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Gli enti locali e la sicurezza degli impianti di utenza a gas Adempimenti e responsabilità

Gli enti locali e la sicurezza degli impianti di utenza a gas Adempimenti e responsabilità in capo a Comuni e Province avv. Alberto Mischi Modena, 26 gennaio 2007. Sicurezza dell’installazione.

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Gli enti locali e la sicurezza degli impianti di utenza a gas Adempimenti e responsabilità

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Presentation Transcript


  1. Gli enti locali e la sicurezza degli impianti di utenza a gas Adempimenti e responsabilità in capo a Comuni e Province avv. Alberto Mischi Modena, 26 gennaio 2007

  2. Sicurezza dell’installazione Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali e i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’UNI e del CEI, nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte. (ex art. 7/1 L.46/1990 e art. 112/1 D.P.R.380/2001) Sanzione amministrativa: da € 516,00 a € 5.164,00 (art.120/1 D.P.R.380/2001) eventuale sospensione della abilitazione (art.120/2 D.P.R.380/2001)

  3. Sicurezza dell’installazione Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art.112. Della dichiarazione di conformità (…) fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all’art.110. (ex art. 9/1 L.46/1990 e art. 113/1 D.P.R.380/2001) Sanzione amministrativa: da Euro 51,00 a 258,00 (art.120/1 D.P.R.380/2001) eventuale sospensione della abilitazione (art.120/2 D.P.R.380/2001)

  4. Certificato di agibilità Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle vigenti leggi. (ex art.11 L.46/1990, ora art. 115/1 D.P.R.380/2001)

  5. Aggiornamento dell’agibilità Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119. (ex art.13/1 L.46/1990, ora art. 117/1 D.P.R.380/2001)

  6. Inquinamento atmosferico Il proprietario o il terzo responsabile • durante l’esercizio degli impianti deve adottare tutte le misure necessarie per contenere i consumi di energia • deve disporre le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le norme UNI e CEI Sanzione amministrativa da € 516 a € 2.582 (artt.31 e 34 L.10/1991 e artt.129 e 132 D.P.R.380/2001)

  7. Costruttore e DL Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono il rilascio del certificato di collaudo o che rilascia un certificato non veritiero nonché il progettista che rilascia un relazione non veritiera sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all’1% e non superiore al 5% del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale. (art.34/3 L.10/1991 e art. 132/3 D.P.R.380/2001)

  8. Controlli degli enti locali I comuni con più di 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano controlli almeno biennali sull’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti. (art.31/3 L.10/1991 e art.11/18 D.P.R.412/1993)

  9. Controlli degli enti locali I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto. (art.11/18 D.P.R.412/1993)

  10. Controlli degli enti locali Impianti termici civili con potenza nominale del focolare < 0,035MW I comuni con più di 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio possono stabilire che i controlli si intendono effettuati nei casi in cui i manutentori o i terzi responsabili o i proprietari trasmettano apposita dichiarazione (modello H) con annessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del D.P.R.412/1993 con particolare riferimento ai risultati dell’ultima verifica periodica. (art.11/20 D.P.R.412/1993)

  11. Controlli degli enti locali Impianti termici civili con potenza nominale del focolare < 0,035MW I comuni con più di 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio possono altresì stabilire che i manutentori e i terzi responsabili o i proprietari trasmettano periodicamente le dichiarazioni su supporto informatico standardizzato. (art.11/20 D.P.R.412/1993)

  12. Controlli degli enti locali Impianti termici civili con potenza nominale del focolare < 0,035MW I comuni con più di 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio, quando ricorrono ai controlli mediante le dichiarazioni, devono • comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia pervenuta nell’ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione • controllare tutti gli impianti per i quali la dichiarazione risulti omessa o si evidenzino situazioni di non conformità. (art.11/20 D.P.R.412/1993)

  13. Controlli degli enti locali Impianti termici civili con potenza nominale del focolare < 0,035MW I comuni con più di 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio possono, al fine di massimizzare l’efficacia della propria azione, possono programmare i controlli dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione di maggiore criticità, avendo cura peraltro di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato. (art.11/20 D.P.R.412/1993)

  14. Controlli e sanzioni Impianti termici civili con potenza termica nominale  0,035MW L’installatore, in occasione della installazione o modifica di un impianto termico civile deve redigere la denuncia di installazione o modifica che va trasmessa entro 90 gg. all’Autorità competente. Sanzione amministrativaper l’installatore che non redige la denuncia o redige una denuncia incompleta da € 516,00 a € 2.582,00. Identica sanzione anche per il soggetto che non trasmette la denuncia all’Autorità competente. (art.288/1 D.Lgs.152/2006)

  15. Controlli e sanzioni Impianti termici civili con potenza termica nominale  0,035MW In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche sono puniti con una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00 • l’installatore, ove questi sia tenuto a redigere la denuncia • il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto ove questi sia tenuto a redigere la denuncia. (art.288/2 D.Lgs.152/2006)

  16. Controlli e sanzioni Impianti termici civili con potenza termica nominale  0,035MW Nel caso in cui l’impianto non rispetti i valori limite di emissione, sono puniti con una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00 • il responsabile dell’esercizio e della manutenzione in tutti casi in cui l’impianto non è soggetto all’obbligo di verifica da parte dell’installatore dei valori limite di emissione in occasione dell’installazione o di modifica (art.288/3/a D.Lgs.152/2006)

  17. Controlli e sanzioni Impianti termici civili con potenza termica nominale  0,035MW Nel caso in cui l’impianto non rispetti i valori limite di emissione, sono puniti con una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00 • l’installatore o il responsabile dell’esercizio e della manutenzione se il rispetto dei valori limite non è stato verificato in occasione dell’installazione o della modifica dell’impianto o non è stato dichiarato nella denuncia (art.288/3/b D.Lgs.152/2006)

  18. Controlli e sanzioni Impianti termici civili con potenza termica nominale  0,035MW Nel caso in cui l’impianto non rispetti i valori limite di emissione, sono puniti con una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00 • l’installatore, se il rispetto dei valori limite è stato verificato in occasione dell’installazione o modifica dell’impianto e dichiarato in sede di denuncia, e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti, purchè non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell’impianto (art.288/3/c D.Lgs.152/2006)

  19. Controlli e sanzioni Impianti termici civili con potenza termica nominale  0,035MW Nel caso in cui l’impianto non rispetti i valori limite di emissione, sono puniti con una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00 • il responsabile dell’esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite è stato verificato in occasione dell’installazione o della modifica dell’impianto e dichiarato in sede di denuncia, e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti, o è stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell’impianto (art.288/3/d D.Lgs.152/2006)

  20. Controlli e sanzioni Impianti termici civili con potenza termica nominale  0,035MW Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione che non effettua il controllo annuale delle emissioni o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti, è punito con una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00. (art.288/4 D.Lgs.152/2006)

  21. Controlli e sanzioni Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale > 0,322 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino è punito con l’ammenda da € 15,00 a € 46,00. (art.288/7 D.Lgs.152/2006)

  22. Controlli e sanzioni I comuni con più di 40.000 abitanti e dalle provincie per la restante parte del territorio • irrogano le sanzioni amministrative • (art.288/6 D.Lgs.152/2006) • effettuano controlli relativi al rispetto del presente titolo, con cadenza almeno biennale, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. (art.288/8 D.Lgs.152/2006)

  23. Controllo documentale Le imprese di distribuzione di gas naturale, in occasione di ogni nuovo allaccio alla propria rete di un impianto di utenza non destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, e nel caso di modifiche agli impianti già allacciati, accertano attraverso personale tecnico che gli stessi impianti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità, negando o sospendendo la fornitura del gas nel caso il suddetto accertamento non sia positivo o non sia consentito. (artt.16/5 D.Lgs. 164/2000) Abrogato dalla L.239/2004

  24. Controllo documentale L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propria deliberazione, provvede a definire un regolamento per lo svolgimento di tali attività in regime di concorrenza, la periodicità delle verifiche e le modalità di copertura dei relativi costi. (artt.16/5 D.Lgs. 164/2000) Abrogato dalla L.239/2004

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