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Parlamento

Parlamento. il parlamento: la difesa politica delle libertà. nel 1688-89 , accade un fatto importante, nelle isole britanniche la monarchia assoluta cessi di esistere. Nasce, in quel momento, ad opera del parlamento il parlamentarismo

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Presentation Transcript


  1. Parlamento

  2. il parlamento: la difesa politica delle libertà • nel 1688-89 , accade un fatto importante, nelle isole britanniche la monarchia assoluta cessi di esistere. • Nasce, in quel momento, ad opera del parlamento il parlamentarismo • la monarchia assoluta cessa di esistere ha di fronte a se un potere importante con cui confrontarsi, che è il potere che ha saputo riconquistare le libertà e che è da allora dovrà custodire le libertà. • Quindi il parlamento in Inghilterra,è la difesa politica delle libertà

  3. bill of rights • con il bill of rights Guglielmo d’Orange riconosce il potere del parlamento come risultato di un contratto tra i sudditi: il re si impegna a non reclutare truppe e a non adottare provvedimenti finanziari senza il consenso del parlamento, a non operare alcuna ingerenza nelle elezioni e, soprattutto, si impegna a non esercitare lo ius dispensandi, cioè a non dispensare chicchessia dall’osservanza delle leggi del parlamento, aprendo la strada a una significativa affermazione del principio di legalità.

  4. Il parlamento italiano segue, nell’Ottocento, le vicende degli altri parlamenti degli stati liberali, avendo una struttura bicamerale (la camera rappresentante dei ceti borghesi e il senato, i cui membri erano nominati dal re, portavoce degli interessi nobiliari) e un rapporto con il governo prima di tipo dualistico (il governo doveva la sua esistenza sia alla fiducia del re che a quella del parlamento) poi di tipo monistico (il governo è in rapporto fiduciario solo con il parlamento).

  5. Com’è composto il parlamento italiano • Il parlamento repubblicano ha ereditato dall’esperienza costituzionale precedente la sua struttura bicamerale, prevedendo due camere con identici compiti e poteri: la camera dei deputati e il senato della repubblica. • Il bicameralismo italiano è definito come eguale, o paritario, quando le due camere svolgono identiche funzioni e hanno identici poteri (funzione di maggiore ponderazione delle scelte).

  6. Progetto di riforma modificava , l’articolo 70 • L’articolo 11 del progetto di riforma modifica, infatti, l’articolo 70 della Costituzione configurando un «bicameralismo asimmetrico»: si passerebbe • dall’attuale assetto, caratterizzato da un bicameralismo paritario, • ad un sistema bicamerale imperfetto (ovvero, nel lessico della relazione,a-simmetrico).

  7. In particolare, la Camera dei deputati – unica titolare del rapporto fiduciario • ed unica soggetta a scioglimento voluto dal primo ministro – • avrebbe una competenza prevalente per tutta la legislazione esclusiva statale • ex articolo 117 comma 2. • Il Senato federale – non legato da rapporto fiduciario e composto • proporzionalmente – avrebbe una competenza prevalente per tutta la legislazione statale concorrente ex articolo 117 comma 3: cioe` in materia di definizione dei principi fondamentali.

  8. Lavori riforma 2004 • (Ferrara) • Ritiene, tuttavia, che una riforma coerente debba tenere conto dell’assetto complessivo del sistema costituzionale, in particolare dei rapporti tra le Camere e il Governo. • Non e` infatti possibile, a suo avviso, definire correttamente quale debba essere il ruolo del Senato se non si ha chiaro quali siano la posizione ed i poteri attribuiti al Governo ed in particolare al Presidente del Consiglio, considerato che, ad esempio, ad un Capo del Governo dotato di poteri assai vasti corrisponde in genere una Camera alta con maggiori poteri di controllo e di intervento, e viceversa.

  9. prima di abbandonare definitivamente il bicameralismo perfetto per adottarne uno di tipo differenziato, occorra definire chiaramente gli obiettivi da raggiungere. • Se si tratta di garantire in maniera adeguata trasparenza e democrazia nei processi parlamentari, il bicameralismo perfetto sembra del tutto idoneo a tali scopi, ne´ si puo` motivare • il ricorso al bicameralismo differenziato con l’esigenza di rendere piu` veloce l’iter di esame ed approvazione delle leggi, in particolare di quelle • finanziarie, in quanto l’esperienza degli ultimi anni dimostra che, pur • con le inevitabili difficolta`, il sistema attuale e` perfettamente in grado • di assolvere a questo compito. • Altro conto sarebbe, invece, se la riforma del sistema parlamentare attuale fosse riconducibile solo all’esigenza di sfoltire il numero dei parlamentari o di garantire maggiore rappresentanza alle realta` regionali e territoriali in genere.

  10. Un altro elemento di insoddisfazione dell’opinione pubblica nei confronti degli attuali assetti costituzionali che si e` ritenuto di raccogliere si appunta sull’eccessiva ampiezza, sul piano numerico, delle Assemblee parlamentari. • In proposito, la scelta di dar luogo ad una riduzione di circa un terzo del numero dei seggi della Camera e del Senato andrebbe a suo avviso per coerenza estesa anche alle leggi che disciplinano l’elezione dei • consigli regionali, provinciali e comunali.

  11. Oggi ancora paritari • La camera consta di 630deputati, il senato di 315senatori più i senatori a vita, cioè gli ex presidenti della repubblica • Votano per la camera tutti i cittadini maggiorenni, mentre per il senato i cittadini oltre i 25 anni (elettorato attivo); possono essere votati per l'elezione alla camera i cittadini che abbiano superato i 25 anni, per il senato coloro che hanno superato i 40 (elettorato passivo).

  12. La durata in carica • Entrambe le camere restano in carica per 5 anni, periodo che costituisce la durata normale della legislatura (salvo scioglimento anticipato). • Nel periodo di tempo necessario all’insediamento delle nuove camere (il che deve avvenire entro 20 giorni dal voto popolare), quelle precedenti vedono prorogati i loro poteri, anche se questi non possono eccedere l’ordinaria amministrazione (cd. prorogatio). • È escluso, invece, il prolungamento della durata normale della legislatura se non in caso di guerra (cd. proroga).

  13. Il parlamento in seduta comune • Per l’esercizio di determinate funzioni, la costituzione prevede che le camere si riuniscano in seduta congiunta, dando vita a un organo distinto, il cd. parlamento in seduta comune. • Le funzioni che esso svolge sono espressamente indicate dalla costituzione e sono: • elezione, giuramento e messa in stato di accusa del presidente della repubblica; • elezione di 1/3 dei componenti del consiglio superiore della magistratura; • elezione di 5 giudici costituzionali; • compilazione ogni 9 anni di un elenco di persone (45, aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore) fra i quali sorteggiare, in caso di necessità, i 16 giudici aggregati alla corte costituzionale al fine del giudizio contro il capo dello stato. • Quando il parlamento si riunisce in seduta comune, il presidente e l'ufficio di presidenza sono quelli della camera.

  14. La disciplina costituzionale delle due camere • L’organizzazione e il funzionamento delle due camere sono disciplinati da fonti costituzionali, regolamentari e, in piccola misura, legislative. Il complesso di tali disposizioni, nonché le consuetudini e le prassi instauratesi costituiscono il cd. diritto parlamentare.

  15. regolamenti parlamentari • Le regole fondamentali dell’organizzazione e del funzionamento delle camere sono prevalentemente indicate nei regolamenti parlamentari (autonomia organizzativa), che ciascuna camera adotta a maggioranza assoluta dei componenti. • I regolamenti parlamentari (art. 64 cost.) sono fonti del diritto che sfuggono a una collocazione gerarchica delle fonti,

  16. Numero legale • Per la validità delle sedute parlamentari è generalmente richiesta la presenza della metà più uno dei componenti dell’assemblea (numero legale o quorum strutturale), anche se i regolamenti delle camere attenuano la rigidità di tale norma stabilendo la presunzione assoluta del numero legale. • Questo vuol dire che le votazioni delle camere sono sempre valide, a prescindere dal numero dei presenti, a meno che un numero congruo di essi (a seconda dei regolamenti) richieda la verifica del numero legale.

  17. Mandato imperativo • L’art. 67 cost. stabilisce il divieto di mandato imperativo, cioè il divieto di revoca del mandato del parlamentare che agisce in modo difforme rispetto alle indicazioni del proprio gruppo parlamentare.

  18. L’organizzazione delle camere Organi interni delle camere sono: il presidente rappresenta l’assemblea, assicura il corretto svolgimento delle attività parlamentari, è garante dei diritti delle minoranze. Per questo la sua elezione avviene con una maggioranza particolarmente ampia (alla camera 2/3 dei componenti per i primi due scrutini, poi la maggioranza assoluta; al senato la maggioranza assoluta per i primi due scrutini, poi la maggioranza semplice), poiché la sua funzione deve essere esercitata nel più rigoroso rispetto del principio di imparzialità. La posizione super partes dei presidenti di camera e senato trova conferma anche nell’attribuzione di importanti poteri di nomina di alcune autorità indipendenti: es. il garante per l’editoria, l’autorità garante della concorrenza, il consiglio di amministrazione RAI ecc.; l’ufficiodi presidenza coadiuva il presidenza nell’espletamento delle sue funzioni e ha compiti amministrativi (es. delibera il progetto di bilancio delle camere), compiti attinenti alla disciplina interna (es. decide su eventuali sanzioni proposte dal presidente) e compiti di natura politica-organizzativa (es. decide in ordine alla composizione delle commissioni); la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, che assiste il presidente per tutto ciò che riguarda lo svolgimento dei lavori dell’aula (es. fissazione dell’ordine del giorno); le giunte, a cui sono deferite alcune funzioni molto delicate. Ad esempio, alla giunta per il regolamento spettano le decisioni interpretative sui regolamenti parlamentari; a quella delle elezioni spetta la cd. verifica dei poteri, ossia l’accertamento della regolarità delle elezioni e l’inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità dei parlamentari neo-eletti; a quella per le autorizzazioni a procedere spetta l’esame delle richieste di misure limitative delle libertà personali dei membri del parlamento (sarà poi l’assemblea a decidere); le commissioni permanenti: sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi e hanno importanti funzioni legislative, di controllo e di informazione, conoscitive. Esse hanno competenza per materia che, in genere, si conforma a quella di uno o più ministeri; le commissioni speciali, o ad hoc, create quando vi è la necessità e che durano in carica solo per il tempo necessario a compiere la loro mansione (es. commissioni d’inchiesta); le commissioni bicamerali, composte da un uguale numero di deputati e senatori. La costituzione non le prevede espressamente, ma essa stessa ne istituisce una: la commissione per le questioni regionali, mentre le altre sono istituite con legge. Anch’esse possono essere permanenti o temporanee e svolgono funzioni di vigilanza, di indirizzo, di controllo e consultive (es. commissione bicamerale per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi); i gruppi parlamentari costituiscono la proiezione dei partiti politici in seno alle camere, a cui obbligatoriamente i parlamentari si devono iscrivere. Per costituire un gruppo parlamentare al senato sono necessari almeno 10 senatori, alla camera 20 deputati. I deputati o senatori che non aderiscono a nessun gruppo sono iscritti automaticamente al gruppo "misto";

  19. le giunte, a cui sono deferite alcune funzioni molto delicate. Ad esempio, alla giunta per il regolamento spettano le decisioni interpretative sui regolamenti parlamentari; a quella delle elezioni spetta la cd. verifica dei poteri, ossia l’accertamento della regolarità delle elezioni e l’inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità dei parlamentari neo-eletti; a quella per le autorizzazioni a procedere spetta l’esame delle richieste di misure limitative delle libertà personali dei membri del parlamento (sarà poi l’assemblea a decidere); • le commissioni permanenti: sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi e hanno importanti funzioni legislative, di controllo e di informazione, conoscitive. Esse hanno competenza per materia che, in genere, si conforma a quella di uno o più ministeri; • le commissioni speciali, o ad hoc, create quando vi è la necessità e che durano in carica solo per il tempo necessario a compiere la loro mansione (es. commissioni d’inchiesta); • le commissioni bicamerali, composte da un uguale numero di deputati e senatori. La costituzione non le prevede espressamente, ma essa stessa ne istituisce una: la commissione per le questioni regionali, mentre le altre sono istituite con legge. Anch’esse possono essere permanenti o temporanee e svolgono funzioni di vigilanza, di indirizzo, di controllo e consultive (es. commissione bicamerale per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi); • i gruppi parlamentari costituiscono la proiezione dei partiti politici in seno alle camere, a cui obbligatoriamente i parlamentari si devono iscrivere. Per costituire un gruppo parlamentare al senato sono necessari almeno 10 senatori, alla camera 20 deputati. I deputati o senatori che non aderiscono a nessun gruppo sono iscritti automaticamente al gruppo "misto";

  20. Organi interni delle camere sono: • il presidente rappresenta l’assemblea, assicura il corretto svolgimento delle attività parlamentari, è garante dei diritti delle minoranze. • la sua elezione avviene con una maggioranza particolarmente ampia (alla camera 2/3 dei componenti per i primi due scrutini, poi la maggioranza assoluta; al senato la maggioranza assoluta per i primi due scrutini, poi la maggioranza semplice), poiché la sua funzione deve essere esercitata nel più rigoroso rispetto del principio di imparzialità. • l’ufficio di presidenza coadiuva il presidenza nell’espletamento delle sue funzioni e ha compiti amministrativi • la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, che assiste il presidente per tutto ciò che riguarda lo svolgimento dei lavori dell’aula (es. fissazione dell’ordine del giorno);

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