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LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE 14 ottobre 2011

LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE 14 ottobre 2011. INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO O RESPONSABILE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE A “TITOLO ORIGINARIO” E DELEGA DI FUNZIONI

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LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE 14 ottobre 2011

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Presentation Transcript


  1. LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE 14 ottobre 2011

  2. INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO O RESPONSABILE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE A “TITOLO ORIGINARIO” E DELEGA DI FUNZIONI • L’individuazione originaria non richiede necessariamente un formale atto di investitura: è tale chi (o sono tali coloro che) di fatto ha (o hanno) laresponsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita(no) i poteri decisionali e di spesa (“La posizione di garanzia può sorgere a prescindere da un atto formale di investitura, … essendo sufficiente alla individuazione del portatore di essa l'evidenza della sua collocazione verticistica nell'organizzazione del lavoro”: Cass., 16.06.2004, n. 40169) • La delega di funzioni all’interno di un’organizzazione aziendale è, invece, lo strumento mediante il quale un soggetto (c.d. delegante) trasferisce l’esercizio di determinati compiti (ed i relativi obblighi), di cui è per legge titolare, ad un soggetto diverso (c.d. delegato), che li svolge in piena autonomia, decisionale e di spesa.

  3. Il soggetto individuato/investito a titolo originario concentra su di sé (anche) le funzioni indelegabili • A norma dell’art. 2381 c.c.: “…, il CdA può delegare proprie attribuzioni … ad uno o più dei suoi componenti. Il CdA … valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. … • Permane in capo al legale rappresentante delegante dell’azienda l’obbligo di vigilanza precisando che “È responsabile il legale rappresentate della Spa che pur avendo delegato ad altri soggetti la gestione dei rifiuti, risulti consapevole delle inadempienze del delegato ovvero abbia scientemente omesso di controllarlo.”(Cass. 18 giugno 2011, n. 28206); • Differenza fra vigilanza e valutazione:obbligo di vigilanzaconsiste nell’obbligo di controllo sull’effettività della delega senza entrare nel merito delle scelte operative eliminando eventuali situazioni che impedissero al delegato l’adempimento delle funzioni trasferitegli); obbligo di valutazione è un (meno pregnante) monitoraggio, ma deve essere effettuato con cadenze periodiche

  4. Il delegato come soggetto ab origine in posizione apicale o come soggetto che assume con l’atto di delega un ruolo formalmente e sostanzialmente di vertice Nei reati in materia di sicurezza ed ambiente - trattandosi di condotte sempre connesse ai ruoli apicali – l’Ente risponderà sempre in base al meccanismo di imputazione di cui all’art. 6 d.lgs. 231/2001 Criticità: la difficile individuazione dell’autore materiale del reato rende difficile l’indagine dell’atteggiamento psicologico con il quale la persona fisica ha posto in essere la violazione (fraudolentemente??)

  5. I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI delitti colposi di danno reati di pericolo

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