1 / 3

Riporto – art. 1548 cc.

Il Riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito ,

cybil
Download Presentation

Riporto – art. 1548 cc.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Il Riporto è il contratto per il quale • il riportato trasferisce in proprietà al riportatoretitoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e • il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, • alla scadenza del termine stabilito, • la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta. Riporto – art. 1548 cc. • una vendita (riportato --> riportatore) di titoli • e al termine convenuto • una vendita (riportato<--riportatore) di titoli

  2. Art. 1550 • I diritti Accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto, spettano al riportato. • Il c.c. regola l'esercizio dei diritti accessori ai titoli trasferiti, essendo “vendita di titoli” con obbligo di restituzione. diritto di voto salvo patto contrario, spetta al riportatore diritto di opzione spetta al riportatore versamenti ancora dovuti devono essere effettuati dal riportato interessi e dividendi se percepiti dal riportato dopo la conclusione del contratto spettano al riportatore

  3. Art. 1551 • In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli • 1515 (Esecuzione Coattiva per inadempimento del compratore) • 1516 (Esecuzione Coattiva per inadempimento del venditore), salvo per i contratti di borsa l’applicazione delle leggi speciali. • Se entrambe le parti sono inadempienti, il contratto perde efficacia e le opposte obbligazioni si estinguono.

More Related