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1. Dossier di registrazione

Registrazione. CHI ?. Il PRODUTTORE e l’IMPORTATORE. COME?. 1. Dossier di registrazione. 2. Pagamento della tariffa a norma del titolo IX. COSA?. Sostanze da registrare: Tutte le sostanze prodotte o importate in quantità > 1 ton./anno;

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1. Dossier di registrazione

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Presentation Transcript


  1. Registrazione CHI ? Il PRODUTTORE e l’IMPORTATORE COME? 1. Dossier di registrazione 2. Pagamento della tariffa a norma del titolo IX COSA? Sostanze da registrare: Tutte le sostanze prodotte o importate in quantità > 1 ton./anno; Tutti i monomeri usati per la produzione di polimeri che contengano una % di monomero > 2% e una quantità totale annua > 1 ton. (entrambe le condizioni verificate); Tutte le sostanze contenute in articoli se la quantità supera 1 ton./anno e se il rilascio è funzionale al funzionamento dell’articolo in normali condizioni d’uso;

  2. Sostanze da NON registrare: Sostanze escluse completamente dal REACH; Medicinali (esclusi anche da Valutaz. e Autorizz.); Sostanze presenti in alimenti e alimenti per animali, anche usate come additivi o aromatizzanti (esclusi anche da Valutaz. e Autorizz.); Sostanze incluse in Allegato IV; Sostanze incluse in Allegato V; Polimeri (esclusi anche da Valutaz.). • Alcuni esempi sostanze in allegato V • Idrati di una sostanza o ioni idrati, formati da associazione di una sostanza con H2O. • - Sostanze che non sono esse stesse fabbricate, importate o immesse sul mercato, risultanti da una reazione chimica che ha luogo quando una sostanza (agente stabilizzante, colorante, antiossidante, plastificante, antischiuma, legante, agglomerante, disidratante, neutralizzatore pH, coagulante, ignifugo, chelante, ecc) agisce nel modo previsto Alcuni esempi sostanze in allegato IV (Reg. 987/2008 – 8 ottobre 2008 ) acido ascorbico – glucosio – saccarosio puro - acido oleico puro – CO2 – calcare – Ar – C – N2 - acqua distillata – grafite – olio girasole - soia – lino – ricino -colza ecc. – amido – vitamina A

  3. Esenzione per ricerca e sviluppo (R&D) Qualsiasi sperimentazione scientifica, analisi o ricerca chimica effettuate in condizioni controllate e in quantitativi inferiori a 1 t/a (Art. 3 (23)). Ricerca Scientifica e Sviluppo (SR&D) NO REACH < 1 t/a Qualsiasi attività scientifica relativa allo sviluppo di un prodotto o all'ulteriore sviluppo di una sostanza, in quanto tale o componente di preparati o articoli, nel corso del quale si usano impianti pilota o prove di produzione sperimentali per sviluppare il processo di produzione e/o testare i campi di applicazione della sostanza (Art.3 (22)). Ricerca e Sviluppo Orientati al Prodotto e al Processo (PPORD)

  4. Esempi di attività PPORD • Sviluppo e sperimentazione di un nuovo processo per la produzione di una sostanza, (es. durante le prove di un nuovo catalizzatore) • Cambio o ottimizzazione dei parametri di controllo per migliorare la qualità di materie prime ( es. ricorrendo ad attrezzature innovative ,a variazioni significative nella massa e nelle condizioni di scambio termico) • Sperimentazione di un nuovo intermedio per la sintesi di una sostanza, • ( es. per la fabbricazione di un ingrediente farmaceutico attivo (API) • Sviluppo e sperimentazione di una nuova applicazione (es. l'idoneità all'uso in un nuovo preparato)

  5. PPORD e REACH • per incoraggiare l'innovazione, le sostanze usate per attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi sono esenti dall'obbligo generale di registrazione (Art.9) se non immesse sul mercato, ma rese disponibili solo ad un numero limitato di clienti (specificati in un elenco) o di utilizzatori a valle di cui è nota l'identità e che le usano per la stessa attività di ricerca e sviluppo. • Il produttore o l’importatore deve dimostrare che l’applicazione della sostanza richiede ulteriori attività di ricerca prima di essere immessa ufficialmente sul mercato.

  6. Esenzione per ricerca e sviluppo (R&D) L’obbligo di registrazione non si applica per 5 anni alle sostanze prodotte/importate nel UE in quantità > 1 t/anno a fini di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD). Devono essere notificati all’Agenzia: - L’identità del produttore/importatore; - L’identità della sostanza; - La classificazione della sostanza; - La quantità stimata di produzione/importazione; - Una lista dei ‘clienti’ che partecipano all’attività di R&D. L’esenzione può essere prorogata per ulteriori 5 anni (10 anni per sostanze usate in ricerca medica o sostanze non immesse sul mercato)

  7. Per giustificare la richiesta di proroga, si considerano quindi • I miglioramenti e i risultati ottenuti durante i primi 5 anni di esenzione • le cause per cui il programma di ricerca precedente non è stato completato nei 5 anni • quale risultato si prevede di ottenere durante il periodo di proroga richiesto. L’Agenzia prenderà una decisione e la presenterà immediatamente alle A.C. degli Stati Membri coinvolti per formulare una decisione finale (Art.9(8)). La proroga inizia dopo l'ultimo giorno del periodo di esenzione iniziale e quindi il notificante deve prevedere in anticipo i tempi.

  8. NOTA: una sostanza prodotta/importata anche per fini diversi, deve essere registrata come ogni altra sostanza e il quantitativo usato per PPORD non deve essere considerato nella determinazione dei quantitativi che rientrano nell’obbligo di registrazione Es. se su 74 tons. se ne usano 25 per PPORD , le informazioni richieste per la registrazione saranno determinate dalle restanti 49 t/a

  9. Le sostanze riciclate o recuperate Il regolamento REACH esenta dalla registrazione sostanze che sono registrate e recuperate nella Comunità, purché un dato numero di condizioni sia soddisfatto. Il riciclaggio è una forma di recupero ed è pertanto contemplato da questa esenzione. DEVONO PERO’ VALERE I SEGUENTI PRINCIPI: La sostanza recuperata deve essere stata registrata. Ciò significa che se, per qualsiasi motivo, la sostanza non è stata registrata durante la fase di fabbricazione o importazione, la sostanza recuperata deve essere registrata in seguito all'operazione di recupero prima di essere destinata ad un nuovo uso. La sostanza già registrata deve essere la stessa, cioè avere la stessa identità chimica e le stesse proprietà della sostanza recuperata.

  10. Sostanze considerate REGISTRATE Sostanze attive e coformulanti fabbricate o importate per essere utilizzate esclusivamente in fitosanitari (all. 1 della dir. 91/414/CEE, reg.3600/92, reg. 703/2001, reg. 1490/2002, dec.2003/565/CE); Le sostanze attive fabbricate o importate per essere utilizzate esclusivamente in biocidi (allegati I, IA, IB dir. 98/8/CE, reg. 2032/2003); Le sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE: l’Agenzia ha l’obbligo di assegnare a dette sostanze notificate un numero di registrazione entro 18 mesi dall’entrata in vigore del REACH. La notifica è nominale quindi valida solo per il notificante, tutte le altre parti che producono o importano la sostanza devono registrare

  11. INTERMEDIO Definizione: sostanza fabbricata consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in altre sostanze NON ISOLATO ISOLATO IN SITU (IIS) ISOLATO TRASPORTATO (IIT) La produzione dello stesso intermedio e la sintesi delle altre sostanze da codesto intermedio avvengono nello stesso sito Fuori dal campo di applicazione del REACH è isolato e trasportato tra altri siti o fornito ad altri siti REGISTRAZIONE SEMPLIFICATA se prodotte e usate in CONDIZIONI RIGIDAMENTE CONTROLLATE (All. 7 1 e 10 t/a)

  12. Condizioni per set ridotto - Art.18(4) • impianto con requisiti idonei a contenere la sostanza con mezzi tecnici durante l’intero ciclo di vita (produzione, purificazione, pulizia, manutenzione delle attrezzature, campionamento, analisi, carico e scarico delle attrezzature o dei recipienti, trattamento dei rifiuti e stoccaggio); • uso di tecnologie procedurali e di controllo per minimizzare le emissioni e quindi l’esposizione attraverso barriere di contenimento fisiche (ad es. muri) o chimiche ( membrane) adatte. • personale adeguatamente addestrato, autorizzato e istruito in caso di malfunzionamento; accesso alla SDS che oltre all’identità deve includere informazioni sui rischi, limiti di esposizione e altre disposizioni pertinenti.

  13. Condizioni per set ridotto - Art.18(4) • procedure speciali come spurgo e lavaggio prima di aprire il sistema ed entrare al suo interno in caso di lavori di pulizia e manutenzione; • tecnologie procedurali e di controllo per minimizzare le emissioni e la conseguente esposizione durante la procedura di bonifica in caso di incidenti; • documentazione sul sistema di gestione (es. definire le responsabilità e le procedure di autorizzazione per la manutenzione o l'apertura delle attrezzature, i requisiti di ispezione ecc…)

  14. La registrazione prevede la trasmissione all’Agenzia delle informazioni: • 1) SOSTANZE INTERMEDIE ISOLATE IN SITO: • - Identità del fabbricante e identità della sostanza intermedia; • - Classificazione della sostanza intermedia; • - Informazioni disponibili sulle proprietà chimico/fisiche e sugli effetti sulla salute umana e sull’ambiente; • Una breve descrizione dell’uso e delle misure di gestione del rischio. • 2) SOSTANZE INTERMEDIE ISOLATE TRASPORTATE: • - Come sostanze intermedie isolate in sito 1) • - Se prodotta importata in quantità > 1000 t/anno: informazioni all. VII.

  15. Il calcolo dei quantitativi…….. …….. in caso di altri usi è la base per il n. di informazioni Es.: una ditta produce / importa 2300 t/a di una sostanza e ne usa 1700 t/a come intermedio in condizioni strettamente controllate : Registrazione standard solo per 600 tons che rientrano nella fascia compresa tra le 100 e 1000 t/a. Nel dossier di registrazione deve comunicare anche che importa/produce altre 1700 t usate come intermedio e ne documenta le condizioni di “stretto controllo’’ Il registrante non deve presentare un dossier per sostanza ad alto volume di produzione (superiore a 1000 t/a)

  16. Sostanze utilizzate come reagenti (precursori) Il trifenilmetanolo può essere fabbricato secondo una reazione di Grignard usando magnesio, bromobenzene e benzofenone come reagenti. In questo esempio, viene prima fatto reagire il magnesio con il bromobenzene, e il fenilmagnesio bromuro (reattivo di Grignard) così formatosi, anziché essere isolato dal reattore, viene fatto reagire ulteriormente in sito con il benzofenone. bromobenzene Fenilmagnesio bromuro acetofenone trifenilmetanolo In questo processo specifico, sia il magnesio che il bromobenzene sono considerati sostanze intermedie isolate utilizzate per la fabbricazione di fenilmagnesio bromuro. Il fenilmagnesio bromuro è una sostanza intermedia non isolata utilizzata per la fabbricazione del trifenilmetanolo. Infine, l’acetofenone è una sostanza intermedia isolata utilizzata per la fabbricazione di trifenilmetanolo

  17. Sostanze utilizzate come reagenti Il ciclopentanone può essere ridotto a ciclopentanolo usando il litio alluminio idruro (LAH) come agente riduttore. Il processo di riduzione consiste nell'addizione di atomi di idrogeno in forma di idruro presenti nel LAH all'atomo di carbonio della funzione carbonilica del ciclopentanone. Il ciclopentanone è considerato un intermedio nella fabbricazione di ciclopentanolo perché esso stesso è trasformato in detta sostanza. Seguendo lo stesso ragionamento, anche il LAH può essere considerato un intermedio perché trasformato in ciclopentanolo. In realtà una sostanza è definibile intermedio non per la sua natura chimica ma per l'uso che di essa si fa.

  18. Intermedi ed articoli: Un intermedio è considerato tale se si trasforma in un'altra sostanza (art.3(15)) e cioè viene usato (art.3 par. 1 e 8) per la fabbricazione di una sostanza. Un intermedio non può essere usato per la produzione di un articolo perché non avviene un processo chimico il cui obiettivo principale è di trasformare l’intermedio in un'altra sostanza ma si vuole solo ottenere un'altra funzione Tale concetto è ulteriormente chiarito dall'uso coerente delle parole "produzione" e "produttore" in riferimento agli articoli e "fabbricazione" e "fabbricante" in relazione alle sostanze. Lo stesso concetto vale per qualsiasi altro uso industriale di sostanze con lo scopo di fornire una funzione specifica (per esempio una proprietà chimico-fisica) attraverso una reazione chimica come reagenti coagulanti/flocculanti, reagenti essiccanti, neutralizzatori di pH, ecc.

  19. Sostanza usata come agente reticolante Gli agenti reticolanti sono in genere usati per convertire una resina in una massa solida che da sola non può essere ulteriormente trasformata, ma alla quale viene data una forma come parte di un prodotto più complesso (in genere un articolo). Le sostanze usate come reticolanti non sono intermedi ai sensi del REACH, perché non sono trasformate in un'altra sostanza bensì usate per conferire ad una resina una proprietà fisica specifica come parte integrata di un differente processo ( es. la produzione di un articolo). Es.: le proprietà adesive di adesivi a base epossidica usati come parte integrante nell’assemblaggio di articoli semifiniti, provengono soprattutto dalla reticolazione in situ di resine epossidiche mediante un agente reticolante. Ma, la sostanza usata come agente reticolante in questi adesivi a due componenti non è un intermedio per il REACH anche se reagisce chimicamente con la resina epossidica.

  20. MONOMERI E POLIMERI Monomero (Art.3(6)): sostanza in grado di formare legami covalenti con una sequenza di molecole aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni della pertinente reazione di formazione del polimero utilizzata per quel particolare processo; • Polimero (Art. 3(5)): • Sostanza che soddisfa i seguenti criteri: • oltre il 50% p/p della sostanza è costituito da molecole polimeriche (n≥3) e • la quantità di molecole polimeriche con lo stesso peso molecolare deve essere inferiore al 50% p/p della sostanza.

  21. Nella polimerizzazione il monomero viene convertito in un'unità strutturale della sequenza polimerica e questo significa che non sono monomeri le sostanze coinvolte esclusivamente nella catalisi, nell'avvio o nella terminazione della reazione polimerica. Nello stesso tempo unmonomero utilizzato in un processo chimico è una sostanza intesa essere utilizzata per la polimerizzazione. Questa sostanza è pertanto per definizione un intermedio.Da notare che secondo l'articolo 6(2) del REACH, la registrazione ridotta prevista per gli intermedi isolati insito e gli intermedi isolati trasportati non si applicano ai monomeri. Questo significa che un dossier di registrazione completo deve essere trasmesso anche se un monomero è utilizzato come intermedio in condizioni rigorosamente controllate. Un monomero usato in applicazioni diverse dalla polimerizzazione, sarà una sostanze chimica normale per il REACH.

  22. Un monomero può trovare altre applicazioni oltre alla polimerizzazione Es: il propilene può anche essere usato per la produzione di ossido di propilene, attraverso una reazione di epossidazione catalitica con perossido di idrogeno. In questo caso il propilene è compreso tra le regole del REACH per gli intermedi………… ………………ma se trova applicazione come gas combustibile in certi processi industriali, non rientra né nella definizione di intermedio e né di monomero e segue la norma delle sostanze standard.

  23. …………………Meglio con gli ESEMPI: • Una sostanza composta da: • 10% con n=2, • 85% con n=3 • 5% con n=4 E’ una sostanza standard e non definibile polimero perché ha l'85% p/p della stessa molecola polimerica con n=3 (e quindi non minore del 50%) • Una sostanza composta dal 40% p/p (15+12+8+5=40) di molecole polimeriche (cioè da molecole per le quali n≥3): è una sostanza standard e non definibile polimero perché non soddisfa il criterio del 50% (molecole polimeriche n≥3 non superano il 50%) • Una sostanza composta dall‘90% p/p di molecole polimeriche con n ≥ 3 ma diverse tra loro (es. 20+30+20+10+5=90): è definibile polimero perché nessuno dei vari componenti è presente a concentrazione superiore al 50% p/p e ogni componente ha un peso molecolare differente.

  24. ………………COMPITI E OBBLIGHI (art.6)(3)) Di un polimero si registrano all'Agenzia i monomeri o ogni altra sostanza non ancora registrata da un attore a monte della catena d'approvvigionamento se: a) il polimero contiene il 2 % o più p/p di tale monomero o altre sostanze chimicamente legate; b) il quantitativo totale di tali monomeri è pari ad almeno 1 t/a

  25. Una sostanza usata sia come monomero che come intermedio non monomerico,segue una registrazione “standard“ (Art.10) a meno che la parte usata come intermedio non monomerico non rientri nelle condizioni di ”stretto controllo’’ e può usufruire delle disposizioni degli art. 17 e 18 del REACH per i dati ridotti. I quantitativi usati per i due scopi vanno separati e documentati ESEMPIO: Se si producono 11 t/a di una sostanza, di cui 2 t/a si usano come monomero e le rimanenti 9 t/a come intermedio non monomerico manipolato in condizioni strettamente controllate, i requisiti di informazione per la registrazione si basano su 2 t/a

  26. QUANDO? dal 1 giugno 2008 vale il principio “NO DATA,NO MARKET”, cioè senza aver fatto la registrazione e aver avuto l’assenso dall’Agenzia non si può produrre e importare la sostanza; Sostanze NON PHASE-IN SOSTANZE Sostanze immesse sul mercato prima del 18 settembre 1981 ed inserite nell’inventario EINECS Fabbricate in UE, ma non immesse sul mercato, almeno 1 volta nei 15 anni prima dell’entrata in vigore del REACh; Immesse sul mercato UE prima dell’ entrata in vigore del REACh e considerate notificate a norma dell’art.8 della dir. 67/548 CEE. Sostanze PHASE-IN Soggette a REGIME TRANSITORIO (periodo entro il quale i i fabbricanti o gli importatori che hanno pre-registrato dovranno procedere alla registrazione della sostanza senza interrompere la propria attività. Tali scadenze di registrazione dipenderanno dalla fascia di tonnellaggio delle sostanze)

  27. QUANDO?

  28. Importanza di una corretta identificazione PERCHE’? • Il REACH si basa sulle sostanze ed una corretta definizione è essenziale per: • Pre - registrazione • Formazione dei SIEF‘s (1) • Registrazione e formazione per i consorzi • Data sharing • Gruppi di sostanze • Classificazione & Etichettatura • Confronto con altre legislazioni EU- e nazionali • Mercato internazionale REACH Regolamento sostanza-correlato

  29. Costituenti non intenzionali presenti nella sostanza. Possono avere origine dalle sostanze iniziali o essere il risultato di reazioni secondarie o incomplete durante il processo di produzione. Pur essendo presenti nella sostanza finale non sono state aggiunte intenzionalmente. “un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione” Sostanza: Es. conservanti (antimicrobici,antiossidanti), addensanti, gelificanti, emulsionanti ecc…. Intenzionalmente aggiunti

  30. Tornando alla definizione……………. .…..un elemento chimico e i suoi composti allo stato naturale o ottenuti da processi di fabbricazione ….. Elemento e composti puri in senso scientifico ……allostato naturale Es.: Carbonio con modifiche in grafite o diamante….. ambedue modifiche naturali e ottenute in natura … o ottenuti da un processo .… Es.: Carbonio nella sua terza modifica: fullerene C60

  31. ….incluso ogni additivo necessario a preservarne la stabilità ... cioè prevenire la decomposizione o alterazioni dovute a proprietà specifiche della sostanza o a condizioni ambientali ecc.. (es.: decomposizione catalitica dovuta a impurezze o a radiazioni UV, ossidazioni ecc..)

  32. …. e ogni impurezza derivante dal processo ……… …. Sostanze non separabili che si ritrovano nella sostanza finale…. e che possono: 1.Entrare nella reazione attraverso il materiale di partenza 2.Isomeri non separabili 3.Sottoprodotti che si formano durante la reazione … ma escluso ogni solvente separabile………. (sost. con proprietà intrinseche capaci di dissolvere un‘altra sostanza) Nota: i residui non-separabili dei solventi sono considerati impurezze.

  33. … senza influenzarne la stabilità… Es. Non è possibile separare completamente l‘isododecano da una soluzione al 18% di perossido altrimenti esplode. … o cambiarne la composizione

  34. Da sottolineare………. Le impurezze, gli additivi e tutto ciò che non è separabile possono influenzare la classificazione e il comportamento della sostanza stessa

  35. Tipi di sostanze definite nella Guida all’Identificazione delle sostanze: • Sostanze ben definite: • Mono-costituenti: • 1 componente principale ≥ 80% • Multi-costituenti • 2 o più componenti principali compresi tra 10 - 80% In ambedue i casi ca. il 100% della composizione è ben definita

  36. Sostanze UVCB Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials • Sostanze poco definibili o di composizione variabile • Conosciute con l’acronimo UVCBs • Non sufficientemente classificabili nella loro identificazione perché • Numero dei costituenti relativamente ampio e/o • Composizione per lo più sconosciuta • in quanto molto variabile o poco prevedibile.

  37. Nome: 1,2-dimetilbenzene Costit. Principale % max % tipica % media 1,2-dimetilbenzene 95 88 91 Impurezze 1,3-dimetilbenzene 7 2 5 1,4-dimetilbenzene 3 0,5 2 Acqua 3 0,5 2 Regola: il costituente principale è sempre > 80%

  38. Sostanze multi-costituenti 2 o più componenti dal 10% all’ 80% • Denominazione in accordo a tutti i componenti principali presenti in conc. ≥ 10% e adeguatamente identificati ( IUPAC, CAS, EC , formula ecc..) • Nome definito come “mixtureof .. [mainconstituents] ” • Concentrazione (% tipica e intervallo) sia dei componenti (in ordine decrescente) che delle impurezze e additivi (somma a ca 100%) Le sostanze aggiunte intenzionalmente sono escluse dalla regola del 10 e 80% ( es. pH-regolatori, agenti coloranti) Nota: una sostanza multicostituente non è un preparato!

  39. Ai fini della registrazione L’approccio standard è registrare la sostanza multi-costituente • Possibile registrazione attraverso i singoli costituenti Se giustificabile, si ha la possibilità di scostarsi dal caso standard per identificare (e potenzialmente registrare) le sostanze multi-costituenti tramite i loro singoli costituenti • a tal proposito la Commissione ha dato una interpretazione della linea guida e cioè

  40. Proposta della Commissione Interpretazione del TGD • I singoli costituenti (A e B) possono essere registrati e coprire (A+B) se: • non ci sono riduzioni sulle informazioni necessarie (anche per il tonnellaggio) • ci sono dati sufficienti sui singoli costituenti per giustificare l’approccio. • si potrebbero evitare ulteriori test su animali vertebrati • la registrazione dei singoli costituenti porta ad una situazione più efficiente (es. evitare numerose registrazioni di sostanze con lo stesso costituente)

  41. Es. • Reazione di A + B → (C + D) • Nome = “Mixture of C+D’’ • Per il REACH: • si dovrebbe registrare tal quale (C + D) perchè il REACH chiede la “registrazione delle sostanze prodotte” • (C+D) non è coperta da C e D registrate separatamente • C e D non sono coperte dalla registrazione di (C+D), nè di (C+D+E) • Ma…… • ..lo stato Phase-in per (C+D) è garantito dai n. EINECS individuali di C e D delle quali si possono usare studi disponibili se il profilo di pericolo della sostanza può essere sufficientemente descritto mediante le informazioni sui singoli costituenti. E quindi per un approccio più flessibile si può: 1) Registrare (C + D) oppure 2) C e D separatamente e coprire anche la registrazione di (C+D)

  42. Calcolo dei quantitativi La flessibilità non facilita i requisiti relativi ai dati per quantitativi Caso di 1200 t/a di una sostanza multi-costituente “(C + D)” con una composizione di: 50% C (= 600 t/a) 50 % D (= 600 t/a) l’approccio delle sostanze separate porterebbe a due registrazioni con le informazioni richieste per 600 t/a a sostanza (cioè minore di 1000 t/a) ma……. ………i requisiti relativi ai dati richiesti per (C+D) sono quelli elencati nell’ALL.X per sostanze >1000 t/a

  43. Esempio: La sostanza “C+D+E” è il risultato di un processo all’interno di un’entità legale, da cui risultano differenti sostanze: Sostanza 1: 50% C + 25 % D + 25 % E = 1100 tpa Sostanza 2: 50% C + 50 % D = 500 tpa Le due sostanze dovrebbero essere registrate come sostanze multicostituenti. Se si segue l’approccio della registrazione dei singoli costituenti, si avrebbe:  Per la sostanza D: Tonnellaggio: (25% di 1100) + (50% di 500) = 525 tpa per C: ( 50% di 1100 + 50% di 500) = 800 t/a per E ( 25% di 1100) = 275 t/a Il numero delle informazione si basa sul requisito più severo (somma delle 3 = 1600 t/a) comunque anche maggiore a >1100 t/a che è il quantitativo totale della sostanza multicostituente “C+D+E” NOTA: l’esempio illustra i requisiti di informazione e il calcolo dei volumi, ma non indica se l’approccio è giustificabile.

  44. Esempio La sostanza “G+H+I” è il risultato di un processo all’interno di un’entità legale da cui risultano: Sostanza 1: 65% G + 15 % H + 20 % I = 90 t/a Sostanza 2: 60% G + 40 % H = 90 t/a Le due sostanze dovrebbero essere registrate come sostanze multicostituenti. Se si segue l’approccio della registrazione dei singoli costituenti, si ha: Fascia di tonnellaggio G: (65% di 90) + (60% di 90) = 112,5 t/a H: (15% di 90) + (40% di 90) = 49,5 t/a I: (20%di 90) = 18 t/a Le informazioni si basano sulla fascia > 100 t/pa, perché è il quantitativo che ‘’G’’ supera all’interno dell’entità legale pur rientrando in due sostanze che separatamente non superano le 90 t/a. NOTA: l’esempio illustra i requisiti di informazione e il calcolo dei volumi, ma non indica se l’approccio è giustificabile

  45. Per la scelta della opzione da seguire per la registrazione va sempre considerato: il numero di nuovi studi su animali vertebrati che devono essere condotti (controllare se esistono studi sufficienti e se la flessibilità proposta porterà a un numero maggiore o minore di nuove sperimentazioni su animali vertebrati). La scelta va sulla la strategia che evita nuove sperimentazioni. In caso di dubbio il percorso standard ai fini della registrazione dovrebbe sempre essere l’identificazione della sostanza così come è fabbricata.

  46. Sostanze UVCB (Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials ) • Cioè sostanze dalla composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o materiali biologici che non possono essere sufficientemente identificate tramite la loro composizione chimica poiché: • Il numero dei costituenti è relativamente grande e/o • La composizione è, in misura significativa, sconosciuta e/o • La variabilità della composizione è relativamente grande o scarsamente prevedibile. • Di conseguenza le UVCB richiedono altri tipi di informazioni per essere identificate oltre a ciò che si conosce sulla loro composizione chimica.

  47. In genere il nome di una sostanza UVCB è una combinazione di fonte e processo: prima la fonte e poi il processo. Se da fonti biologiche, si identifica dal nome della specie. Se da fonti non biologiche, si identifica dai materiali iniziali. I processi si identificano dal tipo di reazione chimica se è prevista la sintesi di nuove molecole o come tipo di fase di raffinazione (es. estrazione, frazionamento, concentrazione …)

  48. UVCBsubstances • Sostanze di origine biologica • Estratti naturali come fragranze, oli, coloranti naturali, • pigmenti • Macromolecole complesse come enzimi, proteine, • DNA o frammenti di RNA, ormoni … • Antibiotici, biopolimeri, miscele di enzimi, prodotti di fermentazione in genere e dello zucchero (vinacce)….

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