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Atti, Ruoli, Compiti: chi fa cosa nei Comuni.

Atti, Ruoli, Compiti: chi fa cosa nei Comuni. La Costituzione. «114. La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni». .

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Atti, Ruoli, Compiti: chi fa cosa nei Comuni.

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Presentation Transcript


  1. Atti, Ruoli, Compiti: chi fa cosa nei Comuni.

  2. La Costituzione • «114. La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni». • La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

  3. Autonomia dei Comuni (art. 3 TUEL) • 1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. • 2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. • 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell‘ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. • 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

  4. Lo Statuto (art. 6 TUEL) • 1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. • 2. Lo statuto, nell'àmbito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

  5. I Regolamenti (art. 7 TUEL) • 1. Nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

  6. L’autonomia

  7. Le funzioni (art. 13 TUEL) • 1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. • 2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

  8. Funzioni delegate dallo Stato (art. 14) • 1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. • 2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo. • Vedi anche artt. 117-119 della Costituzione

  9. Sintesi funzioni dei Comuni

  10. Gli Organi di Governo

  11. Art. 42 TUEL • 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: • a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; • b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; • c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; • d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; • e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (36/a); • f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; • g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; • h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari; • i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; • l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari; • m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. • 3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori. • 4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza

  12. Art. 50 TUEL • 2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. • 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia. • 4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. • 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. • 6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma. • 7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'àmbito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. • 8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. • 9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136. • 10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali • 11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. • 12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla

  13. Art 54 TUEL • 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: • a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; • b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; • c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; • d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto. • 2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. • 3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2. • 4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

  14. Gli atti monocratici del Sindaco

  15. Gli atti collegiali/ Giunta • Delibere • Preambolo • Motivazione • Volizione • Riferimenti istruttori, normativi e regolamentari • Pareri di regolarità tecnica e contabile • Disposizione • Obbligo di impegnare la spesa • Rinvii

  16. Gli atti collegiali/ Consiglio • Delibere • Ordini del Giorno • Indirizzi • Prese d’atto (ad es. sull’impiego dei fondi di riserva) • Obbligo del verbale dettagliato.

  17. Diritti dei Consiglieri • Permessi, licenze, indennità, rimborsi etc… • Di iniziativa su ogni questione venga sottoposta al CC; • Di chiedere la convocazione del CC (art. 39, comma 2); • Di presentare interrogazioni e mozioni da sottoporre all’esame del CC; • Di ottenere dagli uffici tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato; • Di essere edotti compiutamente e per tempo sugli atti da adottare.

  18. Il Segretario Comunale • Assiste dal punto di vista giuridico ed amministrativo gli organi di governo dell’Ente; • Sovrintende e coordina le attività dei dirigenti (se non c’è il D.G.); • Partecipa ai CC ed alle Giunte con funzioni consultive e di verbalizzazione; • Esprime i pareri di regolarità tecnica e contabile, se l’Ente non dispone dei rispettivi responsabili dei servizi; • Può rogare tutti i contratti che coinvolgano direttamente o indirettamente l’Ente;

  19. Il Direttore Generale • Garantisce il conseguimento degli obiettivi amministrativi; • Sovrintende alla gestione dell’Ente; • Predispone il PdO e la proposta di PEG; • A lui rispondono i dirigenti, ma non il S.C.; • Ha poteri di avocazione e di sostituzione nei confronti dei dirigenti.

  20. I Dirigenti • Dirigono gli uffici ed i servizi di loro competenza; • Adottano tutti gli atti ed i provvedimenti gestionali; • Attuano gli indirizzi politico-amministrativi; • Presiedono le commissioni di gara o di concorso; • Provvedono alle procedure di appalto o di concorso; • Stipulano i contratti; • Assumono gli impegni di spesa; • Rilasciano autorizzazioni e concessioni; • Irrogano sanzioni; • Firmano attestazioni, certificazioni, diffide, verbali etc… • Istruiscono gli atti deliberativi ed esprimono i relativi pareri.

  21. Gli atti monocratici dei Dirigenti • Determinazioni • Ordini di servizio • Concessioni, autorizzazioni; • Ordinanze di demolizione, ripristino dei luoghi, etc…; • Attestazioni, certificazioni, diffide; • Sottoscrizione di contratti.

  22. Distinzione tra politica e gestione

  23. Esempi pratici/1 ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE Consiglio Comunale Deliberazione relativa al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari Deliberazione di indizione del bando d’asta Esperimento dell’asta Determinazione di aggiudicazione Stipula del contratto

  24. Esempi pratici/2 Realizzazione opera pubblica

  25. I controlli (art. 147 TUEL) • 1. Gli enti locali, nell'àmbito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a: • a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; • b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; • c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale; • d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. • 2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

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