche diritti reali minori) si esercitano su cose che appartengono ad altri. Essi presuppongono una limitazione dei poteri del proprietario (si parla, in alcuni casi, di nuda proprietà) e attribuiscono poteri meno ampi di quelli riconosciuti al proprietario. Al proprietario rimane, in genere, il potere di disposizione. Il diritto reale di godimento è strettamente legato alla cosa e ne segue le vicende giuridiche. Di conseguenza, se il bene viene venduto il diritto sarà fatto valere nei confronti del nuovo proprietario. Questa caratteristica è detta diritto di seguito.

  28. Diritti reali di godimento I diritti reali di godimento si costituiscono o mediante contratto o, in alcuni casi, per legge. Una volta che si estingue il diritto reale minore, il diritto di proprietà riprende la primitiva ampiezza (elasticità). I diritti reali di godimento si estinguono per: decorso del termine se questo è fissato prescrizione quando il diritto non viene esercitato per 20 anni confusione quando il diritto reale minore e la proprietà si riuniscono nella stessa persona rinunzia da parte del titolare perimento della cosa su cui il diritto è costituito I diritti reali di godimento su cosa altrui sono: superficie enfiteusi servitù prediali usufrutto uso abitazione

  29. Usufrutto L’usufrutto è il diritto di godere della cosa altrui e di trarne ogni utilità con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. Il proprietario, quindi, resta spogliato del suo potere di godimento ma non di quello di disposizione. Le caratteristiche fondamentali sono: la temporaneità del diritto. La legge fissa una durata massima che è costituita dalla vita dell’usufruttuario nel caso di persona fisica e da 30 anni nel caso di persona giuridica. Al termine l’usufruttuario deve restituire i beni al proprietario il rispetto della destinazione economica

  30. Uso e abitazione Superficie L’uso e l’abitazione sono diritti personalissimi, strettamente legati alla persona del titolare. l’uso è il diritto di servirsi di una cosa altrui e, se fruttifera, di raccoglierne i frutti per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia l’abitazione è il diritto di abitare una casa altrui insieme alla propria famiglia La superficie è il diritto di fare o mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto del suolo altrui. Tale diritto può essere costituito o per un tempo determinato o in perpetuo.

  31. Enfiteusi L’enfiteusi è il diritto di un soggetto (enfiteuta) di godere di un fondo altrui con l’obbligo di migliorarlo e di pagare al proprietario (concedente) un canone periodico. È essenzialmente in disuso. La legge prevede la durata minima di 20 anni necessaria per realizzare il miglioramento del fondo. Si applicano due istituti particolari, che sono: la devoluzione, in caso di inadempienza degli obblighi di miglioramento del fondo e di pagamento del canone da parte dell’enfiteuta, il proprietario può chiedere la devoluzione, cioè può riavere il fondo in piena proprietà l’affrancazione, l’enfiteuta può diventare proprietario del fondo anche contro la volontà del concedente mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente a 15 volte il canone annuo

  32. Servitù prediali La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo (detto servente) per l’utilità di un altro fondo (detto dominante), appartenente a diverso proprietario. Tale diritto determina l’instaurarsi di una relazione tra due fondi. I requisiti fondamentali per aversi servitù sono: la vicinanza tra i fondi, i beni anche se non confinanti devono essere vicini l’utilità, la servitù deve concretizzarsi in un vantaggio, anche non economico, per il fondo dominante Un esempio è la servitù di passaggio.

  33. Possesso Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Per aversi possesso devono ricorrere due elementi: elemento materiale (corpus) consistente nell’avere la disponibilità materiale della cosa elemento psicologico (animus possidendi) che si concretizza nell’intenzione di tenere la cosa quale titolare del diritto. È possibile distinguere: possesso di buona fede, quando il possessore ignora, senza colpa grave, di ledere l’altrui diritto possesso di mala fede, quando il possessore sa di ledere l’altrui diritto o l’ignora per colpa grave

  34. Detenzione La detenzione è la semplice disponibilità materiale della cosa sulla quale si riconosce il diritto di altri. È il caso del meccanico che ha il nostro ciclomotore per aggiustarlo. Egli ne ha la materiale disponibilità ma riconosce la proprietà di un altro soggetto.

  35. Effetti del possesso Al possesso conseguono due effetti principali: possesso vale titolo ai sensi dell’art. 1153 c.c. colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso, purchè sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà usucapione un soggetto acquista la proprietà o un altro diritto reale di godimento con il possesso continuato per un certo periodo di tempo alle condizioni stabilite dalla legge. Il possesso deve essere pacifico e continuo. La durata varia a seconda della natura del bene (mobile, immobile, mobile registrato), del tipo di possesso (di buona o di mala fede) e della sussistenza o meno di un titolo astrattamente idoneo all’acquisto del diritto

  36. Tutela del possesso A difesa del possesso la legge prevede due principali azioni (azioni possessorie) che sono: l’azione di reintegrazione con essa il possessore o il detentore che siano stati occultamente o violentemente privati della disponibilità materiale della cosa possono agire contro l’autore dello spoglio per ottenere la reintegrazione nel possesso o nella detenzione. L’azione deve essere esercitata entro l’anno dallo spoglio o dalla sua scoperta l’azione di manutenzione con essa il possessore di un bene immobile tutela il libero e pacifico esercizio del suo possesso contro le molestie di terzi. Egli può chiedere al giudice di far cessare le turbative. L’azione può essere esercitata entro l’anno dalla turbativa

  37. Tutela del possesso Il possessore può tutelarsi anche mediante le azioni di nunciazione che sono: la denunzia di nuova opera viene esercitata da chi teme che da una nuova opera intrapresa da altri stia per derivare un danno ad una cosa di cui egli abbia la proprietà o il possesso (es.: temo che possa avere un danno dall’enorme antenna che il mio vicino sta installando) la denunzia di danno temuto viene esercitata da chi teme che da un bene già esistente possa derivare un danno ad una cosa di cui egli abbia la proprietà o il possesso (es.: temo che possa avere un danno dal tetto pericolante del mio vicino)

  38. Obbligazione L’obbligazione è il vincolo giuridico in forza del quale un soggetto (debitore) deve tenere un determinato comportamento a favore di un altro soggetto (creditore). Esempi di obbligazione sono l’obbligo del compratore di pagare il prezzo al venditore e quello di quest’ultimo di consegnare la merce; l’obbligo del lavoratore subordinato di eseguire la prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro che deve corrispondergli una retribuzione. Nel rapporto obbligatorio entrambi i soggetti hanno un generale dovere di correttezza che impone loro di comportarsi secondo buona fede e con l’ordinaria diligenza nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri obblighi.

  39. Fonti delle obbligazioni Le fonti delle obbligazioni sono i fatti e gli atti giuridici dai quali hanno origine le obbligazioni stesse. Esse sono: il fatto illecito, qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno • ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni secondo l’ordinamento giuridico. Si tratta di 4 casi particolari: • promessa unilaterale • gestione di affari altrui • pagamento dell’indebito • arricchimento senza causa il contratto che è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale

  40. Elementi del rapporto obbligatorio Gli elementi costituitivi del rapporto obbligatorio sono: i soggetti, che si distinguono in: l’oggetto, cioè il bene, l’utilità o il vantaggio che il creditore ritiene essere in grado di soddisfare il suo interesse il contenuto, cioè la prestazione. Essa è il comportamento che il debitore deve tenere per la realizzazione dell’interesse del creditore. Può consistere in un: soggetto passivo (debitore), colui che è tenuto a effettuare la prestazione soggetto attivo (creditore), colui che ha il diritto di esigere una data prestazione dare (es.: consegna delle merci) fare (es.: attività lavorativa) non fare (es.: l’astensione dal fare concorrenza)

  41. Classificazione delle obbligazioni in base ai soggetti I soggetti delle obbligazioni possono essere, sia dal lato attivo sia dal lato passivo, uno o più di uno. Si distinguono, così, obbligazioni semplici in cui c’è un solo debitore e un solo creditore, e multiple in cui ci sono più debitori e/o più creditori. Le obbligazioni multiple si distinguono in: obbligazioni solidali. La solidarietà può riguardare tanto il lato passivo (più debitori) tanto il lato attivo (più creditori): obbligazioni parziarie. La parziarietà può riguardare tanto il lato passivo (più debitori) tanto il lato attivo (più creditori): solidarietà attiva: ciascun creditore può pretendere l’intera prestazione dal debitore. La solidarietà attiva non è presunta dalla legge ma deve essere prevista nel titolo dell’obbligazione. I creditori insoddisfatti possono rivalersi su chi ha ricevuto il pagamento per ottenere la loro parte solidarietà passiva: ciascun debitore è tenuto ad eseguire l’intera prestazione a favore del creditore. Se nulla è previsto nel titolo dell’obbligazione la solidarietà si presume per legge. Il debitore che esegue l’intera prestazione ha un’azione di regresso nei confronti dei condebitori parziarietà passiva: ciascun debitore è obbligato solo nei limiti della propria quota parziarietà attiva: ciascun creditore può pretendere esclusivamente la propria quota di credito. La parziarietà attiva è presunta dalla legge

  42. Successione nel credito I soggetti originari dell’obbligazione possono anche mutare nel corso della vita del rapporto obbligatorio. La successione di un soggetto ad un altro nel rapporto obbligatorio implica solo il mutamento dei soggetti, fermo restando il rapporto per tutto il resto. La sostituzione di un soggetto ad un altro può avvenire: per successione a causa di morte per atto tra vivi. Il credito si trasferisce mediante un apposito contratto, la cessione del credito. Con esso il creditore (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario), dietro corrispettivo o gratuitamente, il credito da lui vantato nei confronti del debitore (ceduto). La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. La cessione del credito può essere: pro soluto, il cedente garantisce solo l’esistenza del credito al tempo della cessione pro solvendo, il creditore garantisce che il debitore adempirà al suo obbligo. In caso di inadempienza risponderà nei limiti di quanto ricevuto come corrispettivo della cessione

  43. Successione nel debito Per la cessione del debito occorre il consenso espresso del creditore senza il quale l’originario debitore non può liberarsi dal suo obbligo (infungibilità del debitore). Ciò perché al creditore non è indifferente la persona del debitore tenuto conto della maggiore o minore solvibilità e della maggiore o minore garanzia offerta dal suo patrimonio. Per atto tra vivi il debito si trasferisce mediante: delegazione è l’atto mediante il quale il debitore (delegante) ordina o invita un’altra persona (delegato) a eseguire o a promettere di eseguire un determinato pagamento a favore di un terzo soggetto (delegatario) espromissione è l’accordo tra il creditore (espromissario) ed un terzo (espromittente) con cui quest’ultimo assume, per sua spontanea iniziativa, il debito di un altro (espromesso) verso il creditore stesso accollo è l’accordo tra debitore (accollato) e terzo (accollante) con il quale questi si assume il debito del primo

  44. Classificazione delle obbligazioni in base all’oggetto In base all’oggetto si distingue tra obbligazioni: divisibili, se hanno ad oggetto un bene ripartibile in più parti distinte che consente anche un adempimento frazionato della prestazione indivisibili, se hanno ad oggetto un bene non divisibile. L’indivisibilità può derivare anche dalla volontà delle parti Si distingue ancora tra obbligazioni: generiche, hanno ad oggetto una certa quantità di beni fungibili individuati semplicemente facendo riferimento ad una generica categoria di beni. In caso di perimento del bene l’obbligazione non si estinguerà in quanto il genere non perisce mai specifiche. hanno ad oggetto un bene determinato nella sua individualità. Il perimento del bene per causa non imputabile al debitore comporterà l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore dal suo obbligo

  45. La più importante obbligazione generica è l’obbligazione pecuniaria, cioè quella avente ad oggetto una somma di denaro. Obbligazioni pecuniarie Ad essa si applica il principio nominalistico in base al quale il debitore si libera dal suo obbligo corrispondendo la somma pattuita senza tener conto del diverso valore rispetto al momento in cui nacque l’obbligazione. In pratica non si tiene conto dell’inflazione. Tale principio in realtà danneggia il creditore. Per questo motivo i creditori si premuniscono mediante apposite clausole di adeguamento monetario con le quali mettono in relazione il credito con determinati parametri che consentono di mantenere il valore costante nel tempo. I crediti pecuniari liquidi (cioè determinati nel loro ammontare) ed esigibili ( cioè non sottoposti a termine o a condizione) producono interessi. Gli interessi possono essere: legali, se la loro misura è stabilita dalla legge convenzionali, se la loro misura è concordata dalle parti nei limiti previsti dalla legge sull’usura

  46. La prestazione La prestazione, ai sensi dell’art. 1174 c.c., deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore. La prestazione deve essere: lecita cioè non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume possibile sia materialmente sia giuridicamente determinata o determinabile. Se non è specificata sin dall’inizio nel suo contenuto devono essere indicati i criteri per individuarla in seguito Si distinguono ancora: obbligazioni di risultato la prestazione è individuata sulla base del risultato che da essa ci si attende ed il cui raggiungimento è garantito dal debitore (es.: sarto, falegname, ecc…) obbligazioni di mezzi il debitore assume l’obbligo di tenere un certo comportamento senza garantirne il risultato (es.: avvocato, medico, ecc…)

  47. Il rapporto obbligatorio è destinato ad estinguersi. Tuttavia, esso a volte si conclude senza soddisfare l’interesse del creditore. Modi di estinzione delle obbligazioni Si distinguono così: • modi satisfattori di estinzione delle obbligazioni. Essi sono: • adempimento • dazione in pagamento • compensazione • confusione • modi non satisfattori di estinzione delle obbligazioni. Essi sono: • impossibilità sopravvenuta della prestazione • novazione • remissione del debito • prescrizione

  48. Adempimento Si ha adempimento quando il debitore esegue esattamente la prestazione dovuta. La legge detta regole precise per quanto riguarda: i soggetti colui che adempie è in genere il debitore personalmente. Non è richiesto che egli abbia la capacità di agire trattandosi di un atto dovuto. Salvo che si tratti di una prestazione che il debitore debba eseguire personalmente, il creditore non può rifiutare l’adempimento offertogli da un terzo. Destinatario del pagamento è il creditore per il quale è richiesta la capacità di agire. Laddove questa mancasse l’adempimento va fatto al rappresentante dell’incapace le modalità l’art.1176 c.c. richiede nel debitore la diligenza del buon padre di famiglia, cioè la diligenza dell’uomo medio. Quando però la prestazione consiste in un’attività professionale la diligenza richiesta è, chiaramente, la diligenza tecnica il tempo dell’adempimento se nel titolo non è previsto un termine il creditore ha diritto all’adempimento immediato • il luogo dell’adempimento • se esso non è previsto nel titolo dell’obbligazione • l’obbligazione si estingue nel luogo dove la cosa si trovava quando è sorta l’obbligazione se si tratta di dover consegnare una cosa determinata • al domicilio del creditore se si tratta di pagare una somma di denaro • al domicilio del debitore per tutte le altre obbligazioni

  49. Dazione in pagamento L’adempimento presuppone che la prestazione venga eseguita esattamente e integralmente. Tuttavia il debitore può liberarsi anche eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta se il creditore acconsente. Se ciò avviene si realizza la dazione in pagamento.

  50. Compensazione e confusione Si ha compensazione quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra: in tal caso i due crediti si estinguono per le quantità corrispondenti. Abbiamo tre tipi di compensazione: volontaria, stabilita volontariamente dalle parti anche se non si tratta di crediti omogenei, liquidi ed esigibili legale, stabilita dalla legge quando i crediti sono omogenei (stessa specie), liquidi (determinati nel loro ammontare), ed esigibili (non sottoposti a termine o a condizione) giudiziaria, disposta dal giudice quando i crediti, pur essendo omogenei ed esigibili, non sono liquidi ma di facile e pronta liquidazione Si ha confusione quando le qualità di creditore e di debitore, per cause diverse, si riuniscono nella stessa persona.

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